La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art.1
(Autorizzazione all'adesione)
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire
all'Accordo sui privilegi e le immunita' del Tribunale internazionale
del diritto del mare, adottato a New York il 23 maggio 1997 ed aperto
alla firma il 1° luglio 1997.
Art. 2
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo
1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita'
a quanto disposto dall'articolo 30, paragrafo 2, dell'Accordo stesso.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo al quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 6085):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini), il
20 settembre 2005.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 7 ottobre 2005 con pareri delle commissioni
I, II, V e VI.
Esaminato dalla III commissione il 19 ottobre 2005; 17
novembre 2005 ed il 1° dicembre 2005.
Esaminato in aula il 20 dicembre 2005 e approvato il 22
dicembre 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3703):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 10 gennaio 2006 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 8ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 17 e 24 gennaio 2006.
Relazione scritta presentata il 30 gennaio 2006 (atto
n. 3703-A relatore sen. Sodano).
Esaminato in aula ed approvato il 31 gennaio 2006.
Per l'Accordo fare riferimento al supporto cartaceo
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato