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Gazzetta Ufficiale N. 69 del 23 Marzo 2006

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 marzo 2006
Modalita' per l'erogazione dei benefici previsti dall'articolo 1, comma 272, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore degli eredi delle vittime del disastro aereo occorso ad Ustica il 27 giugno 1980.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 1, comma 272 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», che riconosce, nel
limite complessivo di spesa di Euro 8.000.000,00 per l'anno 2006,
un'indennita' a favore degli eredi delle vittime dell'evento occorso
ad Ustica il 27 giugno 1980, disponendo che le modalita' per
l'attuazione ditale comma siano stabilite con decreto del Ministro
dell'interno;
Vista la legge 8 agosto 1995, n. 340 recante «Estensione dei
benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n.
302, ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27
giugno 1980»;
Preso atto che, in esecuzione della predetta legge, e stata
disposta l'elargizione di L. 150.000.000 per ciascuna vittima e che i
beneficiari sono stati individuati, ai sensi della legge n. 340/1995
citata, applicando i principi elencati negli articoli 4 e 5 della
legge n. 302/1990, a tal fine espressamente richiamata dalla legge n.
340/1995, in modo che il beneficio e' stato attribuito ai familiari,
nell'ordine di priorita' previsto dall'art. 6 della legge 13 agosto
1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre
1981, n. 720;
Ritenuto che la soprarichiamata somma di Euro 8.000.000,00 prevista
dalla legge n. 266/2005 debba essere ripartita tra le ottantuno
vittime dell'evento di Ustica in ragione di Euro 98.765,43 (esenti da
imposte) per ciascuna vittima, pari ad 1/81 dell'importo
complessivamente stanziato;
Ritenuto che ai fini dell'erogazione di tale indennita' debbano
essere considerati beneficiari:
1) coloro che hanno gia' percepito pro-quota l'elargizione di cui
alla legge n. 340/1995 citata o i loro eredi;
2) coloro che, pur essendo destinatari secondo la legge n.
340/1995 precitata, non hanno presentato istanza o l'hanno presentata
oltre il termine previsto dalla norma;
Ravvisata la necessita' di acquisire, per la puntuale
identificazione dei beneficiari, apposita istanza degli interessati,
da presentarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale alla prefettura - U.T.G. di
residenza della vittima di Ustica al momento della sciagura;
Ritenuto opportuno disporre, per contenere i tempi di liquidazione
delle indennita', l'accreditamento dell'importo pro-quota di Euro
98.765,43 alle prefetture - UU.TT.G. di residenza della vittima che
provvederanno alla corresponsione diretta ai beneficiari;
Decreta:

Art. 1.
In esecuzione dell'art. 1, comma 272, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, l'importo dell'indennita' da erogare per ciascuna vittima
dell'evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980, e' di Euro
98.765,43, pari ad 1/81 dello stanziamento complessivo.

Art. 2.
Tale importo sara' erogato, pro-quota, in favore di coloro che
hanno gia' percepito l'elargizione di cui alla legge n. 340/1995 o ai
loro eredi e a coloro che, pur essendo destinatari secondo la legge
n. 340 precitata, non hanno presentato istanza o l'hanno presentata
oltre il termine previsto dalla norma.

Art. 3.
La concessione di tale indennita' e' subordinata alla presentazione
di apposita istanza, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto, alla prefettura - U.T.G. di residenza della
vittima di Ustica al momento del decesso, da parte di tutti gli
aventi diritto.
Tale istanza dovra' contenere:
dichiarazione da cui risulti che l'istante ha gia' percepito - e
con quale relazione con la vittima - l'elargizione ex legge n.
340/1995 o quota di essa;
ovvero
in caso di intervenuto decesso dell'originario beneficiano,
dichiarazione dell'istante circa la propria condizione di erede di
quest'ultimo, con allegato relativo atto di successione registrato;
codice fiscale del richiedente;
numero conto corrente bancario o postale con indicazione delle
coordinate ABI-CAB.

Art. 4.
Il pagamento degli importi spettanti sara' effettuato dalle
prefetture - UU.TT.G. gia' di residenza delle vittime.

Art. 5.
La spesa conseguente all'attuazione dei precedenti articoli, per
complessivi Euro 8.000.000,00, e' imputata al cap. 2313 dell'unita'
previsionale di base 4.1.2.2 - Liberta' civili e immigrazione - del
bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 2006.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 17 marzo 2006

Il Ministro: Pisanu


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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