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Gazzetta Ufficiale N. 69 del 23 Marzo 2006

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 marzo 2006
Modifica del decreto ministeriale 13 gennaio 2006, recante modalita' per l'applicazione delle disposizioni in materia di ritiro dal mercato di carne avicola, ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 novembre 2005, n. 244, da destinare ad aiuti alimentari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito nella
legge 30 novembre 2005, n. 244, relativo a misure urgenti per la
prevenzione dell'influenza aviaria ed in particolare l'art. 5;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2006, recante modalita'
per l'applicazione delle disposizioni in materia di ritiro dal
mercato di carne avicola ai sensi della predetta legge 30 novembre
2005, n. 244, da destinare ad aiuti alimentari;
Considerato che, alla luce della situazione attuale del mercato
comunitario, occorre finalizzare l'operazione umanitaria attraverso
acquisti prioritariamente di pollame in carcasse intere, della
tipologia congelata;
Decreta:

Articolo unico
1. L'art. 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 2006 e' modificato
come segue: «L'AGEA e' autorizzata ad acquistare attraverso procedura
di aggiudicazione carne di pollame, prioritariamente in carcasse
intere, da destinare ad aiuti alimentari, delle tipologie di prodotto
ed ai relativi prezzi massimi, espressi in Euro/Kg, riportati
all'allegato 1 del presente decreto».
2. L'allegato 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 2006 e'
soppresso.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2006

Il Ministro: Alemanno

 Allegato 1
=====================================================================
   Carcasse e tagli carni           |   Euro/Kg congelato
   =====================================================================
   a) Polli Golden e/o Livornesi               |          2,10
   b) Galletti tipo Vallespluga (busti)        |          2,10
   c) Polli (busti)                            |          1,20
   d) Quarti posteriori di pollo               |          1,20
   e) Ali di pollo                             |          0,80
   f) Fusi di tacchino                         |          0,80
   g) Cosce di tacchino                        |          0,90
   h) Ali di tacchino                          |          0,80
   i) Tacchino (busti)                         |          1,10
   j) Faraone e anatre                         |          2,10


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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