L'anno 2006 il giorno 16 del mese di marzo, alle ore 9, si e'
riunito l'Ufficio centrale per il referendum costituito - ai sensi
dell'art. 12, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, come
sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 1° luglio 1975, n. 264,
convertito in legge con la legge 25 luglio 1975, n. 351 - dai
magistrati della Corte:
presidente: dott. Umberto Papadia;
vice presidente: dott. Rosario De Musis;
componenti:
dott. Giammarco Cappuccio;
dott. Claudio Vitalone;
dott. Francesco Romano;
dott. Raffaele Leonasi;
dott. Gianvittore Fabbri;
dott. Alfredo Mensitieri;
dott. Edoardo Fazzioli;
dott. Vincenzo Proto;
dott. Roberto Preden;
dott. Francesco Sabatini;
dott. Donato Figurelli;
dott. Bruno Rossi;
dott. Giorgio Lattanzi;
dott. Michele Varrone;
dott. Ugo Riccardo Panebianco;
dott. Vincenzo Colarusso;
dott. Giuseppe Pizzuti;
dott. Mario Cicala;
dott. Michele D'Alonzo;
Letta la nota prot. n. 981 del 27 febbraio 2006, con la quale il
sindaco del comune di Carlantino, «ai sensi della legge 25 maggio
1970, n. 352, ed ai sensi dell'ex art. 132, secondo comma, della
Costituzione», ha chiesto al presidente dell'Ufficio centrale per il
referendum presso la Corte suprema di cassazione «l'indizione del
referendum popolare per il distacco del comune di Carlantino dalla
regione Puglia e la sua aggregazione alla regione Molise»;
Vista la deliberazione n. 44 del 29 novembre 2005 del comune
menzionato, allegata alla nota suddetta, relativa alla proposta di
distacco del comune di Carlantino dalla regione Puglia e
l'aggregazione dello stesso alla regione Molise;
Rilevato che la richiesta di referendum risulta articolata in
termini non coincidenti con quelli prescritti dall'art. 41, legge 25
maggio 1970, n. 352 (alla stregua del quale essa avrebbe dovuto avere
la seguente formulazione: «volete che il territorio di Carlantino sia
separato dalla regione Puglia per entrare a far parte integrante
della regione Molise»);
Rilevato altresi' che detta richiesta, in contrasto con quanto
prescritto dall'art. 42, comma 3, legge n. 352 del 1970, cit., appare
corredata da deliberazione del consiglio del comune interessato che
non reca ne' la riproduzione testuale del quesito da sottoporre a
referendum, ne' la designazione dei delegati, effettivo e supplente,
alla relativa presentazione;
Rilevato ancora, che la richiesta e' stata trasmessa a mezzo della
posta da soggetto (il sindaco di Carlantino) di cui non e' provata, e
neppure dedotta, la legittimazione alla relativa presentazione e cio'
in violazione del comma 4 dell'art. 42, cit. per il quale «la
richiesta di referendum deve essere depositata presso la cancelleria
della Corte di cassazione da uno dei delegati, effettivo o supplente,
il quale elegge domicilio in Roma»;
Ritenuto che, nel contesto illustrato, si evidenzia una
irrimediabile difformita' della richiesta di referendum dal paradigma
procedimentale delineato dalle norme su richiamate, e che, percio',
non sussistono gli estremi perche' la richiesta medesima possa essere
presa in considerazione neppure ai fini interlocutori di cui all'art.
12, legge n. 352 del 1970 e, comunque, avere ingresso;
Visto l'art. 43, legge 25 maggio 1970, n. 352;
P. Q. M.
L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione
dichiara inammissibile la richiesta di referendum di cui in
motivazione e ordina l'affissione del presente provvedimento
nell'albo della Corte di cassazione e la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Cosi' deciso in Roma il 16 marzo 2006
Il presidente: Papadia
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato