IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, registrato
alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri
delle infrastrutture ed assetto del territorio, in data 11 aprile
2002, registro n. 1, foglio n. 199, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002,
con il quale, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, ai sensi
dell'art. 4, comma 4, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, sono stati
definiti i contenuti del progranima innovativo in ambito urbano,
denominato «Contratti di quartiere II», finalizzato prioritariamente
ad incrementare la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati
di comuni e citta' a piu' forte disagio abitativo ed occupazionale,
iniziativa per la quale era stato previsto la possibilita' di
co-finanziamento da parte delle regioni e province autonome di Trento
e di Bolzano;
Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2002, registrato alla
Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle
infrastrutture ed assetto del territorio il 25 marzo 2003, registro
n. 1, foglio n. 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del
23 aprile 2003, di modifica del citato decreto 27 dicembre 2001, con
il quale, si e' provveduto alla ripartizione concordata, sulla media
dei parametri di ripartizione dell'edilizia sovvenzionata ed
agevolata fissati, per ciascuna regione, dalle tabelle A e C allegate
alla delibera CIPE 22 dicembre 1998, di risorse da porre a bando per
il varo del programma;
Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2003, registrato alla
Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle
infrastrutture ed assetto del territorio il 1° dicembre 2003,
registro n. 4, foglio n. 59, con il quale, in attuazione dell'art. 5
del predetto decreto ministeriale 27 dicembre 2001, e' stata disposta
la destinazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera c
), del medesimo decreto al programma innovativo concernente le zone
adiacenti alle stazioni ferroviarie delle grandi citta' e quelle
limitrofe alle maggiori aree portuali;
Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2003, registrato alla
Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle
infrastrutture ed assetto del territorio il 7 gennaio 2004, registro
n. 1, foglio n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del
27 gennaio 2004, con il quale si e' proceduto all'approvazione del
secondo bando inteso a consentire l'accesso al programma dei comuni
delle regioni Toscana, Campania e Calabria;
Vista la lettera n. 102229 del 7 settembre 2005 della Cassa
depositi e prestiti, con la quale, e' stata accertata la residua
disponibilita', ai fini del completamento del programma «Contratti di
quartiere II», di euro 311.455.371.216;
Sentito il Ministro per gli affari regionali;
Ravvisata l'opportunita' di procedere al completamento del
programma «Contratti di quartiere II», pervenendo alla piena
utilizzazione delle risorse ad esso destinate;
Ritenuto di destinare l'importo di euro 308.340.817.703,84 al
finanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano, e l'importo
di euro 3.114.533.512,16, pari all'1% dell'intero finanziamento
disponibile, alla realizzazione dei connessi servizi di assisteza
tecnica, monitoraggio e diffusione dei risultati;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento
per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei
lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le
politiche urbane ed abitative, essendo state esaurite le procedure
sopraccitati bandi, provvede, con le residue disponibilita' di cui
alle premesse, al completamento del programma «Contratti di quartiere
II». L'importo complessivo e' comprensivo della quota dell'1%, che e'
destinata ai servizi di assistenza tecnica, monitoraggio e diffusione
dei risultati.
2. Ulteriori risorse da destinare al programma indicato al
precedente comma 1 possono essere apportate dai comuni interessati,
dagli enti territoriali e da altri soggetti pubblici e privati
partecipanti ai relativi interventi.
Art. 2.
1 . Le modalita' di presentazione da parte dei comuni interessati
delle domande di partecipazione ed il riepilogo del contenuto delle
stesse, delle procedure di valutazione degli interventi e di
attuazione, sono ripetute nell'avviso, che forma parte integrante del
presente decreto (allegato 1).
Art. 3.
1. I comuni interessati debbono presentare la domanda di
partecipazione al programma, contenente le indicazioni e la
documentazione di cui all'art. 2, al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture stradali,
l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale
per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, entro
quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 8 marzo 2006
Il Vice Ministro: Martinat
Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 180
Allegato 1
AVVISO INTESO AL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO
URBANO «CONTRATTI DI QUARTIERE II».
Art. 1.
Completamento del programma «Contratti di quartiere II»
1. Con la disponibilita' residua di Euro 311.455.000,00,
segnalata dalla Cassa depositi e prestiti, si provvede al
completamento del programma nazionale innovativo in ambito urbano
denominato «Contratti di quartiere II», che ha previsto il
cofinanziamento da parte dello Stato, e delle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano, che hanno manifestato la loro
adesione al programma partecipando al finanziamento, di proposte,
avanzate dai comuni, di contratti di quartiere recanti interventi,
finalizzati prioritariamente ad incrementare, anche con la
partecipazione di investimenti privati, la dotazione
infrastrutturale, incluso l'adeguamento delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, di competenza delle amministrazioni pubbliche,
dei quartieri degradati di comuni e citta' a piu' forte disagio
abitativo. L'attuazione del programma si e' percio' articolata per
bandi, regionali e provinciali laddove gli enti territoriali hanno
manifestato la disponibilita', e statale, in carenza della detta
manifestazione di disponbilita'. In relazione a quanto precede e'
stata verificata la disponibilita' residua di cui al presente comma.
L'importo residuo del finanziamento statale e' percio' anche
comprensivo della quota dell'1% destinata ai servizi di assistenza
tecnica, monitoraggio e diffusione dei risultati.
2. Con l'attivazione del programma, che ora si porta a
completamento a totale carico delle residue risorse statali, ci si e'
proposto in particolare, di concorrere con i comuni, nel rispetto
delle loro prerogative costituzionali, al superamento delle cause
strutturali del disagio, incrementando, anche con il supporto di
ulteriori investimenti pubblici e privati ed attraverso forme di
progettazione partecipata con il coinvolgimento dei cittadini per la
definizione degli obiettivi, la dotazione infrastrutturale e di
servizi a fruizione collettiva in quartieri degradati di comuni,
citta' o loro consorzi, prevedendo nel contempo misure ed interventi
che favoriscano l'integrazione, o reintegrazione sociale, e
l'occupazione.
3. Ulteriori risorse da destinare agli interventi di cui al comma
1 previsti nei singoli progetti di intervento possono percio' essere
apportate da soggetti pubblici, enti territoriali e/o privati
partecipanti al progetto, e costituiscono elemento di valutazione
delle relative proposte.
4. Nel presente avviso si recano pertanto nuovamente le modalita'
di partecipazione al programma e si indica il termine per la
presentazione delle relative proposte.
Art. 2.
Localizzazione degli interventi e modalita' di presentazione delle
domande
1. I progetti di contratti di quartiere II, recanti proposte
interventi innovativi in ambito urbano, di cui all'art.1, sono
localizzati nei comuni, in quartieri caratterizzati da:
diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano;
carenze di servizi;
contesti di scarsa coesione sociale connessa a marcato disagio
abitativo.
2. Gli interventi devono essere compresi, in via prioritaria, nei
piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile
1962, n. 167, aventi o meno valore di piani di recupero ai sensi
dell'art. 34 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nelle zone di
recupero di cui all'art. 27 della stessa legge 5 agosto 1978, n. 457,
in comparti di edifici particolarmente degradati di cui all'art. 18
della legge 27 luglio 1978, n. 392, nelle aree assoggettate a
recupero urbanistico di cui all'art. 29 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, ovvero in aree aventi caratteristiche analoghe, eventualmente
gia' individuate dalla vigente legislazione regionale, in aree
degradate ed in quelle soggette a recupero a causa di eventi sismici
o di pubblica calamita'.
3. Ai fini della partecipazione al programma i sindaci dei comuni
interessati presentano domanda al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture stradali,
l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale
per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative, via
Nomentana n. 2 - 00161 Roma, corredate da:
a) proposta di «Contratto di quartiere II», contenente la
relazione descrittiva delle motivazioni e degli obiettivi degli
interventi, delle loro modalita' di attuazione e delle forme di
partecipazione degli abitanti alla definizione del programma;
b) piano di recupero adottato dal comune, redatto secondo le
modalita' dell'art. 28 della legge n. 457/1978, ovvero stralcio del
piano regolatore generale vigente, qualora sufficientemente
dettagliato;
c) progetto preliminare delle opere proposte, con
quantificazione dei costo dell'intervento, eventualmente in
riferimento ai massimali regionali vigenti.
L'importo complessivo del finanziamento richiesto, esplicitato nel
quadro tecnico economico degli interventi deve risultare dalla somma
delle seguenti voci:
importo dei lavori, (di cui il 25 % destinato al programma
di sperimentazione);
acquisizione aree o immobili;
IVA sui lavori, calcolata al 10%;
corrispettivo per progettazione definitiva, esecutiva,
direzione dei lavori, contabilita', coordinamento per la sicurezza,
collaudi e spese generali;
IVA sui corrispettivo, calcolata al 20%;
somme a disposizione dell'Amministrazione;
imprevisti;
individuate per ogni intervento previsto;
d) programma di sperimentazione, contenuto nel 25% dell'importo
di finanziamento richiesto, costituito da oneri per lavori e
attivita';
e) formale contratto preliminare, seppur condizionato alla
realizzazione dell'opera, comprovante l'eventuale acquisto del o dei
manufatti oggetto di intervento;
f) designazione del responsabile della realizzazione del
progetto d'intervento, che assuma e coordini le opportune iniziative
per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, e costituisca
riferimento, nelle diverse fasi del procedimento, della Direzione
generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e
abitative;
g) schema di proposta di organizzazione delle attivita' e dei
servizi di assistenza tecnica, monitoraggio e diffusione dei
risultati, nel limite dell'1% dell'importo del finanziamento
richiesto;
h) delibera di giunta comunale di approvazione della proposta
di cui alla lettera a).
5. Le domande devono essere consegnate in plico chiuso recante la
dicitura «Programma contratti di quartiere II - avviso di
completamento pubblicato il (indicazione degli estremi della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale )» al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture
stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione
generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e
abitative, via Nomentana n. 2 - 00100 Roma, entro quaranta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
6. La Direzione generale per l'edilizia residenziale e le
politiche urbane e abitative, sulla base della graduatoria delle
proposte selezionate dalla Commissione di cui all'art. 5,
individuera' formalmente i comuni i cui progetti sono ritenuti
finanziabili, fino ad esaurimento delle risorse economiche di cui
all'art.1. Detti comuni dovranno predisporre il progetto definitivo
entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto
finanziamento. La stessa Direzione generale per l'edilizia
residenziale e le politiche urbane ed abitative procedera' quindi
alla stipula dei relativi protocolli d'intesa, previa verifica della
conformita' del progetto definitivo, rispetto agli elaborati
presentati a corredo della domanda di cui al precedente comma 4.
7. A decorrere dalla stipula del protocollo d'intesa i comuni
individuati dispongono di sessanta giorni per redigere ed approvare
il progetto esecutivo, pena la decadenza del finanziamento.
8. Per la redazione delle progettazioni, i comuni possono
accedere al fondo di rotazione per la progettualita' di cui all'art.
8 della legge 23 maggio 1978, n. 135.
Art. 3.
Caratteristiche e finalita' dei progetti
1. I progetti sono finalizzati al recupero, al potenziamento e/o
alla realizzazione ex novo delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, al miglioramento delle condizioni ambientali e delle
dotazioni di servizi pubblici e privati, nonche' al recupero, per la
fruizione pubblica, di edifici ed aree degradati o suscettivi di
degrado, ed alla ricostruzione dei manufatti colpiti da eventi
sismici o pubbliche calamita';
2. I progetti stessi debbono essere conformi agli strumenti
urbanistici vigenti od adottati individuando un ambito all'interno
del quale le opere da finanziare risultino inserite in un sistema di
relazioni disciplinato da idoneo piano attuativo (piano di recupero o
piano equipollente) o, qualora sufficientemente dettagliato, dal
piano regolatore generale.
3. I progetti sono caratterizzati:
dalla riqualificazione dell'ambito urbano, anche attraverso
l'adeguamento e lo sviluppo delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria;
dalla dotazione di servizi volti al raggiungimento di piu'
elevati standard di qualita';
dal recupero e riuso, a servizio della collettivita', di
contenitori dismessi o da dismettere, da destinare ad opere di
urbanizzazione;
dalla ristrutturazione di immobili colpiti da eventi sismici o
pubblica calamita', da destinare ad opere di urbanizzazione;
dal miglioramento delle condizioni ambientali e sociali ed
dall'incentivazione dell'offerta occupazionale.
4. Sono considerati a carattere sperimentale gli interventi
innovativi mirati al contenimento dei consumi energetici, ed al
miglioramento della qualita' ambientale, dell'economicita' della
gestione e della manutenzione di servizi collettivi, ottenuti facendo
ricorso a manufatti e/o tecnologie innovative, che comprovino
l'abbattimento dei costi sopportati dalla pubblica amministrazione
per la progettazione, realizzazione e gestione delle opere di
urbanizzazione.
5. In ogni caso ciascun progetto d'intervento potra' essere
finanziato, con le risorse del precedente art. 1, comna 1, per un
ammontare compreso tra 1 e 8 milioni di euro.
6. Nell'ambito dei citati progetti destinati al recupero e
riqualificazione urbana, ulteriori risorse, diverse rispetto a quelle
indicate all'art. 1, comma 1, di natura pubblica e/o privata, possono
essere finalizzate ad interventi compresi in una o piu' categorie tra
quelle di seguito elencate:
opere infrastrutturali;
strutture per servizi;
interventi residenziali e di dotazione connessa a quella
residenziale, finanziabili con risorse private, per i quali vanno
individuate idonee garanzie atte ad assicurarne, la completa
realizzazione;
interventi a completamento di opere di urbanizzazione, per le
quali le risorse pubbliche sono insufficienti.
7. Ulteriori risorse aggiuntive, pubbliche e/o private, diverse
da quelle di cui all'art. 1, comma 1, possono essere destinate
all'ampliamento e/o integrazione e/o completamento di quanto
finanziato con le risorse di cui al comma 1 citato, attraverso la
concessione di diritti edificatori su tutto il territorio comunale
ovvero mediante concessione di progettazione, realizzazione e
gestione delle stesse opere per periodi temporali legati alla
remunerazione dei capitali investiti.
Art. 4.
Accordi tra amministrazioni e convenzioni pubblico -privato
1. Al fine di dare completa attuazione ai progetti di cui al
presente bando possono essere formalizzati accordi tra le
amministrazioni pubbliche, e tra queste e gli enti pubblici, tesi ad
incrementare l'occupazione ed a favorire l'integrazione sociale in
settori quali: promozione della formazione professionale giovanile,
recupero dell'evasione scolastica, assistenza agli anziani ed alle
categorie svantaggiate, realizzazione di strutture per l'accoglienza.
2. Con analoghe finalita' possono essere stipulate convenzioni
tra amministrazioni pubbliche ed associazioni senza fini di lucro,
organizzazioni di volontariato ed operatori privati in particolare
per quanto attiene il settore dei servizi.
Art. 5.
Commissione per la valutazione delle domande e criteri di valutazione
1. Con decreto del direttore generale per l'edilizia residenziale
e le politiche urbane ed abitative e' nominata la Commissione per la
valutazione delle proposte redatte dai comuni, da ammettere a
finanziamento. Detta Commissione ha sede in Roma presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. La Commissione formula la
graduatoria delle proposte di intervento. La valutazione delle
proposte avviene mediante l'attribuzione di specifici punteggi per un
ammontare, relativamente a ciascun gruppo di indicatori di cui alle
lettere successive, fino ad un massimo di 18 punti:
a) Caratteri del comune con riferimento a:
dimensionamento demografico;
tasso di disoccupazione;
rischio sismico;
dichiarazione di pubblica calamita';
potenzialita' di sviluppo economico e sociale.
La documentazione relativa a dimensionamento demografico, tasso di
disoccupazione, classificazione sismica e dichiarazione/i di pubblica
calamita', deve essere fornita dal comune interessato, ed unita alla
domanda, insieme ad una relazione documentata sulle potenzialita' di
sviluppo economico e sociale;
b) caratteri della proposte d'intervento con riferimento a:
risultati attesi per gli aspetti urbanistici, legate
all'efficienza e fruibilita' dei servizi, anche connessa con il
recupero di edifici e aree degradate;
risultati attesi per gli aspetti sociali;
risultati attesi per gli aspetti occupazionali;
risultati attesi per l'adeguamento e/o miglioramento sismico;
risultati attesi per il recupero delle zone colpite da
pubblica calamita';
c) presenza ed entita' di finanziamenti apportati dallo stesso
comune o da altri soggetti istituzionali e/o privati con riferimento
a:
ulteriori interventi sia di ampliamento, che di integrazione,
che di completamento;
interventi edilizi, di recupero, sostituzione e
riqualificazione urbanistica;
interventi per servizi sociali tesi all'integrazione;
interventi per favorire lo sviluppo economico dell'area;
interventi per favorire l'occupazione;
interventi tesi all'ammodernamento funzionale e gestionale;
d) caratteri del progetto preliminare con riferimento a:
opere sperimentali e/o innovative;
sostenibilita' ambientale e rapporto con il contesto urbano;
opere caratterizzate da semplificazione gestionale;
opere caratterizzate da alto tasso di
investimento/redditivita';
e) caratteri del programma di sperimentazione con riferimento
a:
interesse e sjgnificativita' dei contenuti e delle ricadute
ai fini normativi dell'intervento sperimentale;
2. Ai fini della valutazione delle proposte, costituisce
condizione di particolare attenzione la presenza di risorse private
che incrementino la dotazione finanziaria anche attraverso interventi
residenziali e/o infrastrutturali che contribuiscano ad elevare il
tasso di reddito, l'occupazione e l'integrazione sociale. Cio' puo'
avvenire anche ricorrendo ad operazioni di recupero, demolizione e
ricostruzione, anche previo acquisto da parte dei comuni interessati,
dei manufatti in disuso o meno, ovvero con interventi del capitale
privato.
Art. 6.
Procedure
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
o di un suo delegato, sono resi esecutivi i risultati della procedura
di valutazione. Detto provvedimento, successivamente alla
registrazione da parte degli organi di controllo, e' affisso in copia
conforme per trenta giorni presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. I comuni ammessi al finanziamento dovranno presentare
il progetto definitivo, accompagnato da delibera di giunta comunale
di approvazione, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione da
parte della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le
politiche urbane e abitative dell'avvenuto finanziamento.
2. Il Direttore generale per l'edilizia residenziale e le
politiche urbane e abitative procedera' stipulare i protocolli di
intesa con i comuni ammessi al finanziamento, previa verifica di
conformita' del progetto definitivo con la proposta presentata in
fase di gara, entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui
sopra. A seguito dei protocolli di intesa, qualora necessario, le
amministrazioni interessate procedono alla formalizzazione dei
relativi accordi di programma ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In attuazione di detti atti il
medesimo direttore generale o un suo delegato, entro quarantacinque
giorni dal protocollo d'intesa, stipulera' con i comuni di cui sopra
le convenzioni per l'assegnazione dei fondi di cui all'art. 1, comma
1, la cui efficacia e' subordinata alla registrazione del relativo
decreto di approvazione da parte degli organi di controllo.
Art. 7.
Monitoraggio e vigilanza
1. L'attivita' di vigilanza sull'attuazione del programma e'
esercitata in base allo schema propositivo di cui all'art. 2, comma
4, lettera g), che viene recepito nella convenzione di cui all'art.
6. Il comune proponente nomina il responsabile del contratto di
quartiere II come previsto dal precedente art. 2, comma 4, lettera
f).
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato