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Gazzetta Ufficiale N. 64 del 17 Marzo 2006

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 21 febbraio 2006
Disposizioni regolamentari in tema di blocco dei terminali mobili (SIM lock). (Deliberazione n. 9/06/CIR).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti
del 21 febbraio 2006;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
Vista la propria delibera n. 19/01/CIR, del 7 agosto 2001, recante
«Modalita' operative per la portabilita' del numero tra operatori di
reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number
Portability)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 197 del 25 agosto 2001;
Vista la propria delibera n. 417/01/CONS del 7 novembre 2001,
recante «Emanazione di linee guida in merito alle comunicazioni al
pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni
offerti al pubblico ed all'introduzione dell'euro»;
Vista la propria delibera n. 179/03/CSP, del 24 luglio 2003,
recante «Approvazione della direttiva generale in materia di qualita'
e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma
6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193
del 21 agosto 2003;
Vista la propria delibera n. 14/04/CSP del 14 luglio 2005, recante
«Approvazione della direttiva in materia di qualita' e carte dei
servizi di comunicazioni mobili e personali, offerti al pubblico su
reti radiomobili terrestri di comunicazione elettronica, ai sensi
dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio
1997, n. 249, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 174 del 28 luglio 2003;
Vista la propria delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003,
recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui
all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22
del 28 gennaio 2004;
Vista la propria delibera n. 66/05/CIR, del 5 ottobre 2005, recante
«Consultazione pubblica concernente le condizioni relative al blocco
dei terminali mobili (SIM lock)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 286 del 9 dicembre 2005;
Visti gli atti del procedimento;
Considerato quanto segue:
1. Premessa.
1. Il blocco dei terminali mobili viene effettuato attraverso
un'apposita configurazione software del terminale mobile che vincola
l'utilizzo dello stesso alla presenza di specifiche carte SIM. Il
blocco puo' essere realizzato tramite due modalita' denominate SIM
lock e Operator lock. Con il SIM lock attivato, il terminale mobile
puo' funzionare solo con l'inserimento di una determinata carta SIM
od USIM (Umts SIM) fornita dall'operatore che offre il terminale ed
il servizio di comunicazione mobile. Con l'Operator lock attivato, il
terminale puo' funzionare solo con carte SIM/USIM dell'operatore di
rete mobile che fornisce il terminale stesso.
2. Attraverso il blocco del terminale, l'operatore di rete mobile,
vincolando il cliente ad utilizzare i propri servizi per un
determinato periodo di tempo, puo' sussidiare la vendita dei
terminali offrendoli ad un prezzo inferiore a quello che si avrebbe
in assenza di blocco. L'operatore puo' quindi recuperare il sussidio
fornito attraverso i ricavi dei servizi che offre al cliente.
Il blocco del terminale viene inoltre applicato in caso di utilizzo
del terminale attraverso il noleggio od il comodato d'uso.
3. Le condizioni di trasparenza dell'offerta devono esplicitare che
il terminale mobile viene acquisito ad un prezzo inferiore rispetto a
quello di mercato e che, per contro, viene richiesto all'utente di
accettare i vincoli sopra citati, ai quali, eventualmente, possono
anche essere aggiunti vincoli sui piani tariffari applicabili a quel
servizio.
4. Nel seguito si utilizzano i termini SIM lock o blocco del
terminale, significando che tali termini si riferiscono, laddove
applicabile, anche alla funzione di Operator lock.
2. Il procedimento istruttorio.
5. L'Autorita' in data 5 ottobre 2005, in esito ad un confronto
tecnico svolto con gli operatori mobili e con le associazioni dei
consumatori in merito alle problematiche relative al SIM lock dei
terminali mobili, ha disposto l'avvio di un procedimento sul tema ed
ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
286 del 9 dicembre 2005 e nel proprio sito web la delibera n.
66/05/CIR recante «Consultazione pubblica concernente le condizioni
relative al blocco dei terminali mobili (SIM lock)» al fine di
consentire alle parti interessate di presentare le proprie
osservazioni sulla proposta di provvedimento dell'Autorita' in merito
a possibili interventi regolamentari riguardo la pratica di blocco
dei terminali.
6. Nel corso della consultazione pubblica sono stati ricevuti
contributi dagli operatori H3G, Vodafone, TIM Italia, Wind
Telecomunicazioni e Fastweb e dalle associazioni di consumatori
Adiconsum, Federconsumatori, Lega consumatori, Movimento consumatori
e Movimento difesa del cittadino, oltre che dal dott. Roberto Finesi.
7. Gli operatori H3G, Vodafone, e Fastweb hanno anche richiesto di
essere convocati in audizione al fine di illustrare le proprie
posizioni contenute nei documenti presentati e fornire ulteriori
approfondimenti. Le audizioni hanno avuto luogo rispettivamente in
data 5, 9 e 16 gennaio 2006.
8. Le associazioni dei consumatori sono state convocate in
un'audizione, tenutasi in data 9 gennaio 2006, alla quale hanno
partecipato Adiconsum, ADOC, Assoutenti, Casa del consumatore,
Cittadinanzattiva, Codacons, Federconsumatori Nazionale, Movimento
Consumatori, Unione Nazionale Consumatori.
3. Quadro regolamentare nazionale e confronto internazionale.
3.1. Il quadro regolamentare nazionale.
9. La normativa europea non ha previsto, nel passato, divieti
specifici in tema di fornitura di apparati con SIM lock. Sono state
tuttavia da tempo evidenziate dalla Commissione europea alcune
criticita' sotto il profilo concorrenziale e di tutela dell'utenza
che, secondo l'opinione della Commissione stessa, possono essere
risolte con l'adozione di idonee misure finalizzate alla trasparenza
delle informazioni, con riferimento tra l'altro alla pubblicizzazione
del sussidio applicato ed alle modalita' per lo sblocco del
terminale. La normativa italiana vigente non prevede misure
specifiche rivolte alla regolamentazione del SIM lock. Sono tuttavia
enunciate alcune previsioni che incidono in via indiretta sulle
modalita' con cui la pratica del SIM lock deve, se del caso, essere
offerta in ambito nazionale. Tali previsioni sono da ritrovarsi nei
provvedimenti in materia di qualita' e carte dei servizi di
telecomunicazioni ed in materia di portabilita' del numero mobile.
10. Per quanto riguarda la qualita' e le carte dei servizi, la
delibera n. 179/03/CSP, recante la direttiva generale in materia di
qualita' e carte dei servizi di telecomunicazioni, prevede all'art.
4, comma 1, che «gli utenti hanno diritto ad un'informazione completa
circa le modalita' giuridiche, economiche e tecniche di prestazione
dei servizi». Inoltre, l'art. 5, comma 1, stabilisce che «le
comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di
telecomunicazioni sono effettuate in ottemperanza alla linee guida di
cui alla delibera n. 417/01/CONS», la quale, tra l'altro indica che
gli operatori sono invitati a «rendere disponibile sui siti Web degli
operatori e presso tutti i punti vendita, diretti e indiretti, anche
in via telematica, un catalogo aggiornato di tutte le offerte
vigenti, con completa descrizione delle caratteristiche dei servizi
offerti e degli eventuali vincoli alla sottoscrizione ed all'utilizzo
dei servizi». Si noti, tra l'altro che la direttiva di cui alla
delibera n. 179/03/CSP e' stata integrata con la direttiva in materia
di qualita' a carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali,
di cui alla delibera n. 14/05/CSP del 14 luglio 2005.
11. In tema di portabilita' del numero mobile, la delibera n.
19/01/CIR, prevede, all'art. 12, comma 4, che «in nessun caso
l'operatore Donor/Donating puo' addebitare, in tutto o in parte,
direttamente all'utente i costi per l'attivazione del singolo numero
portato»; inoltre, l'art. 8, comma 9, stabilisce che «le condizioni
economiche applicate al cliente finale per la fornitura della
prestazione di MNP non devono essere tali da costituire disincentivo
alla richiesta della stessa».
12. Il Nuovo Quadro Regolamentare (NQR) non individua norme
specifiche in tema di SIM lock. Tuttavia alcune previsioni delle
direttive di cui al NQR europeo, recepite in sede nazionale con il
Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259
del 1° agosto 2003) possono essere considerate come base per gli
interventi regolamentari dell'Autorita' in tema di SIM lock.
13. In particolare, l'art. 13, comma 4, lettere a) e b) del Codice
prevedono che il Ministero e l'Autorita' promuovono la concorrenza
nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione
elettronica, nonche' delle risorse e servizi correlati:
«a) assicurando che gli utenti, compresi i disabili, ne traggano
il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della
qualita»;
«b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni
della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche.
14. Inoltre, l'art. 13, comma 6, lettera d) del Codice prevede che
il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze,
promuovano gli interessi dei cittadini «promuovendo la diffusione di
informazioni chiare, in particolare garantendo la trasparenza delle
tariffe e delle condizioni di uso dei servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico».
15. In tema di diritti degli utenti finali, appaiono rilevanti le
prescrizioni di cui all'art. 70, comma 4 del Codice «Gli abbonati
hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto
della notifica di proposte di modifiche delle condizioni
contrattuali. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non
inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel
contempo del loro diritto di recedere dal contratto, senza penali,
qualora non accettino le nuove condizioni».
16. Inoltre l'art. 71 «Trasparenza e pubblicazione delle
informazioni» prevede che:
1) l'Autorita' assicura che informazioni trasparenti e aggiornate
in merito ai prezzi e alle tariffe, nonche' alle condizioni generali
vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi telefonici
accessibili al pubblico, siano rese disponibili agli utenti finali e
ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato n. 5;
2) l'Autorita' promuove la fornitura di informazioni che
consentano agli utenti finali, ove opportuno, e ai consumatori di
valutare autonomamente il costo di modalita' di uso alternative,
anche mediante guide interattive.
17. Infine l'art. 80, relativo alla «Portabilita' del numero»
prevede, al comma 3, che «L'Autorita' provvede affinche' i prezzi
dell'interconnessione correlata alla portabilita' del numero siano
orientati ai costi e gli eventuali oneri diretti a carico degli
abbonati non agiscano da disincentivo alla richiesta di tali
prestazioni».
3.2. Confronto internazionale.
18. Nel mese di luglio 2005, sono state richieste alle Autorita'
europee informazioni riguardo alla regolamentazione e all'uso della
pratica di SIM lock nei rispettivi Paesi. Sono state ricevute, ad
oggi, informazioni relative ai seguenti Paesi: Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Ungheria, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera,
Regno Unito. Dalle risposte pervenute emerge in sintesi quanto di
seguito elencato:
in alcuni Paesi, pur non essendo vigente una regolamentazione
specifica sul tema, le Autorita' vigilano sulle condizioni di
applicazione della pratica con particolare riferimento agli aspetti
di trasparenza delle informazioni che vengono fornite alla clientela;
ad esempio, nel Regno Unito, OFTEL ha effettuato un'attivita' di
monitoraggio sull'uso di tale pratica e sulla trasparenza delle
condizioni al consumatore;
la Danimarca e la Francia hanno adottato una regolamentazione
specifica, in virtu' di una legislazione nazionale, stabilendo in
particolare un limite massimo alla durata del periodo di blocco pari
a sei mesi; anche in Norvegia la regolamentazione prevede un limite
massimo, per il periodo di blocco, pari a 12 mesi;
la Finlandia ha vietato l'utilizzo del SIM/operator lock, in
forza di una legge nazionale dello Stato, non impedendo direttamente
la pratica ma imponendo un divieto di sussidio incrociato tra il
prezzo del terminale ed i prezzi del servizio di comunicazione
mobile; la Finlandia tuttavia ha recentemente modificato la propria
legislazione ammettendo, dal 1° aprile 2006 e per i soli terminali
3G, la pratica del SIM lock, soggetta ad una durata massima di 24
mesi;
laddove le pratiche di blocco del terminale mobile sono ammesse e
disponibili sul mercato, viene consentito al cliente di sbloccare il
terminale prima della conclusione del periodo di blocco, a fronte di
un pagamento di una quota fissa o variabile in funzione del
terminale. Non si evidenziano, inoltre, significative differenze di
applicazione della pratica tra i contratti con carte pre-pagate e gli
abbonamenti.
19. In tutti i Paesi per i quali si e' ricevuta risposta e che,
come sopra detto, ammettono la pratica del SIM lock, la clientela
viene informata in merito alle condizioni di applicazione della SIM
lock, con riferimento in particolare al valore del sussidio, ai
vincoli imposti in termini di periodo di applicazione del blocco ed
ai prezzi per lo sblocco del terminale.
20. La normativa comunitaria non prevede alcuna disposizione
specifica per il SIM lock. Tuttavia la Commissione europea ha nel
1996 (lettera del 7 agosto 1996) espresso l'opinione che la pratica
del SIM lock, se utilizzata in maniera impropria, potrebbe non essere
coerente con i principi della concorrenza e comportare restrizioni
alla liberta' di scelta dell'utente.
21. Nella suddetta lettera, la Commissione ha preliminarmente
ravvisato come sia opportuno che i costruttori producano terminali
che possano essere sbloccati, indicando all'ETSI di tenerne conto
nell'eventualita' di determinare standard per il SIM lock.
22. La Commissione ha quindi elencato una serie di condizioni volte
ad assicurare la trasparenza e la tutela dell'utenza, ed in
particolare la necessita' da parte degli operatori di informare gli
utenti circa la possibilita' di sbloccare i terminali. Inoltre, la
Commissione fornisce precise indicazioni sui comportamenti degli
operatori nel caso in cui il terminale sia venduto insieme ad un
servizio di telefonia e sussidiato dal fornitore del servizio, le
piu' rilevanti delle quali sono di seguito riportate:
al momento della stipula del contratto devono essere rese
all'utente, in modo chiaro, le informazioni riguardanti l'ammontare
del sussidio e le condizioni relative al recupero dello stesso;
il terminale puo' non essere sbloccato e, conseguentemente,
l'operatore potrebbe non fornire le informazioni necessarie allo
sblocco, fino a quando l'ammontare del sussidio non sia stato
ripagato dall'utente.
4. Le posizioni espresse in consultazione pubblica e le valutazioni
dell'Autorita'.
4.1. Osservazioni di carattere generale.
23. La maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla
consultazione pubblica concorda con gli orientamenti prospettati
dall'Autorita' con la delibera n. 66/05/CIR, in particolare per
quanto concerne le garanzie di trasparenza.
24. Dai contributi acquisiti emerge che sia gli operatori sia le
associazioni dei consumatori condividono che la pratica del SIM lock
produce vantaggi per la clientela, in quanto consente di fornire un
sussidio per l'acquisto di terminali. D'altra parte emerge,
ampiamente condivisa, la necessita' che vengano introdotte delle
regole a tutela della clientela e della concorrenza. Alcune
associazioni, tuttavia, ritengono che l'utilizzo del SIM lock sia
contrario alle norme vigenti riguardo alla portabilita' del numero,
mentre un operatore e un'associazione di consumatori ritengono, su
tale aspetto, che il cliente abbia comunque la facolta' di trasferire
presso altro gestore il proprio numero facendo uso di altro
terminale. Un'associazione di consumatori ritiene opportuno che
nell'informativa al cliente siano indicate anche le conseguenze
derivanti da una eventuale richiesta di portabilita' verso altro
operatore. Alcune associazioni di consumatori chiedono di vietare
l'uso della pratica del SIM lock nei casi di vendita e noleggio,
mentre ritengono che la stessa possa essere utilizzata nel caso di
comodato d'uso gratuito.
25. E' stato altresi' rappresentato da un operatore che la pratica
del SIM lock potrebbe essere utilizzata da tutti gli operatori mobili
e cio' potrebbe condurre ad una notevole riduzione della concorrenza
derivante da una barriera alla portabilita' del numero ed al cambio
operatore. Inoltre, lo stesso operatore ritiene che tale pratica
trasferisca investimenti degli operatori mobili dal servizio al
mercato dei terminali, riducendo i margini per la diminuzione dei
prezzi dei servizi, con conseguenze negative per clientela.
26. Un'ulteriore osservazione di carattere generale, evidenziata da
alcuni soggetti che hanno partecipato alla consultazione pubblica, e'
che l'utilizzo della pratica del SIM lock possa condurre ad una
riduzione della concorrenza qualora messa in atto dagli operatori
mobili aventi notevole forza di mercato. Un operatore ritiene che
l'utilizzo della pratica di blocco di terminale non dovrebbe essere
permesso a soggetti dominanti che siano integrati fisso-mobile, o
almeno il suo utilizzo dovrebbe essere soggetto ad espressa
autorizzazione da parte dell'Autorita'. Cio' in quanto ritiene che
l'adozione di tale pratica da parte degli operatori integrati
fisso-mobili aventi significativo potere di mercato possa condurre a
barriere all'ingresso per nuovi operatori mobili o per gli operatori
virtuali. Tale operatore ritiene, altresi', che dovrebbe essere anche
condotta un'analisi economica sugli effetti nel mercato della
telefonia vocale derivante da offerte bundle (vendita di terminali
anche non bloccati ma con vincoli commerciali insieme alla fornitura
del servizio) praticate da operatori fisso-mobili integrati.
27. Una delle principali perplessita' evidenziate dalle
associazioni di consumatori riguarda l'assenza di garanzie che il
terminale sbloccato possa essere pienamente utilizzato con tutte le
reti degli operatori mobili, compresa quella dell'operatore che aveva
operato il blocco. Conseguentemente, e' stato richiesto che sia
garantita la piena operativita' dei servizi di ciascun operatore con
i terminali sbloccati. A questo proposito, alcune associazioni ed un
operatore vedono con preoccupazione l'utilizzo delle mini-SIM in
combinazione con la pratica del SIM lock, in quanto possono essere di
ostacolo all'utilizzabilita' del terminale con altri operatori. Le
mini-SIM allo stato attuale sembrerebbero essere utilizzate in
terminali commercializzati da un solo operatore mobile.
28. E' stato altresi' richiesto di garantire che il prezzo di
vendita del terminale non bloccato non costituisca un mero
riferimento, ma vi sia l'effettiva liberta' della clientela di
acquistare terminali non bloccati al prezzo indicato, in quanto,
altrimenti, si sarebbe di fatto obbligati ad accettare condizioni
contrattuali non desiderate.
29. Un'associazione ritiene che sia necessario introdurre delle
sanzioni per le violazioni, le quali dovrebbero essere dissuasive e,
inoltre, richiede che siano previsti tempi stretti per l'entrata in
vigore del provvedimento. Un'altra associazione suggerisce di
prevedere come sanzione per la mancata informativa il diritto allo
sblocco anticipato e gratuito del terminale.
30. La maggior parte delle associazioni dei consumatori e'
contraria alla definizione di linee guida e predilige una
regolamentazione puntuale. Al contrario, una associazione ritiene
sufficiente l'emanazione di linee guida che impongano la massima
trasparenza e informazione all'utenza.
31. Un operatore ritiene che sia sufficiente che il cliente sia
compiutamente preavvertito delle condizioni contrattuali e che a
fronte di vincoli/limitazioni debba corrispondere una riduzione del
prezzo di vendita, indicando di ritenere che cio' risulta in linea
con quanto previsto dall'art. 1489 del Codice civile.
4.2. Le valutazioni dell'Autorita'.
32. Con riferimento alla presunta incompatibilita' della pratica
del blocco dei terminali con la portabilita' del numero, esposta da
alcune associazioni dei consumatori, l'Autorita' ritiene che la
pratica di blocco dei terminali non costituisca un impedimento
assoluto alla portabilita' del numero, in quanto la prestazione di
portabilita' e' associata alla SIM, cioe' al servizio, e non al
terminale.
33. Rispetto a quanto ritenuto da un operatore circa la
possibilita' che l'uso diffuso della pratica di blocco, qualora non
regolamentata, possa condurre a limitazioni alla concorrenza,
l'Autorita' nel condividere tal posizione ribadisce che
l'utilizzazione «indiscriminata» di tale pratica da parte di tutti i
fornitori di servizi mobili potrebbe costituire una minaccia per il
benessere degli utenti e per la salvaguardia del quadro
concorrenziale e pertanto ritiene necessario introdurre le misure
delineate nel presente provvedimento.
34. In merito alla richiesta di vietare l'utilizzo delle mini-SIM o
mini-USIM, l'Autorita', considerato che le stesse sono utilizzabili
sulla base di quanto stabilito dalle norme tecniche emanate dall'ETSI
e che tutti gli operatori mobili possono utilizzare sia le (U)SIM sia
le mini-(U)SIM, non ritiene esistano i presupposti per un intervento.
35. Relativamente all'esigenza, evidenziata dalle associazioni dei
consumatori, di garanzia che il terminale sbloccato possa essere
pienamente utilizzato con tutte le reti degli operatori mobili,
l'Autorita' ritiene opportuno che i terminali, sia venduti senza
blocco oppure ai quali sia stato legittimamente rimosso il SIM lock,
devono poter essere utilizzati con qualsiasi operatore senza
limitazioni in merito alle funzionalita' disponibili sul terminale,
purche' supportate dall'operatore. Cio' in considerazione del fatto
che limitazioni all'uso dei terminali successive alla rimozione del
blocco, oltre ad essere ingiustificate, non garantirebbero i
necessari requisiti di trasparenza nei confronti dell'utenza.
L'Autorita' inoltre ritiene necessario che gli operatori non
pratichino differenziazioni in merito ai servizi accessibili con i
terminali dotati di blocco e con quelli senza alcun tipo di blocco.
36. In relazione a quanto espresso dalle associazioni dei
consumatori sull'opportunita' che il prezzo di vendita di terminali
mobili non bloccati non costituisca un mero riferimento l'Autorita'
ritiene opportuno che gli operatori mobili che offrono terminali in
regime di SIM lock mettano in commercio gli stessi terminali non
bloccati. Cio' anche al fine di una reale trasparenza e
confrontabilita' delle offerte e, quindi, per assicurare agli utenti
il massimo beneficio sul piano della scelta.
4.3. Le garanzie di trasparenza nelle informazioni al cliente.
37. La maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla
consultazione pubblica concorda con gli orientamenti prospettati
dall'Autorita' in tema di garanzie di trasparenza nelle informazioni
al cliente e concernenti le misure finalizzate ad indicare il
contenuto minimo delle informazioni che i fornitori di servizi di
rete mobile, che offrono terminali con il SIM lock e relativi servizi
di comunicazioni mobili, devono dare ai clienti.
38. Inoltre, le associazioni dei consumatori ritengono che non solo
debba essere previsto l'obbligo di fornire tali informazioni ma anche
che le stesse debbano essere formulate in maniera da garantire la
loro completa comprensibilita' da parte del cliente. A questo
proposito viene suggerito di prevedere l'istituzione di un tavolo da
parte dell'Autorita' a cui siano chiamati a partecipare le
associazioni stesse e gli operatori mobili con l'obiettivo di
realizzare degli schemi per la modulistica che siano completi e
comprensibili per l'utenza.
39. In merito alla modalita' di sblocco automatico, alcune
associazioni di consumatori suggeriscono di eliminare la dizione
«nella misura in cui sia tecnicamente fattibile», in quanto,
ritengono che lo sblocco automatico sia tecnicamente fattibile e,
quindi, sia da evitare la possibile elusione di tale regola con una
dichiarazione di non fattibilita' tecnica. Un'altra Associazione
ritiene che, in caso di impossibilita' di sblocco in automatico, vada
previsto che l'operazione di sblocco possa avvenire presso qualsiasi
centro di assistenza, sia questi affiliato o meno con l'operatore. Un
operatore ritiene che lo sblocco debba essere «semplice», tale cioe'
da non rappresentare un ostacolo al libero utilizzo del terminale con
altre SIM da parte del cliente mentre un altro propone di obbligare
l'operatore che offre terminali con SIM lock a consegnare al cliente
un opuscolo che riporti le modalita' per lo sblocco dei terminali e
che l'utente sia abilitato, passato il periodo di blocco, a farsi
sbloccare il terminale anche da terzi. Lo stesso operatore ritiene
che l'obbligo di pubblicazione debba riguardare anche il Sito web
dell'operatore. In particolare, suggerisce che la pagina iniziale del
Sito contenga un collegamento diretto ad una pagina esplicativa sul
SIM/Operator lock e sulle modalita' per lo sblocco dei terminali.
40. E' stata, altresi', rappresentata l'opportunita', di prevedere
non solo un'adeguata informativa nel caso in cui l'operatore consenta
lo sblocco anticipato del terminale, ma, anche, di prevedere il
diritto dell'utente di poter recedere dal contratto, anticipando lo
sblocco del terminale mobile pagando una cifra congrua, proporzionata
al sussidio e al periodo residuo di vigenza del blocco. Un operatore
ritiene che la rimozione anticipata del blocco debba essere
obbligatoria e che la cifra da pagare non debba superare i 100 euro.
Un altro operatore ritiene che una riduzione del periodo di blocco
rispetto a quella prevista inizialmente dall'offerta possa essere
condizionata all'acquisto di un determinato volume di traffico.
4.4. Le valutazioni dell'Autorita'.
41. L'Autorita' ritiene sia opportuno confermare quanto previsto
nel punto A del documento di consultazione pubblica concernente le
misure finalizzate ad indicare il contenuto minimo delle informazioni
che i fornitori di servizi di rete mobile, che offrono terminali con
il SIM lock e relativi servizi di comunicazioni mobili, devono dare
ai clienti, con riferimento, in particolare, alle modalita'
contrattuali di offerta del terminale ed alle relative limitazioni
all'uso dello stesso in presenza di SIM lock, al valore del sussidio
applicato, all'indicazione del prezzo del terminale senza SIM lock,
al periodo di durata del SIM lock, ai prezzi e le modalita' di
rimozione anticipata del blocco nonche' delle modalita' di rimozione
del blocco al termine del suddetto periodo. Tali informazioni devono
essere rese disponibili dall'operatore attraverso i normali strumenti
a disposizione dello stesso per la pubblicazione delle condizioni di
accesso ed uso dei propri servizi (pubblicazione delle carte di
servizio presso i punti vendita, siti web, etc.) nonche' fornite
prima della sottoscrizione contrattuale. Appare utile sottolineare
che le informazioni relative alle condizioni piu' rilevanti (p.e.
valore del sussidio, prezzo del terminale senza sussidio, vincoli
all'uso del terminale in presenza di SIM lock) siano parimenti
indicate nelle informazioni pubblicitarie e nella promozione al
pubblico delle offerte da parte dei fornitori di servizi di rete
mobile.
42. A garanzia del rispetto della durata del blocco sottoscritta,
si ritiene inoltre necessario assicurare che il processo di sblocco
possa avvenire secondo procedure efficienti. A tale scopo dovranno
essere fornite informazioni circa la definizione e pubblicazione
delle procedure di rimozione del blocco al termine del periodo, le
quali dovranno essere semplici, rapide e, nei limiti della
fattibilita' tecnica, attuate con modalita' automatiche.
43. In relazione alle proposte di alcuni soggetti che hanno
partecipato alla consultazione pubblica di prevedere che lo sblocco
debba essere semplice, l'Autorita' ritiene, in linea con quanto
formulato nel documento di consultazione pubblica, che tale richiesta
risulti meritevole di prescrizione regolamentare, cio' al fine di
evitare che lo sblocco del terminale possa provocare disagi alla
clientela.
44. Le disposizioni relative al contenuto minimo delle informazioni
da fornire al cliente trovano giustificazione, oltre che nelle norme
di cui all'art. 71 del Codice delle comunicazioni elettroniche, nella
necessita' che il cliente possa adeguatamente valutare le offerte
degli operatori e orientare le proprie scelte in maniera consapevole,
secondo quanto indicato dall'art. 13, comma 4, lettera a) del Codice.
Ad esempio, la conoscenza del prezzo del terminale senza sussidio e
del valore del sussidio applicato consentira' al cliente di valutare
piu' agevolmente le offerte dei differenti fornitori, in presenza o
meno, del blocco del terminale mobile.
4.5. Modalita' di sottoscrizione delle condizioni contrattuali.
45. La maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla
consultazione pubblica condivide l'orientamento espresso
dall'Autorita' in merito alle modalita' di sottoscrizione delle
condizioni contrattuali, riportato nel punto B del documento di
consultazione pubblica.
46. In merito al punto B1, concernente la previsione di una
specifica e separata modulistica soggetta ad accettazione esplicita
da parte del cliente all'atto della sottoscrizione del contratto,
alcune associazioni di consumatori sono contrarie a prevedere una
modulistica separata, in quanto le stesse ritengono che
l'accettazione espressa di una modulistica separata sia assimilabile
alla sottoscrizione di clausole oggetto di trattativa individuale. Al
riguardo viene fatto presente che l'art. 34, comma 4, del codice del
consumo (decreto legislativo n. 206/2005) sancisce che non sono
vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati
oggetto di trattativa individuale e che, quindi, la sottoscrizione di
una modulistica separata potrebbe equivalere all'accettazione di
clausole vessatorie.
47. Con riferimento al punto B2, concernente il diritto di recesso
dal contratto senza penali o costi aggiuntivi nel caso di modiche
contrattuali, un'associazione ritiene che tale diritto maturi anche
in caso di malfunzionamento del servizio o del terminale,
considerando come malfunzionamento anche la mancanza di servizio
UMTS, visto che l'UMTS e' operante solo in alcune citta'. A tale
riguardo, viene, altresi', suggerito di riformulare il comma
prevedendo che il diritto maturi nel caso di modifiche contrattuali
relative al servizio di comunicazione mobile e/o al blocco dei
terminali. Inoltre, un operatore ritiene che qualora l'utente maturi
il diritto di cui al punto B2 sarebbe opportuno prevedere da parte
dell'Autorita' la possibilita' per il cliente di poter esercitare
tale diritto anche successivamente al mese previsto dal Codice delle
comunicazioni elettroniche e senza limiti di tempo. Al contrario,
un'associazione, evidenziando che l'art. 70, comma 4, del Codice
espone un principio - diritto per l'abbonato al recesso senza penali
all'atto della notifica di proposte di modifica - e non una
«procedura operativa», chiede la cancellazione del punto B2 in quanto
ritiene che la formulazione sia fonte di dubbi e di equivoci. Infine,
un operatore ritiene che l'indicazione dell'Autorita', inerente il
non pagamento di «penali o costi aggiuntivi ... riferita anche allo
sblocco del terminale mobile» sia applicabile limitatamente al caso
in cui l'operatore effettui una modifica oggettivamente peggiorativa
delle condizioni contrattuali del cliente, mentre nel caso in cui il
cliente non accetta una modifica contrattuale non peggiorativa, e
richiede egualmente lo sblocco del terminale, esso debba restare a
pagamento, secondo le pattuizioni contrattuali precedenti.
4.6. Le valutazioni dell'Autorita'.
48. Con riferimento all'utilizzo di una modulistica specifica
riguardante l'acquisto del terminale mobile soggetto alla pratica di
blocco, l'Autorita' ritiene opportuno confermare quanto prospettato
in merito alla previsione di separata e specifica modulistica, in
quanto ritiene che tale modalita' garantisca maggiormente il cliente
in merito all'acquisizione di informazioni relative ai vincoli e alle
condizioni assunte acquistando un terminale mobile a cui e' applicata
la pratica del blocco del terminale. Tale previsione trova
giustificazione dall'art. 71 del Codice delle comunicazioni
elettroniche.
49. In merito alla possibilita' di recesso, l'Autorita' ritiene
opportuno confermare quanto previsto in fase di consultazione
pubblica, per cui in caso di modifiche delle condizioni contrattuali
di qualsiasi natura (e non solo peggiorative) non accettate dal
cliente, lo stesso cliente abbia il diritto di recedere senza penali
o costi aggiuntivi, anche in relazione allo sblocco del terminale.
Tale diritto deve essere esercitato nei limiti previsti dall'art. 70,
comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
4.7. Condizioni relative alla durata del blocco del terminale
mobile ed ai prezzi richiesti per lo sblocco.
50. Per quanto concerne gli orientamenti dell'Autorita' espressi
nel punto C1, relativo al periodo massimo di blocco, parte degli
operatori e delle associazioni di consumatori condivide
l'orientamento dell'Autorita' di fissare la durata massima del blocco
pari a 6 mesi, mentre un ristretto numero di associazioni e un
operatore suggeriscono che venga adottata una durata minore, pari a 3
o 4 mesi. In particolare l'operatore ritiene che, con periodi di
blocco superiori a 4 mesi, il cliente non sarebbe libero di usufruire
delle promozioni che, con cadenza periodica, gli operatori offrono
sul mercato e, inoltre, in tale ipotesi il cliente restituirebbe
all'operatore piu' di quanto ricevuto come sussidio e,
conseguentemente, l'operatore realizzerebbe un profitto eccessivo e
sproporzionato rispetto al beneficio concesso. Al contrario alcune
associazioni e un operatore non ritengono sia opportuno stabilire un
limite massimo, ritenendo sufficiente l'introduzione di un criterio
di proporzionalita' tra sussidio e periodo di blocco oppure la
possibilita' dello sblocco in funzione del volume di traffico. A
riguardo, viene evidenziato che con l'introduzione di nuove
tecnologie e dei relativi terminali (e.g. TV mobile/DVB-H) sara'
importante poter offrire sussidi rilevanti, al fine dello sviluppo
del mercato. Un'associazione ritiene che, ai fini della tutela della
clientela, sia sufficiente la presenza di una progressiva e
significativa diminuzione nel tempo dei costi di sblocco.
51. In merito alle conseguenze della determinazione di un limite
massimo per il periodo di blocco, un'associazione ritiene che la
fissazione del limite massimo del periodo di blocco debba essere tale
da non determinare un incremento dei prezzi dei terminali bloccati
rispetto a quelli attualmente proposti sul mercato, altrimenti si
produrrebbe un evidente danno per il cliente. In particolare, la
stessa associazione ritiene che un incremento dei prezzi possa
determinare, per una considerevole quota di consumatori meno
abbienti, uno sbarramento all'ingresso del mercato verso terminali
mobili di ultima generazione, con un disincentivo all'evoluzione
della tecnologia. A tale riguardo, un operatore ritiene che nel caso
in cui la durata del SIM lock fosse inferiore ad un anno, il valore
del sussidio dovra' necessariamente essere inferiore e,
conseguentemente, sara' maggiore il prezzo di vendita alla clientela
del terminale.
52. Per quanto concerne il punto C2, relativo alla previsione dello
sblocco gratuito al termine del periodo di blocco, la maggior parte
dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione pubblica
concorda con quanto prospettato dall'Autorita'. A riguardo e' stato
rappresentato che l'eventuale costo di sblocco dovrebbe essere parte
del prezzo del terminale, per cui lo sblocco dovrebbe essere
gratuito. Con riferimento al medesimo punto, un operatore ritiene che
a partire dal termine del periodo di blocco del SIM lock (i.e. 12
mesi), il costo dell'operazione di sblocco dell'operator lock possa
essere correttamente correlato all'importo corrisposto dal cliente
all'operatore per il traffico effettuato, al netto dell'IVA. In
sostanza, il costo dello sblocco del terminale dovrebbe essere
direttamente legato al recupero dell'investimento finanziario
contenuto nel sussidio iniziale effettuato dall'operatore. Lo stesso
operatore ritiene inoltre che, alla fine del periodo di blocco
dell'operator lock, invece di un prezzo nullo debba essere previsto
un prezzo pari al costo industriale dello sblocco.
53. In merito al punto C3, relativo alla definizione di criteri per
un'autoregolamentazione, la maggior parte delle associazioni
ritengono che tale opzione non sia opportuna, e chiedono un
intervento regolamentare che determini in maniera certa la durata
massima del periodo di blocco. Su tale aspetto le posizioni degli
operatori sono divergenti. Mentre un operatore ritiene che
l'autoregolamentazione risulti la soluzione piu' idonea, altri si
dichiarano favorevoli a mettere in atto forme di
autoregolamentazione, ritenendo tuttavia necessario l'intervento
dell'Autorita' da realizzare attraverso l'istituzione di un apposito
tavolo tecnico. Infine, un operatore ritiene che una
autoregolamentazione (ad esempio tavoli di lavoro congiunti o codici
di condotta) su temi come la durata del periodo massimo o le
condizioni di sblocco costituisca una soluzione difficilmente
percorribile.
54. In generale, in merito alla possibilita' di regolamentare le
condizioni di durata massima del periodo di blocco e dei prezzi
richiesti per lo sblocco, un operatore ritiene non sussista il potere
dell'Autorita' nel determinare le condizioni contrattuali di
fornitura dei terminali mobili e quindi di determinare un limite
massimo per il periodo di blocco. In particolare, l'operatore ritiene
sufficiente che il cliente sia compiutamente preavvertito delle
condizioni contrattuali e che, a fronte di vincoli o limitazioni,
debba corrispondere una riduzione del prezzo di vendita. Viene
ritenuto dal medesimo operatore che il Codice delle comunicazioni
elettroniche non contenga specifiche disposizioni che possano
giustificare un intervento dell'Autorita' in relazione al periodo di
blocco. Viene altresi' ritenuto che le modalita' di utilizzo di un
apparecchio terminale pattuite tra un operatore e un utente non
abbiano nulla a che vedere con il servizio di comunicazione mobile,
ma attengano alla definizione, in un quadro di autonomia
contrattuale, del contenuto del diritto domenicale connesso a tali
apparecchi e riconosciuto agli utenti, citando che, ai sensi
dell'art. 42, secondo comma, della Costituzione, l'introduzione di
una qualsivoglia limitazione del diritto di proprieta', dettata da
esigenze di interesse collettivo, e' garantita da specifica riserva
di legge. A riguardo viene rappresentato che solo in forza di una
norma di legge in passato si e' potuto introdurre la regola del
cosiddetto «decoder unico». Viene altresi' ritenuto che qualora si
considerasse la vendita di terminale mobile unitamente alla fornitura
di un abbonamento telefonico come un bundle tra servizi, l'Autorita',
ai sensi dell'art. 67 del Codice delle comunicazioni elettroniche,
potrebbe prescrivere che le imprese «non accorpino in modo indebito i
servizi offerti». A tale scopo, l'Autorita' dovrebbe identificare un
mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione mobile, per poi,
seguendo quanto prescritto dal Codice, identificare le imprese con
significativo potere di mercato.
4.8. Le valutazioni dell'Autorita'.
55. Alla luce di quanto proposto in sede di consultazione pubblica
e di quanto acquisito nel corso del procedimento, l'Autorita' ritiene
opportuno confermare l'esigenza di porre una limitazione in ordine
alla durata massima del periodo di blocco. Infatti l'Autorita',
considerato quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del Codice delle
comunicazioni, ritiene che la definizione di una durata massima del
periodo del SIM lock, di misura ragionevole, possa offrire dei
benefici all'utenza ed alla concorrenza, in quanto incentiva
l'accesso dei clienti alle nuove offerte e favorisce la normale
dinamica concorrenziale di cui uno degli aspetti piu' sostanziali e'
rappresentato dalla prestazione di portabilita' del numero mobile.
Tuttavia, appare necessario evidenziare che l'introduzione di un
limite massimo del periodo di applicazione deve essere valutata alla
luce di un bilanciamento di interessi tra le esigenze concorrenziali
e la possibilita', per i consumatori, di accedere alle nuove
tecnologie a prezzi ridotti. Considerato che periodi troppo brevi
possono non consentire il completo recupero del valore del sussidio
fornito, l'Autorita' ritiene opportuno fissare in 18 mesi, la misura
ragionevole della durata massima del blocco del terminale. Inoltre,
l'Autorita' ritiene opportuno confermare l'orientamento per cui, al
termine del periodo di blocco, il terminale deve essere sbloccato
gratuitamente da parte del fornitore di servizi di comunicazioni
mobili e personali. Pertanto, al termine di tale periodo lo sblocco
sara' effettuato senza oneri per il cliente.
56. L'Autorita' altresi', tenuto conto dell'esigenza di garantire,
secondo quanto previsto dall'art. 80, comma 3, del Codice delle
comunicazioni, che eventuali oneri a carico degli abbonati non
agiscano da disincentivo alla richiesta di portabilita', ritiene
opportuno prevedere la possibilita' per il cliente di ottenere lo
sblocco anticipato dopo un periodo di 9 mesi, a fronte del pagamento
da parte della clientela di una cifra non superiore al 50% del
sussidio ricevuto. La fissazione di tale misura si basa su di un
criterio di proporzionalita' derivato dalla previsione che, al
termine dei 18 mesi previsti, lo sblocco dovra' risultare gratuito.
Rimane fermo che il fornitore di servizi deve fornire alla clientela,
all'atto della sottoscrizione contrattuale, puntuale informativa,
nelle modalita' previste ai punti 4.2 e 4.4, in merito a tale
disposizione e che, altresi', il cliente deve essere compiutamente
informato (in termini di condizioni e prezzi) in merito ad ulteriori
possibilita' di sblocco anticipato che il fornitore intendesse
eventualmente offrire.
4.9. Applicabilita' delle misure.
57. Con riferimento ai punti D del documento sottoposto a
consultazione pubblica, relativi all'applicabilita' delle misure, la
maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione
pubblica ritiene che non siano necessarie regole differenziate in
funzione della modalita' di blocco adottata, ovvero SIM lock o
Operator lock, o in funzione dell'offerta di servizio, ovvero di tipo
pre-pagato o con abbonamento.
58. Un'associazione di consumatori ritiene che il SIM lock non
dovrebbe essere utilizzabile nel caso di carte prepagate, in quanto
il suo uso ridurrebbe la naturale flessibilita' a disposizione
dell'utente nella scelta dell'operatore.
59. Un'altra associazione ritiene che nel caso di vendita o
noleggio di terminali dovrebbe essere consentito l'utilizzo solo ed
esclusivamente del blocco di tipo Operator lock.
60. Un'altro operatore ritiene che si possano prevedere
diferrenziazioni tra la pratica del SIM lock e dell'Operator lock con
l'applicazione del SIM lock per un periodo di 12 mesi e con
successiva applicazione dell'Operator lock, per un periodo che puo'
essere definito in funzione anche dell'effettivo utilizzo dei servizi
da parte del cliente.
4.10. Le valutazioni dell'Autorita'.
61. Tenuto conto delle osservazioni al riguardo, l'Autorita'
ritiene opportuno non differenziare la regolamentazione in funzione
della tipologia di contratto di servizio o in funzione della
tipologia di blocco. Non si rilevano infatti necessita' tali da
giustificare eventuali distinzioni che risultino di beneficio del
cliente. Inoltre, sebbene il SIM lock e l'operator lock abbiano
diversi impatti sul servizio fornito alla clientela, si ritiene che
l'operatore abbia comunque la facolta' di applicare i differenti tipi
di blocco, eventualmente differenziando le proprie offerte.
5. Le valutazioni conclusive dell'Autorita'.
62. Alla luce di quanto premesso, l'Autorita' in primo luogo non
ritiene opportuna l'introduzione di una misura regolamentare volta a
vietare la pratica del SIM lock. Non si ritiene infatti che il SIM
lock costituisca un impedimento assoluto alla portabilita' del
numero, in quanto la prestazione e' associata alla SIM e non al
terminale. Un eventuale divieto, inoltre, potrebbe non corrispondere
agli interessi degli utenti, in quanto si rileva che la pratica del
SIM lock ha contribuito al significativo sviluppo in Italia della
telefonia di terza generazione ed ha consentito l'accesso a costi
ridotti alla tecnologia 3G ed all'utilizzo dei servizi innovativi
disponibili su tale tecnologia. L'Autorita' ritiene tuttavia
necessario confermare l'introduzione di condizioni regolamentari a
tutela della clientela e della libera concorrenza, anche al fine di
consentire la corretta applicazione della portabilita' del numero
mobile.
63. Inoltre l'Autorita', in via generale, ritiene che vincoli
eccessivamente stringenti che possano avere come conseguenza diretta
una riduzione del sussidio fornibile alla clientela non siano
nell'interesse del cliente. Si ritiene che una garanzia di
trasparenza nelle informazioni al cliente sia uno degli elementi piu'
importanti per la tutela della clientela, la quale deve essere messa
in grado di scegliere liberamente e consapevolmente tra le diverse
offerte presenti sul mercato, tra cui anche quella di terminali
sbloccati a prezzo pieno.
64. L'Autorita' ritiene che gli interventi regolamentari di cui al
presente provvedimento vadano applicati nella loro totalita' alla
pratica di blocco per i terminali mobili in vendita. Nel caso di
terminali forniti in noleggio od in comodato d'uso alcune delle
misure proposte non trovano applicazione, in quanto il terminale
rimane di proprieta' dell'operatore, fermo restando in ogni caso il
diritto dell'utente a ricevere informazioni chiare e trasparenti
all'atto della sottoscrizione, indipendentemente dalla modalita'
contrattuale scelta.
65. Inoltre, l'Autorita' ritiene opportuno non differenziare la
regolamentazione in funzione della tipologia di contratto di servizio
o in funzione del metodo di blocco, non rilevandosi giustificazioni,
a beneficio del cliente, che rendano necessaria l'introduzione di
eventuali distinzioni.
66. L'Autorita', in linea con quanto indicato nel documento di
consultazione pubblica, ritiene che le criticita' in relazione alle
opportune garanzie di trasparenza delle informazioni relative
all'offerta di terminali, possano essere risolte attraverso la
prescrizione di norme relative ai contenuti informativi al cliente.
Si fa riferimento, in particolare, alle modalita' contrattuali di
offerta del terminale ed alle relative limitazioni all'uso dello
stesso in presenza di SIM lock, al valore del sussidio applicato,
all'indicazione del prezzo del terminale senza SIM lock, al periodo
di durata del SIM lock, ai prezzi e le modalita' di rimozione del
blocco al termine del suddetto periodo. Su tale ultimo aspetto,
l'Autorita' ritiene opportuno specificare che le modalita' di blocco
siano semplici e di facile attuazione.
67. Con riferimento alle modalita' di sottoscrizione delle
condizioni contrattuali, l'Autorita' ritiene opportuno confermare
l'orientamento espresso in sede di consultazione pubblica
relativamente all'introduzione di separata e specifica modulistica e
il diritto di recesso senza penali o costi aggiuntivi in caso di
variazione delle condizioni contrattuali. Cio' al fine di garantire
che il cliente risulti compiutamente informato dei vincoli e delle
condizioni assunte acquistando un terminale con la pratica del SIM
lock.
68. Considerato quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del Codice
delle comunicazioni elettroniche, per assicurare agli utenti il
massimo beneficio sul piano della scelta e per favorire la
concorrenza, l'Autorita' ritiene opportuno confermare l'introduzione
di una durata massima del periodo di blocco, che si individua pari a
18 mesi, prevedendo altresi' che al termine di tale periodo lo
sblocco risulti gratuito.
69. L'Autorita' altresi', tenuto conto dell'esigenza di favorire la
richiesta di portabilita' del numero mobile, ritiene opportuno
prevedere la possibilita', per il cliente, di ottenere lo sblocco
anticipato dopo un periodo di 9 mesi, a fronte del pagamento di una
cifra non superiore al 50% del sussidio ricevuto dal cliente.
70. Alla luce di quanto acquisito nel corso della consultazione
pubblica, l'Autorita' ritiene opportuno prevedere esplicitamente che
un terminale sbloccato possa essere utilizzato su tutte le reti degli
operatori mobili senza limitazioni in merito alle funzionalita'
disponibili sul terminale purche' supportate dall'operatore che offre
il servizio.
71. Infine, considerata la necessita' di prevedere un appropriato
periodo di tempo al fine di consentire agli operatori di adeguare le
proprie offerte presenti sul mercato, l'Autorita' ritiene congruo
stabilire l'entrata in vigore della presente delibera decorsi 60
giorni dalla pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. I contratti che prevedono il vincolo di
blocco del terminale sottoscritti successivamente a tale termine
dovranno pertanto essere conformi a quanto previsto dalla presente
delibera;
Udita la relazione del commissario Enzo Savarese, relatore ai sensi
dell'art. 29, del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si definisce sussidio la
differenza tra il prezzo di vendita del terminale libero da blocchi e
il prezzo di vendita del terminale bloccato, dove i prezzi sono
quelli di listino del singolo operatore mobile.

Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano
nei casi di vendita di tipo diretto o indiretto di terminali mobili
da parte di fornitori di servizi di comunicazioni mobili e personali,
indipendentemente dalla tipologia di contratto o dalla tipologia di
blocco.
2. Rimane fermo in ogni caso il diritto dell'utente a ricevere
informazioni chiare e trasparenti in ordine ad eventuali vincoli di
uso dei terminali forniti all'utente in modalita' diverse dalla
vendita, quali ed esempio il noleggio o il comodato d'uso.

Art. 3.
Garanzia di trasparenza nelle informazioni al cliente
1. Il fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali che
offre terminali con il vincolo del blocco fornisce informazioni
complete, nelle condizioni generali di abbonamento, nelle carte di
servizio ed all'atto della sottoscrizione contrattuale, circa le
modalita' contrattuali di offerta del terminale mobile e le relative
limitazioni all'uso dello stesso in presenza del blocco, il valore
del sussidio applicato, il prezzo del terminale mobile senza blocco,
il periodo di durata del blocco e le modalita' di rimozione del
blocco al termine del suddetto periodo.
2. Il fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali
definisce e pubblica condizioni e modalita' per l'operazione di
sblocco del terminale mobile, chiare trasparenti e tali da garantire
l'efficienza dell'operazione; in particolare, la rimozione del blocco
del terminale mobile al termine del periodo contrattualmente definito
deve essere automatica, nella misura in cui sia tecnicamente
fattibile, o comunque eseguita in modo semplice, presso i centri
indicati dal predetto fornitore di servizi di comunicazioni mobili e
personali.
3. Il fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali
informa la clientela relativamente alle condizioni per ottenere lo
sblocco anticipato, di cui al successivo art. 5, comma 2, fornendo
alla clientela, nelle modalita' di cui al comma precedente, le
relative condizioni economiche e procedurali. Tali informazioni sono
fornite anche nel caso in cui il fornitore di servizi di
comunicazioni mobili e personali intenda eventualmente offrire
ulteriori possibilita' di sblocco anticipato.
4. Il fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali
assicura, nelle informazioni e pubblicita' relative alle offerte che
includono la vendita di terminali mobili, qualunque sia il mezzo
utilizzato, l'indicazione delle informazioni di cui ai precedenti
commi 1 e 2, con particolare riferimento alla presenza di vincoli
relativi al blocco del terminale ed al valore del sussidio applicato.

Art. 4.
Modalita' di sottoscrizione delle condizioni contrattuali
1. All'atto della sottoscrizione contrattuale, le informazioni e le
relative condizioni contrattuali di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3,
devono essere contenute in una separata e specifica informativa
soggetta ad accettazione espressa da parte del cliente.
2. I clienti che aderiscono ad offerte che prevedono il blocco del
terminale mobile hanno il diritto di recedere senza penali o costi
aggiuntivi dal contratto con il fornitore di servizio qualora
quest'ultimo proceda a modifiche delle condizioni contrattuali
relative al servizio mobile o al blocco dei terminali e le stesse
condizioni non siano accettate dal cliente, nelle modalita' previste
all'art. 70, comma 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche.
L'assenza di penali o costi aggiuntivi e' riferita anche allo sblocco
del terminale mobile.

Art. 5.
Condizioni applicabili alla fornitura dei servizi
1. Il blocco SIM lock o operator lock puo' essere applicato dal
fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali per un
periodo massimo di 18 mesi.
2. Il terminale acquistato con il vincolo di blocco viene sbloccato
da parte del fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali
e su richiesta del cliente dopo un periodo di 9 mesi, a fronte del
pagamento di un corrispettivo non superiore al 50% del sussidio
ricevuto.
3. Il terminale viene sbloccato gratuitamente da parte del
fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali entro il
termine massimo di cui al precedente comma 1.

Art. 6.
Garanzie di operativita'
1. Il fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali che
offre terminali mobili garantisce che gli stessi, una volta
sbloccati, possano operare con tutte le reti mobili senza limitazioni
in merito alle funzionalita' disponibili sul terminale purche'
supportate dall'operatore che offre il servizio.
2. Il fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali non
pratica differenziazioni in merito ai servizi offribili utilizzando i
propri terminali dotati di blocco e quelli senza alcun tipo di
blocco.

Art. 7.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui alla presente delibera entrano in vigore
decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. In caso di violazione delle disposizioni della presente
direttiva si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Il presente provvedimento e' notificato alle societa' H3G, TIM
Italia, Vodafone, Wind Telecomunicazioni e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel
sito web dell'Autorita'.

Roma, 21 febbraio 2006

Il presidente: Calabro'

Il commissario relatore: Savarese


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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