La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile, con
Allegato, fatto a Roma il 6 ottobre 2004.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto previsto dall'articolo 19 dell'Accordo
stesso.
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa
di euro 26.710 annui, ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2007.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3289):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) il 7
febbraio 2005.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 22 febbraio 2005 con pareri delle commissioni
1ª, 5ª, 7ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 29 novembre 2005 e il
31 gennaio 2006.
Relazione scritta presentata il 31 gennaio 2006 (atto
n. 3289-A, relatore sen. Pianetta).
Esaminato in aula e approvato il 31 gennaio 2006.
Camera dei deputati (atto n. 6311):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 3 febbraio 2006 con pareri delle commissioni
I, II, V, VI e X.
Esaminato dalla III commissione l'8 febbraio 2006.
Esaminato in aula e approvato l'8 febbraio 2006.
ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
DEL CILE, di seguito denominati le "Parti";
CONSIDERATO che l'industria audiovisiva (cinema, televisione, video e
nuovi mezzi di comunicazione di questo genere) dei rispettivi Paesi
potra' trarre beneficio dalla coproduzione di film che per qualita'
tecnica e per valore artistico o spettacolare siano in grado di
contribuire al prestigio e all'espansione economica delle industrie
di produzione e distribuzione audiovisiva in Italia ed in Cile
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
Ai fini del presente Accordo, si intende per "coproduzione
audiovisiva" un progetto di film, di qualsiasi durata, incluse le
produzioni di animazione e i documentari, realizzato su qualsiasi
formato, per l'utilizzazione nelle sale cinematografiche, in
televisione, su videocassetta, su videodisco, CD - ROM, o attraverso
qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e
distribuzione audiovisiva saranno incluse nel presente Accordo.
Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo
saranno considerate come film nazionali dei due Paesi. Esse
beneficiano di pieno diritto dei vantaggi che risultano dalle
disposizioni legali in vigore o che potranno in futuro essere emanate
in ciascun Paese. Questi vantaggi sono acquisiti solamente dal
produttore del Paese che li ha accordati.
. La realizzazione di film in coproduzione tra i due Paesi deve
ottenere l'approvazione, dopo reciproca consultazione tra le
Autorita' competenti dei due Paesi:
in Italia: dal Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali -
Direzione Generale Cinema e in Cile dal Consiglio Nazionale della
Cultura e delle Arti.
ARTICOLO 2
Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori
devono documentare l'esistenza di una adeguata organizzazione
tecnica, una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale
e un finanziamento che permetta loro di condurre a buon fine la
produzione.
ARTICOLO 3
La ripresa di scene naturali in esterni o in interni di un paese che
non partecipi alla coproduzione, puo' essere autorizzata se l'azione
del film la rende necessaria.
I produttori, i soggettisti e i registi delle coproduzioni, nonche' i
tecnici e gli interpreti che partecipano alla produzione, devono
essere cittadini italiani o cileni o cittadini degli Stati membri
dell'Unione Europea o residenti permanenti in Italia o Cile.
La partecipazione di interpreti, non aventi la nazionalita' di uno
dei Paesi coproduttori, puo' essere ammessa solo eccezionalmente e a
seguito di intesa tra le Autorita' competenti dei due Paesi, tenuto
conto delle esigenze del film. Tuttavia, gli interpreti stranieri che
risiedono e lavorano abitualmente in uno dei due Paesi possono
eccezionalmente partecipare alla realizzazione della coproduzione in
qualita' di residenti permanenti del Paese.
ARTICOLO 4
La proporzione degli apporti rispettivi dei produttori dei due Paesi
puo' variare per ogni film dal venti (20) all'ottanta (80) per cento.
L'apporto del coproduttore minoritario dovra', possibilmente,
includere una partecipazione tecnica ed artistica effettiva.
Deroghe eccezionali a quanto disposto nel precedente paragrafo
possono essere stabilite concordemente dalle competenti Autorita' dei
due Paesi, ai sensi e con le procedure di cui alle legislazioni
vigenti.
ARTICOLO 5
Ambedue le Parti considereranno con favore la realizzazione di
coproduzioni di qualita' internazionale tra l'Italia ed il Cile ed
ogni altro Paese con cui l'Italia o il Cile siano legati
rispettivamente da un Accordo di coproduzione ufficiale.
Le condizioni di ammissione di tali film devono essere oggetto di un
esame caso per caso.
Nessuna partecipazione minoritaria in questi film puo' essere
inferiore al venti (20) per cento del costo. Gli apporti artistici e
tecnici devono conformarsi a questa percentuale.
ARTICOLO 6
Ciascun film di coproduzione deve comportare due negativi, o almeno,
un negativo e un controtipo. Ciascun coproduttore e' proprietario di
un negativo o di un controtipo ed ha il diritto di servirsene per
ottenere un altro controtipo o delle copie. Inoltre, ciascun
coproduttore ha il diritto di utilizzare il negativo originale
conformemente alle condizioni previste fra i coproduttori stessi.
Ciascun film di coproduzione deve comportare due versioni, in
italiano e in spagnolo.
ARTICOLO 7
Le due Parti contraenti faciliteranno, con il dovuto anticipo,
l'importazione temporanea e la riesportazione dell'attrezzatura
cinematografica necessaria alla produzione dei film realizzati nel
quadro del presente Accordo. Ciascuna delle due Parti contraenti
permettera' al personale tecnico ed artistico dell'altra Parte di
entrare e di risiedere nel proprio territorio senza alcuna
restrizione, al fine di partecipare alla realizzazione di tali film.
ARTICOLO 8
Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario deve
essere versato al coproduttore maggioritario nel termine di 60
(sessanta) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale
necessario per l'approntamento della versione nella lingua del Paese
minoritario.
L'inosservanza di questa norma comporta la perdita dei benefici della
coproduzione.
ARTICOLO 9
Per i fini sopra indicati, le produzioni gemellate possono essere
considerate, previa approvazione delle Autorita' competenti, come
coproduzioni e usufruire degli stessi benefici.
Nonostante l'articolo 3, nel caso di produzioni gemellate, la
reciproca partecipazione di produttori di entrambi i Paesi puo'
essere limitata solo ad un contributo finanziario, senza escludere
necessariamente contributi artistici o tecnici.
Per l'approvazione da parte delle Autorita' competenti, queste
produzioni dovranno rispondere alle seguenti condizioni:
1. dovranno esserci rispettivi investimenti reciproci e un equilibrio
generale rispetto alle condizioni di ripartizione delle entrate dei
coproduttori nelle produzioni che beneficiano del gemellaggio;
2. le produzioni gemellate devono essere distribuite alle stesse
condizioni in Italia e in Cile.
3. le produzioni gemellate possono essere prodotte o
contemporaneamente o consecutivamente, fermo restando che, nel
secondo caso, il periodo tra il completamento della prima produzione
e l'inizio della seconda non deve superare un (1) anno.
ARTICOLO 10
Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione fra i
coproduttori dei proventi o dei mercati devono essere approvate dalle
Autorita' competenti dei due Paesi. Questa ripartizione deve, di
massima, corrispondere alla percentuale degli apporti rispettivi dei
coproduttori alla produzione di ciascun film.
Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il "pool" dei
mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno compresi nel
"pool" solo dopo la copertura degli investimenti nazionali.
I premi e i benefici finanziari previsti dall'articolo 1 dei presente
Accordo non saranno inclusi nel "pool".
I trasferimenti valutari risultanti dall'applicazione del presente
Accordo saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in
materia nei due Paesi.
ARTICOLO 11
I contratti tra coproduttori devono precisare chiaramente gli
obblighi finanziari di ciascuno in merito alla ripartizione degli
oneri relativi:
a) alle spese preliminari per l'elaborazione di un progetto;
b) alle spese per un progetto che ha ricevuto l'approvazione delle
Autorita' competenti dei due Paesi, qualora il film realizzato non
sia conforme alle condizioni di tale approvazione;
c) alle spese per una coproduzione realizzata nel quadro del presente
Accordo, qualora il film non abbia ottenuto in uno o nell'altro dei
due Paesi interessati il benestare di proiezione in pubblico.
ARTICOLO 12
L'approvazione di un progetto di coproduzione da parte delle
Autorita' competenti dei Paesi interessati non impegna le Autorita'
stesse alla concessione del benestare di proiezione in pubblico del
film cosi realizzato.
ARTICOLO 13
Nel caso in cui un film di coproduzione venga esportato verso un
Paese dove le importazioni di film siano soggette a limitazioni o
gravami:
a) il film e' imputato, di massima, al contingente del Paese di cui
la partecipazione e' maggioritaria;
b) nel caso di film comportanti una eguale partecipazione dei due
Paesi, il film e' imputato al contingente del Paese che ha le
migliori possibilita' di sfruttamento;
c) in caso di difficolta', il film e' imputato al contingente del
Paese di cui il regista ha la nazionalita';
d) se uno dei Paesi coproduttori dispone della libera entrata dei
propri film nel Paese importatore, i film realizzati in coproduzione
beneficeranno di pieno diritto di questa possibilita' come i film
nazionali.
ARTICOLO 14
I film di coproduzione devono essere presentati con la dicitura
"coproduzione italo-cilena" o "coproduzione cileno-italiana".
Questa dicitura deve figurare in un quadro separato nei titoli di
testa, nella pubblicita' commerciale, nella presentazione dei film a
manifestazioni artistiche e culturali e nei festival internazionali.
ARTICOLO 15
I film di coproduzione sono, di massima, presentati ai Festival
internazionali dal Paese del coproduttore maggioritario.
Per i film a partecipazione eguale, essi sono presentati dal Paese di
cui il regista ha la nazionalita'.
ARTICOLO 16
Le Autorita' competenti dei due Paesi fissano di comune accordo le
norme di procedura della coproduzione, tenendo conto delle leggi che
disciplinano la cinematografia in Italia e delle leggi similari in
Cile.
Il progetto di film che sara' beneficiario del presente Accordo di
Coproduzione dovra' essere presentato, in ogni caso, almeno trenta
(30) giorni prima dell'inizio delle riprese o delle lavorazioni
principali per i film d'animazione, in accordo con le Norme di
Procedura allegate al presente Accordo. Le Autorita' competenti dei
due Paesi si notificheranno le loro decisioni in merito a ciascun
progetto di coproduzione, entro il piu' breve termine possibile, ma
non necessariamente entro il citato periodo.
ARTICOLO 17
Nel periodo di validita' del presente Accordo una Commissione Mista,
composta da funzionari ed esperti, si riunira' di massima una volta
ogni due anni, alternativamente in ciascun Paese.
Nonostante cio', potra' essere convocata una riunione straordinaria a
richiesta di una o di entrambe le Autorita' competenti, specialmente
nel caso di modifiche legislative importanti o della regolamentazione
applicabile ai film, alla televisione ed alle industrie audiovisive
in un Paese o nell'altro, o nel caso che l'Accordo incontri
difficolta' particolarmente gravi nella sua applicazione.
In concreto, la Commissione esaminera' se l'equilibrio numerico e
percentuale delle coproduzioni e' stato rispettato e, in caso
contrario, determinera' le misure ritenute necessarie per stabilire
tale equilibrio. La stessa Commissione sottoporra' alle Autorita'
competenti dei due Paesi, per approvazione, le modifiche ritenute
necessarie per superare le difficolta' sorte nell'applicazione
dell'Accordo e per migliorare lo stesso, nell'interesse dei due
Paesi.
ARTICOLO 18
Nessuna restrizione sara' attuata per l'importazione, la
distribuzione e la programmazione di produzioni cinematografiche,
televisive e video italiane in Cile o cilene in Italia, al di fuori
di quelle previste dalle leggi e dai regolamenti esistenti in
ciascuno dei due Paesi, inclusi, per quanto riguarda l'Italia, gli
obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione Europea.
Inoltre, le Parti contraenti affermano la volonta' di favorire con
ogni mezzo la distribuzione nei loro rispettivi Paesi di produzioni
provenienti dall'altro Paese.
ARTICOLO 19
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione
dell'ultima notifica in cui una delle parti abbia per iscritto
informato l'altra parte di aver dato adempimento ai requisiti
previsti a tale effetto dal suo ordinamento giuridico interno. Avra'
una durata di due anni e si rinnovera' tacitamente per uguali
periodi, a meno che una delle Parti manifesti la sua intenzione di
porgli termine, notificandola per iscritto all'altra Parte, con un
anticipo minimo di sei mesi rispetto alla prevista scadenza.
I benefici stabiliti nel presente Accordo continueranno ad applicarsi
pienamente alle coproduzioni approvate dalle Autorita' competenti o
che siano in esecuzione prima della data di scadenza dell'Accordo.
Continueranno ugualmente ad applicarsi, in tale circostanza, le
disposizioni relative alla distribuzione delle entrate derivanti
dalle coproduzioni gia' effettuate.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati
dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO a Roma il 6 del mese di ottobre del 2004 in due esemplari,
ciascuno redatto nelle lingue italiana e spagnola, entrambe versioni
facenti ugualmente fede.
IL GOVERNO DELLA
DELLA REPUBBLICA DEL CILE
PER IL GOVERNO
REPUBBLICA ITALIANA
ALLEGATO
NORME DI PROCEDURA
Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione
cinematografica devono essere depositate, di massima, nello stesso
momento presso le due Amministrazioni competenti, almeno trenta
giorni prima dell'inizio delle riprese del film.
La documentazione per l'ammissione deve comprendere i seguenti
elementi, redatti in lingua italiana per l'Italia e in lingua
spagnola per il Cile.
I- un trattamento dettagliato;
II- un documento comprovante che la proprieta' dei diritti di autore
per l'adattamento cinematografico e' stata legalmente acquistata, o
in mancanza, una opzione valida;
III- il contratto di coproduzione concluso con riserva di
approvazione da parte delle Amministrazioni competenti dei due Paesi:
Tale documento deve precisare:
1. il titolo del film;
2. il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta
di un soggetto tratto da un'opera letteraria;
3. il nome del regista (una clausola di salvaguardia e' ammessa per
il suo cambiamento);
4. l'ammontare del costo;
5. l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori;
6. la ripartizione dei proventi e dei mercati;
7. l'impegno dei produttori a partecipare ad eventuali eccedenze di
spese o a beneficiare delle economie sul costo del film in
proporzione ai rispettivi apporti;
8. una clausola del contratto deve prevedere che l'ammissione ai
benefici dell'Accordo non impegna le Autorita' competenti al rilascio
del benestare di proiezione in pubblico.
Un'altra clausola deve, di conseguenza, precisare le condizioni del
regolamento finanziario tra i coproduttori:
a) nel caso in cui le Autorita' competenti dell'uno o dell'altro
Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo avere esaminato
l'incartamento completo;
b) nel caso in cui le Autorita' competenti non autorizzassero la
proiezione in pubblico del film nell'uno o nell'altro dei due Paesi,
o in Paesi terzi;
c) nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non siano
stati effettuati secondo le esigenze previste dall'articolo 8
dell'Accordo.
9. una clausola che stabilisca le misure da prendere se uno dei
coproduttori risulti parzialmente inadempiente;
10. una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a
stipulare una polizza di assicurazione per tutti i rischi di
produzione;
11. il periodo previsto, in linea di massima, per l'inizio delle
riprese del film.
IV- il piano di finanziamento;
V- l'elenco degli elementi tecnici ed artistici e, per il personale,
l'indicazione della loro nazionalita' e dei ruoli attribuiti agli
attori;
VI- il piano di lavorazione.
Le Amministrazioni competenti dei due Paesi possono inoltre
richiedere tutti i documenti e tutte le precisazioni complementari
ritenute necessarie.
La sceneggiatura e i dialoghi dei film devono pervenire alle
Amministrazioni stesse in linea di massima, prima dell'inizio delle
riprese.
Modifiche contrattuali, ivi compresa la sostituzione di uno dei
coproduttori, possono essere apportate al contratto originario di
coproduzione depositato, e dovranno essere sottoposte
all'approvazione delle Amministrazioni competenti dei due Paesi prima
di terminare il film.
La sostituzione di un coproduttore non puo' essere ammessa che in
casi eccezionali per motivi riconosciuti validi dalle Amministrazioni
competenti.
Le Amministrazioni competenti si informano reciprocamente della loro
decisione, allegando una copia dell'incartamento.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato