IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 8, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, che ha disposto, in attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, la proroga dei
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di
mobilita' in favore delle imprese esercenti attivita' commerciali con
piu' di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi
gli operatori turistici, con piu' di 50 dipendenti e delle imprese di
vigilanza con piu' di 15 dipendenti;
Ritenuta la necessita', per fronteggiare gli effetti e le ricadute
sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o
settoriali, di autorizzare, per le imprese esercenti attivita'
commerciale che occupino piu' di 50 addetti, per le aziende operanti
nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli
operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti e per le
imprese di vigilanza con piu' di 15 dipendenti, la proroga dei
trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita',
per l'anno 2006;
Ritenuta, altresi' l'esigenza di individuare i criteri concessivi
dei sopra richiamati trattamenti;
Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale
straordinaria e di mobilita', erogate con riferimento agli anni
precedenti;
Considerato che le disponibilita' finanziarie stanziate, sulla base
del citato decreto interministeriale n. 36663 del 28 luglio 2005, per
l'erogazione del trattamento di mobilita' per l'anno 2005, in favore
dei lavoratori ex dipendenti delle predette societa' sono risultate
insufficienti, come risulta dalla comunicazione pervenuta da parte
dell'I.N.P.S. nella quale viene evidenziato che, per il completamento
degli interventi di mobilita' per l'anno 2005, sono necessari
12.330.000,00 euro;
Ritenuto che, il fabbisogno complessivo per la concessione dei
trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilita' per
l'anno 2006, ai sensi del citato decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, e' pari a 25.000.000,00 di euro, da ripartire nel modo seguente:
Euro 12.500.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione
salariale;
Euro 12.500.000,00 per il trattamento di mobilita';
Decreta:
Art. 1.
Sulla base dell'art. 8, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248:
a) per le imprese esercenti attivita' commerciale che occupino
piu' di cinquanta addetti, per le agenzie di viaggio e turismo,
compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti e
per le imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti e'
autorizzato il completamento degli interventi relativi alla
concessione dei trattamenti di mobilita' per l'anno 2005 nel limite
di spesa di 12.330.000,00 di euro;
b) per le medesime imprese e' autorizzata la proroga dei
trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita'
relativamente all'anno 2006, nel limite di spesa complessivo per
l'anno 2006 di 25.000.000,00 cosi' ripartiti:
e 12.500.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione
salariale;
e 12.500.000,00 euro per i trattamenti di mobilita'.
Art. 2.
1. Al trattamento di mobilita' si applicano le disposizioni sancite
in materia dalla normativa in vigore.
2. Hanno diritto al trattamento di mobilita' previsto dall'art. 1,
lettera b), del presente provvedimento, i lavoratori licenziati entro
la data del 31 dicembre 2006. L'erogazione del beneficio avviene in
ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei
lavoratori interessati.
Art. 3.
Ai fini di una piu' puntuale quantificazione della spesa, di cui al
precedente art. 1, e' fatto obbligo alle Direzioni provinciali del
lavoro - Settore politiche del lavoro, di rilevare, tramite gli
uffici delle regioni competenti nelle procedure di cui agli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei
lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo
all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 4.
1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si
applicano le disposizioni vigenti, in materia, ivi comprese quelle
relative al contratto di solidarieta'.
2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione
salariale il criterio di priorita' viene individuato nell'ordine
cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese
appartenenti ai settori interessati presso la Divisione IV della
Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi
all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
quale si rileva dalla relativa data di protocollo della Divisione
stessa. Nel caso di piu' istanze concernenti la stessa impresa, data
la sua articolazione sul territorio, si considera la data di
protocollo della prima istanza.
Art. 5.
Ai fini del rispetto della complessiva disponibilita' finanziaria
prevista dal precedente art. 1, pari a 37.330.000,00 milioni di euro,
l'I.N.P.S. - Istituto nazionale previdenza sociale, e' tenuto a
controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle
prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 febbraio 2006
Il Ministro: Maroni
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato