A seguito di richieste di delucidazioni e chiarimenti pervenute a
questo Dipartimento, concernenti la corretta applicazione della
circolare in oggetto, si e' reso opportuno predisporre la presente
nota, al fine di garantire un uniforme indirizzo degli enti
proprietari delle strade e degli operatori nel settore dei trasporti
eccezionali.
Premesso che i contenuti della circolare n. 189 del 6 settembre
2005 si intendono qui integralmente richiamati e confermati, in
virtu' delle richieste di chiarimento avanzate, questo Ufficio
ritiene opportuno formulare le considerazioni che seguono.
1) Punto 2), lettera a) e punto 3, lettera b) della circolare. Si
chiedono chiarimenti sulla necessita' che nel carico sia presente
almeno un elemento avente le caratteristiche di cui all'art. 10,
comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992.
Il «carico» del trasporto in condizioni di eccezionalita' di cui si
sta discutendo deve essere caratterizzato dalla presenza di almeno un
elemento che per essere trasportato richieda l'utilizzo di un veicolo
o complesso di veicoli eccezionale, in quanto, se tale condizione non
dovesse sussistere, sarebbe inutile il richiamo alla disciplina
dell'art. 10 del codice della strada.
La considerazione che precede discende dalla attenta lettura della
lettera b), del comma 2, dell'art. 10 richiamato, che prevede
esplicitamente la possibilita' che il carico «puo» essere «integrato»
nel caso si ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61
e 62 -- ovvero «puo» essere «completato»" - nel caso si ecceda
solamente i limiti fissati dall'art. 62.
L'uso dei termini «integrare»" e «completare»" non puo' essere
inteso come casuale, ma e' chiara evidenza del presupposto della
esistenza di un carico che gia' di per se richieda l'impiego del
veicolo o del complesso eccezionale, e il termine «puo'"» conferma la
possibilita' di una integrazione o completamento e non certo di una
pratica dovuta.
2) Punto 5, lettera b) della circolare. Si chiedono chiarimenti su
cosa debba intendersi per piano di carico.
Nel caso in cui con il carico vengano superati i limiti di cui
all'art. 62 del codice della strada, ma nel rispetto dell'art. 61, e'
possibile completare il carico con «generi della stessa natura
merceologica» al fine di occupare l'intera superficie utile del piano
di carico del veicolo o del complesso di veicoli. Si chiarisce che
tale piano di carico non deve essere necessariamente inteso come il
tipico «pianale», ma puo' assumere anche una diversa configurazione
propria del tipo di trasporto da eseguire.
3) Punti 4) e 5) lettera b) della circolare. Si chiedono
chiarimenti sulla possibile sovrapposizione di elementi trasportati.
La questione sollevata merita una riflessione. Limitatamente al
trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature
industriali complesse per l'edilizia, in effetti, l'occupazione della
superficie utile del piano di carico puo' avvenire anche con la
sovrapposizione degli elementi unitari trasportati, ferme restando le
condizioni che nel carico sia presente almeno un elemento che per
essere trasportato richieda l'impiego di un veicolo o complesso di
veicoli eccezionale, che con il completamento non si superino le sei
unita' complessive, e non venga superata la massa eccezionale a
disposizione. Quanto sopra si evince dalla specifica eccezione
prevista nella parte conclusiva del primo periodo della lettera b),
comma 2, dell'art. 10 del Codice della strada, ed anche da una
interpretazione logico-deduttiva dello stesso intero periodo.
Infatti, nel caso di trasporto dei generi merceologici citati, che
ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 del
Codice, come previsto nella parte iniziale del primo periodo della
lettera b), appare attuabile - in quanto non espressamente vietata -
la possibilita' di sovrapporre gli elementi trasportati, sempre nel
limite complessivo delle sei unita'. Risulterebbe dunque alquanto
illogico non riconoscere tale possibilita' quando vengono superati i
soli limiti fissati dall'art. 62.
Infine, con la presente si coglie l'occasione per rettificare gli
estremi di pubblicazione della circolare n. 2811 dell'allora
Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del
Ministero dei lavori pubblici, citata nella Circolare in oggetto, in
quanto e' stata erroneamente indicata la data del 17 novembre 1997,
in luogo di quella del 23 maggio 1997.
Roma, 22 febbraio 2006
Il capo dipartimento per i trasporti terrestri
Fumero
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato