La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, recante misure urgenti
per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio
abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in
determinati comuni, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3768):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti (Lunardi) il 1° febbraio 2006.
Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 13ª
(Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente,
il 2 febbraio 2006 con parere delle commissioni 1ª (per
presupposti costituzionali) 1ª, 5ª, 6ª, e 12ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 7 febbraio 2006.
Esaminato dalle commissioni riunite il 7 ed 8 febbraio
2006.
Esaminato in aula ed approvato il 15 febbraio 2006.
Camera dei deputati (atto n. 6360):
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio e
lavori pubblici), in sede referente, il 15 febbraio 2006
con pareri del comitato per la legislazione e delle
commissioni I, II, V, VI e XII.
Esaminato dalla VIII commissione il 15 e 16 febbraio
2006.
Esaminato in aula il 16 febbraio 2006 ed approvato il
23 febbraio 2006.
Avvertenza:
Il decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
27 del 2 febbraio 2006.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 117.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 1° FEBBRAIO 2006, n. 23
All'articolo 3, al comma 1, le parole: «versamento all'entrata del
bilancio dello Stato per il medesimo anno del corrispondente importo»
sono sostituite dalle seguenti: «conservazione delle somme non
utilizzate alla chiusura dell'esercizio 2006 nel conto dei residui
per essere utilizzate nell'esercizio successivo con versamento
all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2007 del
corrispondente importo».
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato