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Gazzetta Ufficiale N. 6 del 9 Gennaio 2006

LEGGE 15 dicembre 2005, n.283

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, con Protocollo finale ed Allegati, fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 ed il relativo Scambio di lettere integrativo firmato a Roma il 31 ottobre 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la
manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune,
con Protocollo finale ed Allegati, fatto a Vienna il 17 gennaio 1994
ed il relativo Scambio di lettere integrativo firmato a Roma il
31 ottobre 2000.

Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 35 dell'Accordo
stesso.

Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa
di euro 30.305 per l'anno 2005, di euro 8.900 per l'anno 2006 e di
euro 30.305 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 15 dicembre 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5597):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) il
7 febbraio 2005.
Assegnato alla III comissione (Affari esteri), in
sede referente, il 1° marzo 2005 con pareri delle
commissioni I, II, V, VI, X e XIV.
Esaminato dalla III commissione il 15 marzo e 26
maggio 2005.
Esaminato in aula il 30 maggio 2005 e approvato il 31
maggio 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3469):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in
sede referente, il 16 giugno 2005 con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª, 13ª e 14ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 29 giugno e 13
luglio 2005.
Relazione scritta presentata il 14 giugno 2005 (atto
n. 5597-A relatore sen. Pellicini).
Esaminato in aula e approvato 22 novembre 2005.

ACCORDO
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA
PER LA MANUTENZIONE, MISURA E MATERIALIZZAZIONE DEL
CONFINE DI STATO COMUNE

La Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, animate dal
desiderio di mantenere visibile il confine tra i due Stati, e allo
scopo di regolamentare le questioni ad esso connesse, hanno
concordato di stipulare il presente Accordo.

SEZIONE I
ANDAMENTO DEL CONFINE DI STATO

Articolo 1.
(1) Il confine di Stato tra la Repubblica italiana e la Repubblica
d'Austria segue il tracciato definito, demarcato e documentato dalla
" Commissione internazionale per la delimitazione " dei confini,
negli anni 1920-1924, in conformita' al trattato di S. Germain en
Laye del 10 settembre 1919.
(2) L'andamento della linea di confine e la posizione dei termini
di confine risultano dai seguenti documenti redatti dalla Commissione
sopra citata:
a) verbali di incippamento dei termini di confine con schizzi
allegati;
b) cartografia del confine alla scala 1 : 25.000 con indicazione
della linea di confine;
c) elenco delle coordinate dei cippi.
(3) A seguito di una nuova misurazione e demarcazione integrativa
del confine di Stato, effettuata di comune accordo dagli Stati
contraenti dal 1971 al 1981, essi, al fine di completare i documenti
menzionati al comma 2, concordano che il tracciato di confine di
Stato e' fissato per mezzo dei seguenti documenti:
a) descrizione del confine (allegato 1):
b) elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine
(allegato 2);
c) elenco delle coordinate dei punti poligonali (allegato 3);
d) carta del confine alla scala 1 : 2.000 o 1 : 10.000 (allegato
4).
(4) I documenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 costituiscono,
nel loro complesso, la documentazione del confine. I documenti di cui
al comma 3 fanno parte integrante del presente Accordo. La
descrizione del confine, gli elenchi delle coordinate e la carta del
confine sono ordinati per sezione (articolo 2).
(5) L'elenco delle coordinate nel sistema comune di confine,
approntato dagli organi competenti degli Stati contraenti, relativo
ai punti trigonometrici usati per la misurazione dei termini di
confine (inclusi quelli triconfinali), dei punti di confine e dei
punti poligonali, nonche' le monografie ad essi relative, verranno
conservati presso gli uffici competenti dei due Stati contraenti.
Tale documentazione costituira' elemento di base per i lavori di
manutenzione, misura e materializzazione del confine.
Articolo 2.
Il confine di Stato resta suddiviso nel settore A, comprendente le
sezioni a, b e c, nel settore B, comprendente le sezioni d, e, f, g,
h e k nonche' nel settore C comprendente le sezioni m, n e p.
I settori delle singole sezioni possono essere desunti dalla
descrizione del confine (allegato 1).
Articolo 3.
(1) Il confine di Stato, definito all'articolo 1, e' stabile anche
ove corra sulle acque.
(2) La' dove il confine di Stato in base ai documenti di cui
all'articolo 1 comma 3 e' definito espressamente dalla linea
displuviale o dalla linea di cresta, segue i graduali cambiamenti
naturali cui sono soggette queste linee. Alterazioni naturali
repentine ovvero alterazioni artificiali della linea displuviale o
della linea di cresta non comportano invece alcun cambiamento del
tracciato di confine, tuttavia in tali casi gli Stati contraenti
procederanno alla verifica del tracciato di confine basandosi sulla
sua riconoscibilita' inequivocabile.
(3) Ai sensi del presente Accordo, per " linea displuviale " si
intende la linea sulla quale si separano sul terreno le acque di
deflusso. A tale proposito non vengono considerate le infiltrazioni
d'acqua negli strati inferiori del terreno. Per quanto riguarda il
concetto di " terreno " di cui al presente comma, nel caso di
ghiacciai o di nevai perenni, si intende la loro superficie.
(4) Ai sensi del comma 2, per graduali cambiamenti naturali della
linea displuviale o della linea di cresta si intendono in
particolare:
a) lo spostamento della linea di cresta in conseguenza
dell'erosione, nonche'
b) lo spostamento della linea displuviale a seguito di alterazioni
di ghiacciai o di nevai perenni; in caso di contrazione di un
ghiacciaio o di un nevaio perenne, la linea di confine coincidera'
con la linea displuviale sull'emergente terreno roccioso.
Articolo 4.
Il confine di Stato delimita il territorio nazionale degli Stati
contraenti in superficie e verticalmente nello spazio aereo
sovrastante e nel sottosuolo. Cio' vale in particolare per il
tracciato del confine in ogni tipo di costruzione in superficie o
sotterranea.

SEZIONE II
MANUTENZIONE, MISURA E MATERIALIZZAZIONE

Articolo 5.
(1) Gli Stati contraenti si impegnano attraverso lavori di
manutenzione, misura e materializzazione a mantenere l'andamento del
confine di Stato definito sempre in modo inequivocabile e sempre
chiaramente individuabile sul terreno.
(2) Gli Stati contraenti hanno, in particolare, l'obbligo di:
a) controllare la posizione dei termini, provvedendo, ove
necessario, alla loro sistemazione in posizione esatta;
b) fissare, raddrizzare, sollevare i termini di confine malfermi,
inclinati o sprofondati;
c) assicurare la leggibilita' della scritta di ciascun termine;
d) riparare o sostituire termini danneggiati;
e) mettere in sito termini dove mancano;
f) materializzare l'andamento del confine con termini sussidiari,
qualora esso non risultasse sufficientemente chiaro;
g) trasformare la materializzazione diretta del confine in
indiretta, e viceversa, ove ritenuto indispensabile e opportuno;
h) spostare in posizione sicura i termini pericolanti;
i) materializzare l'andamento del confine sui ponti, nelle
gallerie, nei tratti in cui il confine interseca strade o ponti
ferroviari nonche', se necessario, nelle miniere ed altri impianti;
1) determinare, ove necessario, le coordinate di punti di confine
non materializzati, nei tratti in cui il confine di Stato viene
definito nella documentazione di confine da una linea di cresta o di
displuvio.
Articolo 6.
(1) Ciascuno Stato contraente mettera' a disposizione, a proprie
spese ed in qualsiasi settore, gli esperti tecnici delle misurazioni
necessari per i lavori di cui all'articolo 5.
(2) Salvo quanto disposto al successivo comma (3) del presente
articolo ed agli articoli 7 e 8, materiali, mano d'opera, automezzi
ed apparecchiature (macchine, attrezzi, strumenti di misurazione,
ecc.) saranno forniti a cura ed a spese degli Stati contraenti nei
modi seguenti:
a) Repubblica Italiana: nei settori A e, B;
b) Repubblica d'Austria: nel settore C.
(3) Si potra', di comune accordo, derogare alla norma di cui al
precedente comma (2), quando cio' fosse suggerito da criteri di
economia o di opportunita'. In tale eventualita' sara' cura degli
Stati contraenti di giungere, per quanto possibile, ad una
perequazione corrispettiva dei lavori, prestazioni e materiali.
Articolo 7.
1. In caso di danneggiamento o distruzione di un termine ad opera
di un cittadino di uno degli Stati contraenti, tutte le spese di
riparazione o di ripristino sono a carico di tale Stato a prescindere
dall'eventuale responsabilita' civile di chi ha causato il danno o di
terzi. Tuttavia se sussiste responsabilita' civile dell'autore del
danno o di terzi lo Stato che ha sostenuto le spese di riparazione o
di ripristino ha diritto di rivalersi nei loro confronti.
Articolo 8.
(1) Qualora sul confine vengano eseguiti lavori che rendano
necessarie attivita' di manutenzione, misura e materializzazione, le
spese conseguenti saranno sostenute dal committente dei suddetti
lavori.
(2) In tal caso il diritto al rimborso spese spetta, in modo
indivisibile, ad entrambi gli Stati contraenti Questi, di comune
accordo, e tenendo conto della residenza (sede) del committente o di
altre circostanze essenziali per l'affermazione del loro diritto,
decideranno quale di essi dovra' chiedere il rimborso ed
eventualmente adire, a tale scopo, il Tribunale competente. Le somme
versate saranno ripartite tra gli Stati contraenti in proporzione
alle spese sostenute.
Articolo 9.
Le persone indicate ai comma (1) e (2) dell'articolo 6, non
possono, nell'esercizio delle attivita' previste dal presente
accordo, portare armi sul territorio nazionale dell'altro Stato.
Esse, tuttavia, se appartenenti ad organismi militari e ad altri
organismi statali ove e' previsto l'uso dell'uniforme, potranno
indossare, attivita' durante, la loro uniforme.
Articolo 10.
(1) I lavori di manutenzione, misura e materializzazione sul
confine, verranno effettuati secondo necessita' dai due Stati
contraenti di comune accordo.
(2) Gli Stati contraenti verificheranno periodicamente, in un arco
di 15 anni - a partire dall'entrata in vigore del presente Accordo -
lo stato di efficienza di tutti i termini di confine.
Articolo 11.
(1) Gli Stati contraenti sono tenuti ad assicurare che tutte le
persone, fisiche o giuridiche, che vantano diritti su terreni,
costruzioni od impianti, in superficie o sotterranei, siti su o in
prossimita' del confine di Stato, consentano l'esecuzione dei lavori
e provvedimenti necessari per la manutenzione, misura e
materializzazione ed, in particolare, la messa in opera ed
installazione dei termini e delle marche di misurazione compreso il
relativo trasporto.
(2) Nell'esecuzione di lavori di manutenzione, misura e
materializzazione del confine di Stato dovra' porsi particolare
riguardo ad evitare, per quanto possibile, che siano lesi interessi
pubblici e privati.
Articolo 12.
(1) Gli Stati contraenti si impegnano a mantenere la
stabilizzazione dei punti trigonometrici di cui all'articolo 1, comma
(5), necessari per la misurazione dei termini e dei punti di confine.
(2) Gli organi competenti degli Stati contraenti dovranno
notificarsi qualsiasi modifica relativa ai punti trigonometrici di
cui al precedente comma (1).
(3) Nell'espletamento dei loro compiti gli esperti tecnici delle
misurazioni di uno Stato contraente [articolo 6, comma (1)1, possono
anche utilizzare, senza limitazione, i punti poligonali e
trigonometrici situati sulla linea di confine e sul territorio
soggetto alla sovranita' dell'altro Stato contraente.
(4) Lo Stato contraente, sul cui territorio nazionale si trovano i
punti trigonometrici, deve effettuare a sue spese le operazioni
necessarie ai sensi del precedente comma (1); per i punti situati
sulla linea di confine valgono per le suddette operazioni le
disposizioni di cui all'articolo 6.
Articolo 13.
Quando si ravvisi la necessita' di ripristinare un termine
triconfinale gli Stati contraenti si accorderanno in proposito con il
terzo Stato interessato.

SEZIONE III
SALVAGUARDIA E MANTENIMENTO
DELLA VISIBILITA' DEI TERMINI

Articolo 14.
A salvaguardia dei termini, segnali di misurazione ed altri mezzi
di demarcazione del confine di Stato, gli Stati contraenti
adotteranno opportuni provvedimenti atti ad evitarne la rimozione, la
distruzione, il danneggiamento e l'uso abusivo.
Articolo 15.
(1) Ciascuno Stato contraente e' tenuto ad assicurare sul proprio
territorio lo sgombero, da alberi e cespugli, di una striscia minima
di un metro di larghezza lungo la linea di confine e di uno spazio
circolare di un metro di raggio attorno a ciascun termine posto in
prossimita' di detta linea (materializzazione indiretta). La
disposizione vale anche per tutte le altre piante che ostacolano la
visibilita' dei termini del confine.
(2) In presenza di boschi posti a protezione di slavine o
valanghe, gli Stati contraenti potranno decidere, di volta in volta e
di comune accordo, deroghe all'applicazione della disposizione di cui
al precedente comma (1).
(3) I proprietari e gli usufruttuari dei terreni adiacenti al
confine di Stato e le altre persone menzionate nell'articolo 11 comma
(1) sono tenuti ad assicurare sempre la libera accessibilita' delle
superfici indicate nel precedente comma (1).
Articolo 16.
(1) L'eventuale indennizzo, per le limitazioni ai diritti di terzi
derivanti dall'attuazione dei provvedimenti e dei lavori di cui agli
articoli 11, comma 1, e 15, comma 1 e 3, e' regolato dalla legge
dello Stato contraente sul cui territorio nazionale si trovano i
terreni, le costruzioni e gli impianti interessati. Qualora il
diritto all'indennizzo sia ammesso, esso puo' essere fatto valere
soltanto nei confronti di tale Stato contraente.
(2) Degli eventuali danni, causati a terzi da fatto illecito,
doloso o colposo delle persone di cui agli articoli 6 e 19 per i
lavori di cui all'articolo 5, risponde quello Stato contraente sul
cui territorio nazionale e' avvenuto il danno, secondo le norme che
regolano la responsabilita' di tale Stato per fatti illeciti dei
propri funzionari e dipendenti. A tal fine, pertanto, le persone di
cui sopra, di ambedue gli Stati contraenti, ricevono lo stesso
trattamento. Lo Stato contraente, le cui persone, ai sensi del
presente articolo, hanno causato il danno, rimborsa all'altro Stato
contraente cio' che questi ha pagato per adempiere l'obbligazione di
cui sopra.
Articolo 17.
(1) Gli Stati contraenti si impegnano a non permettere le
costruzioni di impianti di qualsiasi genere su una striscia larga
cinque metri da ciascun lato della linea di confine. La disposizione
non si applica:
a) alle opere adibite al transito pubblico, alle operazioni di
frontiera ed alla sorveglianza del confine;
b) alle opere di regolazione e sistemazione delle acque;
c) alle condutture (in particolare elettrodotti, cavi telefonici,
acquedotti, metanodotti, oleodotti) nei tratti in cui esse
attraversano in linea retta la striscia di un metro di cui
all'articolo 15 comma (1), formando con il confine di Stato un angolo
compreso tra 45° e 135°.
(2) In casi particolari gli Stati contraenti possono concordare
eccezioni alla norma del precedente comma (1), prima frase, se cio'
non pregiudica la visibilita' dei termini e l'individuabilita'
dell'andamento del confine.
Articolo 18.
(1) Sulla linea di confine non possono essere posti contrassegni
indicanti limiti fondiari. I limiti dei terreni, coincidenti con il
confine, possono essere materializzati solo con cippi di direzione,
collocati ad almeno tre metri di distanza dalla linea di confine.

SEZIONE IV
COMMISSIONE MISTA PERMANENTE

Articolo 19.
(1) Ai fini dell'attuazione dei compiti indicati agli articoli 5,
10 e 13 si istituisce una "Commissione Mista Permanente". Essa dovra'
anche prendere le decisioni di cui all'art. 6, comma 3, art. 8, comma
2, art. 15, comma 2 nonche' art. 17 comma 2.
(2) La Commissione si compone di una delegazione italiana e di una
delegazione austriaca, ciascuna comprendente sei membri. Ognuno degli
Stati contraenti nomina i membri ed i membri supplenti della propria
delegazione. Ove necessario, ogni Stato contraente puo' impiegare
esperti ed assistenti.
(3) Ogni Stato contraente designa uno dei membri da lui nominati
quale capo della propria delegazione ed un ulteriore membro o membro
supplente quale Vice Capo Delegazione. I Capi Delegazione ed i loro
Vice sono autorizzati a mettersi direttamente in contatto tra loro.
(4) Ogni Stato contraente sostiene le spese per i membri ed i
membri supplenti da lui nominati, comprese le spese per gli esperti e
gli assistenti da esso impiegati.
Articolo 20.
(1) La Commissione si riunira' in sessione o per effettuare dei
sopralluoghi al confine, quando lo decidera' essa stessa o su
richiesta di una delle due delegazioni.
(2) Laddove non si stabilisca altrimenti la Commissione si
riunira' in sessione alternativamente sul territorio nazionale di uno
dei due Stati contraenti.
(3) Ciascuna sessione verra' presieduta dal Capo Delegazione dello
Stato contraente sul cui territorio nazionale essa ha luogo. I
sopralluoghi al confine verranno presieduti congiuntamente dai Capi
delle due delegazioni.
(4) Le lingue di lavoro della Commissione saranno l'italiano e il
tedesco.
(5) Per ogni sessione ed ogni sopralluogo al confine dovra' essere
redatto un verbale in due originali, sia in lingua italiana che in
lingua tedesca, che dovranno essere firmati dai Capi delle due
Delegazioni.
Articolo 21.
(1) Per le decisioni della Commissione e' necessario l'accordo
delle due Delegazioni; esse sono tuttavia subordinate, per divenire
giuridicamente vincolanti, all'approvazione richiesta dalle
disposizioni interne di ciascuno Stato contraente. I Capi Delegazione
si informeranno reciprocamente dell'esito delle procedure di
approvazione interna.
(2) Qualora le Delegazioni non si dovessero accordare, ciascuna
dovra' riferire al proprio Governo, illustrando la situazione e le
diverse opinioni. Gli Stati contraenti tenteranno di pervenire ad una
regolamentazione concorde delle questioni controverse.
(3) La Commissione stabilira' il proprio regolamento interno.
Questo dovra' contenere soprattutto disposizioni piu' dettagliate in
merito allo stabilimento dei collegamenti tra i Capi delle due
Delegazioni, alla formazione di gruppi tecnici, allo svolgimento di
sessioni e sopralluoghi al confine, nonche' ai verbali ed alle
decisioni della Commissione.
Articolo 22.
(1) La Commissione, nel fissare le direttive per la manutenzione,
misura e materializzazione del confine di Stato, dovra' tener conto
dei piu' recenti progressi della scienza e della tecnica e delle
esigenze di opportunita' e convenienza.
(2) La Commissione ha facolta' di disporre, laddove sia necessario
o opportuno, in deroga ai dati della documentazione di confine,
modifiche al tipo, dimensioni, materiali, forma e sigla dei termini
di confine.
Articolo 23.
Nel programmare, coordinare e dirigere i lavori di manutenzione
misura e materializzazione del Confine di Stato la Commissione
informera' il suo operato a criteri di convenienza e di opportunita';
essa dovra' inoltre esercitare un efficace controllo dei lavori.
Articolo 24.
(1) La Commissione non ha facolta' di modificare l'andamento del
confine di Stato. In caso di necessita' essa puo', tuttavia,
presentare agli organi competenti di ciascuno Stato contraente
proposte di modifiche del confine.
(2) Eventuali inesattezze riscontrate dalla Commissione nella
documentazione di confine (allegati 1-4) dovranno essere rettificate
dopo attento esame di tutti i documenti usati per l'approntamento dei
dati di misurazione. Se sulla scorta dei suddetti documenti non sara'
possibile giungere ad un chiarimento dovra' essere tenuto conto di
accertamenti sul terreno.
Articolo 25.
(1) Gli esperti tecnici delle misurazioni degli Stati contraenti
devono provvedere alla stesura di due originali, in lingua italiana
ed in lingua tedesca, di note tecniche sulle integrazioni e modifiche
della materializzazione del confine, sulla rettifica di dati di
misurazione errati, nonche' sulle annotazioni errate nella
documentazione del confine e produrre, ove necessario, schizzi di
campagna.
(2) Note tecniche e schizzi di campagna devono essere approvati
dalla Commissione, che all'occorrenza ne stabilira' anche la veste
formale.
(3) La Commissione dovra' procedere all'aggiornamento, nei modi
che riterra' piu' opportuni, delle integrazioni, modifiche e
rettifiche di cui al precedente comma (1) e dei provvedimenti di cui
al precedente art. 5 comma (2) lettera " 1 ".
(4) Per la compilazione e la riproduzione degli schizzi di
campagna, nonche' per l'aggiornamento della documentazione di confine
(allegati 1-4) si applicano per analogia le disposizioni di cui
all'art. 6, comma (2) e (3).

SEZIONE V
ATTRAVERSAMENTO DEL CONFINE

Articolo 26.
Le persone di cui agli artt. 6 e 19, previa comunicazione,
completa di tutti i dati disponibili, alle Autorita' doganali e di
polizia territorialmente competenti, hanno facolta' di attraversare
il confine di Stato con materiali, automezzi e apparecchiature
(articolo 6, comma 2), anche al di fuori dei valichi di frontiera e
di trattenersi sul territorio nazionale dell'altro Stato contraente
finche' l'esecuzione dei compiti e dei lavori previsti dal presente
Accordo lo richiedano. Su richiesta di un organo di frontiera o di un
esperto tecnico delle misurazioni dell'altro Stato contraente, esse
debbono qualificarsi tramite un documento idoneo per
l'attraversamento del confine. Nell'eventualita' che appartenenti
all'Amministrazione dei rispettivi Stati contraenti non siano in
possesso di tale documento, sara' sufficiente la tessera di servizio,
munita di fotografia. In caso d'urgenza, un documento di
identificazione sara' considerato sufficiente.
Articolo 27.
(1) Sono esenti dai diritti doganali i materiali che vengono
introdotti dal territorio doganale di uno Stato contraente nel
territorio doganale dell'altro Stato contraente e vengono utilizzati
per lavori che rientrino nell'ambito del presente Accordo. Il
materiale non utilizzato dovra' essere riesportato nel territorio
doganale dello Stato contraente dal quale e' stato importato. I
materiali non riesportati saranno soggetti al pagamento dei diritti
doganali gravanti.
(2) A condizione che vengano riesportati, sono esenti dai diritti
doganali, nonche' dall'obbligo di prestazione della cauzione: gli
automezzi, gli utensili, gli attrezzi, gli strumenti, gli apparecchi,
le macchine e i relativi pezzi di ricambio che vengono portati nel
territorio doganale dell'altro Stato contraente per lavori che
rientrino nell'ambito del presente Accordo. Tali oggetti dovranno
essere riesportati nel territorio doganale dello Stato contraente da
cui sono stati introdotti al piu' tardi entro un mese dal termine dei
lavori, salvo che siano totalmente deteriorati. In tal caso potra'
essere richiesta all'Autorita' doganale la riduzione in rottami,
sotto la propria vigilanza, dei suddetti oggetti, qualora non
riesportati, ed essi dovranno essere assoggettati al trattamento
proprio dei rottami provenienti dall'estero.
(3) Si intendono per diritti doganali, ai sensi del presente
Accordo, i dazi d'importazione e di esportazione nonche' ogni altra
imposizione percepita all'importazione o all'esportazione, esclusion
fatta dei corrispettivi per prestazioni di servizio. Qualsiasi altro
onere percepito all'importazione e all'esportazione, verra'
considerato allo stesso modo dei su indicati diritti doganali.
(4) Le merci menzionate ai precedenti comma 1 e 2, che vengono
utilizzate nell'ambito del presente Accordo, sono esenti da divieti e
limitazioni di importazione ed esportazione di carattere economico.
(5) Gli Stati contraenti si assicurano reciprocamente tutte le
semplificazioni delle formalita' doganali consentite dalle loro
normative rispettivamente vigenti all'interno di ciascun Paese, onde
accelerare l'importazione o la esportazione delle merci necessarie
per i lavori che rientrino nell'ambito del presente Accordo. Al
riguardo, non sara' necessaria l'emissione delle relative bollette
doganali.
Articolo 28.
(1) Gli autoveicoli, compresi i rimorchi, registrati in uno degli
Stati contraenti ed introdotti temporaneamente nell'altro Stato
contraente per l'esecuzione dei lavori previsti dal presente Accordo,
non sono soggetti alla tassa di circolazione di tale altro Stato, ne'
agli ulteriori tributi gravanti sugli autoveicoli stessi.
(2) 1 servizi di trasporto, effettuati da questi autoveicoli,
compresi i rimorchi, nell'altro Stato contraente per l'esecuzione dei
lavori di cui al presente Accordo, non sono considerati imponibili.
(3) Al momento dell'attraversamento del confine, gli autisti degli
autoveicoli, compresi i rimorchi, impiegati in base al presente
accordo dovranno essere muniti di una patente di guida valida, e, per
l'automezzo, di un libretto di circolazione, nonche' di una polizza
di assicurazione internazionale per il traffico automobilistico,
accettata dalla Sottocommissione per i trasporti stradali interni
della Commissione Economica per l'Europa (Sous-Comite' des Transports
Routiers du Comite' des Transports interieurs de la Commission
Economique pour l'Europe), che risponda alla raccomandazione datata 5
giugno 1952 e sia valida nell'altro Stato contraente.
Articolo 29.
I due Stati Contraenti si impegnano a rilasciare ai velivoli
impiegati per i lavori di manutenzione, misura e materializzazione
del confine di Stato nell'ambito del presente Accordo, le
autorizzazioni necessarie per il sorvolo del confine di Stato e, ove
necessario, per l'atterraggio sul proprio territorio nazionale.
Articolo 30.
Qualora ai fini della ricerca e della estrazione di materie prime
minerali sia necessario eseguire lavori entro una striscia di 50
metri ciascuna su entrambi i lati del confine di Stato, ovvero
debbano essere perforati o messi in produzione pozzi di petrolio o di
gas i cui giacimenti si avvicinino per meno di 2 km. al confine di
Stato o che si estendano al di la' del confine di Stato, gli Stati
contraenti - indipendentemente dai necessari contatti in merito
all'eventuale conclusione di un accordo sulla ricerca o lo
sfruttamento dei predetti giacimenti - prenderanno insieme i
provvedimenti necessari alla salvaguardia del tracciato del confine
nel corso della ulteriore ricerca o estrazione.
Articolo 31.
(1) Le divergenze di opinione in merito alla interpretazione ed
alla applicazione del presente Accordo dovranno essere composte dai
Governi degli Stati Contraenti.
(2) Qualora una divergenza di opinione non possa essere composta
in tal modo, su richiesta di uno degli Stati Contraenti essa dovra'
essere sottoposta ad un Collegio arbitrale.
(3) Il Collegio arbitrale verra' formato di volta in volta con la
nomina di un membro da parte di ciascuno degli Stati Contraenti,
entrambi i membri si accorderanno sulla scelta di un cittadino di un
terzo Stato, che dovra' essere nominato Presidente dai Governi degli
Stati Contraenti. 1 membri dovranno essere nominati entro due mesi,
il Presidente entro tre mesi dopo che uno Stato Contraente avra'
comunicato all'altro che intende sottoporre ad un Collegio arbitrale
la divergenza di opinione.
(4) Qualora non vengano rispettate le scadenze menzionate al Comma
3, in mancanza di ogni altro accordo, ogni Stato Contraente puo
chiedere al Presidente della Corte Europea del Diritti dell'Uomo di
provvedere alle nomine necessarie. Qualora il Presidente sia
cittadino di uno dei due Stati Contraenti o sia impedito per altri
motivi, sara' il Vice Presidente a provvedere alla nomina. Qualora
anche il Vice Presidente sia cittadino di uno dei due Stati
Contraenti o sia anche egli impedito, sara' il membro della Corte di
rango immediatamente successivo, che non possieda la cittadinanza di
uno dei due Stati Contraenti, a provvedere alla nomina.
(5) Il Collegio arbitrale decide a maggioranza di voti. Le sue
decisioni sono vincolanti. Ogni Stato Contraente sosterra' le spese
per il giudice che ha nominato, nonche' per il proprio patrocinio
davanti al Collegio arbitrale. Le spese per il Presidente nonche' le
altre spese verranno sostenute in parti uguali dagli Stati
Contraenti. Per il resto il Collegio arbitrale regola da se' la
propria procedura.
(6) Su sua richiesta i Tribunali dei due Stati Contraenti
presteranno assistenza giudiziaria al Collegio arbitrale in relazione
alla citazione ed interrogazione dei testi e dei periti, applicando
corrispondentemente gli accordi rispettivamente vigenti tra i due
Stati Contraenti in materia di assistenza giudiziaria nelle cause
civili e commerciali.
Articolo 32.
Laddove nella documentazione del confine (allegati 1-4) si
rilevino delle discordanze relative al confine di Stato vigente al
momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, e tali
discordanze non possano essere chiarite secondo l'articolo 24, comma
2, gli Stati contraenti avvieranno dei negoziati allo scopo di
provvedere ad una corrispondente modifica della documentazione del
confine.
Articolo 33.
(1) Il presente Accordo viene concluso a tempo indeterminato. La
Sezione I e gli Articoli 31 e 32 non potranno essere denunciati. Ogni
Stato Contraente potra' denunciare per iscritto attraverso i canali
diplomatici le rimanenti disposizioni 10 anni dopo l'entrata in
vigore del presente Accordo. La denuncia entrera' in vigore due anni
dopo l'arrivo della relativa notifica all'altro Stato Contraente.
(2) In caso di denuncia, gli Stati Contraenti avvieranno
immediatamente i negoziati per ridefinire l'oggetto dell'Accordo.
Articolo 34.
Con l'entrata in vigore del presente Accordo, la Convenzione per
la manutenzione dei cippi del confine italo-austriaco, firmata a
Vienna il 22 febbraio 1929, cessa di avere validita'.
Articolo 35.
(1) Il presente Accordo e' soggetto a ratifica in conformita' alle
norme costituzionali delle due parti contraenti. Gli strumenti di
ratifica verranno scambiati a Roma.
(2) L'Accordo entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese
successivo a quello in cui siano stati scambiati gli strumenti di
ratifica.
In fede di che i Plenipotenziari di entrambi gli Stati Contraenti,
dopo essersi scambiati i pieni poteri trovati in buona e debita
forma, hanno firmato ed apposto i sigilli al presente Accordo.
Fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 in due originali in lingua
italiana e tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana: Beniamino Andreatta

Per la Repubblica d'Austria:Dr. Alois Mock

PROTOCOLLO FINALE

In occasione della firma dell'Accordo stipulato in data odierna
tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria per la
manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune,
vi e' intesa sul fatto che i documenti (documentazione del confine)
citati nell'art. 1, commi 2 e 3, servono esclusivamente a stabilire
il tracciato di confine e che le norme di questo Accordo e le
indicazioni contenute nella documentazione del confine non
pregiudicano in alcun modo la forma ufficiale della toponomastica e
delle denominazioni topografiche.
Questo protocollo finale costituisce parte integrante del presente
Accordo.
In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato il presente
protocollo finale.
Fatto a Vienna, il 17 gennaio 1994 in due originali, in lingua
italiana e tedesca, entrambi testi facente ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana: Beniamino Andreatta

Per la Repubblica d'Austria: Dr. Alois Mock

Per i restanti allegati da pag 18 a pag. 818 fare riferimento al supporto cartaceo


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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