IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto l'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 il
quale dispone che per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le
aziende fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli
enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui
all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, e' fatto divieto di procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle
assunzioni relative alle categorie protette;
Visto il comma 98 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, il quale dispone che con decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri sono fissati, per le amministrazioni regionali, gli enti
locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 e gli enti del Servizio sanitario nazionale, i
criteri e i limiti per l'assunzioni a tempo indeterminato nel
triennio 2005-2007;
Tenuto conto che, ai sensi dello stesso comma 98, sono quantificate
le misure delle economie di spesa lorda che gli stessi enti devono
garantire per ciascun anno;
Tenuto conto, altresi', che, lo stesso comma 98, dispone che il
Ministero delle attivita' produttive, d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - e con
il Ministero dell'economia e delle finanze, individua per le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere,
specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a
fissar criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel
rispetto delle previsioni di cui allo stesso comma;
Ritenuto opportuno che il risparmio di spesa che le camere di
commercio sono chiamate a garantire per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007 possa essere adeguatamente ottenuto attraverso il
contingentamento del «turn over»;
Considerato che detto contingentamento rappresenta il limite
massimo entro il quale le camere di commercio possono effettuare
assunzioni;
Ritenuto opportuno, inoltre, consentire, entro il suddetto limite,
alle camere di commercio, il recupero di eventuali residui derivanti
dal tasso di sostituzione del personale cessato;
Ritenuto opportuno stabilire che la distribuzione dei residui
avvenga sulla base di una ricognizione della situazione della singola
camera di commercio individuata sulla base di appositi parametri;
Considerata l'opportunita' di avvalersi di un apposito gruppo di
lavoro, costituito da rappresentanti delle amministrazioni
interessate, per la gestione della distribuzione dei residui per gli
anni 2005, 2006 e 2007;
Ritenuto opportuno considerare gli indicatori di equilibrio
economico finanziario citati dal comma 98, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 oltre ai parametri che attengono all'efficienza
gestionale delle camere di commercio;
Tenuto conto che gli indicatori sopra richiamati vengono definiti
in rapporto al numero delle imprese attive iscritte o annotate nel
registro delle imprese, ai profili professionali del personale da
assumere, all'essenzialita' dei servizi da garantire e all'incidenza
delle spese del personale sulle entrate correnti;
Ritenuto opportuno considerare quali indicatori di equilibrio
economico-finanziario il rapporto tra i costi del personale e le
entrate correnti ed il rapporto, espresso in millesimi, tra le unita'
di personale in servizio, presso la camera di commercio, ed il numero
delle imprese attive iscritte o annotate nel registro delle imprese
di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. I due indici
predetti vengono sommati per determinare l'indice generale di
equilibrio economico-finanziario;
Ritenuto opportuno, ai fini del calcolo degli indicatori sopra
evidenziati, prendere in considerazione per l'anno 2005, 2006 e 2007,
rispettivamente la media dei dati risultanti dai conti consuntivi
degli enti camerali per il triennio 2001-2003, 2002-2004 e 2003-2005;
Ritenuto opportuno che il risparmio di spesa che l'Unioncamere e'
chiamata a garantire per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 possa
essere adeguatamente perseguito attraverso il contingentamento del
«turn over»;
Considerato che questo contingentamento rappresenta il limite
massimo entro il quale l'Unioncamere puo' effettuare assunzioni;
Ritenuto opportuno considerare quale indicatore di equilibrio
economico-finanziario dell'Unioncamere l'indice medio, per ciascun
triennio considerato, rappresentato dal rapporto tra i costi del
personale ed entrate correnti;
Ritenuto opportuno, pertanto, consentire, entro il suddetto limite,
l'arrotondamento per eccesso se l'indicatore sopra citato e' al di
sotto dell'indice medio nazionale del sistema delle camere di
commercio;
Ritenuto opportuno che nel caso di procedure di reclutamento sia
garantito in via preventiva l'effettivo svolgimento delle procedure
di mobilita' con riguardo a quelle connesse a processi di
trasformazione e soppressione di amministrazioni pubbliche ovvero
concernenti personale in situazione di eccedenza;
Acquisita l'intesa del Ministro della funzione pubblica e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto disciplina, nel rispetto delle previsioni
contenute nell'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, la definizione di specifici indicatori di equilibrio
economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per
consentire alle camere di commercio e all'Unioncamere di procedere al
reclutamento del personale a tempo indeterminato.
2. Le disposizioni del presente decreto, ai sensi del comma 569
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 si applicano anche
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento
e Bolzano.
Art. 2.
1. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 le camere di commercio
che, secondo la disciplina dell'art. 5, presentano un indice generale
di equilibrio economico finanziario inferiore a 41 possono assumere
personale in ragione di una unita' ogni tre cessate dal servizio al
31 dicembre dell'anno precedente.
2. Le camere di commercio che, secondo la disciplina dell'art. 5,
presentano un indice generale di equilibrio economico-finanziario
superiore a 41 possono assumere personale in ragione di una unita'
ogni cinque cessate cumulativamente dal servizio nel triennio
2004-2006.
3. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, non e' consentito
procedere ad arrotondamenti per eccesso.
Art. 3.
1. Eventuali quote residue derivanti dall'applicazione del disposto
dell'art. 2, comma 1, sono rassegnati, a livello nazionale, tra le
camere richiamate nel medesimo comma dal Ministero delle attivita'
produttive, sentito il gruppo di lavoro di cui all'art. 4.
2. Le domande presentate dalle camere di commercio ai sensi del
comma 1, sono prese in esame dal gruppo di lavoro tenendo conto, con
riferimento al singolo ente camerale, dei seguenti parametri:
a) indice generale di equilibrio economico-finanziario in
rapporto all'indice medio nazionale calcolati sulla base delle
modalita' di cui all'art. 5;
b) tipologia ed essenzialita' dei servizi ai quali sono destinate
le unita' di personale;
c) andamento del turn-over del triennio considerato ai fini del
calcolo dell'indice di cui alla lettera a);
d) differenza tra pianta organica approvata e personale in
servizio al 31 dicembre dell'anno precedente;
e) reclutamento di personale mediante mobilita' esterna.
3. Le eventuali quote residue derivanti dall'applicazione del
disposto dell'art. 2, comma 2, sono riassegnate, nel corso del 2007,
dal Ministero delle attivita' produttive, sentito il gruppo di
lavoro, unitamente a quelli riferite all'annualita' 2006.
4. Le camere di cui all'art. 2, comma 2, possono concorrere alla
distribuzione di tali quote residue solo se il proprio indice
generale di equilibrio economico-finanziario presenta, rispetto a
quello calcolato per l'anno 2005, un miglioramento non inferiore
all'8%.
Art. 4.
1. E' costituito, per le finalita' di cui al presente decreto, un
gruppo di lavoro presso il Ministero delle attivita' produttive,
senza oneri a carico dello stesso Ministero, e composto da due
rappresentanti del Ministero dell'attivita' produttive, di cui uno
con funzioni di presidente, uno del Ministero dell'economia e
finanze, uno del Dipartimento della funzione pubblica ed uno
dell'Unioncamere.
2. Il gruppo di lavoro esamina le richieste di accesso all'utilizzo
delle quote residue, presentate dalle singole camere di commercio
entro il 30 novembre di ciascuno anno, tenendo conto dei parametri
individuati all'art. 3, e formula pareri in merito alla possibilita'
di assumere personale avvalendosi delle richiamate quote residue di
cui all'art. 3.
3. Le quote residue di cui all'art. 3 sono riassegnate, con
provvedimento del Ministero delle attivita' produttive, tenuto conto
dei pareri di cui al comma 2.
Art. 5.
1. Per l'anno 2005, il gruppo di lavoro calcola per ciascuna camera
di commercio, tenendo conto dei dati forniti da Unioncamere, l'indice
medio di equilibrio economico-strutturale per il triennio 2001-2003,
definito come rapporto tra spese per il personale a tempo
indeterminato ed entrate correnti.
2. Il gruppo di lavoro calcola, altresi', per ciascuna camera di
commercio l'indice medio di equilibrio dimensionale per il triennio
2001-2003, definito come rapporto, espresso in millesimi, tra
personale a tempo indeterminato in servizio presso la stessa ed il
numero delle imprese attive iscritte nel registro delle imprese, di
cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
3. Il gruppo di lavoro determina l'indice generale di equilibrio
economico-finanziario di ciascuna camera di commercio, inteso come la
somma degli indici di cui ai commi 1 e 2, e quindi l'indice medio
nazionale.
4. Per gli anni 2006 e 2007 il gruppo di lavoro calcola gli indici
di cui ai commi 1, 2 e 3 con riferimento, rispettivamente, al
triennio 2002-2004 e 2003-2005.
Art. 6.
1. Le assunzioni di cui al presente decreto devono essere
effettuate nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni
di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed all'art. 6
del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, in coerenza con i
quali le camere provvedono alla determinazione delle proprie
dotazioni organiche, tenendo conto che la differenza tra le stesse ed
il personale in servizio non deve superare il 20%.
Art. 7.
1. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 l'Unioncamere puo'
assumere personale entro percentuali non superiori ai limiti della
spesa annua lorda corrispondente al 33% delle cessazioni dal servizio
verificatesi al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. E' consentito procedere ad arrotondamenti per eccesso, se
l'indice di equilibrio economico-finanziario dell'Unioncamere,
definito ai sensi del comma 3, e' al di sotto dell'indice medio
nazionale del sistema delle camere di commercio.
3. Per indice di equilibrio economico finanziario dell'Unioncamere,
per ciascun triennio considerato, si intende il rapporto tra i costi
del personale ed entrate correnti.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 febbraio 2006
Il Ministro: Scajola
Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 234
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato