IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29
settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21
aprile 2004 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21
aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29
ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la dichiarazione della Commissione al Compromesso di
Lussemburgo dell'aprile 2004 sulle misure antispeculative;
Vista le risultanze dei lavori della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano in relazione al decreto ministeriale 29 luglio 2005 sul tasso
di disaccoppiamento ed in particolare la dichiarazione resa dagli
assessori regionali all'agricoltura;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come
modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2004, n. 157,
convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con
il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei
regolamenti emanati dalla Comunita' europea si provvede con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la
soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2004, n. 1628 recante
disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (CE) n.
1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 relativamente all'art.
33 ed all'art. 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilita'
al regime del pagamento unico e le circostanze eccezionali
verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonche'
del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione recante modalita'
d'applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 1787 recante
disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola
comune;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2005, n. 790/G-1
concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della
politica agricola comune nel settore del tabacco relativo alla
fissazione dei tassi di disaccoppiamento;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante
attuazione dell'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di
soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione
amministrativa in agricoltura;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 recante
disposizioni relative alle regolazioni dei mercati agroalimentari a
norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n.
38;
Ritenuta la necessita' di creare le condizioni per il graduale
passaggio da un regime di riconoscimento comunitario delle
associazioni di produttori ad un regime nazionale di riconoscimento
delle organizzazioni di produttori operato dalle regioni in
attuazione del decreto legislativo n. 102/2005;
Vista la circolare Agea 11 novembre 2005 (prot. n. ACIU.2005.694)
che ha definito le procedure attuative del regime di pagamento unico
nel settore del tabacco in materia di ricognizione preventiva e di
individuazione dei beneficiari nelle more della definizione degli
adempimenti relativi alla assegnazione dei titoli provvisori, alla
fissazione dei titoli, alla domanda di accesso alla riserva nazionale
ed alla domanda di accesso al regime di pagamento unico;
Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni urgenti per l'avvio
a decorrere dal 1° gennaio 2006 del regime dell'aiuto accoppiato nel
settore del tabacco e per una immediata ed ordinata applicazione
delle richiamate norme comunitarie;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
espressa nella seduta del 26 gennaio 2006;
Decreta:
Art. 1.
Durata del regime di aiuto accoppiato, beneficiari
e condizioni di ammissibilita'
1. Il regime dell'aiuto accoppiato di cui all'art. 110 undecies del
regolamento (CE) n. 1782/2003, della durata di 4 raccolti a partire
dal 2006 fino al 2009, consiste nella concessione di un aiuto,
erogabile agli agricoltori che producono tabacco greggio nelle
regioni indicate nell'allegato XXVI del regolamento (CE) n.
1973/2004, che:
a) appartengano ad una delle categorie di cui all'art. 110
duodecies del regolamento (CE) n. 1782/2003;
b) siano subentrati ai soggetti di cui alla lettera a) per una
delle condizioni previste all'art. 33 del regolamento (CE) n.
1782/03.
Art. 2.
Riconoscimento delle imprese di prima trasformazione
e revoca
1. Le imprese di prima trasformazione di cui all'art. 171
quater-ter del regolamento (CE) n. 1973/2004 con sede in Italia sono
riconosciute dall'organismo pagatore competente in base alla sede
legale dell'impresa.
2. Le imprese di prima trasformazione che intendono ottenere il
riconoscimento devono avere la disponibilita' di uno o piu'
stabilimenti per la trasformazione del tabacco a titolo di
proprieta/affitto/comodato/altra forma d'uso ottenuta con
provvedimento di pubblica autorita', comprendenti:
a) locali adeguati per il ricevimento, la perizia, lo stoccaggio
di tabacco greggio secco sciolto ed in colli, la fermentazione, ove
necessaria, e la lavorazione industriale del tabacco;
b) impianto industriale con macchinari adeguati al gruppo di
varieta' da trasformare, quali nastro di alimentazione, silos di
miscelazione umidificatorespulardatore, nastri di cernita, pressa e
linea di confezionamento, laboratorio di analisi con umidimetro,
galleria continua di essiccazione.
3. L'impresa di prima trasformazione e' altresi' riconosciuta a
condizione che venda almeno il 60% del tabacco di origine comunitaria
da essa commercializzata ad imprese di manifattura del tabacco sia
direttamente, sia indirettamente, senza ulteriore trasformazione.
4. L'impresa riconosciuta ai sensi del comma 2 puo' procedere, in
nome e per conto propno mediante idoneo contratto, ad una fase della
prima trasformazione del proprio tabacco contrattato presso altra
struttura, ferma restando la condizione di cui al comma 3.
5. La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento di cui al comma
2 e' presentata all'organismo pagatore di cui al comma 1, corredata
della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti,
dalla dichiarazione concernente l'impegno a rispettare la condizione
prevista al comma 3.
6. Il riconoscimento di una impresa di prima trasformazione e'
revocato, con effetto dal raccolto successivo, dall'organismo
pagatore competente qualora l'impresa non rispetti deliberatamente o
per negligenza grave le disposizioni comunitarie e nazionali nel
settore del tabacco greggio. Salvo il termine per il pagamento
previsto dalla normativa comunitaria, il mancato pagamento al
produttore del prezzo contrattuale entro quarantacinque giorni dalla
consegna si intende negligenza grave e comporta la revoca del
riconoscimento.
7. Al fine di assicurare l'osservanza delle condizioni di cui al
comma 3, gli organismi pagatori, secondo le indicazioni di Agea,
provvedono al monitoraggio del rispetto dell'impegno assunto e - non
appena ne verifichino l'inosservanza - procedono alla comunicazione
alla impresa interessata dell'avvenuta decisione di revoca. Gli
organismi pagatori vigilano affinche' non si verifichino violazioni
del provvedimento di revoca.
Art. 3.
Associazioni di produttori
1. Le associazioni di produttori di cui all'art. 171 quater del
regolamento (CE) n. 1973/2004 sono riconosciute dalle regioni e dalle
province autonome in attuazione del decreto legislativo 27 maggio
2005, n. 102.
2. Le modalita' di controllo e di vigilanza per il rispetto dei
requisiti previsti dal decreto legislativo n. 102/2005, nonche' le
modalita' per la revoca del riconoscimento sono definite con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province di Trento e di Bolzano.
3. Ai fini di economia del procedimento amministrativo, l'organismo
pagatore competente per territorio provvede ad estendere al raccolto
2006 gli effetti del riconoscimento alle associazioni di produttori
gia' riconosciute per il raccolto 2005, a condizione che:
a) si impegnino a mantenere i livelli di assistenza
tecnico-agronomica in essere per il raccolto 2005 ed autorizzino gli
organismi pagatori ad effettuare i relativi controlli di merito;
b) abbiano assunto od assumano entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
presente decreto una delle forme giuridiche previste per le
organizzazioni dei produttori dal decreto legislativo 7 maggio 2005,
n. 102, art. 3, comma 1 e ne diano comunicazione all'organismo
pagatore entro il medesimo termine.
4. Al fine di una maggiore valorizzazione della produzione dei
propri soci le associazioni possono effettuare la cernita o
l'allestimento della totalita' o parte della stessa.
Art. 4.
Precontrattazione
1. Le imprese di prima trasformazione, l'associazione di produttori
ed il singolo tabacchicoltore, al fine di consentire il monitoraggio
della produzione nazionale di tabacco nonche' la piena utilizzazione
del plafond assegnato all'Italia, sottoscrivono un precontratto di
coltivazione.
2. Il precontratto contiene gli elementi indicati all'art. 171
quater-quinquies del regolamento (CE) n. 2182/05 ed e' trasmesso ad
Agea dal singolo produttore di tabacco e/o dall'associazione entro il
15 aprile dell'anno del raccolto.
3. L'Agea verifica la coerenza dei quantitativi indicati nei
precontratti, per gruppo varietale, con quelli di riferimento
utilizzati per il calcolo del plafond nazionale di cui all'art. 110
terdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ridotto della trattenuta
del Fondo comunitario del tabacco per gli anni 2006 e 2007 e del
plafond relativo ai produttori ricadenti nella regione Puglia ai
sensi del decreto ministeriale 29 luglio 2005. Qualora il
quantitativo complessivo precontrattato ecceda il quantitativo
nazionale di riferimento, l'Agea procede per ogni produttore -
associato o singolo - al confronto tra le quantita' precontrattate
con la maggior produzione ammessa a premio in uno degli anni
dell'ultimo triennio, ivi compresi i quantitativi persi per calamita'
naturali. Nel caso in cui il quantitativo indicato nel precontratto
risulti superiore, la sottoscrizione del contratto di coltivazione di
cui all'art. 6 e' autorizzata nei limiti del maggior quantitativo
ammesso a premio in uno degli anni del predetto triennio e comunque
nell'ambito del plafond nazionale.
Art. 5.
Fissazione del livello dell'aiuto
1. In applicazione dell'art. 171 quaterdecies del regolamento (CE)
n. 1973/2004, con decreto ministeriale e' fissato entro il 15 marzo
dell'anno del raccolto il livello indicativo dell'aiuto per
chilogrammo di prodotto che puo' essere differenziato in base alla
varieta' o al gruppo di varieta' di tabacco ed alle specificita'
produttive locali.
2. L'importo definitivo dell'aiuto per chilogrammo di prodotto in
base ai criteri di cui al comma 1 nel rispetto del plafond nazionale,
e' determinato con decreto ministeriale entro i 15 giorni lavorativi
successivi all'ultima consegna sulla base delle verifiche di Agea
sulle produzioni di tabacco consegnate e del plafond nazionale
stabilito dall'art. 110 terdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003,
ridotto:
a) della trattenuta del Fondo comunitario del tabacco per gli
anni 2006 e 2007;
b) del plafond relativo ai produttori ricadenti nella regione
Puglia ai sensi del decreto ministeriale 29 luglio 2005 n. 790/G-1.
3. Il calcolo ed il pagamento dell'aiuto all'agricoltore, anche
tramite l'associazione di produttori, sono effettuati dall'organismo
pagatore competente in relazione alla sede legale dell'associazione o
in base alla residenza del produttore non associato, sulla base di un
attestato di controllo rilasciato dal competente organismo di
controllo che certifichi la avvenuta consegna del tabacco. In caso di
anticipo, l'importo finale dell'aiuto da corrispondere dovra' essere
decurtato dall'importo dell'anticipo, ove del caso applicando la
riduzione lineare prevista dall'art. 171 quaterdecies del regolamento
(CE) n. 1973/2004.
Art. 6.
Contratti di coltivazione
1. Fermo restando il disposto dell'art. 171 quater-quinquies e
seguenti del regolamento (CE) n. 1973/2004, il contratto di
coltivazione puo' disciplinare le modalita' di consegna all'impresa
di prima trasformazione avente natura giuridica di societa'
cooperativa, riconosciuta ai sensi dell'art. 2, da parte dei soci
coltivatori ovvero delle cooperative di coltivatori.
2. I requisiti qualitativi minimi di cui all'art. 171 quater-octies
del regolamento (CE) n. 1973/2004 sono integrati ai sensi
dell'allegato 1 al presente decreto. Sulla base di un programma
presentato al Ministero delle politiche agricole e forestali a valere
sulle disponibilita' di cui alla legge n. 499/1999 le associazioni
dei produttori certificano i suddetti requisiti per la produzione dei
propri soci.
3. Il contratto di coltivazione, a conferma del precontratto di cui
al precedente art. 4, e' trasmesso per la registrazione all'organismo
pagatore competente in base alla sede legale dell'associazione o in
base alla residenza del produttore non associato entro il 15 maggio.
Qualora il quantitativo globalmente contrattato non ecceda il plafond
nazionale e nei limiti dello stesso possono essere sottoscritte
clausole aggiuntive ai contratti. La clausola aggiuntiva e' trasmessa
entro il 9 giugno di ciascun anno.
4. Qualora la trasformazione del tabacco contrattato non avvenga in
Italia, i contratti di coltivazione sono registrati da Agea che invia
copia del contratto di coltivazione registrato all'organismo pagatore
competente per i controlli.
Art. 7.
Controversie relative alla qualita' del tabacco
1. Le controversie relative alla qualita' del tabacco consegnato
all'impresa di prima trasformazione sono definite dall'organismo
pagatore competente secondo modalita' determinate da Agea sulla base
dei criteri di cui all'art. 171 quater-nonies del regolamento (CE) n.
1973/2004.
Art. 8.
Anticipi e consegne del tabacco
1. In applicazione dell'art. 171 quater-quaterdecies del
regolamento (CE) n. 1973/2004 ed in deroga all'art. 10 punto 1 del
regolamento (CE) n. 796/2004, un sistema di anticipi sugli aiuti e'
previsto per la produzione del tabacco a favore degli agricoltori,
anche tramite l'associazione di produttori.
2. La domanda di anticipo e' presentata dopo il 16 settembre di
ciascun anno di raccolto all'organismo pagatore, corredata dalla
copia del contratto di coltivazione - o del riferimento al suo numero
di registrazione - e da una dichiarazione scritta dell'agricoltore o
dall'associazione dei produttori che indica i quantitativi di tabacco
da consegnare nel raccolto in questione.
3. L'organismo pagatore puo' corrispondere all'agricoltore, anche
tramite l'associazione di produttori, un anticipo il cui importo
massimo non puo' essere superiore al 50% dell'aiuto per chilogrammo
da corrispondere sulla base del livello dell'aiuto indicativo di cui
all'art. 5, comma 1, che in ogni caso non puo' superare per ciascuna
varieta' o gruppo di varieta' l'ammontare del premio tabellare
fissato per il raccolto 2005 dal regolamento (CE) n. 546/2002. Tale
versamento deve essere garantito dalla costituzione di una cauzione
di importo pari all'anticipo maggiorato del 15%.
4. L'anticipo e' erogato a decorrere dal 16 ottobre dell'anno del
raccolto, versato al piu' tardi 30 giorni dopo la presentazione della
domanda di anticipo e della prova della costituzione della cauzione.
Art. 9.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di attuazione del presente decreto sono emanate
da Agea.
Il presente decreto e' inviato all'Organo di controllo per gli
adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2006
Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2006
Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 257
Allegato 1
LINEE GUIDA DI BUONA PRATICA AGRICOLA
PER LA PRODUZIONE DI TABACCO IN ITALIA
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato