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Gazzetta Ufficiale N. 6 del 9 Gennaio 2006

DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n.284

Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante istituzione dell'albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi,
disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di
tariffe a forcella per i trasporti di merce su strada, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
in data 6 febbraio 2003, istitutivo della Consulta generale per
l'autotrasporto;
Vista la legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, ed in
particolare l'articolo 17, comma 3-ter, che stanzia risorse per il
funzionamento della citata Consulta generale per l'autotrasporto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n.
184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
Visti gli articoli 1, comma 1, lettera c), e 2, commi 1 e 2,
lettera c), della legge 1° marzo 2005, n. 32, recante delega al
Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di
persone e cose;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 settembre 2006;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati;
Considerato che e competenti Commissioni del Senato della
Repubblica non hanno espresso il proprio parere nel termine previsto
dall'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2005, n. 32;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con Ministri per le politiche comunitarie, della
giustizia e delle attivita' produttive;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto legislativo ha per oggetto il riordino delle
strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore
dell'autotrasporto di merci, in attuazione della delega di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 1° marzo 2005, n.
32, sulla base dei principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 2, comma 1, e dei principi e criteri specifici di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 32 del
2005.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione compente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Gli articoli 14 e 15 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recitano:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
«Art. 15 (Decreti-legge). - 1. I provvedimenti
provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi
dell'art. 77 della Costituzione sono presentati per
l'emanazione al Presidente della Repubblica con la
denominazione di «decreto-legge» e con l'indicazione, nel
preambolo, delle circostanze straordinarie di necessita' e
di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonche'
dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. Il Governo non puo', mediante decreto-legge:
a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'art.
76 della Costituzione;
b) provvedere nelle materie indicate nell'art. 72,
quarto comma, della Costituzione;
c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei
quali sia stata negata la conversione in legge con il voto
di una delle due Camere;
d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti non convertiti;
e) ripristinare l'efficacia di disposizioni
dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi
non attinenti al procedimento.
3. I decreti devono contenere misure di immediata
applicazione e il loro contenuto deve essere specifico,
omogeneo e corrispondente al titolo.
4. Il decreto-legge e' pubblicato, senza ulteriori
adempimenti, nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo
la sua emanazione e deve contenere la clausola di
presentazione al Parlamento per la conversione in legge.
5. Le modifiche eventualmente apportate al
decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della pubblicazione della legge
di conversione, salvo che quest'ultima non disponga
diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge.
6. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del
rifiuto di conversione o della conversione parziale,
purche' definitiva, nonche' della mancata conversione per
decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.».
- La legge 6 giugno 1974, n. 298 recante «Istituzione
dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e
istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i
trasporti di merci su strada» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 1974, n. 200.
- L'art. 17, comma 3-ter del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge
24 novembre 2003, n. 326 recante: «Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici», pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2003, n. 229, cosi' recita:
«3-ter. Ai fini dell'elaborazione delle strategie di
ammodernamento e riqualificazione dell'autotrasporto di
merci, con particolare riguardo allo sviluppo della
logistica e dell'intermodalita', e' autorizzata la spesa di
2 milioni di euro annui per le attivita' ed il
funzionamento della Consulta generale per
l'autotrasporto.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio
2004, n. 184, recante: «Riorganizzazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2004, n. 174.
- L'art. 1, comma 1, lettera c), e 2, commi 1 e 2,
lettera c), della legge 1° marzo 2005, n. 32, recante
«Delega al Governo per il riassetto normativo del settore
dell'autotrasporto di persone e cose», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2005, n. 57, cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per il riassetto normativo
in materia di autotrasporto di persone e cose). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di:
a) servizi automobilistici interregionali di
competenza statale;
b) liberalizzazione regolata secondo i principi e i
criteri direttivi di cui all'art. 2 dell'esercizio
dell'attivita' di autotrasporto e contestuale raccordo con
la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di
autotrasporto di merci per conto di terzi;
c) organizzazione e funzioni delle strutture e degli
organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto
di merci.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie,
della giustizia e delle attivita' produttive.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi, entro la scadenza del termine previsto dal
medesimo comma, alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica, perche' su di essi sia espresso, entro trenta
giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti
legislativi sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine previsto per il parere dei competenti
organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono
la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4, o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta
giorni.».
Art. 2 (Principi e criteri direttivi). - 1. I decreti
legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti
principi e criteri direttivi generali:
a) riordino delle normative e adeguamento delle
stesse alla disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato
aperto e concorrenziale;
b) salvaguardia della concorrenza fra le imprese
operanti nei settori dell'autotrasporto di merci e
dell'autotrasporto di viaggiatori;
c) tutela della sicurezza della circolazione e della
sicurezza sociale;
d) introduzione di una normativa di coordinamento fra
i principi della direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003
del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla
qualificazione iniziale e formazione periodica dei
conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto
di merci o passeggeri, e l'apparato sanzionatorio di cui
all'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni.
2. I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono inoltre
informati ai seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) per la materia di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a):
1) eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita' attraverso il graduale passaggio dal regime
concessorio a quello autorizzativo senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica;
2) introduzione di parametri intesi ad elevare gli
standard di sicurezza e qualita' dei servizi resi
all'utenza;
3) riordino dei servizi esistenti nel rispetto
delle competenze delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano in materia di trasporto pubblico
locale;
4) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con
riferimento, in particolare, alla previsione di sanzioni
amministrative a carico delle imprese per la perdita dei
requisiti necessari al rilascio dell'autorizzazione per
l'esercizio dei servizi, per il mancato rispetto delle
condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione,
per gli adempimenti formali di carattere documentale;
b) per la materia di cui all'art. 1, comma 1, lettera
b):
1) superamento del sistema delle tariffe
obbligatorie a forcella per l'autotrasporto di merci;
2) libera contrattazione dei prezzi per i servizi
di autotrasporto di merci;
3) responsabilita' soggettiva del vettore ai sensi
della normativa vigente e, ove accertata, del committente,
del caricatore e del proprietario delle merci, i quali
agiscono nell'esercizio di un'attivita' di impresa o di
pubbliche funzioni, per la violazione delle disposizioni
sulla sicurezza della circolazione, per quanto riguarda, in
particolare, il carico dei veicoli, i tempi di guida e di
riposo dei conducenti e la velocita' massima consentita;
4) previsione, di regola, della forma scritta per i
contratti di trasporto;
5) previsione della nullita' degli effetti
derivanti da comportamenti diretti a far gravare sul
vettore il peso economico delle sanzioni a carico del
committente per effetto delle violazioni di cui al numero
3);
6) previsione, in caso di controversie legali
relative a contratti non in forma scritta,
dell'applicazione degli usi e delle consuetudini raccolti
nei bollettini predisposti dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
7) previsione di criteri per definire i limiti del
risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate;
8) individuazione di un sistema di certificazione
di qualita' per particolari tipologie di trasporti su
strada, come quelle delle merci pericolose, delle derrate
deperibili, dei rifiuti industriali e dei prodotti
farmaceutici, con definizione dei modi e dei tempi per
attuare tale disposizione nel rispetto dell'autonomia di
impresa e della normativa nazionale e comunitaria in
materia di certificazione;
9) nel rispetto della disciplina nazionale e
comunitaria in materia di tutela della concorrenza,
possibilita' di previsione di accordi di diritto privato,
definiti fra le organizzazioni associative di vettori e di
utenti dei servizi di trasporto, a seguito di autonome e
concordi iniziative negoziali, nell'interesse delle imprese
rispettivamente associate;
10) introduzione di strumenti che consentano il
pieno rispetto e il puntuale controllo della regolarita'
amministrativa di circolazione;
c) per la materia di cui all'art. 1, comma 1, lettera
c):
1) riordino e razionalizzazione delle strutture e
degli organismi pubblici operanti nel settore
dell'autotrasporto, con attribuzione alla Consulta generale
per l'autotrasporto, istituita con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti n. 2284/TT del
6 febbraio 2003, delle funzioni di proposta di indirizzi e
strategie di governo del settore, anche in materia di
controlli, monitoraggio e studio, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica;
2) riforma del comitato centrale e dei comitati
provinciali per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi con attribuzione anche di compiti
di gestione operativa, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica;
3) nell'attuazione dei principi e dei criteri di
cui ai numeri 1) e 2), garanzia dell'uniformita' della
regolamentazione e delle procedure, nonche' tutela delle
professionalita' esistenti.».
- Per l'art. 1, comma 3, della legge n. 32/2005 si veda
nelle note alla premesse.
Note all'art. 1:
- Per gli articoli 1 e 2 della legge n. 32/2005 si
veda nelle note alle premesse.

Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) «Consulta», la Consulta generale per l'autotrasporto;
b) «Comitato centrale», il Comitato centrale per l'Albo nazionale
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui alla legge
6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.


Note all'art. 2:
- Per la legge n. 298/1974, si veda nelle note alle
premesse.

Titolo I
CONSULTA

Art. 3.
Denominazione e sede
1. La Consulta generale per l'autotrasporto assume la denominazione
di Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica.
2. La Consulta ha sede presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ed opera alle
dirette dipendenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
in posizione di autonomia contabile e finanziaria, secondo quanto
disposto dall'articolo 8.

Art. 4.
Attribuzioni
1. La Consulta svolge attivita' propositiva, di studio, di
monitoraggio, di consulenza delle autorita' politiche, per la
definizione delle politiche di intervento e delle strategie di
governo nel settore dell'autotrasporto e della logistica, anche in
materia di controlli tecnici ed amministrativi sull'esercizio
dell'attivita' di autotrasporto. A tale fine, la Consulta:
a) elabora e provvede all'aggiornamento, nonche' al monitoraggio
sull'attuazione del Piano nazionale della logistica;
b) esprime parere sulle questioni attinenti i progetti normativi
e l'applicazione delle disposizioni, anche europee, in materia di
autotrasporto, nonche' sulle problematiche relative
all'attraversamento delle Alpi;
c) esprime parere sui problemi di competenza della Conferenza
europea dei Ministri dei trasporti;
d) promuove iniziative per lo sviluppo dell'intermodalita', anche
attraverso la messa a punto di progetti pilota;
e) formula indirizzi e proposte in materia di sicurezza della
circolazione stradale, e provvede all'elaborazione di proposte
relative ai programmi ed alle strategie dei controlli sull'attivita'
di autotrasporto;
f) promuove studi e indagini sulle politiche di investimento e
sulla competitivita' delle imprese italiane di autotrasporto in
ambito internazionale, provvedendo anche alle rilevazioni dei costi
dei servizi di trasporto;
g) provvede all'aggiornamento degli usi e consuetudini da
applicare alla definizione delle controversie aventi ad oggetto
contratti di trasporto di merci su strada stipulati non in forma
scritta, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera b), numero 6), della legge 1° marzo 2005, n. 32;
h) elabora e propone iniziative di sostegno e di assistenza alle
imprese di autotrasporto, nel rispetto della disciplina nazionale e
comunitaria in materia di tutela della concorrenza;
i) propone indirizzi in materia di certificazione di qualita'
delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di
derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti
farmaceutici;
l) esprime, su richiesta delle competenti autorita', pareri
sull'adozione di provvedimenti amministrativi riguardanti
1'autotrasporto;
m) fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni in
materia di accesso alla professione di autotrasportatore, ed ai fini
dell'attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma
2), lettera c), numero 3), della citata legge 1° marzo 2005, n. 32,
verifica, in collaborazione con il Comitato centrale, il rispetto
dell'uniformita' della regolamentazione e delle procedure, nonche' la
tutela delle professionalita' esistenti, nei procedimenti preordinati
all'iscrizione delle imprese di autotrasporto all'Albo nazionale
degli autotrasportatori, anche al fine di assicurare il necessario
coordinamento.

Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 2 della legge n. 32 del 2005
si veda nelle note alle premesse.

Art. 5.
Composizione
1. La Consulta e' composta dai seguenti membri effettivi:
a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su designazione del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, che lo sceglie fra persone di notoria
professionalita' ed esperienza nel settore dell'autotrasporto e della
logistica;
b) due Vicepresidenti, dei quali il primo e' di diritto il Capo
del Dipartimento per i trasporti terrestri e il secondo e' designato
dai componenti in rappresentanza delle categorie economiche e
produttive;
c) quattro rappresentanti, con qualifica dirigenziale, del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) il Presidente del Comitato centrale;
e) un rappresentante, con qualifica dirigenziale, della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e per ciascuno dei Ministeri
degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dell'economia e
delle finanze, dell'ambiente e tutela del territorio, della
giustizia, delle politiche comunitarie, degli affari regionali, del
lavoro e delle politiche sociali, delle attivita' produttive, delle
politiche agricole e forestali;
f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria
degli autotrasportatori, che abbia i seguenti requisiti:
1) ordinamento interno a base democratica, sancito dallo
statuto;
2) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo
statuto, della categoria degli autotrasportatori, con esclusione di
contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi
contrapposti;
3) anzianita' di costituzione, avvenuta con atto notarile, di
almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera
continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di
attivita' svolte nell'interesse professionale della categoria;
4) non meno di venti imprese iscritte a livello provinciale,
per un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore alle
ottocento tonnellate, ovvero non meno di dieci imprese iscritte a
livello provinciale, per un totale di veicoli aventi massa
complessiva non inferiore alle milleseicento tonnellate;
5) organizzazione periferica con proprie sedi in almeno trenta
province.
6) Per il primo mandato, viene nominato un rappresentante per
ciascuna delle associazioni presenti nella Consulta alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo;
g) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo,
giuridicamente riconosciute dal Ministero competente, ai sensi delle
vigenti disposizioni;
h) un rappresentante per ciascuna delle seguenti organizzazioni
associative: AISCAT, Assoaereo, Assologistica, Assoporti,
Casartigiani, CNA, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio,
Confcooperative, Confesercenti, Confetra, Confindustria, Confitarma,
Conftrasporto, Federtrasporto, Lega nazionale cooperative e mutue;
i) un rappresentante dell'ANAS;
l) un rappresentante della Rete ferroviaria italiana S.p.a.;
m) un rappresentante di Trenitalia S.p.a.
2. I componenti di cui alle lettere da b) a m) sono nominati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Per ogni
membro effettivo e' nominato un supplente.
3. Oltre a quelli elencati nel comma 1, possono fare parte della
Consulta i rappresentanti delle parti economiche e sociali che ne
facciano richiesta motivata, previo parere favorevole del Comitato
esecutivo di cui all'articolo 6.
4. Il Presidente della Consulta puo' invitare ai propri lavori,
senza diritto di voto, esponenti di altri soggetti istituzionali o di
categoria, nonche' esperti di specifici settori connessi con
l'attivita' della Consulta stessa, per l'esame e l'approfondimento di
particolari problematiche.

Note all'art. 5:
- Per l'art. 2 della legge n. 32/2005, si veda nelle
note alle premesse.

Art. 6.
O r g a n i
1. Sono organi della Consulta:
a) il Presidente;
b) l'Assemblea generale, composta dal Presidente, dai
Vicepresidenti e da tutti i componenti;
c) il Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dai
Vicepresidenti e da quindici membri dell'Assemblea generale, dei
quali cinque in rappresentanza delle Amministrazioni pubbliche,
quattro in rappresentanza delle associazioni di categoria, uno in
rappresentanza delle associazioni del movimento cooperativo e cinque
in rappresentanza delle altre categorie economiche e sociali. I
componenti del Comitato esecutivo sono nominati dall'Assemblea
generale, su proposta del Presidente, tenuto conto delle indicazioni
delle parti interessate;
d) il Segretario generale, nominato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti su designazione del Presidente, che lo
sceglie fra persone, anche estranee alla Pubblica amministrazione, di
comprovata competenza ed esperienza nel settore del trasporto
stradale di merci e della logistica;
e) il Comitato scientifico, composto da un Presidente, da sei
membri e da un Segretario, anche estraneo alla Pubblica
amministrazione, tutti nominati dal Presidente della Consulta,
sentita l'Assemblea generale;
f) l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dai
Vicepresidenti, dal Presidente del Comitato centrale, dal Segretario
generale e dal Presidente del Comitato scientifico;
g) l'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto, composto di
dieci membri, scelti dal Presidente fra i componenti dell'Assemblea
aventi specifica professionalita' in materie statistiche ed
economiche;
h) le Sezioni regionali, nominate dal Presidente della Consulta
composte ciascuna da un Presidente, scelto dal Presidente della
Consulta fra i dirigenti del Dipartimento per i trasporti terrestri
in servizio presso il corrispondente SIIT, da un Vicepresidente,
designato dalla camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato avente sede nel capoluogo di regione, e da sette
rappresentanti delle categorie dell'autotrasporto e della logistica,
e dei settori della produzione e dei servizi. Per ogni componente
delle Sezioni regionali e' nominato un supplente.
2. I componenti degli organi della Consulta durano in carica tre
anni e possono essere confermati.
3. I componenti degli organi della Consulta possono essere
sostituiti nel corso del mandato, su richiesta delle Amministrazioni
o delle organizzazioni che li hanno designati.
4. Il Presidente ha la rappresentanza della Consulta verso
l'esterno.
5. L'Assemblea generale e' l'organo deliberativo della Consulta e
si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno.
6. Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente
e svolge i compiti ad esso delegati dall'Assemblea generale, per il
conseguimento delle finalita' assegnate alla Consulta.
7. Il Segretario generale e' l'organo esecutivo della Consulta,
collabora con il Presidente nella definizione dei programmi di
attivita' ed e' responsabile della gestione amministrativa e
contabile della Consulta stessa.
8. Il Comitato scientifico fornisce il supporto di studio e di
approfondimento alle attivita' ed alle iniziative della Consulta, con
particolare riguardo a quelle inerenti il Piano nazionale della
logistica, le indagini sulle politiche di investimento e sui costi
dei servizi, il sostegno alle imprese.
9. L'Ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del
Presidente e definisce le linee di azione della Consulta, anche con
riferimento ai rapporti con le autorita' istituzionali.
10. L'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto svolge funzioni
di monitoraggio sul rispetto delle disposizioni in materia di
sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale, e provvede
all'aggiornamento degli usi e consuetudini di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera b), numero 6), della legge 1° marzo 2005, n. 32.
11. Il Segretario generale ed il Presidente del Comitato
scientifico partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni
dell'Assemblea generale e del Comitato esecutivo.
12. Le Sezioni regionali danno esecuzione alle direttive
dell'Assemblea generale aventi implicazione territoriale e formulano
proposte per l'adozione di iniziative nell'ambito territoriale di
competenza. Esse collaborano altresi' con i corrispondenti Comitati
regionali per l'Albo degli autotrasportatori, di cui all'articolo 11,
per il conseguimento di obiettivi di comune interesse.
13. Il Presidente della Consulta, sentito l'Ufficio di Presidenza,
puo' istituire commissioni per la trattazione di specifiche materie,
tenendo conto delle rappresentanze presenti nell'Assemblea.

Art. 7.
Organizzazione e funzionamento
1. La realizzazione dei programmi di attivita' e la gestione
amministrativa e contabile della Consulta sono curate dal Segretario
generale, che si avvale di dipendenti della Pubblica amministrazione,
nell'ambito dell'attuale dotazione organica, con particolare riguardo
alle seguenti aree di intervento:
a) affari generali, gestione del personale, contabilita' ed
aspetti finanziari;
b) attuazione del Piano nazionale della logistica;
c) politiche di investimento e di sostegno alle imprese;
d) realizzazione di iniziative a favore dell'intermodalita';
e) certificazione di qualita' e sicurezza;
f) comunicazione e pubblicita'.
2. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di' concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, e' stabilita la
dotazione di personale necessaria per il funzionamento della Consulta
e sono dettate le connesse disposizioni organizzative per gli organi
centrali e per le sezioni regionali, anche al fine di assicurare il
necessario coordinamento con i Comitati regionali per l'Albo degli
autotrasportatori, di cui all'articolo 11. Con lo stesso regolamento,
sono fissati i criteri e le modalita' per la designazione dei
componenti delle sezioni regionali in rappresentanza delle categorie
dell'autotrasporto e della logistica, e dei settori della produzione
e dei servizi.

Note all'art. 7:
L'art. 17, comma 1, lettera a), della legge n.
400/1988, cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;».

Art. 8.
Disposizioni contabili
1. Alle spese connesse all'attivita' ed al funzionamento della
Consulta si provvede nei limiti delle risorse autorizzate
dall'articolo 17, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326.
2. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e'
disciplinata la gestione autonoma, da parte della Consulta, delle
spese occorrenti per il proprio funzionamento.
3. Con lo stesso regolamento di cui al comma 2, sono stabiliti i
gettoni di presenza per le riunioni degli organi della Consulta, i
rimborsi delle spese ed ogni altra indennita', che sono corrisposti
nell'ambito delle risorse di cui al comma 1.


Note all'art. 8:
- Per l'art. 17, comma 3-ter del decreto-legge n.
269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, si veda nelle
note alle premesse.
- L'art. 17, comma 1, lettera a), della legge n.
400/1988, si veda nelle note all'art. 7.

Titolo II
COMITATO CENTRALE

Art. 9.
Attribuzioni
1. Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori opera in posizione di autonomia contabile e
finanziaria, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. Il Comitato centrale ha le seguenti attribuzioni:
a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'Albo
nazionale delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi;
b) coordinare l'attivita' dei Comitati regionali e vigilare su di
essa;
c) decidere, in via definitiva, sui ricorsi avverso i
provvedimenti dei Comitati regionali;
d) determinare la misura delle quote dovute annualmente dalle
imprese di autotrasporto, in base a quanto disposto dal decreto del
Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, recante norme
sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato
centrale;
e) collaborare con la Consulta, provvedendo, in particolare,
sulla base degli indirizzi dettati dalla Consulta stessa, ad
effettuare studi preordinati alla formulazione delle strategie di
governo del settore dell'autotrasporto, a realizzare iniziative di
formazione del personale addetto ai controlli sui veicoli pesanti ed
a partecipare al finanziamento delle connesse operazioni, ad attuare
iniziative di assistenza e di sostegno alle imprese di autotrasporto,
ad esprimere il proprio avviso su progetti di provvedimenti
amministrativi in materia di autotrasporto, a formulare indirizzi in
materia di certificazione di qualita' delle imprese che effettuano
trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti
industriali e di prodotti farmaceutici;
f) accreditare gli organismi di certificazione di qualita' di cui
alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 7;
g) verificare, in collaborazione con la Consulta, il rispetto
dell'uniformita' della regolamentazione e delle procedure, nonche' la
tutela delle professionalita' esistenti, secondo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 1, lettera m);
h) attuare le direttive del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti in materia di autotrasporto;
i) curare attivita' editoriali e di informazione alle imprese di
autotrasporto, anche attraverso strumenti informatici e telematici;
l) proporre alla Consulta iniziative specifiche, nell'interesse
del settore dell'autotrasporto.


Note all'art. 9:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre
1994, n. 681 recante «Regolamento recante norme sul sistema
delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato
centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 dicembre 1994, n. 291.

Art. 10.
Composizione
1. Il Comitato centrale e' composto dai seguenti membri effettivi,
nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti:
a) un Consigliere di Stato, con la funzione di Presidente;
b) due Vicepresidenti, dei quali il primo e' eletto dal Comitato
centrale fra i componenti in rappresentanza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed il secondo e' eletto dallo stesso
Comitato centrale, nell'ambito dei componenti in rappresentanza delle
associazioni di categoria degli autotrasportatori;
c) quattro rappresentanti, con qualifica dirigenziale, del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) un rappresentante, con qualifica dirigenziale, per ciascuno
dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e
delle finanze, della giustizia, dell'ambiente e tutela del
territorio, delle politiche comunitarie, del lavoro e politiche
sociali, delle politiche agricole e forestali, delle attivita'
produttive, e degli affari regionali;
e) quattro rappresentanti delle Regioni, di cui tre,
rispettivamente, delle Regioni dell'Italia settentrionale, centrale e
meridionale, ed uno in rappresentanza delle regioni a statuto
speciale o delle province autonome di Trento e Bolzano;
f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria
degli autotrasportatori presente nella Consulta generale per
1'autotrasporto e per la logistica, secondo le modalita' stabilite
dall'articolo 5, comma 1, lettera f);
g) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo,
giuridicamente riconosciute dal Ministero competente, ai sensi delle
vigenti disposizioni.
2. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente.
3. I componenti del Comitato centrale durano in carica tre anni e
possono essere confermati. Essi possono essere sostituiti nel corso
del mandato, su richiesta delle Amministrazioni o delle
organizzazioni che li hanno designati.

Art. 11.
Organi periferici
1. I Comitati regionali per l'Albo degli autotrasportatori sono
composti ciascuno da un Presidente, scelto dal Capo del Dipartimento
dei trasporti terrestri fra i dirigenti in servizio presso il
corrispondente Servizio integrato infrastrutture e trasporti (SIIT),
da un Vicepresidente, eletto fra i componenti in rappresentanza delle
associazioni di categoria degli autotrasportatori, da quattro
rappresentanti degli uffici periferici a livello provinciale del
Dipartimento dei trasporti terrestri, da un rappresentante per
ciascuno degli organi periferici del Ministero dell'interno e del
lavoro e politiche sociali, da un rappresentante dell'assessorato ai
trasporti della regione interessata, da sei rappresentanti delle
associazioni di categoria degli autotrasportatori e da un
rappresentante delle associazioni del movimento cooperativo.
2. I componenti dei Comitati regionali durano in carica tre anni e
possono essere confermati. Essi possono essere sostituiti nel corso
del mandato, su richiesta delle Amministrazioni o delle
organizzazioni che li hanno designati.
3. I Comitati regionali, relativamente all'ambito territoriale di
competenza:
a) danno esecuzione alle direttive del Comitato centrale;
b) formulano proposte in ordine alla formazione ed alla tenuta
degli Albi provinciali degli autotrasportatori;
c) collaborano con le corrispondenti Sezioni regionali della
Consulta, per il conseguimento di obiettivi di comune interesse;
d) forniscono alle autorita' competenti l'elenco delle
associazioni di categoria riconosciute rappresentative.
4. Avverso i provvedimenti adottati dai Comitati regionali nei
confronti delle imprese di autotrasporto, e' ammesso ricorso al
Comitato centrale, entro trenta giorni dalla data di notificazione
del provvedimento.

Art. 12.
Organizzazione e funzionamento
1. L'attivita' e la gestione amministrativa e finanziaria del
Comitato centrale sono curate dal Capo della Segreteria, nominato dal
Presidente fra i funzionari del Dipartimento per i trasporti
terrestri, che si avvale di dipendenti dello stesso Dipartimento,
nell'ambito dell'attuale dotazione organica, con particolare riguardo
alle seguenti aree di intervento:
a) affari generali, gestione del personale, contabilita';
b) iniziative di sostegno alle imprese di autotrasporto ed alle
riduzioni compensate dei pedaggi autostradali;
c) sicurezza e controlli;
d) studi e ricerche di settore;
e) formazione e informazione;
f) certificazione di qualita'.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 2, e' stabilita
la dotazione di personale necessaria per il funzionamento del
Comitato centrale e sono dettate le connesse disposizioni
organizzative per gli organi centrali e periferici, anche tenuto
conto del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
c), della legge 1° marzo 2005, n. 32. Con lo stesso regolamento, sono
fissati i criteri e le modalita' per la designazione dei componenti
dei Comitati regionali in rappresentanza delle associazioni di
categoria degli autotrasportatori e di quelle del movimento
cooperativo.


Note all'art. 12:
- Per l'art. 2, della legge n. 32/2005 si veda nelle
note alle premesse.

Art. 13.
Disposizioni contabili
1. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sono emanate le disposizioni modificative del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
7 novembre 1994, n. 681, ivi comprese quelle relative ai gettoni di
presenza, ai rimborsi delle spese e ad ogni altra indennita', che
sono corrisposti nell'ambito delle risorse effettivamente
disponibili.


Note all'art. 13:
- Per l'art. 17, comma 1, lettera a), della legge n.
400/1988, si veda nelle note all'art. 7.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n.
681/1994, si veda nelle note all'art. 9.

Art. 14.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di
cui agli articoli 7 e 13 del presente decreto legislativo, sono
abrogati:
a) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, primo comma,
numero 1), della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive
modificazioni;
b) gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, e successive modificazioni.
2. Sono comunque abrogate le disposizioni incompatibili con la
disciplina del presente decreto legislativo.


Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 21 della citata legge
n. 298 del 1974, come modificato dal presente decreto a
decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti
di cui agli articoli 7 e 13 del decreto legislativo qui
pubblicato:
«Art. 21 (Sanzioni disciplinari). - Le imprese
incorrono in sanzioni disciplinari nei seguenti casi:
1) (abrogato);
2) quando siano state a loro carico accertate
violazioni degli articoli 10, 33 e 121 del testo unico
15 giugno 1959, n. 393;
3) quando siano state a loro carico accertate
violazioni delle clausole di contratti di lavoro;
4) quando abbiano esercitato senza la prescritta
abilitazione l'attivita' di cui all'art. 16;
5) quando sia stata a loro carico accertata
l'inosservanza degli obblighi dell'assicurazione e dei
relativi massimali per i danni alle cose trasportate;
6) quando non abbiano effettuato nei termini
prescritti le comunicazioni di cui all'art. 18;
6-bis) quando, nel caso di attivita' di trasporto di
cose per conto proprio o di terzi, siano state accertate a
loro carico violazioni delle norme sull'adozione di idoneo
cronotachigrafo di cui agli articoli da 15 a 19 della legge
13 novembre 1978, n. 727, e successive modifiche ed
integrazioni, e degli articoli 3, 4, 103 e 127, terzo
comma, del testo unico delle norme sulla circolazione
stradale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modifiche
ed integrazioni, nonche' delle norme sul rapporto tra
numero dei veicoli rimorchiati e veicoli idonei al loro
traino in disponibilita' dell'impresa.
Nei casi sopra elencati le imprese incorrono:
a) nell'ammonimento per i casi di minore gravita';
b) nella censura per i casi di maggiore gravita';
c) nella sospensione dall'albo da un mese a sei mesi
per i casi di particolare gravita' o quando siano stati in
precedenza inflitti l'ammonimento o la censura;
d) nella radiazione dall'albo nei casi di reiterate
gravi violazioni.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio
1976, n. 32, recante «Norme di esecuzione della legge
6 giugno 1974. n. 298, modificata dalla legge 28 aprile
1975, n. 145, concernente istituzione dell'albo nazionale
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi,
disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un
sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su
strada», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo
1976, n. 60.

Art. 15.
Disposizione transitoria
1. Il mandato dei componenti della Consulta e del Comitato centrale
e' prorogato fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di
cui agli articoli 7, 8 e 13.

Art. 16.
Disposizione finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 21 novembre 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Castelli, Ministro della giustizia
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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