IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale
dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984,
n. 21, recante «Modalita' agevolative per la riscossione dei titoli
di spesa dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n.
429, recante «Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli
uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre
spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di
utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati;
semplificazione delle relative procedure; definizione delle
specifiche responsabilita' amministrative dei dirigenti e del
personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del
sistema informativo»;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante
«Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm)
della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, recante «Regolamento recante semplificazione e accelerazione
delle procedure di spesa e contabili», e in particolare l'art. 14,
ultimo comma;
Visto il decreto del Ministro del tesoro 4 aprile 1995, recante
«Disposizioni per il pagamento di stipendi ed altri assegni fissi e
continuativi a carico del bilancio dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e in
particolare l'art. 14;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31
ottobre 2002, recante «Pagamento degli stipendi e degli altri assegni
fissi e continuativi amministrati con ruoli di spesa fissa, mediante
ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata»;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», e in
particolare l'art. 27, comma 8, lettere e), e g);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali», e in
particolare l'art. 34;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante «Interventi in
materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e
codificazione - Legge di semplificazione 2001», e in particolare
l'art. 10;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005), e in
particolare l'art. 1, comma 197;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale», e in particolare l'art. 50;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2005, n. 42, recante
«Istituzione del sistema pubblico di connettivita' e della rete
internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'art. 10,
della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, recante «Disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica
certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;
Ritenuto di dover dare attuazione al citato art. 1, comma 197,
della Finanziaria 2005;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, s'intende per:
a) «Amministrazione»: l'Amministrazione cui compete la
liquidazione del trattamento economico del dipendente;
b) «Rubrica della P.A.»: l'indirizzario elettronico dei singoli
dipendenti della pubblica amministrazione ad uso esclusivamente
interno alla pubblica amministrazione, tenuto dal Centro nazionale
per l'informatica nella pubblica amministrazione, di seguito
C.N.I.P.A.;
c) «Gestore»: il soggetto responsabile del servizio informatico
di gestione del trattamento economico del personale
dell'amministrazione;
d) «Autenticazione informatica»: la validazione dell'insieme di
dati attribuiti in modo esclusivo e univoco a un soggetto, che ne
distinguono l'identita' nei sistemi informativi, effettuata
attraverso opportune tecnologie al fine di garantire la sicurezza
dell'accesso;
e) «cedolino»: il modulo contenente le informazioni relative al
trattamento economico del personale dell'amministrazione;
f) «Carta d'identita' elettronica» (C.I.E.): il documento
d'identita' munito di fotografia del titolare rilasciato su supporto
informatico con la prevalente finalita' di dimostrare l'identita'
anagrafica del titolare stesso;
g) «Carta nazionale dei servizi» (C.N.S.): il documento
rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via
telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.
Art. 2.
Ambito di applicazione
I. Il presente decreto si applica alle amministrazioni dello Stato,
anche a ordinamento autonomo, e agli enti pubblici non economici
nazionali.
Art. 3.
Trasmissione telematica dei cedolini
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 197, della Finanziaria 2005, il
cedolino, in formato cartaceo, e' sostituito da un documento
informatico trasmesso dal Gestore ai dipendenti, mediante invio alla
casella di posta elettronica indicata dall'amministrazione con le
modalita' indicate dal presente decreto. Sentita l'amministrazione,
il Gestore puo' consentire a tutti o a parte dei dipendenti, in
alternativa o in aggiunta all'invio per posta elettronica, l'accesso
al cedolino attraverso un sito web, curato dal medesimo Gestore.
2. L'amministrazione e' responsabile degli adempimenti connessi con
la gestione dei flussi informativi, cosi' come esplicitato negli
articoli seguenti.
3. Il C.N.I.P.A., di concerto con l'amministrazione e con il
Gestore, definisce le modalita' di aggiornamento e di interrogazione
della rubrica della P.A., compresi il protocollo di comunicazione dei
dati, la struttura del file di scambio e il relativo tracciato
record.
Art. 4.
Invio del cedolino tramite posta elettronica
1. In caso d'invio tramite posta elettronica, l'amministrazione
registra gli indirizzi di posta elettronica dei propri dipendenti
nella rubrica della P.A. e ne cura il costante aggiornamento, secondo
le modalita' definite dal C.N.I.P.A.
2. Il Gestore, qualora sia soggetto diverso dall'amministrazione,
acquisisce dalla rubrica della P.A. gli indirizzi di posta
elettronica dei dipendenti nonche' gli eventuali aggiornamenti,
secondo le modalita' definite dal C.N.I.P.A.
3. Il cedolino elettronico e' trasmesso sotto forma di file
allegato a un messaggio di posta elettronica, il cui formato,
definito da specifiche pubbliche, ne consenta la lettura mediante
software gratuiti.
4. Il formato del file deve supportare tecnologie di lettura
adeguate a permetterne la fruibilita' anche da parte di soggetti
disabili.
5. Il formato del file deve supportare funzionalita' per la
sicurezza e la protezione del contenuto, nonche' per l'autenticita'
dello stesso, eventualmente anche mediante inserimento di un codice
grafico di autenticazione, al fine di garantire l'associazione
univoca tra il file medesimo e la sua rappresentazione a stampa
tramite una o piu' evidenze informatiche.
6. Il cedolino e' inviato almeno il giorno precedente alla data di
accreditamento dello stipendio.
7. L'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio
mette a disposizione dello stesso strumenti adeguati ai fini
dell'accesso alla propria casella di posta elettronica, della
visualizzazione, del salvataggio e della stampa del cedolino
elettronico, consentendogli, ove necessario, di accedere alla propria
casella di posta elettronica anche attraverso la rete Internet.
8. L'amministrazione concorda con il Gestore modalita' alternative
idonee a garantire che in caso di mancato funzionamento del sistema
di recapito per posta elettronica il cedolino pervenga ai dipendenti
mediante sistemi che garantiscano la celerita' e la riservatezza
della trasmissione.
Art. 5.
Accesso via web
1. In caso di accesso via web, il Gestore almeno un giorno prima
della data di accreditamento dello stipendio, rende disponibili i
cedolini elettronici sotto forma di file ai sensi dei commi 3, 4 e 5
dell'art. 4 del presente decreto sull'apposito sito, eventualmente
dandone preventiva comunicazione al dipendente tramite messaggio di
posta elettronica.
2. L'accesso del dipendente al sito web di cui al comma 1, avviene
mediante l'utilizzazione di canali di trasmissione che garantiscano
l'esattezza, la disponibilita', l'integrita' e la riservatezza dei
dati.
3. L'accesso al sito web di cui al comma 1 del presente articolo
richiede l'autenticazione informatica del dipendente tramite C.I.E. o
C.N.S., ovvero con altri strumenti idonei.
4. L'amministrazione mette a disposizione dei dipendenti strumenti
adeguati ai fini dell'accesso al sito web di cui al comma 1, della
visualizzazione, del salvataggio e della stampa del cedolino
elettronico.
5. Ove possibile, l'amministrazione consente ai dipendenti di
accedere al sito di cui al comma 1 sulla propria Intranet o anche
attraverso la rete Internet, adottando gli opportuni criteri di
sicurezza.
6. Il Gestore garantisce l'accessibilita' del sito ai sensi della
legge 9 gennaio 2004, n. 4, citata in premessa.
Art. 6.
Disposizioni transitorie
1. Per tre mesi, a decorrere dal primo invio del cedolino
elettronico con le modalita' di cui al presente decreto, a ciascun
dipendente e' trasmesso anche il cedolino in formato cartaceo,
secondo le modalita' correntemente in uso.
2. In ogni caso, decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, citato in premessa,
cessa l'invio dei cedolini in formato cartaceo.
Roma, 12 gennaio 2006
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie
Stanca
Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2006
Ufficio di controllo preventivo atti Ministeri economico-finanziari,
registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 348
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato