IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche per l'orientamento
e la formazione
Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978 recante «legge quadro in
materia di formazione professionale»;
Vista la legge n. 236 del 19 luglio 1993 recante «interventi
urgenti a favore dell'occupazione»;
Vista la legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante «norme in materia
di promozione dell'occupazione»;
Vista la legge n. 144 del 17 maggio 1999 recante «misure in materia
di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», ed in
particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attivita'
formative;
Vista la legge n. 53 del 28 marzo 2003 recante «delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale»;
Vista la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 recante «disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2005)»;
Visto il decreto legislativo n. 76 del 15 aprile 2005 recante
«definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della
legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005 recante «definizione
delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai
sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto l'accordo in materia di obbligo di frequenza delle attivita'
formative espresso dalla Conferenza unificata ex art. 8 decreto
legislativo n. 281/1997, nella seduta del 2 marzo 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 12
luglio 2000, art. 9 sulle modalita' di finanziamento delle attivita'
formative fino al diciottesimo anno di eta';
Visto l'accordo siglato in Conferenza unificata il 19 giugno 2003
per l'esercizio del diritto dovere di istruzione e formazione;
Visto il D.D. n. 442/II/2005 del 30 dicembre 2005 recante l'impegno
finanziario delle risorse dell'anno 2005 per la realizzazione delle
iniziative di cui all'art. 68 della legge n. 144/1999;
Tenuto conto dell'Accordo intervenuto nella seduta del 26 gennaio
2006 della Conferenza delle regioni e delle province autonome in
merito ad un nuova ipotesi di ripartizione delle predette risorse;
Considerata l'esigenza rappresentata con nota n. 422/A41STR/A5LAV
del 27 gennaio 2006 dalla predetta Conferenza, di applicare alle
risorse dell'annualita' 2005 i criteri di ripartizione in parte
riferiti al decreto del Presidente della Repubblica n. 257/2000 ed in
parte stabiliti dal Ministero per l'istruzione, l'universita' e la
ricerca per il riparto delle proprie risorse nell'ambito del
diritto-dovere, di cui alla legge n. 53/2000;
Ritenuto opportuno, nella fase di transizione dal precedente
sistema relativo all'obbligo formativo all'attuale stabilito dalla
normativa in materia di diritto-dovere, accogliere la proposta
regionale di applicazione di un criterio misto;
Acquisita l'intesa con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 17 febbraio 2006 prot. n.
283/FE;
Premesso tutto quanto sopra;
Decreta:
Art. 1.
1. Per quanto indicato nelle premesse il comma 1 dell'art. 1 del
D.D. n. 442/II/2005 del 30 dicembre 2005 e' modificato nel seguente
modo.
Le risorse dell'annualita' 2005 destinate al finanziamento delle
iniziative per l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione, pari Euro 204.709.570,00 a valere sul Fondo di cui
all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono
ripartite fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento
secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata:
=====================================================================
Regioni |Ripartizione delle risorse in Euro
=====================================================================
Piemonte.... | 13.546.232
Valle d'Aosta.... | 357.696
Liguria... | 2.617.319
Lombardia... | 38.336.148
Provincia autonoma di Bolzano... | 5.470.177
Provincia autonoma di Trento... | 3.794.002
Veneto... | 19.814.693
Friuli Venezia Giulia... | 2.609.276
Emilia Romagna... | 7.644.488
Toscana... | 6.476.377
Umbria... | 636.941
Marche.... | 1.021.983
Lazio.... | 6.241.555
Abruzzo.... | 2.761.408
Molise.... | 454.369
Campania.... | 32.098.699
Puglia.... | 19.878.962
Basilicata.... | 750.877
Calabria.... | 6.958.076
Sicilia.... | 25.861.003
Sardegna... | 7.379.289
Totale... | 204.709.570
2. Puo' essere riservata una quota fino al 10% delle risorse
assegnate per le azioni di sistema collegate all'attuazione del
diritto dovere all'istruzione e alla formazione non coperte da altri
finanziamenti di origine nazionale o comunitaria.
Art. 2.
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla
liquidazione delle risorse di cui alla tabella indicata all'art. 1
del presente decreto, a seguito di richiesta formale da parte delle
regioni e delle province autonome e di comunicazione di avvenuto
impegno delle predette risorse con atti giuridicamente vincolanti.
2. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attivita' per
l'attuazione del diritto dovere all'istruzione e alla formazione
ciascuna regione e provincia autonoma predispone un rapporto annuale
di attuazione finanziario (impegni-pagamenti), fisico e procedurale,
elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali in collaborazione con l'ISFOL, da inviare
allo stesso Ministero entro il 31 luglio di ogni anno. Il Ministero
del lavoro e politiche sociali, con la collaborazione dell'ISFOL,
entro il 30 novembre successivo, elabora un documento di monitoraggio
sulla base dei rapporti realizzati dalle regioni e province autonome.
3. Qualora entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale non venga dichiarato impegnato dagli
assessorati competenti l'intero ammontare delle risorse assegnate con
atti amministrativi giuridicamente vincolanti, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali procede alla revoca delle risorse
non impegnate. Tali risorse sono ridistribuite secondo un criterio di
proporzionalita' tra le amministrazioni regionali e province autonome
che hanno erogato a favore dei beneficiari almeno il 50% delle
risorse di cui alla tabella indicata all'art. 1 del decreto di cui
trattasi e che abbiano regolarmente inviato i rapporti di
monitoraggio cosi' come previsto al precedente comma 2.
Roma, 27 febbraio 2006
Il direttore generale: Marincioni
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato