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Gazzetta Ufficiale N. 62 del 15 Marzo 2006

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n.309

Testo aggiornato del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza».

Titolo I
DEGLI ORGANI E DELLE TABELLE

Avvertenza:
Il testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le
politiche antidroga, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto, integrate con le modifiche apportate dalle nuove
disposizioni, sia di quelle richiamate nel decreto stesso. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Nel testo unico sono state inserite le modifiche normative
intervenute sino alla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2006
(decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, decreto-legge 14
maggio 1993, n. 139, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 1993, n. 222, decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 1993, n. 171, decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,
legge 8 agosto 1995, n. 332, decreto legislativo 12 aprile 1996, n.
258, legge 18 febbraio 1999, n. 45, decreto-legge 24 novembre 2000,
n. 341, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19
gennaio 2001, n. 4, legge 8 febbraio 2001, n. 12, decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2001, n. 405, legge 16 gennaio 2003, n. 3, legge 24
dicembre 2003, n. 350, legge 5 dicembre 2005, n. 251, decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49).
In particolare, per l'ampiezza delle modifiche apportate, sono
state evidenziate, in corsivo, quelle intervenute con la legge 21
febbraio 2006, n. 49, di conversione in legge del decreto-legge 30
dicembre n. 272, pubblicata nel supplemento ordinario n. 45/L alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2006.

Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
Art. 1
Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze
stupefacenti
1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
2. Il Comitato e' composto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri,
dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa,
della pubblica istruzione, della sanita', del lavoro e della
previdenza sociale, dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari
regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree
urbane, nonche' dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate
al Ministro per gli affari sociali.
4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare
altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
5. Il Comitato ha responsabilita' di indirizzo e di promozione
della politica generale di prevenzione e di intervento contro la
illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o
psicotrope, a livello interno ed internazionale.
6. Il Comitato formula proposte al Governo per l'esercizio della
funzione di indirizzo e di coordinamento delle attivita'
amministrative di competenza delle regioni nel settore.
7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga e' istituito un Osservatorio
permanente che verifica l'andamento del fenomeno della
tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8. Il Ministro per
la solidarieta' sociale disciplina, con proprio decreto,
l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, in modo da
assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 127,
comma 2. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente.
8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri
diramati dal Comitato, acquisisce periodicamente e sistematicamente
dati:
a) sulla entita' della popolazione tossicodipendente anche con
riferimento alla tipologia delle sostanze assunte e sul rapporto tra
le caratteristi che del mercato del lavoro e delle attivita'
lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;
b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e
privati operanti nel settore della prevenzione, cura e
riabilitazione, nonche' sulle iniziative tendenti al recupero sociale
ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena
e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in
attivita' lavorative e sul tipo di attivita' lavorative eventualmente
intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private;
c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti,
in particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone,
nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle
patologie correlate, nonche' sulla produzione e sul consumo delle
sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in
materia di informazione e prevenzione;
e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle
sostanze stupefacenti o psicotrope;
f) sull'attivita' svolta dalle forze di polizia nel settore della
prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze
stupefacenti o psicotrope;
g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati
previsti dal presente testo unico;
h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e
sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio.
9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle
finanze, della difesa, della sanita', della pubblica istruzione e del
lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle rispettive
competenze, sono tenuti a trasmettere all'osservatorio i dati di cui
al comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno,
entro i mesi di giugno e dicembre.
10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle
amministrazioni locali, puo' richiedere ulteriori dati a qualunque
amministrazione statale e regionale, che e' tenuta a fornirli, con
l'eccezione di quelli che possano violare il diritto all'anonimato.
11. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere
informazioni dall'Osservatorio.
12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i
Ministri della sanita', della pubblica istruzione, della difesa e per
gli affari sociali, promuove campagne informative sugli effetti
negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e
psicotrope, nonche' sull'ampiezza e sulla gravita' del fenomeno
criminale del traffico di tali sostanze.
13. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i
mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso
la stampa quotidiana e periodica nonche' attraverso pubbliche
affissioni e servizi telefonici e telematici di informazione e di
consulenza e sono finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi
annue a valere sulla quota del Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga destinata agli interventi previsti dall'articolo
127. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
solidarieta' sociale da lui delegato determina, con proprio decreto,
in deroga alle norme sulla pubblicita' delle amministrazioni
pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa
quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali
e locali nonche' a favore di iniziative mirate di comunicazione da
sviluppare sul territorio nazionale.
14. (Abrogato).
15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella
sua qualita' di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento
per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi
connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope
alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro
attivita' nel campo della prevenzione e della cura della
tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate
al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla
legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.
16. L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali,
all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie
di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti o
psicotrope.
17. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di
reddito per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle
coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro
sostentamento.
18. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell'Italia con i
Paesi in via di sviluppo.

Art. 2.
Attribuzioni del Ministro della sanita'
1. Il Ministro della sanita', nell'ambito delle proprie competenze:
a) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli
indirizzi per le attivita' di prevenzione del consumo e delle
dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la
cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze
stupefacenti o psicotrope e da alcool;
b) partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la
Commissione degli stupefacenti e con l'Organo di controllo sugli
stupefacenti del Coniglio economico e sociale delle Nazioni Unite e
con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle
droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunita' economica
europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente
competenza nella materia di cui al presente testo unico; a tal fine
cura l'aggiornamento dei dati relativi alle quantita' di sostanze
stupefacenti o psicotrope effettivamente importate, esportate,
fabbricate, impiegate, nonche' alle quantita' disponibili presso gli
enti o le imprese autorizzati;
c) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli
indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle unita'
sanitarie locali, concernente le dipendenze da alcool e da sostanze
stupefacenti o psicotrope;
d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione,
la fabbricazione, l'impiego, il commercio, l'esportazione,
l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione
delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' quelle per la
produzione, il commercio, l'esportazione, l'importazione e il
transito delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo
70;
e) stabilisce con proprio decreto:
1) l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla
fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, nonche' di quelle di cui al comma 1,
dell'articolo 70;
(( 2) il completamento e l'aggiornamento delle tabelle di cui
all'articolo 13, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e la
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le
politiche antidroga ));
3) le indicazioni relative alla confezione dei farmaci
contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
4) (Abrogato);
f) verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni
dall'entrata in commercio di nuovi farmaci, la loro capacita' di
indurre dipendenza nei consumatori;
g) promuove, in collaborazione con i Ministri dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia,
studi e ricerche relativi agli aspetti farmacologici, tossicologici,
medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e
giuridici in tema di droghe, alcool e tabacco;
h) promuove, in collaborazione con le regioni, iniziative volte a
eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe tra
tossicodipendenti, favorendo anche l'immissione nel mercato di
siringhe monouso autobloccanti.

Art. 3.
Istituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e
sostanze stupefacenti o psicotrope
1. E' istituito presso il Ministero della sanita' il Servizio
centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o
psicotrope.
2. Il Servizio centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento
per le politiche e i programmi inerenti il trattamento delle
dipendenze indicate nel comma 1 su tutto il territorio nazionale, con
parere obbligatorio del Consiglio sanitario nazionale. Inoltre
provvede a:
a) raccogliere i dati epidemiologici e le statistiche circa
l'andamento dei consumi, delle violazioni delle norme sulla
circolazione stradale e degli infortuni in stato di intossicazione da
alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope;
b) raccogliere ed elaborare i dati trasmessi dalle regioni
relativi all'andamento delle dipendenze da sostanze stupefacenti o
psicotrope e da alcool, nonche' agli interventi di prevenzione, di
cura e di recupero sociale e presentare annualmente un rapporto sulla
materia al Ministro della sanita';
c) raccogliere ed elaborare i dati relativi al numero dei servizi
pubblici e privati attivi nel settore delle droghe e dell'alcool, ai
contributi ad essi singolarmente erogati, nonche' al numero degli
utenti assistiti ed ai risultati conseguiti nelle attivita' di
recupero e prevenzione messe in atto;
d) esprimere il parere motivato sulle autorizzazioni in materia
di sostanze stupefacenti o psicotrope per le quali e' competente il
Ministro della sanita';
e) esprimere, sentito l'Istituto superiore di sanita', il parere
motivato in ordine alla concessione di licenza di importazione di
materie prime per la produzione e l'impiego delle sostanze
stupefacenti o psicotrope;
f) procedere all'accertamento qualitativo e quantitativo delle
sostanze stupefacenti o psicotrope messe a disposizione del Ministero
della sanita' ai sensi dell'articolo 87;
g) elencare gli additivi aversivi non tossici da immettere nelle
confezioni commerciali di solventi inalabili;
(( h) individuare sostanze da taglio contenute nelle sostanze
stupefacenti o psicotrope )).
3. Il Servizio centrale per gli eventuali controlli analitici, si
avvale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanita' o di
istituti universitari.

Art. 4.
Composizione del servizio centrale per le dipendenze da alcool e
sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Al servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze
stupefacenti o psicotrope e' preposto un dirigente generale del
Ministero della sanita'.
2. Il Ministro provvede alla costituzione del Servizio centrale
articolandolo in almeno quattro settori afferenti alla dipendenza da
sostanze stupefacenti o psicotrope, alla prevenzione delle infezioni
da HIV tra i tossicodipendenti e altre patologie correlate,
all'alcoolismo e al tabagismo preponendovi i dirigenti di cui al
comma 3.
3. Nella tabella XIX, allegata al (( decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 )), sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il quadro A, livello di funzione C, e' incrementato di una
unita';
b) il quadro C, livello di funzione D, e' incrementato di due
unita';
c) il quadro C, livello di funzione E, e' incrementato di quattro
unita'.
4. All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo,
valutato in lire 360 milioni per ciascuno egli esercizi 1990, 1991 e
1992, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento
di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 26 giugno 1990, n. 162.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
Controllo e vigilanza
1. Per l'esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero
della sanita' si avvale normalmente dei nuclei specializzati
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, della Guardia di
finanza, dell'Arma dei carabinieri e, nei casi urgenti, di qualsiasi
ufficiale e agente della forza pubblica. Per quanto riguarda il
controllo sulle navi e sugli aeromobili l'azione e' coordinata con le
capitanerie di porto o con i comandi di aeroporto.

Art. 6.
Modalita' della vigilanza
1. La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla
coltivazione, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio e presso
chiunque sia autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope, e' esercitata dal Ministero della sanita'.
2. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e
straordinarie.
3. Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due
anni, salvo quanto stabilito dall'articolo 29.
4. Il Ministero della sanita' puo' disporre in ogni tempo ispezioni
straordinarie.
5. Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanita' puo'
avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali
comunque hanno facolta' di accedere in qualunque momento nei locali
ove si svolgono le attivita' previste dai titoli III, IV, V, VI e VII
del presente testo unico.
6. La Guardia di finanza puo' eseguire ispezioni straordinarie in
ogni tempo presso gli enti e le imprese autorizzati alla
fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando sussistano
sospetti di attivita' illecite.

Art. 7.
Obbligo di esibizione di documenti
1. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli
articoli 5 e 6 i titolari delle autorizzazioni, nonche' i titolari o
i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del
Ministero della sanita' ed agli appartenenti alle forze di polizia
tutti i documenti inerenti all'autorizzazione, alla gestione della
coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all'impiego,
al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 8.
Opposizione alle ispezioni. Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con
l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire
dieci milioni chiunque:
a) indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle
ispezioni previste dall'articolo 6;
b) rivela o preannuncia l'ispezione qualora questa debba essere
improvvisa o comunque non preannunciata;
c) indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o
gli altri atti previsti dall'articolo 29, oppure si sottrae
all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo 7.

Art. 9.
Attribuzioni del Ministro dell'interno
1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle proprie competenze:
a) esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia
per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope e di coordinamento generale in materia dei
compiti e delle attivita' delle forze di polizia; promuove altresi',
d'intesa con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro di
grazia e giustizia, accordi internazionali di collaborazione con i
competenti organismi esteri;
b) partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni dei
Ministri degli affari esteri e della sanita', rapporti con il Fondo
delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe
(UNFDAC), con i competenti organismi della Comunita' economica
europea e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza nella
materia di cui al presente testo unico.

Art. 10.
Servizio centrale antidroga
1. Per l'attuazione dei compiti del Ministro dell'interno in
materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e
di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la
repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope, il capo della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza si avvale del Servizio centrale antidroga, gia' istituito
nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi
dell'articolo 35 della legge 10 aprile 1981, n. 121.
2. Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nella
prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope, il Servizio mantiene e sviluppa i rapporti
con i corrispondenti servizi delle polizie estere, avvalendosi anche
dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale
(OIPC-Interpol), nonche' con gli organi tecnici dei Governi dei Paesi
esteri operanti in Italia.
3. Il Servizio cura, altresi', i rapporti con gli organismi
internazionali interessati alla cooperazione nelle attivita' di
polizia antidroga.
4. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e
della Guardia di finanza nell'ambito del Servizio centrale antidroga
e' equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al
periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di
appartenenza.
5. Per le attivita' del Servizio centrale antidroga, nonche' per
gli oneri di cui all'articolo 100 e per l'avvio del potenziamento di
cui all'articolo 101, comma 2, sono stanziati, per il triennio
1990-1992, 6.800 milioni di lire in ragione d'anno.

Art. 11.
Uffici antidroga all'estero
1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza puo' destinare, fuori
del territorio nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 168
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni, personale appartenente al Servizio centrale
antidroga, che operera' presso le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari in qualita' di esperti, per lo svolgimento di
attivita' di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista
della promozione della cooperazione contro il traffico della droga.
2. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e'
aumentato di una quota di venti unita', riservata agli esperti del
Servizio centrale antidroga.
3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale
nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope, il Servizio centrale antidroga puo'
costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro
di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi
interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei
predetti uffici nei confronti delle autorita' locali.
4. Agli uffici di cui al comma 3 e' destinato personale del
Servizio centrale antidroga, nominato con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del
tesoro.
5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e'
valutato in lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1990
per le spese riguardanti il personale e in lire un miliardo per le
spese di carattere funzionale relativamente al 1990.

Art. 12.
Consultazione e raccordo tra lo Stato le regioni e le province
autonome
1. I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio
della Repubblica, delle attivita' di prevenzione, di cura e di
recupero socio-sanitari delle tossicodipendenze e per la lotta contro
l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono svolti dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalita'
previste dall'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quando
all'ordine del giorno della Conferenza sono in discussione le
problematiche attinenti alla materia di cui al presente test unico e'
obbligatoria la presenza del Ministro per gli affari sociali.

Art. 13.
Tabelle delle sostanze soggette a controllo
(( 1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla
vigilanza ed al controllo del Ministero della salute sono
raggruppate, in conformita' ai criteri di cui all'articolo 14, in due
tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute
stabilisce con proprio decreto il completamento e l'aggiornamento
delle tabelle con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera e), numero 2) )).
2. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco di tutte
le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli
accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in
base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a
nuove acquisizioni scientifiche.
3. (Abrogato).
4. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della
Farmacopea ufficiale.
(( 5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di
sanita' e la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga, ed in accordo con le
convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti o
psicotrope, dispone con apposito decreto l'esclusione da una o piu'
misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che
per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono
trovare un uso diverso da quello cui sono destinati )).

Art. 14.
Criteri per la formazione delle tabelle
(( 1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle
tabelle di cui all'articolo 13 e' effettuata in base ai seguenti
criteri:
a) nella tabella I sono indicati:
1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le
sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli
alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le
sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima
indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili,
per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee
precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;
2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul
sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione
analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra
indicati oppure per sintesi;
3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul
sistema nervoso centrale;
4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso
centrale ed abbia capacita' di determinare dipendenza fisica o
psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle
precedentemente indicate;
5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che
lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti
allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;
6) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i
tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute
per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per
struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;
7) ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare
allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze
ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa
tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;
b) nella sezione A della tabella II sono indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee
naturali, di semisintesi e di sintesi;
2) i medicinali di cui all'allegato III-bis al presente testo
unico;
3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego
terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di
induzione di grave dipendenza fisica o psichica;
4) i barbiturici che hanno notevole capacita' di indurre
dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonche' altre sostanze ad
effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li
contengono;
c) nella sezione B della tabella II sono indicati:
1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego
terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di
induzione di dipendenza fisica o psichica di intensita' e gravita'
minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;
2) i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con
breve durata d'azione;
3) le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro
analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar
luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;
d) nella sezione C della tabella II sono indicati:
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate
nella tabella II, sezione B, da sole o in associazione con altri
principi attivi, per i quali sono stati accertati concreti pericoli
di induzione di dipendenza fisica o psichica;
e) nella sezione D della tabella II sono indicati:
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate
nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri
principi attivi quando per la loro composizione qualitativa e
quantitativa e per le modalita' del loro uso, presentano rischi di
abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle
composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezioni A e C, e
pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che
entrano a far parte della loro composizione;
2) le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di
benzodiazepine;
3) le composizioni medicinali per uso diverso da quello
iniettabile, le quali, in associazione con altri principi attivi non
stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente
ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso
espresso come base anidra; le suddette composizioni medicinali devono
essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente
con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;
f) nella sezione E della tabella II sono indicati:
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate
nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri
principi attivi, quando per la loro composizione qualitativa e
quantitativa o per le modalita' del loro uso, possono dar luogo a
pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a
quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella II,
sezioni A, C o D.
2. Nelle tabelle I e II sono compresi, ai fini della applicazione
del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri,
ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonche' gli
stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle
sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta
espressa eccezione.
3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la
denominazione comune internazionale, il nome chimico, la
denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. E', tuttavia,
ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo
unico che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle
denominazioni sopra indicate, purche' idonea ad identificarla.
4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettera a), sono
soggette alla disciplina del presente testo unico anche quando si
presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela )).

Art. 15.
Adempimenti del Ministero della sanita' e delle regioni
1. Il Ministero della sanita' provvede alla pubblicazione periodica
ed alla diffusione mediante trasmissione alle regioni ed alle
autorita' sanitarie locali dei dati aggiornati concernenti le
sostanze indicate nelle tabelle di cui all'articolo 14, i loro
effetti, i metodi di cura delle tossicodipendenze, l'elenco dei
presidi sanitari specializzati e dei centri sociali abilitati alla
prevenzione ed alla cura delle tossicomanie.
2. Gli uffici regionali competenti provvedono a comunicare le
notizie di cui al comma 1 ai singoli medici esercenti la professione
sanitaria.

Art. 16.
Elenco delle imprese autorizzate
1. L'elenco aggiornato degli enti e delle imprese autorizzati alla
coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al
commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, con gli
estremi di ciascuna autorizzazione e con la specificazione delle
attivita' autorizzate, e' pubblicato annualmente, a cura del
Ministero della sanita', nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.


Titolo II
DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 17.
Obbligo di autorizzazione
1. Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare impiegare,
importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi
titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o
psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all'articolo 14 deve
munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanita'.
2. Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per
quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e
per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e
forma di medicamenti.
3. L'importazione, il transito e l'esportazione di sostanze
stupefacenti o psicotrope da parte di chi e' munito
dell'autorizzazione di cui al comma 1, sono subordinati alla
concessione di un permesso rilasciato dal Ministro della sanita' in
conformita' delle convenzioni internazionali e delle disposizioni di
cui al titolo V del presente testo unico.
4. Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese
interessati devono indicare la carica o l'ufficio i cui titolari sono
responsabili della tenuta dei registri e dell'osservanza degli altri
obblighi imposti dalle disposizioni dei titoli VI e VII del presente
testo unico.
5. Il Ministro della sanita', nel concedere l'autorizzazione,
determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa
e' subordinata, sentito il Comando generale della Guardia di Finanza
nonche', quando trattasi di coltivazione, il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
6. Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed e' soggetto
alla tassa di concessione governativa.
7. (Abrogato).

Art. 18.
Comunicazione dei decreti di autorizzazione
1. I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati al
Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al
Comando generale della Guardia di finanza e al Comando generale
dell'Arma i carabinieri che impartiscono ai dipendenti organi
periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza.
2. Uguale comunicazione e' effettuata al Servizio centrale
antidroga.

Art. 19.
Requisiti soggettivi per l'autorizzazione
1. Le autorizzazioni previste dal comma 1 dell'articolo 17 sono
personali e non possono essere cedute, ne' comunque utilizzate da
altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma.
2. Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad
enti o imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi
di societa', sia di buona condotta e offra garanzie morali e
professionali. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore
tecnico dell'azienda.
3. Nel caso di enti o imprese che abbiano piu' filiali o depositi
e' necessaria l'autorizzazione per ciascuna filiale o deposito. I
requisiti previsti dal comma 2 devono essere posseduti anche dalla
persona preposta alla filiale o al deposito.
4. Nel caso di cessazione dell'attivita' autorizzata o di
cessazione dell'azienda, di mutamento della denominazione o della
ragione sociale, di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa
o del legale rappresentante dell'ente, l'autorizzazione decade di
diritto, senza necessita' di apposito provvedimento.
5. Tuttavia nel caso di morte o di sostituzione del titolare
dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, il Ministero
della sanita' puo' consentire in via provvisoria, per non oltre il
termine perentorio di tre mesi, la prosecuzione dell'attivita'
autorizzata sotto la responsabilita' del direttore tecnico.

Art. 20.
Rinnovo delle autorizzazioni
1. La domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve
essere presentata, almeno tre mesi prima della scadenza, con la
procedura stabilita per il rilascio delle singole autorizzazioni.
2. Nei casi di decadenza di cui al comma 4 dell'articolo 19, ai
fini del rilascio della nuova autorizzazione, puo' essere ritenuta
valida la documentazione relativa ai requisiti obiettivi rimasti
invariati.

Art. 21.
Revoca e sospensione dell'autorizzazione
1. In caso di accertate irregolarita' durante il corso della
coltivazione, della raccolta, della fabbricazione, trasformazione,
sintesi, impiego, custodia, commercio di sostanze stupefacenti o
psicotrope, o quando vengono a mancare in tutto o in parte i
requisiti prescritti dalla legge per il titolare o per il legale
rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministro della sanita'
procede alla revoca dell'autorizzazione.
2. Il Ministro della sanita' puo' procedere alla revoca anche in
caso di incidente tecnico, di furto, di deterioramento di sostanze
stupefacenti o psicotrope o di altre irregolarita' verificatesi anche
per colpa del personale addetto.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, qualora il fatto risulti di
lieve entita', puo' essere adottato un provvedimento di sospensione
dell'autorizzazione fino a sei mesi.
4. Il provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato
ed e' notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato
all'autorita' sanitaria regionale, alla questura competente per
territorio e, ove occorra, al Comando generale della Guardia di
finanza.
5. Nel caso che le irregolarita' indicate nel comma 1 concernano
esclusivamente le prescrizioni tecnico-agrarie, il Ministro della
sanita' adotta i provvedimenti opportuni, sentito il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 22.
Provvedimenti in caso di cessazione delle attivita' autorizzate
1. Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione
dell'autorizzazione, il Ministro della sanita', salvo quanto previsto
dall'articolo 23, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei
riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o
psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei registri
previsti dal presente testo unico, nonche' al ritiro del decreto di
autorizzazione.

Art. 23.
Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Nell'esercizio delle facolta' previste dall'articolo 22, il
Ministro della sanita' puo' consentire, su richiesta
dell'interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti
o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad altri enti o imprese
autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati.
2. Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile
realizzare alcuna destinazione delle sostanze stupefacenti o
psicotrope, queste vengono acquisite dallo Stato ed utilizzate con le
procedure e modalita' di cui all'articolo 24.
3. Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente
devono essere distrutte, osservando le modalita' di cui all'articolo
25.
4. Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del
presente articolo deve essere redatto apposito verbale.

Art. 24.
Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite
1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque
acquisite dallo Stato ai sensi dell'articolo 23 sono poste a
disposizione del Ministero della sanita' che effettuate, se
necessario, le analisi provvede alla loro utilizzazione o
distruzione.
2. Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il
ricavato, dedotte le spese sostenute dallo Stato, e' versato al
proprietario. Le somme relative ai recuperi delle spese sostenute
dallo Stato sono versate con imputazione ad apposito capitolo dello
stato di previsione delle entrate statali.

Art. 25.
Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del
Ministero della sanita'
1. La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi
previsti dagli articoli 23 e 24 e' disposta con decreto del Ministro
della sanita' che ne stabilisce le modalita' di attuazione e si
avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o
nazionali.
2. In tali casi il Ministro della sanita' puo', altresi',
richiedere ai prefetti delle province interessate che venga
assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle
operazioni di distruzione.
3. Il verbale relativo alle operazioni di cui al comma 2 e'
trasmesso al Ministero della sanita'.


Titolo III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE E PRODUZIONE, ALLA
FABBRICAZIONE, ALL'IMPIEGO ED AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DELLE
SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.
Capo I
Della coltivazione e produzione

Art. 26.
Coltivazioni e produzioni vietate
(( 1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, e' vietata nel territorio
dello Stato la coltivazione delle piante comprese nella tabella I di
cui all'articolo 14 )).
2. Il Ministro della sanita' puo' autorizzare istituti universitari
e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla
coltivazione delle piante sopra indicate per scopi scientifici,
sperimentali o didattici.

Art. 27.
Autorizzazione alla coltivazione
1. La richiesta di autorizzazione alla coltivazione, avanzata dai
soggetti di cui agli articoli 16 e 17 del presente testo unico deve
contenere il nome del richiedente coltivatore responsabile,
l'indicazione del luogo, delle particelle catastali e della
superficie di terreno sulla quale sara' effettuata la coltivazione,
nonche' la specie di coltivazione e i prodotti che si intende
ottenere. Il richiedente deve indicare l'esatta ubicazione dei locali
destinati alla custodia dei prodotti ottenuti.
2. Sia la richiesta che l'eventuale decreto ministeriale di
autorizzazione sono trasmessi alla competente unita' sanitaria locale
e agli organi di cui all'articolo 29 ai quali spetta l'esercizio
della vigilanza e del controllo di tutte le fasi della coltivazione
fino all'avvenuta cessione del prodotto.
3. L'autorizzazione e' valida oltre che per la coltivazione, anche
per la raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da
effettuarsi esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione per
la fabbricazione e l'impiego di sostanze stupefacenti.

Art. 28.
Sanzioni
1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate
nell'articolo 26, e' assoggettato a sanzioni penali ed amministrative
stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse.
2. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui
l'autorizzazione e' subordinata, e' punito, salvo che il fatto
costituisca reato piu' grave, con l'arresto sino ad un anno o con
l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni.
3. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e
confiscate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 86.

Art. 29.
Vigilanza sulla coltivazione raccolta e produzione di stupefacenti
1. Ai fini della vigilanza sulle attivita' di coltivazione,
raccolta e produzione di stupefacenti, i militari della Guardia di
finanza svolgono controlli periodici delle coltivazioni autorizzate
per accertare l'osservanza delle condizioni imposte e la sussistenza
delle garanzie richieste dal provvedimento autorizzativo. La
periodicita' dei controlli e' concordata tra il Ministero della
sanita', il Comando generale della Guardia di finanza e il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alla ubicazione ed
estensione del terreno coltivato, alla natura e alla durata del ciclo
agrario.
2. Indipendentemente dalle ispezioni previste dal comma 1, i
militari della Guardia di finanza possono eseguire controlli a
carattere straordinario in caso di sospetto di frode.
3. Per l'espletamento dei predetti compiti i militari della Guardia
di finanza hanno facolta' di accedere in qualunque tempo alle
coltivazioni, nonche' nei locali di custodia dei prodotti ottenuti,
ove effettuano riscontri sulle giacenze.
4. Le operazioni concernenti la raccolta delle piante o parti di
esse, dell'oppio grezzo o di altre droghe debbono essere effettuate
alla presenza dei predetti militari.
5. Fuori delle coltivazioni autorizzate, e specialmente nelle
immediate vicinanze di esse, i militari della Guardia di finanza
esercitano attiva vigilanza al fine di prevenire e reprimere
qualsiasi tentativo di abusiva sottrazione dei prodotti. Ove
accertino l'esistenza di coltivazioni abusive, provvedono alla conta
delle piante coltivate ed alla distruzione delle stesse dopo averne
repertato appositi campioni.

Art. 30.
Eccedenze di produzione
1. Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori
al 10 per cento sulle quantita' consentite purche' siano denunciate
al Ministero della sanita' entro quindici giorni dal momento in cui
sono accertate.
2. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da prodursi
nell'anno successivo.
3. Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in
quantita' superiore a quelle consentite o tollerate e' punito con la
reclusione sino ad un anno o con la multa fino a lire venti milioni.


Capo II
Della fabbricazione

Art. 31.
Quote di fabbricazione
1. Il Ministro della sanita', entro il mese di novembre di ogni
anno, tenuto conto degli impegni derivanti dalle convenzioni
internazionali, stabilisce con proprio decreto le quantita' delle
varie sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I e
II, sezioni A e B di cui all'articolo 14, che possono essere
fabbricate e messe in vendita, in Italia o all'estero, nel corso
dell'anno successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla
fabbricazione.
2. I limiti quantitativi stabiliti nel provvedimento di cui al
comma 1 possono essere aumentati, ove necessario, nel corso dell'anno
al quale si riferiscono.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione non
superiori al 10 per cento sulle quantita' consentite purche' siano
denunciate al Ministero della sanita' entro quindici giorni dal
momento in cui sono accertate. Le eccedenze sono computate nei
quantitativi da fabbricarsi nell'anno successivo.
5. Chiunque per colpa fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope
in quantita' superiori a quelle consentite o tollerate e' punito con
la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire venti
milioni.

Art. 32.
Autorizzazione alla fabbricazione
1. Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per estrarre
alcaloidi dalla pianta di papavero sonnifero o dall'oppio dalle
foglie o dalla pasta di coca o da altre piante contenenti sostanze
stupefacenti, ovvero fabbricarli per sintesi, deve presentare domanda
al Ministero della sanita', entro il 31 ottobre di ciascun anno.
2. Analoga domanda deve essere presentata, nel termine indicato nel
comma 1, da chi intenda estrarre, trasformare ovvero produrre per
sintesi sostanze psicotrope.
3. La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione
all'albo professionale del direttore tecnico, che deve essere munito
di laurea in chimica o in farmacia o in altra disciplina affine.
4. La domanda, corredata del certificato di iscrizione alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve contenere:
a) le generalita' del richiedente: titolare dell'impresa o legale
rappresentanza dell'ente che avra' la responsabilita' per quanto
riguarda l'osservanza delle norme di legge;
b) la sede, l'ubicazione e, la descrizione dell'ente o
dell'impresa di fabbricazione con descrizione grafica dei locali
adibiti alla lavorazione e al deposito della merce lavorata o da
porsi in lavorazione;
c) le generalita' del direttore tecnico che assume la
responsabilita' con il titolare dell'impresa o il legale
rappresentante dell'ente;
d) la qualita' e i quantitativi delle materie prime richieste per
la lavorazione;
e) le sostanze che si intende fabbricare, nonche' i procedimenti
di estrazione che si intende applicare, con l'indicazione presumibile
delle rese di lavorazione.
5. L'autorizzazione e' valida, oltre che per la fabbricazione di
sostanze stupefacenti e psicotrope, anche per l'acquisto delle
relative materie prime, nonche' per la vendita dei prodotti ottenuti.

Art. 33.
Idoneita' dell'officina ai fini della fabbricazione
1. Ogni officina deve essere provvista di locali adibiti
esclusivamente alla fabbricazione delle sostanze stupefacenti o
psicotrope, di apparecchi e mezzi adeguati allo scopo, nonche' di
locali idonei alla custodia dei prodotti finiti e delle materie prime
occorrenti per la fabbricazione.
2. Il Ministero della sanita' accerta la sussistenza dei requisiti
di cui al comma 1.
3. Qualora il richiedente non sia autorizzato all'esercizio di
officina farmaceutica, deve munirsi della relativa autorizzazione.
4. Il Ministero della sanita' accerta, mediante ispezione,
l'idoneita' dell'officina anche ai sensi dell'articolo 144 del testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, e successive modificazioni.
5. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del
richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad
apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Art. 34.
Controllo sui cicli di lavorazione
(( 1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione
di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I e II,
sezione A, di cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o piu'
militari della Guardia di finanza per il controllo dell'entrata e
dell'uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' per la
sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione
)).
2. La vigilanza puo' essere disposta, su richiesta del Ministero
alla sanita', previa intesa con il Comando generale della Guardia di
finanza, anche presso singoli enti o imprese autorizzati all'impiego
di dette sostanze.
3. Le istruzioni di servizio sono impartite dal Comando generale
della Guardia di finanza in conformita' alle disposizioni di massima
concertate, anche ai fini del coordinamento, col Ministero della
sanita'.
4. Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope,
hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei militari addetti alla
vigilanza presso lo stabilimento i locali idonei per lo svolgimento
delle operazioni di controllo, adeguatamente attrezzati per i turni
di riposo, quando la lavorazione si svolga durante la notte.

Art. 35.
Controllo sulle materie prime
1. Il Ministero della sanita' esercita il controllo sulle quantita'
di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantita' di sostanze
stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e II, sezioni A e
B di cui all'articolo 14, fabbricate o comunque in possesso di
ciascuna officina e sulla loro destinazione, con particolare riguardo
alla ripartizione quantitativa sul mercato.
2. Il Ministro della sanita' puo' limitare o vietare, in qualsiasi
momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione
di singole sostanze stupefacenti o psicotrope.
3. Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare
saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria
che su richiesta del Ministero della sanita'.


Capo III
Dell'impiego

Art. 36.
Autorizzazione all'impiego
1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di
sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e II di
cui all'articolo 14, purche' regolarmente autorizzato all'esercizio
di officina farmaceutica, deve presentare domanda al Ministero della
sanita', secondo le modalita' previste dal comma 4 dell'articolo 32,
in quanto applicabili.
2. Il Ministero della sanita' accerta se i locali siano idonei alla
preparazione, all'impiego ed alla custodia delle materie prime e dei
prodotti.
3. Il decreto di autorizzazione e' valido per l'acquisto e per
l'impiego delle sostanze sottoposte a controllo, nonche' per la
vendita (( dei prodotti ottenuti )).
4. Le spese relative agli accertamenti di cui al comma 2 sono a
carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con
imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle
entrate statali.


Capo IV
Del commercio all'ingrosso

Art. 37.
Autorizzazione al commercio all'ingrosso
1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione al commercio
all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope deve presentare
domanda al Ministero della sanita', separatamente per ciascun
deposito o filiale.
2. Il Ministero della sanita' accerta l'idoneita' dei locali
adibiti alla conservazione e alla custodia delle sostanze e dei
prodotti.
3. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del
richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad
apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.
4. La domanda corredata da certificato di iscrizione della camera
di commercio, industria, artigianato ed agricoltura deve indicare:
a) le generalita' del titolare o la denominazione dell'impresa
commerciale con l'indicazione del legale rappresentante;
b) le generalita' della persona responsabile del funzionamento
dell'esercizio e l'indicazione dei requisiti previsti dall'articolo
188-bis del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
c) l'ubicazione delle sedi, delle filiali, dei depositi o
magazzini nei quali il commercio viene esercitato con l'indicazione
dei locali riservati alla ricezione, alla detenzione e alla
spedizione o consegna dei prodotti di cui al comma 1, con la
indicazione delle misure di sicurezza adottate per i predetti locali;
d) le sostanze, i prodotti e le specialita' medicinali che si
intende commerciare.
5. Il Ministro della sanita', previ gli opportuni accertamenti,
rilascia l'autorizzazione al commercio determinando, ove necessario,
le condizioni e le garanzie.


Titolo IV
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE
Capo I
Della vendita, dell'acquisto e della somministrazione

Art. 38.
Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope
(( 1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito,
delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle I e II di cui
all'articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma
del presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da
apposito bollettario «buoni acquisto» conforme al modello predisposto
e distribuito dal Ministero della salute. La richiesta scritta non e'
necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o
direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere per quanto
attiene ai medicinali compresi nella tabella II, sezioni D ed E,
acquistati presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso. I
titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere
possono utilizzare il bollettario «buoni acquisto» anche per
richiedere, a titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella
II, sezioni A, B e C, ad altre farmacie aperte al pubblico o
ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza
terapeutica.
1-bis. Il Ministero della salute dispone, con proprio decreto, il
modello di bollettario «buoni acquisto» adatto alle richieste
cumulative )).
2. In caso di perdita, anche parziale, del bollettario «buoni
acquisto», deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta,
denuncia scritta all'autorita' di pubblica sicurezza. Chiunque viola
tale disposizione e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento della somma da lire duecentomila a lire quattro milioni.
3. I produttori di specialita' medicinali contenenti sostanze
stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le
norme stabilite dal Ministero della sanita', a spedire ai medici
chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialita'.
4. E' vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici
veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope
elencate nelle tabelle I, II e III di cui all'articolo 14.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la
disposizione di cui al comma 4 e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire
un milione.
6. L'invio delle specialita' medicinali di cui al comma 4 e'
subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario, che si
impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilita'.
7. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo e' punito salvo
che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire trenta
milioni.

Art. 39.
Buoni acquisto
1. Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di
una sola sostanza o preparazione.
2. Esso e' diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la
matrice e rimane in possesso del richiedente. Ad essa deve essere
allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli
estremi del buono acquisto al quale si riferisce. La sezione seconda
e' consegnata al fornitore che deve allegarla alla copia della
fattura di vendita.
3. Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali
documenti giustificativi dell'operazione.
4. La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al
Ministero della sanita'. Quando l'acquirente e' titolare o direttore
di farmacia, la sezione stessa deve essere inviata all'autorita'
sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.

Art. 40.
Confezioni per la vendita
(( 1. Il Ministero della salute, nel rispetto delle normative
comunitarie, al momento dell'autorizzazione all'immissione in
commercio, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione
terapeutica e posologia, le confezioni dei medicinali contenenti
sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere messe in
commercio ed individua, in applicazione dei criteri di cui
all'articolo 14, la sezione della tabella II in cui collocare il
medicinale stesso )).
2. Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali
controindicazioni devono essere riportate in modo inequivoco nel
foglio illustrativo che accompagna la confezione.

Art. 41.
Modalita' di consegna
1. La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli
enti o delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta:
a) personalmente all'intestatario dell'autorizzazione al
commercio o al farmacista, previo accertamento della sua identita',
qualora la consegna sia effettuata presso la sede dell'ente o
dell'impresa, e annotando i dati del documento di riconoscimento in
calce al buono acquisto;
b) a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o dell'impresa,
debitamente autorizzato, direttamente al domicilio dell'acquirente,
previo accertamento della identita' di quest'ultimo e annotando i
dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;
c) a mezzo pacco postale assicurato;
d) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo
caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate
nelle tabelle I e II, (( sezione A, di cui all'articolo 14 )) e il
cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve
essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al piu'
vicino ufficio di Polizia di Stato o comando dei carabinieri o della
Guardia di finanza.
1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la consegna
di sostanze sottoposte a controllo puo' essere fatta anche da parte
di operatori sanitari, per quantita' terapeutiche di (( medicinali ))
di cui all'allegato III-bis, accompagnate da dichiarazione
sottoscritta dal medico di medicina generale, di continuita'
assistenziale o dal medico ospedaliero che ha in cura il paziente,
che ne prescriva l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare di
pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o
degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati
di tossicodipendenza da oppiacei.
2. La comunicazione, di cui al comma 1, lettera d), compilata in
triplice copia, deve indicare il mittente ed il destinatario, il
giorno in cui si effettua il trasporto, la natura e la quantita'
degli stupefacenti trasportati. Una delle copie e' trattenuta
dall'ufficio o comando predetti; la seconda e' da questo inviata al
corrispondente ufficio o comando della giurisdizione del
destinatario, per la opportuna azione di vigilanza; la terza,
timbrata e vistata dall'ufficio o comando di cui sopra, deve
accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario al
mittente.
3. Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope
non ottemperando alle disposizioni del presente articolo e' punito
con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire un milione a
lire venti milioni.
4. Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve
conservare la copia della fattura, il relativo buono acquisto,
nonche', ove la consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la
ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del corriere privato,
relativa alla spedizione della merce. La inosservanza delle
disposizioni del presente comma e' punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione.

Art. 42.
Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze
psicotrope da parte di medici chirurghi
(( 1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori
sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive
dell'unita' operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per
l'esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali
esigenze terapeutiche, si determini la necessita' di approvvigionarsi
di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi
nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14, devono
farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al
grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane per
documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse
alla farmacia o alla ditta all'ingrosso; queste ultime ne trattengono
una per il proprio discarico e trasmettono l'altra all'azienda
sanitaria locale a cui fanno riferimento )).
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto dei predetti
medicinali in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti
per le normali necessita' e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da (( euro 100 ad euro 500 )).
3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma
1 debbono tenere un registro di carico e scarico (( dei medicinali
acquistati )), nel quale devono specificare l'impiego (( dei
medicinali stessi )).
4. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina
dall'autorita' sanitaria locale.

Art. 43.
Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari
(( 1. I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i
medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo
14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della
salute.
2. La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella II,
sezione A, di cui all'articolo 14 puo' comprendere un solo medicinale
per una cura di durata non superiore a trenta giorni, ad eccezione
della prescrizione dei medicinali di cui all'allegato III-bis per i
quali la ricetta puo' comprendere fino a due medicinali diversi tra
loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura
di durata non superiore a trenta giorni.
3. Nella ricetta devono essere indicati:
a) cognome e nome dell'assistito ovvero del proprietario
dell'animale ammalato;
b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di
somministrazione;
c) l'indirizzo e il numero telefonico professionali del medico
chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e' rilasciata;
d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico
veterinario da cui la ricetta e' rilasciata;
e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico
veterinario da cui la ricetta e' rilasciata.
4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a
ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario
nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti
dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta e' comunque
conservata dall'assistito o dal proprietario dell'animale ammalato.
Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed
il contenuto del ricettario di cui al comma 1.
5. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II,
sezione A, di cui all'articolo 14, qualora utilizzati per il
trattamento di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza da
oppiacei o di alcooldipendenza, e' effettuata utilizzando il
ricettario di cui al comma 1 nel rispetto del piano terapeutico
predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura
privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per
l'attivita' di diagnosi di cui al comma 2, lettera d), del medesimo
articolo. La persona alla quale sono consegnati in affidamento i
medicinali di cui al presente comma e' tenuta ad esibire a richiesta
la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso.
6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad
approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e a
detenere i medicinali compresi nell'allegato III-bis per uso
professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma 1.
Una copia della ricetta e' conservata dal medico chirurgo o dal
medico veterinario che tiene un registro delle prestazioni
effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei
medicinali di cui si e' approvvigionato e che successivamente ha
somministrato. Il registro delle prestazioni non e' di modello
ufficiale e deve essere conservato per due anni a far data
dall'ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni
sono conservate, come giustificativo dell'entrate, per lo stesso
periodo del registro.
7. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei
servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle
aziende sanitarie locali e' autorizzato a consegnare al domicilio di
pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o
degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati
di tossicodipendenza da oppiacei, le quantita' terapeutiche dei
medicinali compresi nell'allegato III-bis accompagnate dalla
certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione
nell'assistenza domiciliare.
8. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di
assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o
nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari
dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista
che ivi effettuano servizio, sono autorizzati a trasportare le
quantita' terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-bis
accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la
posologia e l'utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore
severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad
esclusione del trattamento domiciliare degli stati di
tossicodipendenza da oppiacei.
9. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II,
sezioni B, C e D, di cui all'articolo 14 e' effettuata con ricetta da
rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte del farmacista.
10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II,
sezione E, di cui all'articolo 14 e' effettuata con ricetta medica
)).

Art. 44.
Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente
1. E' fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui
alle tabelle previste dall'articolo 14 a persona minore o
manifestamente inferma di mente.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la
disposizione del comma 1 e' punito con una sanzione amministrativa,
del pagamento di una somma fino a lire due milioni.

Art. 45.
Dispensazione dei medicinali
(( 1. La dispensazione dei medicinali compresi nella tabella II,
sezione A, di cui all'articolo 14 e' effettuata dal farmacista che si
accerta dell'identita' dell'acquirente e prende nota degli estremi di
un documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta.
2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma 1 dietro
presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste
dal comma 1 dell'articolo 43 nella quantita' e nella forma
farmaceutica prescritta.
3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata
redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di
annotarvi la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia
e di conservarla tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali
sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell'articolo 60.
4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni
B e C, e' effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta
medica da rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla
ricetta la data di spedizione e il timbro della farmacia e la
conserva tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul
registro di entrata e di uscita di cui all'articolo 60, comma 1.
5. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno
dell'ultima registrazione nel registro di cui all'articolo 60, comma
1, le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella II,
sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del
Servizio sanitario nazionale, il farmacista e' tenuto a conservare
una copia della ricetta originale o fotocopia della ricetta
originale, recante la data di spedizione.
6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione
D, e' effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta
medica da rinnovarsi volta per volta.
7. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione
E, e' effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta
medica.
8. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione
medica non puo' essere piu' spedita.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle
disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 ad
euro 600.
10. Il Ministro della salute provvede a stabilire, con proprio
decreto, tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale
15 luglio 2004 in materia di tracciabilita' di medicinali, la forma
ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento dei
medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope tra le
farmacie interne degli ospedali e singoli reparti )).


Capo II
Disciplina per i casi di approvvigionamento obbligatorio

Art. 46.
Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili
1. La richiesta per l'acquisto (( dei medicinali compresi nella
tabella II, sezioni A, C e D, prevista )) dall'articolo 14, di cui
devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge
16 giugno 1939, n. 1045, e' fatta in triplice copia, nei limiti
stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di
bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario
dell'armatore.
Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonche' il
luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione della nave per la quale
viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del
luogo ove trovasi il natante.
2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al
richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il
quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra
al medico di porto annotandovi la dicitura: «spedita il giorno...».
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o piu'
delle disposizioni del presente articolo e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
un milione.
4. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della
nave, e' consegnatario (( dei medicinali )) e deve annotare in
apposito registro il carico e lo scarico.
5. Il registro di cui al comma 4 e' vidimato e firmato in ciascuna
pagina dal medico di porto del luogo ove e' iscritta la nave.
6. Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di
due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.

Art. 47.
Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro
1. La richiesta per l'acquisto (( dei medicinali compresi nella
tabella II, sezioni A, C e D, prevista )) dall'articolo 14, di cui
devono essere provviste le aziende industriali, commerciali e
agricole, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, 303, e' fattain triplice copia, nei limiti stabiliti
nelle disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico
fiduciario dell'azienda. Essa deve precisare il nome dell'azienda e
il luogo ove e' ubicato il cantiere per il quale e' rilasciata,
nonche' il numero dei lavoratori addetti; inoltre deve esse vistata
dall'autorita' sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere
e' ubicato.
2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al
richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, che ne
trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla
competente unita' sanitaria locale apponendovi la dicitura: «spedita
il giorno...».
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o piu'
delle disposizioni del presente articolo e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
un milione.
4. Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o, in
mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere e' consegnatario ((
dei medicinali )) e deve annotare in apposito registro il carico e lo
scarico.
5. Il registro di cui al comma 4 e' vidimato e firmato in ciascuna
pagina dall'autorita' sanitaria locale nella cui circoscrizione
l'azienda ha sede. Esso deve essere conservato per la durata di due
anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.

Art. 48.
Approvvigionamento per le necessita' di pronto soccorso
1. Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni,
previste negli articoli 46 e 47, il Ministero della sanita' puo'
rilasciare autorizzazione, indicando la persona responsabile della
custodia e della utilizzazione, alla detenzione di dette
preparazioni, per finalita' di pronto soccorso a favore di equipaggi
e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di
comunita' anche non di lavoro, di carattere temporaneo.
2. L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura
corrispondente alle esigenze mediamente calcolabili, nonche' le
disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare.


Capo III
Della ricerca scientifica e sperimentazione

Art. 49.
Istituti di ricerca scientifica Assegnazione di stupefacenti e
sostanze psicotrope
1. Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per
indagini richieste dall'autorita' giudiziaria, gli istituti
d'istruzione universitaria ed i titolari di laboratorio di ricerca
scientifica e sperimentazione, all'uopo riconosciuti idonei dal
Ministero della sanita', possono essere autorizzati a provvedersi di
quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope occorrenti per
ciascun ciclo di ricerca di sperimentazione.
2. L'autorizzazione e' rilasciata da parte del Ministro della
sanita', previa determinazione dei quantitativi predetti. Di detti
quantitativi deve essere dato conto al Ministero della sanita' in
qualsiasi momento ne venga fatta richiesta, nonche' con relazione
scritta annuale contenente la descrizione delle ricerche e delle
sperimentazioni compiute e con l'indicazione dei nomi dei ricercatori
e dei periti. L'autorizzazione non e' soggetta a tassa di concessione
governativa.
3. Il responsabile della detenzione e dell'uso scientifico assume
in entrata la sostanza e si munisce, ai fini della registrazione di
scarico, delle dichiarazioni lasciate dai singoli ricercatori e
sperimentatori o periti.
4. Le persone autorizzate sono obbligate ad annotare in apposito
registro vidimato dall'autorita' sanitaria locale le seguenti
indicazioni:
a) gli estremi dell'atto di autorizzazione;
b) la quantita' di sostanze stupefacenti o psicotrope in entrata
e in giacenza;
c) la descrizione sommaria delle ricerche e delle sperimentazioni
effettuate e l'indicazione dei prodotti ottenuti e delle quantita'
residue.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le
disposizioni del comma 4 e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma fino a lire un milione.


Titolo V
DELL'IMPORTAZIONE, DELL'ESPORTAZIONE E DEL TRANSITO

Art. 50.
Disposizioni generali
1. L'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze
stupefacenti o psicotrope possono essere effettuati esclusivamente
dagli enti e dalle imprese autorizzati alla coltivazione delle
piante, alla produzione alla fabbricazione, all'impiego e al
commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' all'impiego
delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di
sperimentazione.
2. Le operazioni di cui al comma 1 devono, essere svolte soltanto
tramite le dogane di prima categoria.
3. Il permesso deve essere rilasciato per ogni singola operazione;
ha la validita' di mesi sei e puo' essere utilizzato anche per
quantitativi inferiori a quelli assegnati.
4. Le sostanze stupefacenti psicotrope dirette all'estero devono
essere spedite a mezzo pacco postale con valore dichiarato.
5. E' vietata l'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope
con destinazione ad una casella postale o ad una banca.
6. Le norme del presente testo unico si applicano alle zone, punti
o depositi franchi qualora la disciplina a questi relativa vi
consenta la introduzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
7. Durante il transito e' vietato manomettere o in qualsiasi modo
modificare gli involucri contenenti sostanze stupefacenti o
psicotrope salvo che per finalita' doganali o di polizia. E' vietato
altresi' destinarli, senza apposita autorizzazione del Ministro della
sanita', a Paese diverso da quello risultante dal permesso di
esportazione e da quello di transito.
8. Per il trasporto e la consegna di sostanze stupefacenti o
psicotrope in importazione, esportazione o transito si applicano le
norme di cui all'articolo 41.
9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano soltanto alle
sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III,
IV e V di cui all'articolo 14.


Capo I
Dell'importazione

Art. 51.
Domanda per il permesso di importazione
1. Per ottenere il permesso di importazione, l'interessato e'
tenuto a presentare domanda direttamente al Ministero della sanita'
secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro.

Art. 52.
Importazione
1. Il Ministero della sanita', rilasciato il permesso di
importazione in conformita' delle convenzioni internazionali, ne da'
tempestivo avviso alla dogana presso la quale e' effettuata
l'importazione e, se quest'ultima e' interna, anche alla dogana di
confine.
2. L'eventuale inoltro dalla dogana di confine a quella interna e'
disposto con scorta di bolletta di cauzione per merci estere
dichiarate, sulla quale deve essere indicato l'indirizzo del locale
autorizzato, destinato ad accogliere il prodotto.
3. L'importatore deve presentare al piu' presto alla dogana
destinataria il permesso di importazione, insieme con la
dichiarazione doganale, provvedendo in pari tempo, ove si debba
procedere al prelevamento di campioni, a richiedere l'intervento del
comando della Guardia di finanza.
4. La dogana destinataria, pervenuta la merce e qualora non
sussista la possibilita' di sdoganare immediatamente la merce
medesima, ne dispone l'introduzione nei propri magazzini di
temporanea custodia, dandone nello stesso tempo comunicazione al
Ministero della sanita', al Servizio centrale antidroga, al
competente comando della Guardia di finanza ed all'importatore.

Art. 53.
Sdoganamento e bolletta di accompagnamento
1. La dogana, dietro presentazione dei documenti indicati nel comma
3 dell'articolo 52 e dopo il prelievo dei campioni, provvede allo
sdoganamento dei prodotti ed assicura i colli che li contengono con
contrassegni doganali. Sulla bolletta di importazione la dogana,
oltre alle indicazioni di rito, deve annotare anche gli estremi del
permesso di importazione, da allegarsi alla bolletta matrice, e a
scorta della merce importata rilascia una bolletta di
accompagnamento, riportante tutti i dati essenziali dell'avvenuta
operazione, nonche' il termine entro cui la bolletta medesima dovra'
essere restituita alla dogana emittente con le attestazioni di
scarico.
2. L'arrivo a destinazione della merce deve risultare da
attestazione che l'importatore, dopo che la merce sia stata presa in
carico sull'apposito registro, avra' cura di far apporre sulla
bolletta di accompagnamento dal piu' vicino ufficio di Polizia di
Stato o Comando dei carabinieri o della Guardia di finanza ovvero
dall'agente di scorta nel caso che questa sia stata disposta.
3. La bolletta di accompagnamento, munita della cennata
attestazione, deve essere restituita, entro il termine perentorio
specificato nella bolletta stessa, dall'importatore alla dogana, che
informa dall'avvenuta regolare importazione, citando la data e il
numero della bolletta di importazione, il Ministero della sanita', il
Servizio centrale antidroga ed il Comando della Guardia di finanza
competente.
4. Trascorso il termine assegnato per la restituzione della
bolletta di accompagnamento senza che questa sia stata restituita,
munita dell'attestazione di scarico, la dogana redige processo
verbale, informandone le autorita' di cui al comma 3.

Art. 54.
Prelevamento di campioni
1. Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope
comprese nelle tabelle ((I e II, sezioni A e B )), di cui
all'articolo 14 la dogana destinataria provvede al prelevamento di
campioni, a richiesta del Ministero della sanita' e con le modalita'
da questi fissate.
2. Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope
incluse nelle tabelle (( I e II, sezione A )), previste dall'articolo
14 la dogana preleva quattro separati campioni con le modalita'
indicate nel presente articolo.
3. Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal
Ministero della sanita' all'atto del rilascio del permesso di
importazione, deve essere costituito da almeno 10 grammi per l'oppio,
per gli estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta di
coca; di grammi 20 per le foglie di coca, per la canapa indiana, per
le capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno per la cocaina,
per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque
altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, di sali o di
derivati, inclusi nella tabella I indicata al comma 1.
4. I singoli campioni devono essere contenuti in flaconi di vetro,
con chiusura a tenuta, suggellati.
5. Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della quantita' e
qualita' della sostanza, della ditta importatrice e della
provenienza, devono figurare anche il titolo dichiarato del principio
attivo dominante e la percentuale di umidita' della sostanza.
6. All'operazione di prelevamento dei campioni deve presenziare
anche un militare della Guardia di finanza.
7. Per la predetta operazione deve essere redatto apposito verbale
compilato in contraddittorio con l'importatore o un suo legale
rappresentante e firmato dagli intervenuti.
8. Una copia del verbale e' trasmessa, a cura della dogana, al
Ministero della sanita', altra copia e' allegata alla dichiarazione
di importazione ed una terza copia e' consegnata all'importatore.
9. Dei campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura
della dogana, al Ministero della sanita', uno rimane alla dogana
stessa ed uno e' trattenuto in custodia dall'importatore, il quale
deve tenerne conto agli effetti delle registrazioni di entrata ed
uscita.

Art. 55.
Analisi dei campioni
1. L'analisi sul campione e' disposta dal Ministero della sanita'
ed e' effettuata entro sessanta giorni dall'Istituto superiore di
sanita' a spese dell'importatore.
2. I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla
dogana competente, all'importatore e, per conoscenza, al laboratorio
chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di
legge.
3. I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni non
utilizzati sono restituiti, su richiesta, all'importatore a sue
spese.
4. I residuati e i campioni non richiesti restano a disposizione
del Ministero della sanita'.
5. Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore puo' utilizzare
il campione affidatogli per la custodia.


Capo II
Dell'esportazione

Art. 56.
Domanda per il permesso di esportazione
1. Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato e' tenuto
a presentare domanda anche al Ministro della sanita'.
2. La domanda deve essere redatta secondo le modalita' stabilite
con decreto del Ministro della sanita'. Essa deve essere corredata
dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorita'
del Paese di destinazione della merce, vidimato delle autorita'
consolari italiane ivi esistenti.

Art. 57.
Esportazione
1. Il Ministero della sanita', rilasciato il permesso di
esportazione, ne da' tempestivo avviso alla dogana di confine,
attraverso la quale deve essere effettuata la esportazione, e al
Servizio centrale antidroga.
2. Copia del permesso e' inoltrata alle competenti autorita' del
Paese di destinazione tramite il Ministero degli affari esteri.
3. Sulla matrice e sulla figlia della bolletta di esportazione
rilasciata dalla dogana devono essere indicati la data ed il numero
del permesso di esportazione, il quale rimane allegato alla matrice.
4. Dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato la
dogana da' immediata comunicazione al Ministero della sanita',
segnalando gli estremi della bolletta e del permesso di esportazione.
5. Nel caso di esportazione a mezzo pacco postale, ferroviario od
aereo, il permesso di esportazione deve essere presentato
dall'operatore agli uffici postali, agli scali ferroviari od aerei, i
quali sono tenuti ad unirlo ai documenti di viaggio a scorta della
merce fino alla dogana di uscita. Quest'ultima provvede agli
adempimenti indicati nel presente articolo.
6. La spedizione deve essere effettuata secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro della sanita'.


Capo III
Del transito

Art. 58.
Domanda per il permesso di transito
1. Per ottenere il permesso di transito l'operatore e' tenuto a
presentare domanda al Ministero della sanita' secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro.
2. La domanda deve essere in ogni caso corredata:
a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti
autorita' del Paese di destinazione;
b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti
autorita' del Paese di provenienza.
3. I documenti previsti alle lettere a) e b) del comma 2 possono
essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purche' vidimati dalle
competenti autorita' consolari italiane.
4. Il transito e' ammesso soltanto tramite dogane di prima
categoria.

Art. 59.
Transito
1. Il Ministero della sanita', rilasciato il permesso di transito
di sostanze stupefacenti o psicotrope, ne da' tempestivamente avviso
alle dogane di entrata e uscita.
2. La dogana di entrata, ricevuto l'avviso e ritirato il permesso
di transito, procede all'inoltro della merce alla dogana di uscita,
emettendo a scorta della merce stessa, bolletta di cauzione estera
dichiarata alla cui figlia allega il permesso di transito. Il termine
di validita' di tale bolletta deve essere fissato sulla base del
tempo strettamente necessario perche' la merce raggiunga, per la via
piu' breve, la dogana di uscita.
3. Tanto sulla matrice quanto sulla figlia della bolletta di
cauzione la dogana emittente deve indicare la data e il numero del
permesso di transito. La stessa dogana comunica quindi al Ministero
della sanita', nonche' alla dogana di uscita, l'arrivo e la
spedizione della merce, specificando gli estremi della bolletta
emessa.
4. La dogana di uscita, effettuata l'operazione, invia il
certificato di scarico alla dogana di entrata e questa, ricevuto il
certificato medesimo, provvede a dare conferma al Ministero della
sanita' dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato,
precisando i dati concernenti l'operazione effettuata.
5. Nel caso di mancato scarico parziale o totale della bolletta di
cauzione, la dogana di uscita, indipendentemente dagli altri
adempimenti di competenza, informa immediatamente il piu' vicino
posto di polizia di frontiera e il Ministero della sanita'.


Titolo VI
DELLA DOCUMENTAZIONE E CUSTODIA

Art. 60.
Registro di entrata e uscita
(( 1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di
sostanze e di medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo
14, e' iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna
lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una
progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, e' tenuto
in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze
o medicinali. Tale registro e' numerato e firmato in ogni pagina dal
responsabile dell'azienda unita' sanitaria locale o da un suo
delegato che riporta nella prima pagina gli estremi della
autorizzazione ministeriale e dichiara nell'ultima il numero delle
pagine di cui il registro e' costituito. Il registro e' conservato da
parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per
la durata di dieci anni dal giorno dell'ultima registrazione. Detto
termine e' ridotto a cinque anni per le officine autorizzate
all'impiego e per le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso.
2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle
farmacie ospedaliere riportano sul registro il movimento dei
medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C secondo le
modalita' indicate al comma precedente.
3. Le unita' operative delle strutture sanitarie pubbliche e
private, nonche' le unita' operative dei servizi territoriali delle
aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico
dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista
dall'articolo 14.
4. I registri di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli
predisposti dal Ministero della salute.
5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero
della salute stabilisce con proprio decreto le modalita' di
registrazione su supporto informatico della movimentazione delle
sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo
14.
6. Il registro di cui al comma 3 e' vidimato dal direttore
sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione.
Il registro e' conservato, in ciascuna unita' operativa, dal
responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data
dell'ultima registrazione.
7. Il dirigente medico preposto all'unita' operativa e'
responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile
e quella reale dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e
C, prevista dall'articolo 14.
8. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie
periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di
reparto di cui al comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere
alla direzione sanitaria )).

Art. 61.
Registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzati
alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
(( 1. Nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto da enti
e imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o
psicotrope nonche' dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui
all'articolo 14, e' annotata ciascuna operazione di entrata e di
uscita o di passaggio in lavorazione )).
2. Nelle registrazioni relative alle operazioni di uscita o di
passaggio in lavorazione deve risultare anche il numero della
operazione con la quale la sostanza, che ne e' oggetto, fu registrata
in entrata.
3. La sostanza ottenuta dal processo lavorativo, anche mediante
sintesi, deve essere registrata in entrata con le indicazioni che
consentono il collegamento con i dati contenuti nel registro di
lavorazione.
4. Le variazioni quantitative delle giacenze di ogni sostanza
devono essere contabilizzate, in apposita colonna da intestare alla
sostanza stessa, in corrispondenza della registrazione concernente
l'operazione da cui sono state determinate.

Art. 62.
Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati
all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e
per le farmacie.
(( 1. Il registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto dagli
enti e imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze
stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali di cui alle tabelle
previste dall'articolo 14 ed il registro delle farmacie per quanto
concerne i medicinali di cui alla tabella II, sezioni A e C,
dell'articolo 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La
chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i
dati comprovanti i totali delle qualita' e quantita' dei prodotti
avuti in carico e delle quantita' e qualita' dei prodotti impiegati o
commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale
differenza o residuo )).

Art. 63.
Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla
fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
(( 1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di
sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali compresi
nelle tabelle di cui all'articolo 14 tengono anche un registro di
lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del
Ministero della salute all'uopo delegato, nel quale sono iscritte le
quantita' di materie prime poste in lavorazione, con indicazione
della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto
di lavorazione, nonche' i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione
)).
2. I registri devono essere conservati, da parte degli enti e delle
imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni a
datare dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine e' ridotto
a cinque anni per le officine che impiegano sostanze stupefacenti o
psicotrope; per i commercianti grossisti e per i farmacisti.
3. Il registro di lavorazione deve essere conforme al modello
predisposto dal Ministero della sanita' ed approvato con decreto del
Ministro.

Art. 64.
Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici
veterinari, le navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti
terrestri ed aerei e le comunita' temporanee.
1. Nel registro di carico e scarico previsto dagli articoli 42, 46,
e 47 devono essere annotati per ogni somministrazione, oltre il
cognome, il nome e la residenza del richiedente, salvo quanto
stabilito nell'articolo 120, comma 5, la data della somministrazione,
la denominazione e la quantita' della preparazione somministrata, la
diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina del registro e'
intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine
progressivo numerico unico delle operazioni di carico e scarico.
2. Detti registri ogni anno dalla data di rilascio devono essere
sottoposti al controllo e alla vidimazione dell'autorita' sanitaria
locale o del medico di porto che ne ha effettuato la prima
vidimazione.

Art. 65.
Obbligo di trasmissione di dati
(( 1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla
fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope
nonche' dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo
14, trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale
per i servizi antidroga e alla competente unita' sanitaria locale
annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati
riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:
a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
b) la quantita' e qualita' delle sostanze utilizzate per la
produzione di medicinali preparati nel corso dell'anno;
c) la quantita' e la qualita' dei medicinali venduti nel corso
dell'anno;
d) la quantita' e la qualita' delle giacenze esistenti al 31
dicembre )).

Art. 66.
Trasmissione di notizie e dati trimestrali
(( 1. Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell'articolo 17
che abbiano effettuato importazioni o esportazioni di sostanze
stupefacenti o psicotrope nonche' di medicinali compresi nelle
tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della
salute, entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati relativi
ai permessi di importazione o di esportazione utilizzati nel corso
del trimestre precedente. Gli enti e le imprese autorizzati alla
fabbricazione trasmettono, altresi', un rapporto sulla natura e
quantita' delle materie prime ricevute e di quelle utilizzate per la
lavorazione degli stupefacenti o sostanze psicotrope nonche' dei
medicinali ricavati, e di quelli venduti nel corso del trimestre
precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, nonche' per le
foglie e pasta di coca e' indicato il titolo in principi attivi ad
azione stupefacente )).
2. Il Ministero della sanita' puo', in qualsiasi momento,
richiedere agli enti o alle imprese autorizzati alla fabbricazione,
all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope,
notizie e dati che devono essere forniti entro il termine stabilito.
3. Salvo che, il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi
alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito
le informazioni previste dal presente articolo e dall'articolo 65
ovvero fornisca dati inesatti o incompleti e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
due milioni.

Art. 67.
Perdita, smarrimento o sottrazione
1. In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di
loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati,
entro ventiquattro ore dalla constatazione, devono farne denuncia
scritta alla piu' vicina autorita' di pubblica sicurezza, e darne
comunicazione al Ministero della sanita'.
2. Per le farmacie la comunicazione di cui al comma 1 deve essere
fatta all'autorita' sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha
sede la farmacia.

Art. 68.
Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico.
Trasmissione di dati
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque non
ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita,
di carico e scarico e di lavorazione, nonche' all'obbligo di
trasmissione dei dati e di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67
e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire tre
milioni a lire cinquanta milioni.


Titolo VII
PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE SOSTANZE INDICATE NELLA IV, V
E NELLA VI TABELLA.

Art. 69.
Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni
(Abrogato)

Art. 70.
Sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope
1. Sono sostanze suscettibili di impiego per la produzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope quelle individuate e classificate
come tali nelle categorie 1, 2, e 3 riportate nell'allegato I.
2. I soggetti definiti nell'allegato II, di seguito denominati gli
«operatori», i quali intendono effettuare per taluna delle sostanze
appartenenti alla categoria 1, dell'allegato I, una delle attivita'
indicate nella citata definizione devono munirsi dell'autorizzazione
ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 17. Si applicano
altresi' le disposizioni di cui al comma 2 e ai commi 4, 5 e 6 dello
stesso articolo 17 nonche', in quanto compatibili, gli articoli 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano altresi' agli operatori che intendono effettuare
attivita' di importazione, esportazione e transito ad eccezione degli
spedizionieri doganali, dei depositari e dei vettori che agiscono
unicamente in tale qualita'.
3. Gli operatori che intervengono nella fabbricazione e
nell'immissione in commercio di taluna delle sostanze appartenenti
alla categoria 2 dell'allegato I, sono tenuti a comunicare al
Ministero della sanita' gli indirizzi dei locali in cui producono
dette sostanze o da cui le inviano per la commercializzazione, e ad
indicare tempestivamente eventuali variazioni. Allo stesso obbligo
sono tenuti gli operatori di cui all'articolo 2-bis, paragrafo 2, del
regolamento CEE n. 3677/90 nei limiti ivi indicati.
4. L'esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1, 2 e
3 dell'allegato I e' subordinata al previo rilascio del permesso
all'esportazione da parte del Ministero della sanita' in conformita'
e nei limiti di quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 5-bis del
regolamento CEE del Consiglio del 13 dicembre 1990. Egualmente,
l'importazione e il transito delle sostanze di cui alla categoria 1
dell'allegato I da parte di chi e' munito dell'autorizzazione di cui
al comma 2, sono subordinati alla concessione del permesso rilasciato
dal Ministero della sanita'. Si applicano altresi' le disposizioni di
cui al titolo V.
5. All'interno del territorio dell'Unione europea, le sostanze
appartenenti alla categoria 1 dell'allegato I possono essere fornite
unicamente alle persone autorizzate, ai sensi del comma 2 ovvero
dalle competenti autorita' di altro Stato membro.
6. Gli operatori sono tenuti a documentare le transazioni
commerciali relative alle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2
dell'allegato I, secondo le modalita' indicate nell'allegato III.
7. Gli operatori hanno l'obbligo di comunicare alla Direzione
centrale per i servizi antidroga, istituita nell'ambito del
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al
piu' tardi al momento della loro effettuazione, le singole operazioni
commerciali relative alle sostanze da essi trattate, secondo le
modalita' e entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della
sanita', di concerto con il Ministro dell'interno sentiti i Ministri
delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il
medesimo obbligo si applica altresi' agli operatori che svolgono
attivita' di importazione, esportazione e transito.
8. Gli operatori sono altresi' tenuti a collaborare in ogni altro
modo con la Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita
nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, in particolare fornendo ogni informazione eventualmente
richiesta, nonche' segnalando immediatamente ogni fatto od elemento
che, per caratteristiche, entita', natura o per qualsiasi altra
circostanza conosciuta in ragione dell'attivita' esercitata, induce a
ritenere che le sostanze trattate possono essere in qualsiasi modo
impiegate per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Al
medesimo obbligo sono sottoposti gli operatori che svolgono attivita'
di importazione, esportazione e transito.
9. Per la vigilanza ed il controllo sulle attivita' di cui al comma
2 e sull'esattezza e completezza dei dati e delle informazioni
forniti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, con
esclusione del comma 3, e agli articoli 7 e 8. Ai fini della
vigilanza relativa agli altri obblighi si applicano le disposizioni
dell'articolo 35, comma 3.
10. Chiunque non adempie agli obblighi di comunicazione di cui al
comma 7 e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la
sentenza di condanna, puo' disporre la sospensione
dell'autorizzazione a svolgere le attivita' di cui al comma 2 per un
periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Puo'
essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione
dell'esercizio dell'attivita' di cui al comma 3 per un periodo non
superiore ad un anno.
11. Ove il fatto non costituisce reato, in caso di violazione degli
obblighi di informazione e di segnalazione di cui al comma 8, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
un milione a lire cinque milioni. Puo' essere adottato il
provvedimento della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' per un periodo non inferiore ad un mese e non
superiore ad un anno. Le stesse sanzioni si applicano nei confronti
delle violazioni di cui ai commi 3 e 6.
12. Chiunque produce, commercia, effettua operazioni di
importazione, esportazione o transito relativamente a sostanze
inserite nella categoria 1 dell'allegato I senza la prescritta
autorizzazione, o le esporta in assenza del permesso di cui al comma
4, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa
da lire venti milioni a lire duecento milioni. Alla condanna consegue
la revoca dell'autorizzazione, nonche' il divieto del suo ulteriore
rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna
il giudice puo' altresi' disporre la sospensione dell'attivita'
svolta dall'operatore, con