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Gazzetta Ufficiale N. 61 del 14 Marzo 2006

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 17 febbraio 2006
Disposizioni in merito alla fornitura del servizio di posta elettronica ibrida.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
in qualita' di Autorita' di regolamentazione del settore postale

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha attuato
la direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del
mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento
della qualita' del servizio, come modificato dal decreto legislativo
23 dicembre 2003, n. 384, che ha attuato la direttiva 2002/39/CE
riguardante l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali
della Comunita';
Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 18 febbraio 1999
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1999, n. 49, concernente
l'autorizzazione provvisoria all'espletamento del servizio di
recapito della posta elettronica ibrida, come modificato dal decreto
del Ministero delle comunicazioni 12 maggio 1999 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1999, n. 116;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in qualita' di
Autorita' di regolamentazione per il settore postale 17 aprile 2000,
concernente la conferma della concessione del servizio postale
universale alla societa' Poste italiane S.p.a., pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio
2000;
Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni in qualita'
di Autorita' di regolamentazione del settore postale 23 dicembre
2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 301 del 30 dicembre 2003, recante «Nuove tariffe dei servizi
postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per
l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 29 dicembre 2005,
riguardante l'ambito della riserva postale per il mantenimento del
servizio universale;
Vista la deliberazione del CIPE 24 aprile 1996, n. 65, recante
«Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita»;
Vista la deliberazione CIPE 29 settembre 2003, n. 77, recante
«Linee guida sulla regolazione del settore postale»;
Visto il provvedimento dell'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato in data 23 febbraio 2005 di avvio dell'istruttoria per
presunto abuso di posizione dominante di Poste italiane S.p.a ai
sensi dell'art. 82 del Trattato CE;
Ritenuto che le attuali esigenze del mercato richiedono un
superamento delle disposizioni del decreto 18 febbraio 1999 mediante
l'eliminazione di condizioni per l'accesso alla rete postale degli
invii aventi caratteristiche di corrispondenza epistolare generati
mediante l'impiego di mezzi telematici e trasformati in messaggi
cartacei che possono costituire barriere significative all'ingresso
di nuovi operatori;
Considerato che il recapito di invii di posta elettronica ibrida
indirizzati alle medesime aree territoriali di servizio ove e' stato
effettuato il ritiro da Poste italiane S.p.a comporta per Poste
italiane S.p.a costi effettivi tendenzialmente inferiori a quelli
sostenuti per l'ordinario servizio di raccolta, recapito, trasporto,
smistamento e consegna in aree territoriali di servizio diverse;
Considerato che ai fini dell'individuazione della riduzione dei
costi e' comunque necessario tenere conto di una adeguata
remunerazione del capitale gia' investito nella realizzazione della
rete postale;
Ritenuto opportuno che, conseguentemente, Poste italiane proceda
all'applicazione nei suddetti casi di riduzioni rispetto alle tariffe
ordinarie a favore di tutti gli operatori ed a condizioni eque,
trasparenti e non discriminatorie, approvate dal Ministero delle
comunicazioni in qualita' di Autorita' di regolamentazione del
settore postale;
Ritenuto di mantenere provvisoriamente, nelle more del procedimento
di approvazione delle suddette riduzioni, l'attuale tariffa di 0,37
euro per un numero minimo di un milione di invii aventi
caratteristiche di corrispondenza epistolare su base annua;
Decreta:

Art. 1.
1. Poste italiane S.p.a consente agli operatori di posta
elettronica ibrida l'accesso alla propria rete postale per il
recapito degli invii generati mediante l'impiego di mezzi telematici
e trasformati in messaggi cartacei alle condizioni e con le modalita'
indicate nel presente decreto.
2. Ai predetti fini il territorio nazionale e' suddiviso in aree
territoriali di servizio, corrispondenti ai comprensori postali di
smistamento e di recapito individuati dai codici di avviamento
postale di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del
presente decreto.

Art. 2.
1. Il ritiro degli invii trasformati in messaggi cartacei, gia'
imbustati e distinti per codice di avviamento postale, avviene a cura
delle Poste italiane presso i centri stampa indicati dagli operatori
di posta elettronica ibrida.
2. Gli invii aventi caratteristiche di corrispondenza epistolare di
cui al comma 1, indirizzati ad aree territoriali di servizio diverse
da quelle ove e' stato effettuato il ritiro da parte di Poste
italiane S.p.a., sono soggetti a tariffazione ordinaria.
3. Per il recapito degli invii aventi caratteristiche di
corrispondenza epistolare di cui al comma 1 indirizzati alle medesime
aree territoriali di servizio ove e' stato effettuato il ritiro,
Poste italiane S.p.a. applica a tutti gli operatori, per l'accesso
alla rete postale, riduzioni rispetto alla tariffa ordinaria, che
tengono conto dei minori costi effettivamente sostenuti e di una
adeguata remunerazione del capitale investito, a condizioni eque,
trasparenti e non discriminatorie. Tali riduzioni, che possono
altresi' presupporre un numero minimo di invii consegnati da uno
stesso operatore, comunque tale da non costituire una significativa
barriera all'entrata di nuovi operatori nel mercato della posta
ibrida, devono essere comunicate, entro trenta giorni dal presente
decreto ed entro quindici giorni da ogni successiva variazione, al
Ministero delle comunicazioni in qualita' di Autorita' di
regolamentazione del settore postale. Il Ministero procede alla
approvazione delle riduzioni prospettate, valutata la congruita'
delle proposte in rapporto ai minori costi sostenuti da Poste
italiane S.p.a. rispetto al servizio ordinario di raccolta,
trasporto, smistamento e consegna degli invii individuali indirizzati
in aree territoriali di servizio diverse da quelle ove e' stato
effettuato il ritiro, tenuto conto di una adeguata remunerazione del
capitale investito nella rete postale. Nel caso in cui il Ministero
non si pronunci nel termine di trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione, le riduzioni si hanno per approvate. Ove sia
necessario acquisire informazioni, documenti o pareri, il termine
ricomincia a decorrere per non piu' di una volta dalla data della
relativa ricezione.
4. Fino all'approvazione delle riduzioni, la tariffa per il ritiro
e il recapito di ciascun invio avente carattere di corrispondenza
epistolare, di peso rientrante nel primo porto (20 grammi),
indirizzato alle medesime aree territoriali di servizio ove e' stato
effettuato il ritiro da parte di Poste, resta fissata
provvisoriamente in euro 0,37 per un numero minimo di un milione di
invii su base annua.
5. Per gli invii di corrispondenza diversa da quella epistolare si
applicano condizioni economiche non discriminatorie da stipularsi tra
Poste italiane S.p.a e gli operatori interessati.

Art. 3.
1. Gli invii di natura epistolare generati mediante l'impiego di
mezzi telematici e trasformati in messaggi cartacei devono essere
individuati riportando in modo evidente sulla busta il logo P.E.I.E.
(posta elettronica ibrida epistolare), di cui all'allegato B, e
l'indicazione del centro stampa di cui all'art. 2.

Art. 4.
1. Il decreto del Ministero delle comunicazioni 18 febbraio 1999 e'
abrogato.

Roma, 17 febbraio 2006

Il Ministro: Landolfi

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 292

Allegato A

Allegato B

Logo: P.E.I.E.
Posizione sulla busta:
non meno di millimetri 5 dal bordo superiore;
non meno di millimetri 5 dal bordo sinistro.
Dimensioni:
altezza minima millimetri 6;
altezza massima millimetri 15;
larghezza minima millimetri 20;
larghezza massima millimetri 40.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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