IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di
interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;
Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante
disposizioni in materia di edilizia sanitaria;
Visto l'art. 4 del decreto del 27 ottobre 1990 e successive
modificazioni, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo
regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la
misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile
e' costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento
effettivo medio lordo del campione dei titoli pubblici soggetti ad
imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile
aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal
Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi
interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;
Visto che con il suddetto decreto del 27 ottobre 1990, e successive
modificazioni, e' stato stabilito che al dato come sopra calcolato,
arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% piu'
vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 il quale stabilisce
che il tasso che sostituisce il RIBOR e' l'EURIBOR;
Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato
relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli
pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di novembre 2005;
Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi rilevato sul
circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR
ACT/365) per il mese di novembre 2005;
Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la
determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste
dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a:
rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici
soggetti ad imposta: 3,359%;
media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri
dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters,
moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): 2,393%;
Ritenuti validi i dati sopra indicati;
Considerato inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei
tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello
0,75;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo,
di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492,
regolate a tasso variabile e stipulate anteriormente alla data del
29 marzo 1999 e' pari al 3,25%.
In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura
massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo
1° gennaio - 30 giugno 2006 e' pari al 4,05%.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 gennaio 2006
Il direttore generale del Tesoro: Grilli
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato