IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile
1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio
1939, n. 1272;
Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il quale, all'art.
13, comma 11, prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definite le situazioni aziendali dovute ad eventi
transitori, ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato,
per le quali trovano applicazioni le disposizioni di cui ai commi 7 e
8, nonche' le procedure di comunicazione all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) dei lavoratori aventi titolo alle
prestazioni di cui ai predetti commi 7 e 8, anche ai fini del
tempestivo monitoraggio, da parte del medesimo Istituto, di cui al
comma 12;
Sentito l'I.N.P.S;
Decreta:
Art. 1.
1. Le situazioni aziendali dovute ad eventi transitori ovvero
determinate da situazioni temporanee di mercato per le quali trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, sono cosi' definite:
a) crisi di mercato, comprovata dall'andamento negativo ovvero
involutivo degli indicatori economico finanziari aziendali
complessivamente considerati;
b) mancanza di lavoro, di commesse o di ordini;
c) mancanza di materie prime non dipendente da inadempienze
contrattuali dell'azienda o da inerzia del datore di lavoro;
d) incendio;
e) calamita' naturali.
Art. 2.
1. Tutte le causali di cui all'art. 1 devono riferirsi a
fattispecie di carattere transitorio o temporaneo.
Art. 3.
1. Possono essere indennizzati periodi di sospensione dovuti agli
eventi o situazioni di cui all'art. 2 relativi alle sole istanze
presentate successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35.
Art. 4.
1. Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare con apposita
dichiarazione da inviare ai centri per l'impiego e alla sede
dell'INPS territorialmente competente, con le modalita' stabilite
dallo stesso Istituto, la sospensione dell'attivita' lavorativa e
relative motivazioni, nonche' i nominativi dei lavoratori
interessati, che devono aver reso dichiarazione di immediata
disponibilita' al lavoro al locale Centro per l'impiego.
2. Gli stessi lavoratori interessati possono essere dispensati dal
presentare la dichiarazione di immediata disponibilita' al centro per
l'impiego, qualora il periodo di sospensione sia stato concordato con
verbale di accordo raggiunto con le OO.SS.
Art. 5.
1. Ai fini del rispetto delle disponibilita' finanziarie,
rispettivamente individuate in 48 milioni di euro annui e in 6
milioni di euro annui dai commi 7 e 8 dell'art. 13 del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di
spesa, afferenti all'avvenuta erogazione delle relative prestazioni
di disoccupazione, nei limiti degli oneri per ciascuno indicati e
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° febbraio 2006
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 126
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato