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Gazzetta Ufficiale N. 61 del 14 Marzo 2006

LEGGE 13 febbraio 2006, n.88

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, con Allegato, fatto a Citta' del Capo il 13 novembre 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, con
Allegato, fatto a Citta' del Capo il 13 novembre 2003.

Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo
stesso.

Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di
euro 37.960 ogni quadriennio a decorrere dal 2006. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 13 febbraio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5335):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 7 ottobre 2004.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 3 novembre 2004 con pareri delle commissioni
I, V e VII.
Esaminato dalla III commissione il 23 novembre 2004,
17 novembre 2005 e 11 gennaio 2006.
Esaminato in aula il 16 gennaio 2006 e approvato il 19
gennaio 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 3741):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 24 gennaio 2006 con pareri delle commissioni
1ª, 5ª e 7ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 25 e 31 gennaio 2006.
Esaminato in aula e approvato il 31 gennaio 2006.

Allegato

NORME DI PROCEDURA

Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione
cinematografica devono esssere depositate, di massima, nello stesso
momento presso le due Amministrazioni competenti, almeno trenta
giorni prima dell'inizio delle riprese del film.
La documentazione per l'ammissione deve comprendere i seguenti
elementi, redatti in lingua italiana per la Repubblica italiana e in
lingua inglese per la Repubblica del Sud Africa:
I) un trattamento dettagliato;
II) un documento comprovante che la proprieta' dei diritti di
autore per l'adattamento cinematografico e' stata legalmente
acquistata, o in mancanza, una opzione valida;
III) il contratto di coproduzione concluso con riserva di
approvazione da parte delle Amministrazioni competenti dei due Paesi.
Tale documento deve precisare:
1) il titolo del film;
2) il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si
tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria;
3) il nome del regista (una clausola di salvaguardia e'
ammessa per il suo cambiamento);
4) l'ammontare del costo;
5) l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori;
6) la ripartizione dei proventi e dei mercati;
7) l'impegno dei produttori a partecipare ad eventuali
eccedenze di spese o a beneficiare delle economie sul costo del film
in proporzione ai rispettivi apporti. La partecipazione alle
eccedenze di spese puo' limitarsi al 30% del costo del film;
8) una clausola del contratto deve prevedere che l'ammissione
ai benefici dell'Accordo non impegna le Autorita' competenti al
rilascio del benestare di proiezione in pubblico. Un'altra clausola
deve, di conseguenza, precisare le condizioni del regolamento
finanziario tra i coproduttori:
a) nel caso in cui le Autorita' competenti dell'uno o
dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo avere
esaminato l'incartamento completo;
b) nel caso in cui le Autorita' competenti non
autorizzassero la proiezione in pubblico del film nell'uno o
nell'altro dei due Paesi, o in Paesi terzi;
c) nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari
non siano stati effettuati secondo le esigenze previste dall'articolo
10 dell'Accordo.
9) una clausola che stabilisca le misure da prendere se uno
dei coproduttori risulti parzialmente inadempiente;
10) una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a
stipulare una polizza di assicurazione per tutti i rischi di
produzione;
11) il periodo previsto, in linea di massima, per l'inizio
delle riprese del film;
IV) il piano di finanziamento;
V) l'elenco degli elementi tecnici ed artistici e, per il
personale, l'indicazione della loro nazionalita' e dei ruoli
attribuiti agli attori;
VI) il piano di lavorazione.
Le competenti Autorita' dei due Paesi possono inoltre richiedere
tutti i documenti e tutte le precisazioni complementari ritenute
necessarie.
La sceneggiatura finale del film, comprensiva del dialogo, deve
essere sottoposta alle Autorita' competenti in linea di massima,
prima dell'inizio delle riprese.
Modifiche contrattuali, ivi compresa la sostituzione di uno dei
coproduttori, possono essere apportate al contratto originario di
coproduzione depositato, e dovranno essere sottoposte
all'approvazione delle Autorita' competenti dei due Paesi prima di
terminare il film.
La sostituzione di' un coproduttore non puo' essere ammessa che
in casi eccezionali per motivi riconosciuti validi dalle Autorita'
competenti.
Le Autorita' competenti dovranno reciprocamente informarsi della
loro decisione, allegando una copia dell'incartamento.

ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA

Preambolo

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica del Sud Africa, di seguito denominati le «Parti»;
Consapevoli della continua evoluzione dei loro rapporti culturali
bilaterali ed in considerazione degli accordi esistenti tra le Parti;
Considerato che l'industria cinematografica, televisiva, del
video e dei nuovi media dei loro rispettivi Paesi potra' trarre
beneficio dalla coproduzione di film che per qualita' tecnica e per
valore artistico o spettacolare siano in grado di contribuire al
prestigio e all'espansione economica delle industrie di produzione e
distribuzione cinematografica, televisiva, video e dei nuovi media in
Italia e in Sud Africa;
Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
Definizioni
(1) Ai fini del presente Accordo, si intende per «coproduzione
audiovisiva» un progetto di film, di qualsiasi durata, incluse le
produzioni di animazione e i documentari, realizzato su qualsiasi
supporto, per l'utilizzazione nelle sale cinematografiche, in
televisione, su videocassetta, su videodisco, CD-ROM, o attraverso
qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e
distribuzione audiovisiva saranno incluse nel presente Accordo.
Art. 2.
Film nazionali
(1) Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi del presente
Accordo dovranno essere considerate come film nazionali da entrambe
le Parti. Esse dovranno beneficiare di pieno diritto dei vantaggi che
risultano dalle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate
da ciascuna delle Parti. Questi vantaggi saranno acquisiti solamente
dal produttore della Parte che li accorda.
(2) La realizzazione di film in coproduzione tra le Parti deve
ottenere l'approvazione, dopo la consultazione tra le Autorita'
competenti di entrambe le Parti.
Art. 3.
Autorita' competenti
(1) Le Autorita' competenti responsabili dell'applicazione del
presente Accordo sono:
per la Repubblica italiana: il Ministero per i beni e le
attivita' culturali - Direzione generale cinema;
e
per la Repubblica del Sud Africa: il Dipartimento delle arti e
della cultura.
Art. 4.
Coproduzione
(1) Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i
coproduttori devono documentare l'esistenza di una buona
organizzazione tecnica, una riconosciuta reputazione e qualificazione
professionale e un finanziamento che permetta loro di condurre a buon
fine la produzione.
Art. 5.
Riprese
(1) Le riprese in esterni o in interni, in un Paese che non
partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate qualora la
sceneggiatura o il soggetto del film lo rendano necessario.
(2) I produttori, i soggettisti, i registi e il personale
artistico e tecnico qualificato delle coproduzioni, nonche' le
maestranze che partecipano alla produzione, devono essere cittadini
della Repubblica italiana o della Repubblica del Sud Africa, o
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o degli Stati membri
dell'Unione africana inclusa la Southern African Development
Community Region (SADC) o residenti permanenti nella Repubblica del
Sud Africa.
(3) La partecipazione di personale tecnico e artistico, non
avente la nazionalita' di uno dei Paesi coproduttori, puo' essere
ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le Autorita'
competenti delle Parti, tenuto conto delle esigenze del film.
(4) Il personale tecnico e artistico straniero che risiede e/o
lavora abitualmente nella Repubblica italiana o nella Repubblica del
Sud Africa puo', eccezionalmente, partecipare alla realizzazione
della coproduzione come appartenente al Paese di residenza.
Art. 6.
Apporti dei produttori
(1) La proporzione degli apporti rispettivi dei produttori dei
due Paesi puo' variare per ogni film dal venti (20) all'ottanta (80)
per cento. L'apporto del coproduttore minoritario deve comportare, in
linea di massima, una partecipazione tecnica ed artistica effettiva.
(2) Deroghe eccezionali alle disposizioni del comma (1) del
presente articolo possono essere stabilite concordemente dalle
competenti Autorita' di entrambe le Parti, ai sensi e con le
procedure di cui alle legislazioni nazionali delle Parti.
Art. 7.
Produzioni tradizionali
(1) Le Parti contraenti considerano con favore la realizzazione
di coproduzioni di qualita' internazionale tra l'Italia, il Sud
Africa ed ogni altro Paese con cui l'Italia e/o il Sud Africa sono
legati rispettivamente da un Accordo di coproduzione ufficiale.
(2) Le condizioni di ammissione di tali film devono formare
oggetto di esame, caso per caso, per entrambe le Parti. Nessuna
partecipazione minoritaria in questi film puo' essere inferiore al
venti (20) per cento del costo. Gli apporti artistici e tecnici
devono conformarsi a questa percentuale.
Art. 8.
Negativi e lingue
(1) Ciascun film di coproduzione deve comportare due negativi, o
almeno, un negativo e un controtipo. Ciascun coproduttore e'
proprietario di un negativo o di un controtipo ed ha il diritto di
servirsene per ottenere un altro controtipo o delle copie. Inoltre,
ciascun coproduttore ha il diritto di utilizzare il negativo
originale conformemente alle condizioni previste fra i coproduttori
stessi.
(2) Ciascun film di coproduzione deve comportare due versioni,
rispettivamente in italiano e in inglese.
Art. 9.
Importazione temporanea
(1) Le Parti contraenti faciliteranno l'importazione temporanea e
la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica necessaria alla
produzione dei film realizzati nel quadro del presente Accordo, nel
rispetto della legislazione vigente nei loro Paesi. Ciascuna delle
Parti permettera' al personale tecnico ed artistico dell'altra Parte
di entrare e di risiedere nel proprio territorio senza alcuna
restrizione, al fine di partecipare alla realizzazione di tali film.
Art. 10.
Saldo degli apporti
(1) Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario
deve essere versato al coproduttore maggioritario nel termine di 60
(sessanta) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale
necessario per l'approntamento della versione nella lingua del Paese
minoritario.
(2) L'inosservanza di questa norma comporta la perdita dei
benefici della coproduzione.
Art. 11.
Coproduzioni gemellate
(1) Per i fini sopra indicati, le produzioni gemellate possono
essere considerate, previa approvazione delle Autorita' competenti,
come coproduzioni e usufruire degli stessi benefici. Nonostante
quanto stabilito dall'articolo 5, nel caso di produzioni gemellate,
la reciproca partecipazione di produttori di entrambi i Paesi puo'
essere limitata solo ad un contributo finanziario, senza escludere
necessariamente ogni contributo artistico o tecnico.
(2) Per l'approvazione da parte delle Autorita' competenti,
queste produzioni devono rispondere alle seguenti condizioni:
(A) dovranno esserci rispettivi investimenti reciproci e un
equilibrio generale rispetto alle condizioni di ripartizione delle
entrate dei coproduttori nelle produzioni che beneficiano del
gemellaggio;
(B) le produzioni gemellate devono essere distribuite alle
stesse condizioni nella Repubblica italiana e nella Repubblica del
Sud Africa;
(C) le produzioni gemellate possono essere prodotte o
contemporaneamente o consecutivamente, fermo restando che, nel
secondo caso, il lasso di tempo tra il completamento della prima
produzione e l'inizio della seconda non deve superare un (1) anno.
Art. 12.
Ripartizione dei mercati
(1) Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione fra i
coproduttori dei proventi o dei mercati devono essere approvate dalle
Autorita' competenti delle Parti. Questa ripartizione deve, di
massima, corrispondere alla percentuale degli apporti rispettivi dei
coproduttori alla produzione di ciascun film.
(2) Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il
«pool» dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno
compresi nel «pool» solo dopo la copertura degli investimenti
nazionali.
(3) I premi e i benefici finanziari previsti dall'articolo 2 del
presente Accordo non saranno inclusi nel «pool».
(4) I trasferimenti valutari risultanti dall'applicazione del
presente Accordo saranno effettuati conformemente alle disposizioni
vigenti in materia nei due Paesi.
Art. 13.
Contratti tra i coproduttori
(1) I contratti tra coproduttori devono precisare chiaramente gli
obblighi finanziari di ciascuno in merito alla ripartizione degli
oneri relativi:
a) alle spese preliminari per l'elaborazione di un progetto;
b) alle spese per un progetto che ha ricevuto l'approvazione
delle Autorita' competenti delle Parti, qualora il film realizzato
non sia conforme alle condizioni di tale approvazione;
c) alle spese per una coproduzione realizzata nel quadro del
presente Accordo, qualora il film non abbia ottenuto in uno o
nell'altro dei due Paesi interessati il benestare di proiezione in
pubblico.
Art. 14.
Approvazione delle coproduzioni
(1) L'approvazione di' un progetto di coproduzione da parte delle
Autorita' competenti di entrambe le Parti non impegna le Autorita'
stesse alla concessione del benestare di proiezione in pubblico del
film cosi' realizzato.
Art. 15.
Esportazione dei film
(1) Nel caso in cui un film di coproduzione venga esportato verso
un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, il film e'
imputato, di massima, al contingente della Parte di cui la
partecipazione e' maggioritaria.
(2) Nel caso di film comportanti una eguale partecipazione dei
due Paesi, il film coprodotto e' imputato al contingente della Parte
che ha le migliori possibilita' di sfruttamento.
(3) In caso di difficolta', il film coprodotto e' imputato al
contingente della Parte di cui il regista ha la nazionalita'.
Art. 16.
Identificazione dei film di coproduzione
(1) I film di coproduzione devono essere presentati con la
dicitura «coproduzione italo-sud africana» o «coproduzione sud
africanoitaliana».
(2) Questa dicitura deve figurare in un quadro separato nei
titoli di testa, nella pubblicita' commerciale, nella presentazione
dei film alle manifestazioni artistiche e culturali e nei festival
internazionali.
Art. 17.
Presentazione nei festivals
(1) I film di coproduzione sono, di massima, presentati ai
festival internazionali dalla Parte del coproduttore maggioritario.
(2) Per i film a partecipazione eguale, essi sono presentati
dalla Parte di cui il regista ha la nazionalita'.
Art. 18.
Norme di procedura e istanza per la qualificazione
(1) Le Autorita' competenti di entrambe le Parti fissano di
comune accordo le norme di procedura della coproduzione, tenendo
conto delle leggi che disciplinano l'industria cinematografica nella
Repubblica italiana e delle leggi vigenti in materia nella Repubblica
del Sud Africa.
(2) L'istanza per l'ammissione del film ai benefici della
coproduzione deve essere presentata, in ogni caso, almeno trenta (30)
giorni prima dell'inizio delle riprese o delle lavorazioni principali
per i film d'animazione, in accordo con le norme di procedura
allegate al presente Accordo.
(3) In linea di massima, le Autorita' competenti delle due Parti
si notificheranno le loro decisioni in merito a ciascun progetto di
coproduzione, entro il piu' breve termine possibile, ma non
necessariamente entro il citato periodo di trenta giorni.
Art. 19.
Commissione mista
(1) Nel periodo di validita' del presente Accordo una commissione
mista, composta da funzionari di entrambe le Parti ed esperti,
inclusi registi e produttori di entrambi i Paesi, si riunira' di
massima una volta ogni due anni, alternativamente in ciascun Paese.
Nonostante cio', potra' essere convocata una riunione straordinaria a
richiesta di una o di entrambe le Autorita' competenti, specialmente
nel caso di importanti modifiche legislative o della regolamentazione
applicabile ai film, alla televisione ed alle industrie audiovisive
in un Paese o nell'altro, o nel caso che l'Accordo incontri
difficolta' particolarmente gravi nella sua applicazione.
(2) In concreto, la commissione esaminera' se l'equilibrio
numerico e percentuale delle coproduzioni e' stato rispettato e, in
caso contrario, determinera' le misure ritenute necessarie per
stabilire tale equilibrio.
(3) La commissione mista sottoporra' alle Autorita' competenti
delle due Parti, per approvazione, le modifiche ritenute necessarie
per superare le difficolta' sorte nell'applicazione dell'Accordo e
per migliorare lo stesso, nell'interesse delle Parti.
Art. 20.
Importazione
(1) Nessuna restrizione sara' attuata per l'importazione, la
distribuzione e la programmazione di produzioni cinematografiche,
televisive e video italiane nella Repubblica del Sud Africa o
produzioni cinematografiche, televisive e video sud africane nella
Repubblica italiana, al di fuori di quelle previste dalle leggi e dai
regolamenti esistenti in ciascuno dei due Paesi, inclusi, per quanto
riguarda la Repubblica italiana, gli obblighi derivanti dalla
normativa dell'Unione europea.
(2) Inoltre, le Parti contraenti affermano la volonta' di
favorire con ogni mezzo la distribuzione nei loro rispettivi Paesi di
produzioni provenienti dall'altra Parte.
Art. 21.
Entrata in vigore
(1) Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della
ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti
contraenti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto
espletamento delle procedure interne previste a tale scopo e sara'
valido per un periodo di cinque anni.
(2) Esso sara' tacitamente rinnovato per un uguale periodo, salvo
denuncia di una delle due Parti contraenti, da notificarsi per
iscritto almeno sei mesi prima della sua scadenza.
(3) Le coproduzioni approvate dalle competenti Autorita' e che
siano in stato di avanzamento al momento della denuncia dell'Accordo
da una delle due Parti, continueranno a beneficiare pienamente, fino
alla fine, dei vantaggi dell'Accordo. Alla scadenza dell'Accordo, i
suoi termini continueranno ad applicarsi alla ripartizione degli
introiti derivanti dalle coproduzioni completate.
Art. 22.
Modifiche
(1) Il presente Accordo potra' essere modificato con il reciproco
consenso di entrambe le Parti con uno scambio di note, che entreranno
in vigore con le stesse procedure previste per l'Accordo base,
attraverso il canale diplomatico.
Art. 23.
Risoluzione delle controversie
(1) Le controversie che dovessero eventualmente sorgere tra le
Parti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo,
verranno risolte amichevolmente attraverso consultazioni negoziali
tra loro.
In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente
autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo
in due originali in italiano e in inglese.
Fatto a Cape Town, il 13 novembre 2003 nelle lingue italiana e
inglese, entrambi i testi autentici.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL SUD AFRICA


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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