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Gazzetta Ufficiale N. 64 del 17 Marzo 2006

LEGGE 24 febbraio 2006, n.104

Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternita' delle donne dirigenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
1. La tutela previdenziale relativa alla maternita', prevista dal
testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' estesa alle lavoratrici e ai
lavoratori appartenenti alla categoria dei dirigenti che prestano la
loro opera alle dipendenze di datori di lavoro privati, in deroga
all'articolo 6, secondo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000,
n. 53» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile
2001, n. 96, supplemento ordinario.
- Il testo vigente dell'art. 6, secondo comma, della
legge 11 gennaio 1943, n. 138 (Costituzione dell'Ente
«Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di
malattia ai lavoratori». Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 3 aprile 1943, n. 77), e' il seguente:
«L'indennita' non e' dovuta quando il trattamento
economico di malattia e' corrisposto per legge o per
contratto collettivo dal datore di lavoro o da altri enti
in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti
collettivi ai sensi del presente articolo. Le prestazioni
corrisposte da terzi in misura inferiore a quella della
indennita' saranno integrate dall'ente sino a
concorrenza.».

Art. 2.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari
a 11.700.000 euro annui, si provvede mediante il versamento
obbligatorio da parte dei datori di lavoro del contributo per
l'assicurazione per la maternita' delle donne dirigenti, a valere
sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti con qualifica di
dirigente, nella misura prevista dall'articolo 79, comma 1, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, in considerazione dei diversi settori
produttivi.
2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al
monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni
introdotte dalla presente legge comunicando i risultati al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e
delle finanze. Qualora nel corso dell'attuazione della presente legge
si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto all'importo di cui al comma 1, si provvede a rimodulare le
aliquote contributive di cui all'articolo 79, comma 1, del testo
unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con la
procedura di cui al comma 5 del predetto articolo 79, nella misura
necessaria a fare fronte allo scostamento e limitatamente ai soggetti
di cui all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali riferisce al Parlamento, con propria relazione, sulle cause e
l'entita' dei suddetti scostamenti e sulla misura della variazione
delle aliquote di cui al precedente periodo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 febbraio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2924):
Presentato dal sen. Zanoletti ed altri il 28 aprile
2004.
Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro, previdenza
sociale), in sede referente, il 2 luglio 2004 con parere
delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.
Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il
29 settembre 2004; 2 novembre 2004; 22 febbraio 2005;
8 marzo 2005; 31 maggio 2005.
Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede
deliberante, il 15 luglio 2005 con parere delle commissioni
1ª, 5ª e 10ª.
Esaminato dalla 11ª commissione, in sede deliberante e
approvato il 19 luglio 2005.
Camera dei deputati (atto n. 6009):
Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e
privato), in sede referente, il 27 luglio 2005, con pareri
delle commissioni I e V.
Esaminato dalla XI commissione, in sede referente il
21 settembre 2005; 12 ottobre 2005; 2 febbraio 2006.
Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede
legislativa l'8 febbraio 2006 con il parere delle
commissioni I e V.
Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa e
approvato l'8 febbraio 2006.


Nota all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 79, commi 1 e 5, del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 e' il
seguente:
«Art. 79 (Oneri contributivi nel lavoro subordinato
privato). - 1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle
disposizioni di cui al presente testo unico relativi alle
lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro
subordinato privato e in attuazione della riduzione degli
oneri di cui all'art. 78, e' dovuto dai datori di lavoro un
contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori
dipendenti nelle seguenti misure:
a) dello 0,46 per cento sulla retribuzione per il
settore dell'industria, dell'artigianato, marittimi,
spettacolo;
b) dello 0,24 per cento sulla retribuzione per il
settore del terziario e servizi, proprietari di fabbricati
e servizi di culto;
c) dello 0,13 per cento sulla retribuzione per il
settore del credito, assicurazione e servizi tributari
appaltati;
d) dello 0,03 per cento per gli operai agricoli e
dello 0,43 per cento per gli impiegati agricoli. Il
contributo e' calcolato, per gli operai a tempo
indeterminato secondo le disposizioni di cui al
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla
legge 26 febbraio 1982, n. 54, per gli operai agricoli a
tempo determinato secondo le disposizioni del decreto
legislativo 16 aprile 1997, n. 146; e per i piccoli coloni
e compartecipanti familiari prendendo a riferimento i
salari medi convenzionali di cui all'art. 28 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
e) dello 0,01 per cento per gli allievi dei cantieri
scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418.
2.-4. (Omissis).
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, di concerto con quello per il tesoro, la misura
dei contributi stabiliti dal presente articolo puo' essere
modificata in relazione alle effettive esigenze delle
relative gestioni.».


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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