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Gazzetta Ufficiale N. 7 del 10 Gennaio 2006

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 gennaio 2006
Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Roma, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
dell'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme
per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della
legge 13 maggio 1999, n. 133;
Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con
la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo
e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre
2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione
delle sale destinate al gioco del bingo;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000
con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento
in concessione della gestione del gioco del bingo;
Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001,
concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale
delle sale destinate al gioco del Bingo;
Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n.
UDG/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i
quali e' stata istituita la Commissione aggiudicatrice delle
concessioni per le sale destinate al gioco del bingo;
Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163, del 16 luglio 2001),
con il quale e' stata approvata, la graduatoria delle concessioni per
la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;
Visto il decreto direttoriale n. 445/UDG del 7 ottobre 2003;
Visti i decreti direttoriali 9 agosto 2002 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 197 del 23 agosto 2002),
5 novembre 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 266 del 13 novembre 2002), 26 settembre 2003 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 229 del 2 ottobre 2003),
15 dicembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 296 del 22 dicembre 2003) e 13 settembre 2004
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 218 del
16 settembre 2004) concernenti: «Decadenze dall'assegnazione delle
concessioni per l'esercizio del gioco del Bingo, di cui al decreto
11 luglio 2001 e successive modificazioni, ed individuazione dei
soggetti subentranti»;
Visti i decreti direttoriali 26 maggio 2003 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 126 del 3 giugno 2003) e
22 luglio 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 180 del 3 agosto 2004) recanti: «Modificazione della graduatoria
delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del
bingo per la provincia di Roma, di cui al decreto 11 luglio 2001, e
successive modificazioni»;
Considerato che, con sentenza n. 6786/03 in data 25 giugno -
5 agosto 2003, il T.A.R. per il Lazio - Sezione seconda - ha respinto
il ricorso proposto dalla Societa' Video Planet s.r.l.» (plico n. 643
- provincia di Roma) avverso il sopraindicato decreto direttoriale
11 luglio 2001 di approvazione della graduatoria;
Considerato che, con decisione n. 6622/2005 in data 21 giugno 2005
- 24 novembre 2005, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale -
Sezione quarta - ha accolto, nei sensi e nei limiti di cui in
motivazione», il ricorso in appello presentato dalla predetta
Societa' «Video Planet S.r.l.» per l'annullamento della suddetta
sentenza n. 6786/2003 del T.A.R. per il Lazio;
Considerato che il Consiglio di Stato ha motivato, tra l'altro, la
propria decisione come segue: «Relativamente alle gia' indicate voci
Bl, C2 e C3, restano ferme le conclusioni - in giudicato - cui e'
pervenuto il primo giudice, nella parte favorevole (seppure per minor
punteggio) all'odierna appellante, le cui argomentazioni in sede di
appello, intese al conseguimento di un maggior punteggio, non possono
invece essere condivise.
Per la voce B1, va infatti osservato che i locali della Video
Planet non sono ubicati in zona "totalmente urbanizzata", come
sostenuto dall'appellante, bensi' in zona solo sufficientemente
urbanizzata, come risulta dai contenuti dell'attestazione del Comune
versata in atti: si' che appare corretta, sul piano logico,
l'attribuzione del punteggio medio, di tre punti l'Amministrazione si
era orientata, in un primo momento per zero punti), in luogo del
punteggio massimo (6 punti) previsto.
Circa la voce C2, la riduzione del punteggio (da 2 ad 1) assegnato
alla controinteressata (Planet Game 2001 s.r.l.), per i servizi
igienici, in luogo dell'attribuzione di un ulteriore punto (da 1 a 2)
all'appellante si palesa immune dal dedotto vizio di apoditticita',
in presenza di una dotazione per entrambi "buona", e non "ottima",
alla stregua degli specifici criteri di valutazione di cui al bando
di gara.
Sulla voce C3, la rivendicata spettanza di un ulteriore punto in
relazione ai "servizi di ristorazione", in ragione della presenza di
un ampio vano di mq 90 destinato alla ristorazione, e' stata
riconosciuta dal primo giudice sulla scorta della planimetria
depositata in atti: sulla questione si e' formato il giudicato, non
inciso dalla odierna doglianza attorea intesa, in sostanza, a
conseguire una duplicazione di punteggio con riguardo alla indicata
presenza del detto vano».
«Per la voce C6 (ulteriori elementi), il primo giudice ritiene
fondata in parte la relativa censura, affermando - condivisibilmente
- che la disponibilita' di ulteriori servizi igienici avrebbe dovuto
costituire oggetto di positiva valutazione da parte della commissione
di gara, in quanto la circostanza opposta dall'Amministrazione,
secondo cui i bagni della ricorrente si presentavano posti al piano
interrato e, quindi, non facilmente fruibili dai giocatori, non
poteva comportare l'esclusione in toto del relativo punteggio (dei 4
punti disponibili, alla Video Planet non e' stato attribuito alcun
punteggio, mentre alla controinteressata (Planet Game 2001 s.r.l.) ne
sono stati assegnati 2).
Il Tribunale amministrativo, pur affermando la fondatezza della
censura inerente alla mancata positiva valutazione di tale elemento
da parte commissione, non si e' pronunciato sulla relativa
quantificazione in ragione della affermata irrilevanza del correlato
punteggio ai fini di una utile collocazione in graduatoria.
L'assunto appare all'evidenza erroneo: in presenza di una
sostanziale identita' di situazioni e della incontestata irrilevanza
della collocazione dei bagni aggiuntivi al piano interrato, risulta
conforme a criteri di logicita' l'assegnazione di un punteggio
identico a quello attribuito per casi analoghi (id est, punti 2 sui 4
previsti, secondo petitum dell'appellante).
Dalle esposte considerazioni discende che la odierna appellante
aveva titolo al conseguimento di un maggior punteggio (rispetto ai 27
attribuiti) di punti 6 (il rigetto delle restanti censure consente
esclusivamente tale incremento).
Il complessivo punteggio di punti 33 comporta la collocazione di
Video Planet nella graduatoria di cui al 1° aprile 2005 (allegato n.
15 dei documenti versati in atti in esecuzione dell'incombente
istruttorio), al 37° posto, immediatamente a ridosso, quindi, delle
prime aspiranti pretermesse dall'assegnazione, si' da non potersi
ragionevolmente escludere, alla luce del principio di resistenza, in
una situazione alquanto fluida, caratterizzata da innumerevoli
episodi di rinuncia e decadenza dei concessionari, la
configurabilita' di un concreto interesse a coltivare ulteriormente
l'impugnativa».
Considerato che, in ottemperanza alla richiamata decisione n.
6622/2005 del Consiglio di Stato, l'Amministrazione e' tenuta ad
attribuire alla Societa' Video Planet s.r.l. un punteggio pari a tre
punti alla voce progettuale B1 (urbanizzazione della zona), due punti
per la voce C3 (bevande e piccola ristorazione, bar, ristorante), due
punti per la voce C6 (ulteriori elementi) e dunque un punteggio
complessivo di 33 punti;
Considerato che, sempre in ottemperanza alla richiamata decisione
n. 6622/2005 del Consiglio di Stato, l'Amministrazione e' tenuta ad
assegnare alla Societa' Planet Game 2001 s.r.l., un punteggio pari ad
un punto alla voce progettuale C2 (servizi igienici) e dunque un
punteggio complessivo di 45 punti;
Visto il decreto direttoriale 6 luglio 2005 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 168 del 21 luglio 2005)
recante: «Revoca della concessione n. 144/TI/04, dell'11 maggio 2004,
per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei
confronti della Bingo Re s.r.l., in Roma», alla quale e' stata
trasferita la titolarita' della concessione n. 144/02 dalla Societa'
Drugstore 2000 s.r.l. e considerato che tale provvedimento di revoca
e' stato impugnato con ricorso innanzi al T.A.R. del Lazio che, in
sede cautelare, ha respinto la domanda di sospensione;
Considerato che si ritiene opportuno procedere all'assegnazione
della suddetta concessione al concorrente collocato, nella medesima
graduatoria della provincia di Roma, nella posizione progressivamente
piu' favorevole e cioe' alla Bingo Oasis s.r.l. (plico n. 1214),
Decreta:

Art. 1.
1. La graduatoria, per la provincia di Roma, delle concessioni per
la gestione del gioco del bingo, riportata nell'allegato 1 al decreto
direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 163,
del 16 luglio 2001), e' modificata, per i motivi indicati in
premessa, come di seguito indicato:

Tabella

2. La Societa' Bingo Oasis s.r.l. (plico n. 1214) dovra' ritirare
presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza
Mastai n. 11 - 00153 Roma, la scheda di valutazione del progetto
presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei
lavori, alla proposta inviata all'Amministrazione in sede di gara,
secondo quanto descritto nella relazione illustrativa, nel rispetto
del numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala
da gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore. In caso di
divergenza grave ricadranno sulla Societa' tutte le conseguenti
responsabilita' di carattere risarcitorio ed eventualmente penale. La
Societa' Bingo Oasis s.r.l. (plico n. 1214) dovra' provvedere, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, a presentare rinnovata
ed idonea cauzione provvisoria di Euro 5.165. Inoltre, entro
centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto, la Societa' in parola dovra'
approntare la sala debitamente attrezzata e funzionante per il
collaudo da parte dell'Amministrazione con facolta' di richiederne il
differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52,
comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive
modificazioni.
3. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto
direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n.
163 del 16 luglio 2001, nonche', nell'interesse generale, gli effetti
dei provvedimenti medio tempore adottati in relazione alla
graduatoria della provincia di Roma.
4. Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, e' ammesso ricorso nei modi e
nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 2 gennaio 2006

Il direttore: Tagliaferri


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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