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Gazzetta Ufficiale N. 70 del 24 Marzo 2006

LEGGE 6 marzo 2006, n.115

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la
realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del
Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004.

Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo
stesso.

Art. 3.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dalla presente legge, ad eccezione
dell'attuazione dell'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1,
si provvede nei limiti delle risorse disponibili ai sensi
dell'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5
dell'Accordo di cui all'articolo 1, e' autorizzata la spesa di euro
35.515 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
Sovvenzione comunitaria
1. Gli eventuali introiti derivanti dal contributo della
Comunita' europea per i progetti della Rete transeuropea di trasporti
(TEN) sono versati allo stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato per il tramite del fondo di rotazione di cui all'articolo
5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per essere riassegnati al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo
13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

Art. 5.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 marzo 2006

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5778):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) il
13 aprile 2005.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 9 maggio 2005 con pareri delle commissioni I,
II, V, VI, VIII, XI, X e XIV.
Esaminato dalla III commissione il 17 maggio e 7 luglio
2005.
Esaminato in aula l'8 luglio 2005 e approvato il 13
luglio 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3545):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 18 luglio 2005 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 10ª, 13ª e 14ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 4 ottobre 2005 e 7
febbraio 2006.
Relazione scritta presentata il 7 febbraio 2006 (atto
n. 3545-A - relatore sen. Pellicini).
Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 10
febbraio 2006.
Camera dei deputati (atto n. 5778-B):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 14 febbraio 2006 con pareri delle commissioni
I e V.
Esaminato dalla III commissione il 14 febbraio 2006.
Esaminato in aula il 16 febbraio 2006 e approvato il 22
febbraio 2006.

Allegato


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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