Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 63 del 16 Marzo 2006

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIRETTIVA 17 febbraio 2006
Rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche.

A tutti i Ministeri:
Uffici di Gabinetto
Uffici per le relazioni con il
pubblico
Alle aziende ed ammini strazioni
autonome dello Stato
A tutti gli enti pubblici non
economici
Al Consiglio di Stato
Segretariato generale
Alla Corte dei conti -
Segre taiato generale
All'Avvocatura generale dello Stato
- Segretariato generale
Agli organismi di valutazione di
cui al decreto legislativo n.
286/1999
Agli uffici centrali del bilancio
Alla Scuola superiore della
pubblica amministrazione
Al Formez
All'A.R.A.N.
e, per conoscenza:
A tutte le regioni
A tutte le province
A tutti i comuni
Alla Presidenza della Repubblica
Segretariato generale
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato Generale
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.
Alla Conferenza dei rettori delle
universita' italiane

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
luglio 2002, reeante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», ed in particolare l'art. 21
che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento della funzione
pubblica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi», che ha introdotto i principi di
trasparenza degli atti amministrativi;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
gennaio 1994, recante «Principi sull'erogazione dei servizi
pubblici»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio
e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati delle
attivita' svolte dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle
attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la direttiva del Ministro della funzione pubblica 7 febbraio
2002, recante «Direttiva sulle attivita' di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio
2005, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei
Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza
portafoglio on. Mario Baccini»;
Emana la presente direttiva: 1. Premessa.
Nel quadro degli indirizzi di modernizzazione delle amministrazioni
pubbliche, particolare rilevanza assume ormai da anni l'adozione di
iniziative e strumenti di trasparenza, relazione, comunicazione ed
informazione volti a costruire un rapporto aperto e proficuo con
cittadini ed utenti. Molte disposizioni, dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241, alla legge 7 giugno 2000, n. 150, si ispirano a questo
concetto ed hanno introdotto istituti giuridici, principi operativi e
strutture organizzative a questo scopo. Tra le iniziative che le
amministrazioni, proprio in questa logica, hanno iniziato ad adottare
e che si stanno sempre piu' diffondendo, quella dell'utilizzo di
tecniche di rendicontazione sociale ha particolare rilevanza e
specifiche potenzialita'.
La rendicontazione sociale delle amministrazioni pubbliche risponde
alle esigenze conoscitive dei diversi interlocutori, siano essi
singoli cittadini, famiglie, imprese, associazioni, altre istituzioni
pubbliche o private, consentendo loro di comprendere e valutare gli
effetti dell'azione amministrativa. Essa puo' essere considerata come
una risposta al deficit di comprensibilita' dei sistemi di
rendicontazione pubblici in termini di trasparenza dell'azione e dei
risultati delle amministrazioni pubbliche, di esplicitazione delle
finalita', delle politiche e delle strategie, di misurazione dei
risultati e di comunicazione.
Gli strumenti per effettuare la rendicontazione sociale possono
essere molteplici, a seconda degli ambiti e degli obiettivi. Tra
essi, il bilancio sociale pubblico puo' essere considerato il
principale, in quanto finalizzato a dar conto del complesso delle
attivita' dell'amministrazione e a rappresentare in un quadro
unitario il rapporto tra visione politica, obiettivi, risorse e
risultati.
Sinora la realizzazione del bilancio sociale nelle amministrazioni
pubbliche e' stato piu' l'esito di sperimentazioni realizzate
singolarmente dai singoli enti che il risultato di una politica
nazionale. D'altronde si tratta di uno strumento volontario che
ciascuna amministrazione puo' adottare nell'ambito della propria
autonomia statutaria e organizzativa. Tuttavia, data la sua sempre
piu' ampia diffusione, occorre fornire riferimenti e principi
generali cui le amministrazioni che intendono adottarlo possano
ispirarsi.
A questo scopo, il Dipartimento della funzione pubblica gia' negli
scorsi mesi ha realizzato, nell'ambito del Programma cantieri, il
manuale «Rendere conto ai cittadini. Il bilancio sociale nelle
amministrazioni pubbliche», strumento di indirizzo operativo e
pratico che puo' essere acquisito dalle amministrazioni interessate
secondo le modalita' indicate sul sito wvw. funzionepubblica.it
Con la presente direttiva, ed in particolare con le allegate Linee
guida, che ne costituiscono parte integrante, si intende oggi fornire
in maniera piu' puntuale i principi generali cui uniformare il
bilancio sociale, da parte delle amministrazioni pubbliche che
intendano realizzarlo, con particolare riferimento agli aspetti che
seguono.
2. Obiettivi del bilancio sociale.
Lo scopo di questa direttiva e' di promuovere, diffondere e
sviluppare nelle amministrazioni pubbliche un orientamento teso a
rendere accessibile, trasparente e valutabile il loro operato da
parte dei cittadini, mediante l'adozione del bilancio sociale. Il
bilancio sociale e' definibile come il documento, da realizzare con
cadenza periodica, nel quale l'amministrazione riferisce, a beneficio
di tutti i suoi interlocutori privati e pubblici, le scelte operate,
le attivita' svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal
fine utilizzate, descrivendo i suoi processi decisionali ed
operativi.
Tale strumento puo' incidere positivamente sul sistema di relazioni
in cui l'amministrazione e' inserita. In particolare, esso puo'
contribuire a migliorare:
la dimensione contabile, in quanto puo' integrare e rivitalizzare
il sistema di rendicontazione dell'uso delle risorse
economico-finanziarie gia' adottato secondo le diverse discipline
normative vigenti;
la dimensione comunicativa, ponendosi, per il suo contenuto, al
centro delle relazioni con i portatori di interesse;
la dimensione della responsabilita' politica, poiche' si
inserisce nel sistema della rappresentanza, attraverso una maggiore
trasparenza e visibilita' delle scelte politiche e una possibilita'
di valutazione della capacita' di governo;
la dimensione di funzionamento, in quanto responsabilizza le
amministrazioni alla sostenibilita' della spesa pubblica, anche con
riferimento ai nuovi vincoli posti dal patto di stabilita' europeo e
dalle azioni di risanamento del deficit pubblico;
la dimensione strategico-organizzativa, come strumento efficace
per riorientare, nell'ottica del cittadino, i processi di
pianificazione, programmazione e controllo e per ripensare l'assetto
organizzativo dell'ente;
la dimensione professionale, in quanto orienta l'organizzazione
del lavoro alla consapevolezza e al miglioramento dei risultati
prodotti per i destinatari, valorizzando e sviluppando le competenze
e le professionalita' e fornendo nuove occasioni di motivazione e di
responsabilizzazione degli operatori.
Le sei finalita' appena descritte non devono essere considerate
alternative: in realta' il dar conto dei risultati coinvolge
naturalmente tutte le dimensioni.
3. Presupposti di adozione del bilancio sociale.
Ogni amministrazione pubblica, in quanto titolare di una funzione
di tutela di interessi e di soddisfazione di bisogni dei cittadini,
ha l'onere di rendere conto di quanto operato nei propri ambiti di
competenza. A tal fine, le amministrazioni pubbliche sperimentano
strumenti di rendicontazione diversi e aggiuntivi rispetto al
bilancio di esercizio, che rendano piu' trasparenti e leggibili da
parte del destinatario finale i risultati raggiunti.
In particolare, per il raggiungimento degli obiettivi della
presente direttiva le amministrazioni pubbliche assicurano i seguenti
presupposti per l'adozione del bilancio sociale:
la chiara formulazione dei valori e delle finalita' che
presiedono alla propria azione e l'identificazione dei programmi,
piani e progetti in cui si articola;
l'attribuzione delle responsabilita' politiche e dirigenziali;
l'esistenza di un sistema informativo in grado di supportare
efficacemente l'attivita' di rendicontazione;
il coinvolgimento interno degli organi di governo e della
struttura amministrativa;
il coinvolgimento della comunita' nella valutazione degli esiti e
nella individuazione degli obiettivi di miglioramento;
l'allineamento e l'integrazione degli strumenti di
programmazione, controllo, valutazione e rendicontazione adottati
dall'amministrazione;
la continuita' dell'iniziativa.
4. Indicazioni operative per la realizzazione del bilancio sociale.
I. Significato e contenuti del bilancio sociale.
Il bilancio sociale serve a rendere conto ai cittadini in modo
trasparente e chiaro di cosa fa l'amministrazione per loro. Rispetto
al bilancio tradizionale, che riporta dati economico-finanziari
difficilmente comprensibili dal cittadino, il bilancio sociale deve
dunque rendere trasparenti e comprensibili le priorita' e gli
obiettivi dell'amministrazione, gli interventi realizzati e
programmati, e i risultati raggiunti.
Gli elementi che caratterizzano il bilancio sociale sono:
la volontarieta';
la resa del conto degli impegni, dei risultati e degli effetti
sociali prodotti;
l'individuazione e la costruzione di un dialogo con i portatori
d'interesse.
Il bilancio sociale, dopo una presentazione iniziale del documento
ed una nota metodologica sul processo di rendicontazione, contiene
informazioni relative ai seguenti ambiti:
valori di riferimento, visione e programma dell'amministrazione:
l'amministrazione esplicita la propria identita' attraverso i valori,
la missione e la visione che orientano la sua azione, chiarisce gli
indirizzi che intende perseguire e le priorita' di intervento;
politiche e servizi resi: l'amministrazione rende conto del
proprio operato nelle diverse aree di intervento e dei risultati
conseguiti in relazione agli obiettivi dichiarati;
risorse disponibili e utilizzate: l'amministrazione da conto
delle risorse utilizzate, delle azioni poste in essere e dei
risultati conseguiti con la loro gestione.
II. Fasi del processo di rendicontazione sociale.
Elemento fondamentale del bilancio sociale e' il processo che porta
alla sua realizzazione. La qualita' del processo di rendicontazione
incide direttamente sulla capacita' del documento di rispondere alle
esigenze conoscitive dei diversi interlocutori e di costruire con
essi un dialogo permanente, dando piena attuazione al principio della
responsabilita' sociale.
Il processo di realizzazione del bilancio sociale presuppone la
preventiva definizione degli ambiti oggetto di rendicontazione e si
articola in quattro fasi:
la definizione del sistema di rendicontazione, ovvero della sua
struttura di base, in cui si esplicita la visione e il programma
dell'amministrazione e le diverse aree di rendicontazione, definendo
per ciascuna di esse gli elementi informativi e gli indicatori
necessari;
la rilevazione delle informazioni, ovvero la raccolta delle
informazioni e dei dati, che deve necessariamente essere integrata
con il proprio sistema di programmazione e controllo;
la redazione e l'approvazione del documento, ovvero la
strutturazione delle informazioni qualitative e quantitative in un
documento dell'organo di governo dell'amministrazione;
la comunicazione del bilancio sociale, ovvero la pianificazione e
la realizzazione delle azioni di diffusione e di partecipazione del
bilancio sociale all'interno e all'esterno dell'amministrazione.
Nello svolgimento di ciascuna delle fasi del processo, e'
necessario garantire, da un lato, il coinvolgimento della struttura
interna, e dall'altro il raccordo e l'integrazione con i processi
decisionali, gestionali e di comunicazione dell'amministrazione,
nonche' con i sistemi di programmazione e controllo e con i sistemi
informativi.

Roma, 17 febbraio 2006

Il Ministro: Baccini

Registrata alla Corte dei conti il 9 marzo 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 2, foglio n. 384

Allegato


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative
Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente
Staff redazionale: staff@aesinet.it