IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. L166 del 30 aprile 2004 e n. L200 del 7 giugno
2004 per rettifica, relativa all'interoperabilita' dei sistemi di
telepedaggio stradali nella Comunita';
Considerato che la direttiva in parola e' relativa a disposizioni
concernenti la circolazione dei veicoli nelle infrastrutture stradali
a pedaggio;
Visto l'art. 6 della direttiva 2004/52/CE, che prevede che la
trasposizione della stessa negli ordinamenti degli Stati membri deve
avvenire entro il 20 novembre 2005;
Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
Decreta:
Art. 1.
Obiettivo e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le condizioni necessarie per
garantire l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale
dello Stato italiano con quelli nella Comunita' in base alla
direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29
aprile 2004, che prevede l'entrata in esercizio di un servizio
europeo di telepedaggio per la funzionalita' del quale
l'interoperabilita' e' condizione essenziale.
Il presente decreto si applica alla riscossione elettronica di
tutti i tipi di pedaggi stradali, sull'intera rete stradale nazionale
urbana e interurbana, autostrade, strade principali o secondarie e
altre strutture come tunnel, ponti e traghetti.
2. Il presente decreto non si applica:
a) a sistemi di pedaggio stradale per i quali non esistono
strumenti elettronici di riscossione dei pedaggi;
b) a sistemi di telepedaggio stradale che non richiedono
l'installazione di apparecchiature a bordo;
c) a sistemi di pedaggio piccoli e strettamente locali per i
quali i costi di adeguamento ai requisiti della presente direttiva
sarebbero sproporzionati rispetto ai benefici.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito in Italia un
servizio di telepedaggio, denominato servizio europeo di
telepedaggio, che garantisce all'utente l'interoperabilita', in tutta
la Comunita', dei sistemi di telepedaggio gia' in uso negli Stati
membri cosi' come di quelli che saranno introdotti in futuro
nell'ambito di applicazione del presente decreto.
4. Delle disposizioni del presente decreto sono destinatari gli
operatori, intendendosi con tale dizione gli enti proprietari delle
infrastrutture di cui al comma 1 ed i gestori delle stesse - a
qualsiasi titolo - per conto degli enti proprietari, ovvero i
soggetti emittenti del servizio europeo di telepedaggio per conto dei
gestori, o comunque esercitanti attivita' connesse
all'implementazione di sistemi di telepedaggio.
Art. 2.
Soluzioni tecnologiche
1. Tutti i nuovi sistemi di telepedaggio messi in servizio a
decorrere dal 1° gennaio 2007 sono realizzati, per consentire il
pagamento di pedaggi in via elettronica, basandosi sull'uso di una o
piu' delle tecnologie seguenti:
a) localizzazione satellitare;
b) comunicazioni mobili secondo la norma GSM-GPRS (riferimento
GSM TS 03.60/23060);
c) tecnologia a microonde a 5,8 GHz.
2. A seguito dell'entrata in esercizio del servizio europeo di
telepedaggio, gli operatori mettono a disposizione dell'utenza
interessata un'apparecchiatura da installare a bordo dei veicoli,
idonea per essere utilizzata con tutti i sistemi di telepedaggio in
servizio negli Stati membri, che utilizzi le tecnologie di cui al
comma 1 e sia atta all'uso sui veicoli di tutti i tipi entro i
termini di cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto.
Detta apparecchiatura dovra' essere interoperabile e in grado di
comunicare almeno con tutti i sistemi in funzione negli Stati membri,
utilizzando una o piu' delle tecnologie elencate nel precedente comma
1, secondo le modalita' dettagliate che saranno stabilite dal
Comitato telepedaggio istituito presso la Commissione europea, che
potra' emettere anche disposizioni sulla disponibilita'
dell'apparecchiatura da installare a bordo dei veicoli per soddisfare
la richiesta degli utenti interessati.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, l'apparecchiatura di
bordo puo' anche essere idonea all'utilizzo di altre tecnologie, a
condizione che cio' non comporti un ulteriore onere per gli utenti
ne' crei discriminazione fra di essi. La stessa puo' anche essere
collegata al tachigrafo elettronico del veicolo.
4. Gli operatori sono invitati a potenziare i sistemi di
telepedaggio. In particolare gli enti proprietari delle strade
attivano le opportune misure per aumentare l'utilizzo dei sistemi di
telepedaggio in modo tale da garantire che, entro il 1° gennaio 2007,
almeno il 50% del flusso di traffico di ogni casello possa utilizzare
sistemi di telepedaggio. Le corsie utilizzate per la riscossione di
telepedaggi possono anche essere utilizzate per la riscossione di
pedaggi con altri mezzi, tenendo debito conto della sicurezza.
Gli enti proprietari di infrastrutture stradali a pedaggio, con
particolare riferimento all'ANAS S.p.A., riferiscono al Ministero
delle infrastrutture e trasporti - Direzione generale per le Strade
ed Autostrade, entro il 30 giugno 2006, sulle misure adottate per
aumentare l'utilizzo dei sistemi di telepedaggio e per raggiungere il
predetto obiettivo di potenziale utilizzo entro il 1° gennaio 2007;
essi riferiscono, entro il 31 gennaio 2007, sul raggiungimento del
detto obiettivo sulla intera rete di loro competenza; in relazione a
tali comunicazioni sono emesse le eventuali direttive di competenza.
5. Gli operatori nell'adottare le soluzioni tecnologiche e le
modalita' di installazione degli apparati tengono conto delle
attivita' sull'interoperabilita' delle tecnologie di telepedaggio
esistenti, sviluppate nell'ambito del servizio europeo di
telepedaggio, che garantiscono la reciproca compatibilita' e
interfaccia di tali tecnologie con le tecnologie di cui al comma 1 e
delle loro attrezzature.
6. Il trattamento dei dati personali necessari al funzionamento del
servizio europeo di telepedaggio deve avvenire in conformita' alle
norme nazionali vigenti ed a quelle comunitarie in materia di
protezione delle liberta' e dei diritti fondamentali delle persone
fisiche, soprattutto della loro riservatezza e con il rispetto, in
particolare, delle disposizioni delle direttive 95/46/CE del 24
ottobre 1995 e 2002/58/CE del 12 luglio 2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio.
Art. 3.
Istituzione di un servizio europeo di telepedaggio
1. L'Italia aderisce, conformemente a quanto stabilito dal presente
decreto, al servizio europeo di telepedaggio istituito su tutte le
reti stradali della Comunita' sulle quali e' riscosso per via
elettronica un pedaggio o un diritto stradale d'uso. Tale servizio e'
definito da un insieme di norme contrattuali che autorizzano tutti
gli operatori e/o gli emittenti a fornire il servizio, da una serie
di norme e requisiti tecnici e da un contratto di abbonamento unico
tra i clienti e gli operatori e/o gli emittenti che offrono il
servizio. Quest'ultimo contratto da accesso al servizio sull'intera
rete e puo' essere sottoscritto presso qualsiasi operatore e/o
emittente di questa rete.
2. Il servizio europeo di telepedaggio e' indipendente dalle
decisioni fondamentali adottate dagli Stati membri in merito alla
riscossione del pedaggio su particolari categorie di veicoli, dal
livello di tariffazione applicato e dalla sua finalita', e riguarda
soltanto il modo di riscossione dei pedaggi o dei diritti. Il
servizio autorizza la sottoscrizione di contratti indipendentemente
dal luogo di immatricolazione del veicolo, della nazionalita' delle
parti contraenti, e dalla zona o dal punto della rete stradale dove
il pedaggio e' dovuto.
3. Il sistema consente lo sviluppo dell'intermodalita' senza
comportare svantaggi per altri modi di trasporto.
4. Tutti gli operatori dei sistemi elettronici nazionali di
riscossione del pedaggio, offrono il servizio europeo di telepedaggio
ai loro clienti interessati al servizio stesso, con le
caratteristiche stabilite dal presente decreto, secondo il calendario
seguente:
a) per tutti i veicoli di piu' di 3,5 tonnellate e per tutti i
veicoli che sono autorizzati a trasportare piu' di 9 passeggeri
(autista +8), entro tre anni dall'adozione delle decisioni relative
alla definizione del servizio europeo di telepedaggio, di cui
all'art. 4, comma 2;
b) per tutti gli altri tipi di veicoli, entro cinque anni
dall'adozione delle decisioni relative alla definizione del servizio
europeo di telepedaggio, di cui all'art. 4, comma 2.
Art. 4.
Definizione del servizio europeo di telepedaggio
1. Il servizio europeo di telepedaggio e' definito sulla base degli
elementi elencati nell'allegato I del presente decreto, ed utilizza
le soluzioni tecnologiche di cui all'art. 2, secondo specifiche
accessibili al pubblico.
2. Le decisioni relative alla definizione del servizio europeo di
telepedaggio sono adottate dalla Commissione entro il 1° luglio 2006
se sono soddisfatte tutte le condizioni, valutate sulla base di studi
appropriati, tali da consentire l'interoperabilita' da tutti i punti
di vista, compresi quello tecnico, giuridico e commerciale, ovvero
entro una nuova data stabilita dalla Commissione stessa con identica
procedura.
3. Gli apparecchi per il servizio europeo di telepedaggio devono
essere conformi in particolare alle prescrizioni delle direttive
1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999,
riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali
di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro
conformita', e 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilita' elettromagnetica.
Il presente decreto sara' sottoposto a registrazione e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 novembre 2005
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 25
Allegato I
Al decreto ministeriale di recepimento della direttiva 2004152/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa
all'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale nella
Comunita'.
Elementi necessari per definire e realizzare il servizio europeo
di telepedaggio.
Gli elementi elencati in prosieguo sono necessari per definire e
realizzare il servizio europeo di telepedaggio istituito a norma del
presente decreto ministeriale.
Essi sono ripartiti in aspetti tecnici, procedurali e giuridici.
Aspetti tecnici:
a) procedure operative del servizio: sottoscrizione di un
abbonamento, istruzioni per l'uso, installazione e fissaggio
dell'apparecchiatura di bordo, trattamento delle transazioni alle
stazioni di pedaggio o a tariffazione continua, procedure di recupero
dei dati relativi alle transazioni in caso di guasto o cattivo
funzionamento dell'apparecchiatura, sistemi di controllo,
fatturazione e recupero delle somme dovute, servizio post-vendita,
assistenza alla clientela, definizione del livello del servizio
offerto ai clienti. Al momento di stabilire queste procedure
operative si deve tener conto delle procedure esistenti in Italia;
b) specifiche funzionali del servizio: descrizione delle
funzioni dell'apparecchiatura di bordo e dell'apparecchiatura al
suolo;
c) specifiche tecniche degli apparecchi al suolo e delle
apparecchiature di bordo per il servizio e norme, procedure di
certificazione e vincoli da osservare;
d) lancio e monitoraggio delle azioni concernenti gli organismi
pertinenti di normalizzazione, complementi tecnici eventuali rispetto
alle norme o prenome utilizzate e che permettono di garantire
l'interoperabilita';
e) specifiche di installazione delle apparecchiature di bordo;
f) modelli transazionali: definizione precisa degli algoritmi
di transazione secondo i vari tipi di pedaggio (pedaggio in un punto
fisso o tariffazione continua), definizione dei dati scambiati tra le
apparecchiature di bordo e quelle al suolo, e loro formati;
g) accordi sulla disponibilita' delle apparecchiature di bordo
per venire incontro alle esigenze di tutti gli utenti interessati;
Aspetti procedurali:
h) procedure per la verifica del rendimento tecnico e modalita'
di installazione per le apparecchiature di bordo dei veicoli e quelli
posti sul ciglio della strada;
i) parametri di classificazione dei veicoli: la convalida di un
elenco comunitario di parametri tecnici nell'ambito del quale lo
Stato italiano selezionera' i parametri che desidera utilizzare per
la propria politica di tariffazione. Tali parametri rappresentano le
caratteristiche fisiche, di motorizzazione e ambientali dei veicoli.
La eventuale nuova definizione delle classi di veicoli sulla base
di detti parametri spettera' allo Stato italiano;
j) attuazione delle procedure che assicurino il trattamento di
casi particolari, come disfunzioni di qualsiasi natura. Cio' in
particolare nel caso in cui l'operatore del pedaggio stradale
interessato e il cliente non siano dello stesso paese;
Aspetti giuridici:
k) convalida delle soluzioni tecniche adottate rispetto alle
esigenze regolamentari comunitarie in materia di protezione delle
liberta' e dei diritti fondamentali delle persone fisiche,
soprattutto la loro vita privata. In particolare, sara' necessario
garantire la conformita' alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE;
l) definizione di regole comuni di non discriminazione e di
requisiti minimi che i potenziali prestatori di servizi devono
rispettare per fornire il servizio;
m) esame della possibilita' di armonizzare le norme di
esecuzione nel settore del telepedaggio;
n) un protocollo di accordo fra gli operatori di pedaggi
stradali che consenta la realizzazione del servizio europeo di
telepedaggio, comprese le procedure di risoluzione delle
controversie.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato