L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione del Consiglio del 22 febbraio 2006;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto in particolare, l'art. 25 della predetta legge n. 241/90, nel
quale si dispone che «l'esame dei documenti e' gratuito mentre il
rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del costo di
riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo,
nonche' i diritti di ricerca e di visura»;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 istitutiva dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 9
e l'art. 6, comma 2;
Visti i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il
funzionamento, il trattamento giuridico ed economico del personale e
l'amministrazione e la contabilita', approvati con delibera n. 17/98
e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento concernente l'accesso ai documenti adottato
con delibera del 24 maggio 2001, n. 217/01/CONS ed, in particolare
l'art. 4, comma 5, nel quale e' prevista, tra l'altro, la
determinazione, con successivo provvedimento, dei costi di
riproduzione della documentazione;
Vista la delibera del 24 settembre 2003, n. 335/03/CONS recante
«Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai
documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS»;
Ritenuto di determinare in conformita' alla normativa vigente un
rimborso da corrispondere all'Autorita' a fronte dei costi connessi
alla riproduzione ed al rilascio di copie di documenti agli
interessati che ne facciano richiesta;
Udita la relazione del Commissario relatore Gianluigi Magri, ai
sensi dell'art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento
dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Costi di riproduzione e di spedizione
1. Il rilascio di copia dei documenti da parte degli uffici
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e' subordinato al
pagamento di un costo fisso determinato in Euro 1,00, nonche' al
pagamento dei costi connessi alla riproduzione dei documenti
determinati in Euro 0,25 a pagina (formato A4) ed Euro 0,40 a pagina
(formato A3).
2. I costi di invio a mezzo posta sono determinati in relazione al
costo del servizio pubblico postale con riferimento alla tipologia di
spedizione richiesta.
Art. 2.
Modalita' di corresponsione degli importi
1. La corresponsione degli importi relativi ai costi calcolati in
base a quanto sopra esposto avviene con le seguenti modalita':
a) Pagamento in contanti al cassiere dell'Autorita' che annotera'
su apposito registro i relativi importi e rilascera' ricevuta;
ovvero
b) quando non sia possibile il pagamento in contanti direttamente
al cassiere, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente n.
27/3095 intestato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
presso l'Istituto di credito San Paolo Banco di Napoli, Napoli,
Centro Direzionale, Isola B5 - CAP 80143 (Cod. CIN L ABI 01010 CAB
03494), indicandone la causale.
2. Gli importi di cui sopra sono versati successivamente tramite
reversale sul capitolo 2201 del bilancio, con cadenza trimestrale.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Napoli, 22 febbraio 2006
Il presidente: Calabro'
Il commissario relatore: Magri
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato