Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 3 marzo 2006;
Visti:
la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 giugno 2003;
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
la legge 18 aprile 2005, n. 62;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
il decreto del Ministero delle attivita' produttive 26 agosto
2005 (di seguito: decreto 26 agosto 2005);
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di
seguito: l'Autorita) 22 aprile 1999, n. 52/99, come successivamente
modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 52/99);
la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01;
la deliberazione dell'Autorita' 27 febbraio 2002, n. 26/02;
la deliberazione dell'Autorita' 26 marzo 2002, n. 49/02;
la deliberazione dell'Autorita' 28 aprile 2005, n. 78/05;
la deliberazione dell'Autorita' 21 giugno 2005, n. 119/05 (di
seguito: deliberazione n. 119/05);
la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2005, n. 166/05 (di
seguito: deliberazione n. 166/05);
la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 203/05;
la deliberazione dell'Autorita' 14 febbraio 2006, n. 29/06 (di
seguito: deliberazione n. 29/06);
la segnalazione dell'Autorita' al Parlamento e al Governo in
materia di terzieta' della rete nazionale, degli stoccaggi e di
sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale del 27 gennaio
2005;
il documento per la consultazione «Criteri per la determinazione
delle tariffe per l'attivita' di stoccaggio di gas naturale per il
secondo periodo di regolazione» del 14 dicembre 2005 (di seguito:
documento per la consultazione 14 dicembre 2005);
la sintesi delle osservazioni pervenute al documento di
consultazione 14 dicembre 2005;
il documento per la consultazione «Criteri per la determinazione
delle tariffe per l'attivita' di stoccaggio di gas naturale per il
secondo periodo di regolazione» del 22 febbraio 2006 (di seguito:
documento per la consultazione 22 febbraio 2006).
Considerato che:
nel documento per la consultazione 14 dicembre 2005, l'Autorita'
ha delineato l'impostazione generale della disciplina tariffaria per
il servizio di stoccaggio del gas naturale relativa al secondo
periodo di regolazione (1° aprile 2006 - 31 marzo 2010),
prospettando, tra l'altro, i seguenti interventi:
prevedere una tariffa unica nazionale, unitamente ad un sistema
di perequazione che garantisca il recupero dei ricavi riconosciuti ad
ogni impresa, al fine di promuovere il potenziamento e lo sviluppo
dei nuovi giacimenti e delle infrastrutture esistenti meno
efficienti;
definire modalita' di calcolo dei costi riconosciuti coerenti
con quelle stabilite per il primo periodo di regolazione, prevedendo
che i costi operativi del terzo periodo di regolazione tengano conto
di un'equa ripartizione dei recuperi di efficienza;
ripartire i ricavi riconosciuti in una quota relativa ai
corrispettivi di impegno di capacita' di stoccaggio (capacity), ed
una relativa ai corrispettivi applicati all'energia movimentata
(commodity), prevedendo per la prima un sistema di garanzia che
assicuri comunque la remunerazione del capitale investito e i
relativi ammortamenti;
incentivare gli investimenti per la realizzazione di nuove
capacita' di spazio e di punta al fine di:
(a) incrementare la disponibilita' di stoccaggio a copertura
della domanda per il sistema nazionale;
(b) sviluppare, in coerenza con l'evoluzione del mercato del
gas in Europa, un sistema di stoccaggio, sia fisico, sia virtuale, a
supporto di una funzione di hub del territorio italiano per il resto
del continente europeo;
completare l'articolazione tariffaria, introducendo un apposito
corrispettivo per il servizio di disponibilita' di punta in fase di
iniezione al fine di:
(a) assicurare una migliore attribuzione dei costi del
servizio, in coerenza con l'effettiva modalita' di svolgimento del
medesimo;
(b) favorire il riempimento degli stoccaggi a tutela delle
riserve per il sistema nella fase di erogazione;
conseguentemente, adeguare la disciplina delle condizioni di
accesso al servizio di stoccaggio, di cui alla deliberazione n.
119/05, prevedendo il conferimento di una capacita' di punta di
iniezione e la revisione delle prestazioni di punta di erogazione
associate alle capacita' di erogazione conferite;
limitare l'onere del servizio di stoccaggio strategico al
corrispettivo tariffario di capacita' di spazio e al corrispettivo
tariffario di remunerazione del gas immobilizzato, nel caso di
disponibilita' di gas offerta dall'impresa di stoccaggio, in quanto
la finalita' di tale servizio di stoccaggio e' garantire la
disponibilita' di un volume di riserva di gas;
introdurre un corrispettivo unitario di capacita' di trasporto
in fase di iniezione, nel punto di interconnessione virtuale con gli
stoccaggi, al fine di garantire una migliore allocazione dei costi di
trasporto;
anche alla luce delle osservazioni pervenute da parte dei
soggetti interessati, pubblicate in versione sintetica sul sito
internet dell'Autorita', con il documento per la consultazione 22
febbraio 2006, l'Autorita' ha approfondito ed integrato alcune
tematiche affrontate in termini generali nel primo documento,
evidenziando, tra l'altro, la necessita' di:
individuare il soggetto responsabile delle attivita' di
calcolo, strumentali alla determinazione della tariffa unica
nazionale;
introdurre nell'ambito della disciplina dei trattamenti
incentivanti per i nuovi investimenti, soglie minime di
ammissibilita' a detti trattamenti nel caso di investimenti di
potenziamento e sviluppo di giacimenti in esercizio;
prevedere, ai fini della determinazione del capitale investito
in gas, il riferimento al valore riconosciuto nel primo periodo di
regolazione rivalutato con il deflatore degli investimenti fissi
lordi e, nel caso di nuove imprese di stoccaggio, l'utilizzo del
metodo del costo storico rivalutato;
privilegiare un'articolazione dei corrispettivi e delle
prestazioni del servizio di stoccaggio che stimoli un corretto
utilizzo delle disponibilita' di stoccaggio da parte degli utenti e
contestualmente incentivi le imprese di stoccaggio a rendere
disponibili incrementi di capacita' di punta di erogazione;
destinare i ricavi derivanti dall'applicazione dei
corrispettivi di bilanciamento e per la reintegrazione degli
stoccaggi alla copertura dei ricavi addizionali riconosciuti a fronte
dei nuovi investimenti;
avvalersi della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di
seguito: Cassa) ai fini della gestione del sistema di perequazione e
prevedere un meccanismo che garantisca il recupero dei ricavi di
competenza dell'impresa;
le osservazioni pervenute in merito al secondo documento per la
consultazione hanno evidenziato:
una sostanziale condivisione da parte degli operatori del
sistema circa l'impostazione complessiva dell'intervento prospettato;
la necessita', manifestata da alcuni soggetti, che la tariffa
costituisca un segnale di prezzo, funzionale ad evidenziare
l'effettivo livello di scarsita' del sistema rispetto alla domanda,
con la conseguente esigenza di prevedere tariffe differenziate per
imprese di stoccaggio ovvero per giacimenti;
l'esigenza di ridurre il valore delle soglie minime di
ammissibilita' ai trattamenti incentivanti per i nuovi investimenti
di potenziamento e sviluppo di giacimenti in esercizio;
l'opportunita' di attribuire all'Autorita' il compito di
calcolare le componenti della tariffa unica nazionale;
la necessita' di incentivare i nuovi investimenti in misura
maggiore rispetto a quanto prospettato;
Considerato inoltre che:
con la deliberazione n. 29/06 l'Autorita' ha prorogato al 17
marzo 2006 il termine di cui all'art. 9, comma 1, della deliberazione
dell'Autorita' n. 119/05 per il conferimento delle capacita' di
stoccaggio per l'anno termico 2006/2007 e ha contestualmente posposto
di 20 (venti) giorni il termine previsto dalle procedure operative
delle imprese di stoccaggio per la presentazione delle richieste di
capacita';
Ritenuto che:
alla luce dell'attuale assenza di concorrenza nel mercato dei
servizi di stoccaggio, caratterizzato dalla presenza di un'impresa
che gestisce circa il 98% delle capacita', nonche' in ragione
dell'attuale carenza di offerta del servizio medesimo, la previsione
di tariffe differenziate per imprese o per giacimenti non sia idonea
ne' a stimolare il potenziamento e lo sviluppo dei nuovi giacimenti e
delle infrastrutture esistenti meno efficienti, ne' a favorire lo
sviluppo della domanda di servizi di stoccaggio, anche diversi dai
servizi di modulazione, minerario e strategico; e che sia pertanto
necessario prevedere una tariffa di stoccaggio unica nazionale,
unitamente ad un sistema di perequazione che garantisca il recupero
dei ricavi spettanti ad ogni impresa;
Ritenuto che sia altresi' necessario:
introdurre un sistema di garanzia che assicuri a ciascuna impresa
di stoccaggio la remunerazione del capitale investito ed i relativi
ammortamenti, indipendentemente dalle quantita' di capacita' dalla
stessa effettivamente conferite;
prevedere la valorizzazione del gas con riferimento al metodo del
costo storico originario d'acquisizione opportunamente rivalutato,
facendo salvo il valore del gas riconosciuto nel primo periodo di
regolazione al fine di garantire continuita' dei livelli di
remunerazione riconosciuti;
confermare le categorie di cespiti e la durata convenzionale
indicata nei documenti di consultazione 14 dicembre 2005 e 22
febbraio 2006 al fine di uniformare il trattamento agli altri servizi
regolati e di meglio allocare i costi relativi alle diverse
categorie;
determinare i costi operativi riconosciuti con riferimento alle
spese ricorrenti effettivamente sostenute nell'esercizio 2005, al
netto degli oneri relativi ai consumi tecnici delle centrali di
compressione e trattamento, allocati direttamente agli utenti del
sistema dello stoccaggio; e che sia inoltre necessario prevedere
l'applicazione, per la determinazione dei costi operativi
riconosciuti, del criterio del profit sharing, nel terzo periodo di
regolazione;
incentivare i nuovi investimenti mediante il riconoscimento di un
incremento del tasso di remunerazione rispetto a quello riconosciuto
sul capitale esistente al termine dell'esercizio, e per una durata
superiore al periodo di regolazione in funzione delle diverse
tipologie di investimento;
riconoscere un incremento del tasso di remunerazione per gli
investimenti destinati alla realizzazione di impianti di peak
shaving, volti ad aumentare la flessibilita' del sistema e le
prestazioni in termini di disponibilita' di punta;
applicare il recupero di produttivita' alle sole componenti del
vincolo relative ai costi di gestione e alla quota ammortamento,
analogamente a quanto previsto dalla legge n. 290/03, sottoponendo la
quota parte dei ricavi garantiti riconducibili alla remunerazione del
capitale investito netto ad un aggiornamento mediante ricalcolo
annuale del costo storico rivalutato del capitale investito netto;
differenziare i corrispettivi nelle fasi di iniezione ed
erogazione, al fine di stimolare un corretto utilizzo delle
disponibilita' di stoccaggio da parte degli utenti, nonche' di
preservare le prestazioni del sistema al termine di dette fasi;
rivedere la disciplina di ripartizione dei ricavi derivanti
dall'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento, al fine di
destinare parte di essi alla copertura dei ricavi addizionali
riconosciuti per i nuovi investimenti, con la conseguente riduzione
delle variazioni tariffarie in ragione d'anno;
avvalersi della Cassa ai fini dell'applicazione del sistema di
perequazione;
introdurre, a copertura degli eventuali squilibri del sistema di
perequazione, un corrispettivo variabile addizionale applicato
all'energia movimentata;
modificare la deliberazione n. 119/05, prevedendo il conferimento
di una capacita' di punta di iniezione e la revisione delle
prestazioni di punta di erogazione associate alle capacita' di
erogazione conferite nonche', tenuto conto della funzionalita' delle
prestazioni di punta all'erogazione del gas, rimuovere la previsione
del conferimento di capacita' di erogazione per il servizio di
stoccaggio strategico, mantenendo al contempo agli utenti di tale
servizio il medesimo trattamento riconosciuto nel precedente periodo
di regolazione, nel caso di ricorso allo strategico;
modificare la deliberazione n. 166/05, introducendo un
corrispettivo unitario di exit nel punto di interconnessione virtuale
con gli stoccaggi, cui siano attribuiti i costi di trasporto relativi
alla fase di iniezione;
Ritenuto che sia altresi' opportuno:
al fine di consentire agli utenti del servizio di stoccaggio di
disporre di un congruo tempo per la formulazione delle proprie
richieste di capacita' di stoccaggio per l'anno termico 2006/2007,
anche alla luce del nuovo assetto tariffario delineato con il
presente provvedimento, differire di ulteriori 7 (sette) giorni le
proroghe stabilite dalla deliberazione n. 29/06 dei termini per il
conferimento delle capacita' di stoccaggio e per la presentazione
delle richieste di capacita';
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
dell'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di
seguito: decreto legislativo n. 164/00), le definizioni di cui alla
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 21
giugno 2005, n. 119/05 (di seguito deliberazione n. 119/05), e le
seguenti definizioni:
a) Cassa e' la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
b) costi di chiusura mineraria sono i costi di smantellamento,
dismissione e chiusura degli impianti;
c) nuovi giacimenti sono i giacimenti di stoccaggio con
concessioni gia' assegnate ma non in esercizio alla data di entrata
in vigore del presente provvedimento o livelli di giacimenti non in
esercizio, relativi a concessioni gia' assegnate e in esercizio
ovvero giacimenti o livelli con concessioni assegnate successivamente
all'entrata in vigore del presente provvedimento;
d) operazioni all'interno del medesimo gruppo societario sono le
operazioni con le societa' o con i soggetti controllanti, controllati
o collegati come definiti dall'ordinamento giuridico e con le
societa' sottoposte al controllo dei medesimi soggetti controllanti;
e) peak shaving e' costituito da un impianto di liquefazione del
gas naturale, da un impianto di stoccaggio di gas naturale liquefatto
e da un impianto di rigassificazione;
f) periodo di regolazione e' il periodo intercorrente tra il 1°
aprile 2006 e il 31 marzo 2010;
g) pseudo-working gas e' il quantitativo di gas, quota parte del
working gas, presente nei giacimenti di stoccaggio producibile in
tempi piu' lunghi rispetto a quelli necessari al mercato ed
essenziale per assicurare le prestazioni di punta che possono essere
richieste dalla variabilita' della domanda in termini giornalieri ed
orari;
h) RS e' il ricavo di riferimento per l'attivita' di stoccaggio;
i) RS^E e' la quota parte dei ricavi attribuita ai corrispettivi
variabili di iniezione ed erogazione, costituita dai costi operativi
riconosciuti;
j) RS^C e' la quota parte dei ricavi relativa al servizio di
stoccaggio, attribuita alla capacita' di stoccaggio ed e' data dalla
somma delle componenti RS^C «capitale», RS^C «amm»;
k) RS^C «capitale» e' la quota di ricavo dello stoccaggio
riconducibile al capitale investito riconosciuto;
l) RS^C «amm» e' la quota di ricavo dello stoccaggio
riconducibile alla quota ammortamento riconosciuta;
m) RSNI e' la componente di ricavo addizionale relativa ai nuovi
investimenti.
Art. 2.
Ambito di applicazione
2.1 Il presente provvedimento si applica, per il periodo di
regolazione, alle imprese di stoccaggio.
2.2 La tariffa per il servizio di stoccaggio di gas naturale (di
seguito: tariffa di stoccaggio) determinata, sulla base dei criteri
fissati nel presente provvedimento e' da intendersi come tariffa
massima. Le imprese di stoccaggio applicano le tariffe assicurando
trasparenza e non discriminazione tra utenti.
Titolo II
DETERMINAZIONE DEI RICAVI
DELL'ATTIVITA' DI STOCCAGGIO
Art. 3.
Ricavi di riferimento
3.1 Ai fini della determinazione delle tariffe di cui all'art. 6 e
seguenti, ciascuna impresa di stoccaggio che, alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, svolge l'attivita' di stoccaggio
in giacimenti attivi, calcola il ricavo di riferimento per la
formulazione dei corrispettivi unitari di cui all'art. 6 per l'anno
termico 2006-2007, secondo le modalita' definite nei commi
successivi.
3.2 Il ricavo di riferimento RS viene calcolato per ciascuna
impresa sommando le seguenti componenti:
a) costo riconosciuto del capitale investito netto, pari al 7,1
per cento reale pre tasse, riferito al capitale investito netto
calcolato ai sensi del comma 3.3;
b) ammortamenti economico-tecnici calcolati in relazione alle
caratteristiche dei cespiti necessari ai sensi del comma 3.5;
c) costi operativi riconosciuti calcolati ai sensi dei commi 3.6
e 3.7.
3.3 Il capitale investito netto e' pari alla somma dell'attivo
immobilizzato netto calcolato ai sensi del comma 3.4 e del capitale
circolante netto, pari all'1 per cento dell'attivo immobilizzato
netto.
3.4 Ai fini della determinazione del valore dell'attivo
immobilizzato netto l'impresa che alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento svolge il servizio di stoccaggio:
a) individua gli incrementi patrimoniali annuali, relativi alle
immobilizzazioni dei giacimenti attivi realizzate a partire dall'anno
1950 e presenti in bilancio al 31 dicembre 2005, raggruppate nelle
categorie di cui alla tabella 1, per i quali il fondo ammortamento
economico-tecnico, calcolato ai sensi della lettera d), non abbia
gia' coperto il valore lordo degli stessi, escludendo gli interessi
passivi in corso d'opera non determinati in sede di bilancio ed
eventuali rivalutazioni o svalutazioni;
b) rivaluta i costi storici degli incrementi di cui alla
precedente lettera a) in base al deflatore degli investimenti fissi
lordi; nella tabella 2 e' riportato il deflatore degli investimenti
fissi lordi per il calcolo dei ricavi di riferimento per l'anno
termico 2006-2007;
c) calcola l'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie
di cespiti come somma dei valori risultanti dalle rivalutazioni di
cui alla precedente lettera b);
d) determina il fondo di ammortamento economico-tecnico derivante
dalla somma dei prodotti degli incrementi patrimoniali di cui alla
precedente lettera b) per le rispettive percentuali di degrado, come
definite nella lettera seguente;
e) le percentuali di degrado (PD) sono calcolate con la seguente
formula:
(t-1)-AIP PD=---------- x 100; DC
dove (t-1) e' l'anno precedente quello della presentazione delle
proposte tariffarie, ovvero il 2005 per il calcolo dei ricavi di
riferimento per l'anno termico 2006-2007, AIP e' l'anno
dell'incremento patrimoniale e DC e' la durata convenzionale
tariffaria delle infrastrutture, per le singole categorie di cespiti,
individuata nella tabella 1, salvo per i fabbricati, le centrali di
trattamento e i sistemi di misura iscritti a bilancio fino all'anno
2005, per i quali si utilizza una durata convenzionale
rispettivamente pari a 50, 20 e 10 anni; i terreni e il gas naturale
di proprieta' dell'impresa di stoccaggio presente nei giacimenti
attivi, non sono oggetto di ammortamento;
f) calcola in relazione ai contributi a fondo perduto per lo
sviluppo delle infrastrutture finalizzate all'attivita' di stoccaggio
versati da pubbliche amministrazioni, il valore dei contributi
ricevuti in ciascun anno rivalutato in base al deflatore degli
investimenti fissi lordi, al netto della quota gia' degradata,
calcolata come somma dei prodotti dei contributi rivalutati per le
rispettive percentuali di degrado, come definite alla lettera e);
g) individua il valore del gas naturale di proprieta'
dell'impresa di stoccaggio presente nei giacimenti attivi al 31
dicembre 2005, economicamente estraibile con le infrastrutture
esistenti, al netto del volume di gas la cui estrazione non risulta
possibile per motivi tecnico-minerari o in base a disposizioni
emanate dal Ministero delle attivita' produttive, o in forza di
vincoli ambientali o territoriali;
h) il valore del gas naturale di cui alla lettera g) e' pari al
costo storico rivalutato del gas determinato considerando, per ogni
anno di acquisizione, il costo originario di acquisizione. Ove nel
primo periodo di regolazione sia stato riconosciuto ai fini tariffari
un valore calcolato con metodologie difformi dal costo storico
rivalutato, il valore del gas naturale e' assunto pari a quello del
primo periodo, rivalutato come alla precedente lettera b);
i) calcola l'attivo immobilizzato netto detraendo dal valore
dell'attivo immobilizzato lordo di cui alla lettera c) il fondo di
ammortamento economico-tecnico di cui alla lettera d) e la somma dei
contributi di cui alla lettera f) e sommando il valore del gas di cui
alla lettera g).
3.5 Ai fini della determinazione degli ammortamenti
economico-tecnici riconosciuti annualmente ai fini tariffari,
ciascuna impresa:
a) calcola la somma dell'attivo immobilizzato lordo, delle
singole categorie di cespiti, di cui al precedente comma 3.4, lettera
c);
b) calcola gli ammortamenti annui dividendo la somma di cui alla
lettera a), al netto degli incrementi patrimoniali relativi alle
immobilizzazioni in corso presenti nel bilancio al 31 dicembre 2005,
per ogni categoria, per la durata convenzionale riportata nella
tabella 1;
c) somma gli ammortamenti annui di cui alla precedente lettera
b), relativi alle diverse categorie.
3.6 I costi operativi, CO «2005», comprendono tutte le spese
ricorrenti, operative e di carattere generale, attribuibili
all'attivita' di stoccaggio svolta in giacimenti attivi,
effettivamente sostenute nell'esercizio 2005 dall'impresa di
stoccaggio e risultanti dai bilanci sottoposti a revisione contabile,
al netto degli oneri relativi ai consumi tecnici necessari per
l'espletamento delle fasi di iniezione e di erogazione, degli oneri
attribuibili ai ricavi compensativi e alle attivita' capitalizzate. I
costi operativi, proposti dalle imprese e sottoposti a verifica
dell'Autorita', comprendono:
a) il costo del personale;
b) i costi sostenuti per acquisti di materiali di consumo;
c) i costi per servizi e prestazioni esterne;
d) i costi per chiusure minerarie;
e) altri accantonamenti diversi dagli ammortamenti, purche' non
operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie o su base
straordinaria.
3.7 Ai fini della determinazione dei costi operativi di cui al
comma 3.6, l'impresa fornisce evidenza del metodo utilizzato per il
calcolo del valore dei costi ricorrenti per chiusure minerarie e non
considera neppure attraverso l'attribuzione di quote di costi dei
servizi comuni e delle funzioni operative condivise, gli oneri
finanziari, le rettifiche di valori di attivita' finanziarie e gli
oneri straordinari.
3.8 Ciascuna impresa di stoccaggio suddivide i propri ricavi
complessivi di riferimento RS nelle seguenti quote di ricavo:
RS^S e' la quota parte dei ricavi attribuita al corrispettivo di
spazio di stoccaggio, costituita dalla remunerazione del capitale in
cushion gas immobilizzato e dai costi di capitale (remunerazione del
capitale e quota ammortamento) relativi alle categorie di cespiti:
terreni, fabbricati, altre immobilizzazioni e, al 25% del valore
relativo, pozzi;
RS^«PE» e' la quota parte dei ricavi attribuita al corrispettivo
di capacita' di erogazione, costituita dalla remunerazione del
capitale in pseudo-working gas immobilizzato e dai costi di capitale
(remunerazione del capitale e quota ammortamento) relativi alle
categorie di cespiti: centrali di trattamento e, al 50% del valore
relativo, pozzi, condotte e sistemi di misura;
RS^«PI» e' la quota parte dei ricavi attribuita al corrispettivo
di capacita' di iniezione, costituita dai costi di capitale
(remunerazione del capitale e quota ammortamento) relativi alle
categorie di cespiti: centrali di compressione; al 50% del valore
relativo, condotte e sistemi di misura; al 25% del valore relativo,
pozzi;
RS^D e' la quota parte dei ricavi attribuita al corrispettivo per
la messa a disposizione del gas detenuto da parte dell'impresa di
stoccaggio ai fini del servizio di stoccaggio strategico e risultante
dal bilancio, costituita dalla remunerazione del capitale del
relativo gas;
RS^E e' la quota parte dei ricavi attribuita ai corrispettivi
variabili di iniezione ed erogazione, costituita dai costi operativi
riconosciuti.
3.9 Le quote di ricavo di riferimento RS^S, RS^«PE», RS^«PI» e RS^D
costituiscono la componente di ricavo attribuita alla capacita' di
stoccaggio RS^C, articolata nelle seguenti componenti:
a) RS^C «capitale» pari al costo riconosciuto del capitale
investito netto, calcolato ai sensi del comma 3.3;
b) RS^C «amm» pari alla quota ammortamento riconosciuta,
calcolata ai sensi del comma 3.5.
Art. 4.
Ricavi relativi a nuovi investimenti
4.1 Il riconoscimento dei nuovi investimenti avviene in
applicazione delle disposizioni di cui ai commi seguenti e a
condizione che detti investimenti siano compatibili con l'efficienza
e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di
economicita'.
4.2 Entro il 1° febbraio di ciascun anno, e ogni volta che sia
necessario apportare significativi aggiornamenti, le imprese di
stoccaggio comunicano all'Autorita' e al Ministero delle attivita'
produttive:
a) gli investimenti programmati per il quadriennio successivo,
distinti per le tipologie di investimento individuate al comma 4.5,
con le seguenti indicazioni:
descrizione dettagliata degli interventi previsti per il
potenziamento delle capacita' di stoccaggio, per ciascun giacimento
di stoccaggio e il relativo costo di investimento distinto per
categoria di cespite;
incrementi di capacita' di stoccaggio associata agli
interventi, in termini di working gas e capacita' di iniezione e/o di
erogazione per ciascun intervento di cui al precedente alinea;
tempi previsti per lo sviluppo di ciascun intervento, con
distinzione dei tempi tecnici per la realizzazione delle opere e dei
tempi stimati per l'ottenimento delle autorizzazioni;
b) gli investimenti effettuati nel corso dell'esercizio
precedente, con indicazione dei dettagli di cui alla precedente
lettera a);
c) le dismissioni effettuate nel corso dell'esercizio precedente
e le dismissioni programmate, con illustrazione dei motivi e della
valutazione dei cespiti interessati dalle dismissioni, distinti per
categoria e articolati come attivo immobilizzato lordo ai sensi
dell'art. 3, comma 4, lettera c) e come fondo di ammortamento
economico-tecnico ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera d).
4.3 Gli investimenti programmati, comunicati annualmente ai sensi
del comma 4.2, devono risultare coerenti con le istanze di modifica
al programma lavori e di autorizzazione all'ampliamento della
capacita' di stoccaggio di cui agli articoli 7 e 8 del decreto 26
agosto 2005.
4.4 Dall'anno termico 2007-2008, con riferimento agli investimenti
di cui al comma 4.2 lettera b), realizzati nell'anno precedente e
riportati sui bilanci o sui preconsuntivi dei bilanci sottoposti a
revisione contabile, le imprese di stoccaggio calcolano, ogni anno,
una componente di ricavo addizionale RSNI t come segue:
dove:
NI^«amm» «bil,T,c» e' il valore di NI «bil,T», al netto degli
investimenti in gas naturale e degli investimenti realizzati
nell'esercizio relativi a immobilizzazioni in corso, comprensivo
degli investimenti in lavori in corso realizzati in esercizi
precedenti e relativi a cespiti entrati in esercizio nell'anno «t-1»,
distinto per le categorie di cespiti c riportate nella tabella 1;
DC c e' la durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture,
per le singole categorie di cespiti, riportata nella tabella 1.
4.5 A ciascuna tipologia di nuovi investimenti sono riconosciuti i
seguenti incrementi del tasso di remunerazione del capitale investito
netto, rT^«NI» T» per le relative durate:
a) T=1 investimenti non destinati allo sviluppo e all'espansione
della capacita' di stoccaggio: 0%;
b) T=2 investimenti destinati al potenziamento e allo sviluppo
delle capacita' di stoccaggio dei giacimenti in esercizio alla data
di entrata in vigore del presente provvedimento: 4% per 8 anni;
c) T=3 investimenti per la realizzazione di nuovi giacimenti di
stoccaggio e impianti di peak shaving: 4% per 16 anni.
4.6 Gli investimenti relativi ai nuovi giacimenti effettuati prima
dell'anno 2006, calcolati ai sensi dell'art. 3, comma 3.4,
confluiscono nel valore dei nuovi investimenti NI «t-1,T», a partire
dal primo anno di attivita' del giacimento e sono remunerati al tasso
reale definito ai sensi dell'art. 3, comma 3.2, lettera a).
4.7 Ai fini del calcolo del valore degli investimenti NI «t-1,T»,
di cui ai commi 4.4 e 4.6, i quantitativi di gas naturale impiegati
per la formazione del cushion gas e dell'eventuale pseudo-working
gas, nonche' le eventuali quantita' addizionali acquistate
dall'impresa di stoccaggio per il servizio di stoccaggio strategico,
sono riconosciuti pari al:
a) valore di acquisizione ove questa sia avvenuta con procedura
concorsuale;
b) valore medio del QE dell'anno di iscrizione nel bilancio
d'esercizio, come definito ai sensi della deliberazione n. 52/99,
comprensivo, nel caso di gas immesso, di tutti i costi di trasporto
fino all'hub stoccaggio.
4.8 L'Autorita', ai fini del riconoscimento della componente di
ricavo addizionale RSNI t, verifica la corrispondenza degli
investimenti realizzati, comunicati ai sensi del comma 4.2, lettera
b), con i dati relativi agli investimenti programmati,
precedentemente comunicati ai sensi del comma 4.2, lettera a),
nonche' con le capacita' di stoccaggio effettivamente rese
disponibili al sistema.
4.9 L'incremento del tasso di remunerazione e la durata di cui al
comma 4.5, lettera b) sono riconosciuti per sviluppi di capacita'
superiori alle soglie di seguito indicate:
per capacita' di erogazione ad un valore di 1 Mmc/giorno o, in
alternativa, al 30% dell'attuale capacita';
per capacita' di spazio, a 100 Mmc, oppure, in alternativa, al
30% dell'attuale capacita'.
Il riconoscimento del trattamento incentivante (incremento del
tasso di remunerazione e relativa durata) decorrono dall'anno in cui
le nuove capacita' sono offerte in conferimento. Nel caso in cui gli
investimenti destinati al potenziamento e allo sviluppo delle
capacita' di stoccaggio dei giacimenti in esercizio manifestino i
benefici collegati a scadenza superiore a 24 mesi, il riconoscimento
del trattamento incentivante avviene a partire dalla messa a
disposizione di almeno l'80% della capacita' di sviluppo prevista a
progetto e comunicata dall'impresa di stoccaggio nel programma di
sviluppo. Fino a tale momento, agli investimenti realizzati e'
riconosciuto il tasso di remunerazione indicato all'art. 3, comma
3.2, lettera a).
4.10 L'impresa di stoccaggio ripartisce i ricavi addizionali
riconosciuti RSNI t nelle quote di ricavo di seguito elencate, con i
medesimi criteri di cui all'art. 3, comma 3.8:
RS^«SN», relativa al corrispettivo di spazio;
RS^«PIN», relativa al corrispettivo per la capacita' di
iniezione;
RS^«PEN», relativa al corrispettivo per la capacita' di
erogazione;
RS^«DN», relativa al corrispettivo di messa a disposizione del
gas ai fini dello stoccaggio strategico.
4.11 A fronte della realizzazione degli investimenti di cui al
comma 4.5, lettere b) e c), l'impresa di stoccaggio puo' chiedere il
riconoscimento di una componente di ricavo addizionale ai costi
operativi di cui all'art. 3, comma 3.6, CO «NI,t», riconducibile ai
costi operativi incrementali generati dai suddetti investimenti,
determinata come differenza tra il valore dei costi operativi
effettivamente sostenuti nell'esercizio precedente, calcolati ai
sensi dell'art. 3, comma 3.6 e risultanti dal bilancio dell'impresa
di stoccaggio sottoposto a revisione contabile, e il valore dei costi
operativi riconosciuti nel primo anno del periodo di regolazione e
aggiornati con il meccanismo del price cap di cui all'art. 10, comma
10.9.
4.12 L'Autorita' verifica, anche mediante controlli a campione:
a) l'effettiva realizzazione degli investimenti di cui al
presente articolo e la corrispondenza con i costi sostenuti;
b) la corrispondenza del valore degli incrementi patrimoniali di
cui al comma 4.4, con quelli risultanti dai bilanci pubblicati;
c) la pertinenza e la corretta imputazione degli incrementi
patrimoniali di cui alla precedente lettera b) rispetto alle
attivita' svolte;
d) il rispetto delle soglie di cui al comma 4.9.
4.13 In caso di divergenza tra gli incrementi patrimoniali
risultanti dai preconsuntivi e quelli risultanti dai bilanci
pubblicati, le imprese di stoccaggio procedono a rettifica e
conguaglio nel corso del successivo anno termico, dandone
comunicazione all'Autorita'.
Art. 5.
Ricavi relativi a nuove imprese di stoccaggio
5.1 Le imprese che avviano nel secondo periodo di regolazione
l'attivita' di stoccaggio calcolano annualmente i ricavi di
riferimento ai sensi dell'art. 3, comma 3.2, sulla base del valore
degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni presenti
nel bilancio dell'esercizio precedente l'anno termico t, tenuto conto
dell'eventuale incremento di remunerazione riconosciuto ai sensi
dell'art. 4.
5.2 Ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento e del meccanismo
di perequazione, di cui all'art. 9, relativo al corrispettivo CVS,
per i primi tre anni termici di attivita' i costi operativi
riconosciuti e l'energia movimentata sono proposti dalle imprese e
sottoposti a verifica dell'Autorita'. Per il quarto anno termico di
attivita' i costi operativi riconosciuti sono calcolati a partire
dall'ultimo bilancio d'esercizio sottoposto a revisione contabile e
l'energia movimentata di riferimento e' quella dell'anno precedente.
5.3 Per gli anni termici successivi, le imprese di stoccaggio
aggiornano i ricavi di riferimento ai sensi degli articoli 4 e 10.
Titolo III
DETERMINAZIONE, AGGIORNAMENTI E PUBBLICAZIONE
DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI.
Art. 6.
Tariffa per il servizio di stoccaggio
6.1 La tariffa di stoccaggio, TS, e' una combinazione lineare dei
corrispettivi unitari per le grandezze che quantificano la
prestazione di stoccaggio. Nella formulazione piu' generale, la
tariffa TS che si applica ai servizi di stoccaggio e' data dalla
seguente formula:
dove:
f S e' il corrispettivo unitario di spazio, espresso in
euro/gigajoule per anno;
S e' la capacita' di spazio conferita su base annuale all'utente,
espresso in gigajoule per anno;
f «PI» e' il corrispettivo unitario per la capacita' di
iniezione, espresso in euro/gigajoule/giorno;
PI e' la capacita' di iniezione conferita su base annuale
all'utente, espressa in gigajoule/giorno;
f «PE» e' il corrispettivo unitario per la capacita' di
erogazione, espresso in euro/gigajoule/giorno;
PE i e' la capacita' di erogazione conferita all'utente, espressa
in gigajoule/giorno per le diverse prestazioni di punta di erogazione
individuate all'art. 8, comma 8.5 della deliberazione n. 119/05;
\sigma i e' il coefficiente di normalizzazione che assume valore
pari a 1 per la prestazione minima di erogazione del servizio di
stoccaggio di modulazione, valore pari a 2 per la prestazione di
punta addizionale del servizio di stoccaggio di modulazione e valore
pari a 0,5 per il servizio di stoccaggio minerario e per il
bilanciamento operativo;
CVS e' il corrispettivo unitario di movimentazione del gas,
espresso in euro/gigajoule;
\pi i e' la componente tariffaria a copertura degli squilibri di
perequazione, di cui all'art. 9, espressa in euro/gigajoule;
\gamma i e' un coefficiente che tiene conto delle rispettive
valorizzazioni dell'energia movimentata e vale 1 per l'energia in
erogazione e in immissione in fase di iniezione e 0,5 per l'energia
in immissione in fase di erogazione;
E i e' l'energia associata al gas movimentato in erogazione e in
immissione, al netto di eventuali consumi tecnici, espressa in
gigajoule;
f D e' il corrispettivo unitario di stoccaggio strategico,
espresso in euro/gigajoule per anno;
S s e' l'energia associata al gas appartenente ai quantitativi di
gas detenuti dall'impresa ai fini dello stoccaggio strategico e
risultanti dal bilancio.
6.2 L'impresa di stoccaggio, nel solo caso di movimentazione fisica
del gas dal sistema, attribuisce agli utenti del servizio,
proporzionalmente ai quantitativi allocati, la quota percentuale
degli oneri a copertura dei consumi tecnici delle centrali di
compressione e di trattamento.
6.3 Alla capacita' di erogazione conferita durante la fase di
iniezione, ai sensi dell'art. 8, comma 8.5, della deliberazione n.
119/05, viene applicato, assicurando trasparenza e non
discriminazione tra gli utenti, un coefficiente sigma s determinato
da ciascuna impresa e approvato dall'Autorita'.
6.4 L'impresa di stoccaggio, alle giacenze di gas risultanti al
termine dell'anno termico a seguito di erogazioni dell'utente
inferiori ai quantitativi iniettati, applica il corrispettivo
unitario CVS maggiorato del 100%.
6.5 In caso di conferimento di capacita' di stoccaggio per periodi
inferiori ai periodi a base della definizione dei corrispettivi di
cui al comma 6.1, l'impresa di stoccaggio applica i corrispettivi di
capacita' in proporzione alla durata del conferimento.
6.6 Ai fini di una corretta attribuzione dell'onere relativo al
servizio di stoccaggio strategico, al termine dell'anno termico
l'impresa di stoccaggio conguaglia, sulla base dei quantitativi
definiti dal Ministero delle attivita' produttive e tenuto conto
della ripartizione tra le imprese di stoccaggio di cui all'art. 8,
comma 8.4.1 della deliberazione n. 119/05, le capacita' di stoccaggio
conferite agli utenti del servizio sulla base delle quantita' di gas
naturale importato da Paesi non appartenenti all'Unione europea nel
corso dell'anno solare precedente, comunicati dagli utenti al
Ministero delle attivita' produttive, all'Autorita' e all'impresa di
stoccaggio.
6.7 Nel caso l'utente eroghi gas di stoccaggio strategico,
l'impresa di stoccaggio applica il corrispettivo unitario CVS
all'energia movimentata in erogazione e in fase di reintegro e i
corrispettivi di bilanciamento di cui all'art. 15 della deliberazione
n. 119/05.
6.8 Ai fini della definizione delle condizioni economiche dei
servizi di cui all'art. 8, comma 8.6, della deliberazione n. 119/05,
l'impresa di stoccaggio utilizza i corrispettivi di cui al comma 6.1,
opportunamente riproporzionati ai sensi del comma 6.5 e tenuto conto
dei corrispettivi specifici d'impresa determinati ai sensi dell'art.
8, comma 8.9.
Art. 7.
Tariffa per prestazioni di extra punta di erogazione
e per conferimenti di capacita' interrompibile
7.1 L'impresa di stoccaggio puo' offrire prestazioni di extra punta
di erogazione ai sensi dell'art. 10-bis della deliberazione n.
119/05. Ai fini della procedura concorsuale si assume un prezzo
massimo pari al corrispettivo f «PE», di cui all'art. 6, comma 6.1,
riproporzionato in funzione della durata della prestazione,
moltiplicato per un coefficiente \sigma pari a 2.
7.2 L'impresa di stoccaggio puo' offrire capacita' di stoccaggio
interrompibile, ai sensi dell'art. 10 della deliberazione n. 119/05,
applicando ai corrispettivi di cui all'art. 6, comma 6.1, una
riduzione sottoposta ad approvazione dell'Autorita'.
Art. 8.
Corrispettivi unitari di stoccaggio
facenti parte della tariffa
8.1 Ai fini della formulazione delle proposte tariffarie di cui al
successivo articolo 11, l'Autorita' calcola i corrispettivi unitari
di capacita' f s, f «PI», f «PE», f D e il corrispettivo unitario
variabile CVS secondo le disposizioni del presente articolo.
8.2 Il corrispettivo unitario di spazio f S viene calcolato
annualmente dividendo la somma delle quote di ricavo RS^S di
competenza di ciascuna impresa, per la capacita' complessiva di
stoccaggio di working gas, come comunicata ai sensi degli articoli 11
e 13, comprensiva dello spazio relativo allo stoccaggio strategico,
come definito dal Ministero delle attivita' produttive.
8.3 Il corrispettivo unitario di disponibilita' di punta
giornaliera in fase di iniezione f «PI», viene calcolato annualmente
dividendo la somma delle quote di ricavo RS^«PI» di competenza di
ciascuna impresa, per la capacita' massima di iniezione in fase di
iniezione del sistema, come comunicata ai sensi degli articoli 11 e
13.
8.4 Il corrispettivo unitario di disponibilita' di punta
giornaliera in fase di erogazione f «PE», viene calcolato annualmente
dividendo la somma delle quote di ricavo RS^«PE» di competenza di
ciascuna impresa per la capacita' di erogazione calcolata come somma
dei prodotti tra le prestazioni individuate al comma 8.5, come
comunicate ai sensi degli articoli 11 e 13, e i valori di \sigma
definiti all'art. 6, comma 6.1.
8.5 Le prestazioni di punta giornaliera di erogazione di cui al
comma 8.4, associate alla capacita' di erogazione conferita, sono
cosi' determinate:
a) la prestazione di punta di erogazione per il servizio di
stoccaggio minerario, di cui all'art. 8, comma 8.3, della
deliberazione n. 119/05;
b) la prestazione di punta di erogazione per il servizio di
stoccaggio per il bilanciamento operativo, di cui all'art. 8, comma
8.1.1, della deliberazione n. 119/05;
c) la prestazione minima di punta di erogazione per il servizio
di stoccaggio di modulazione, di cui all'art. 8, comma 8.5, della
deliberazione n. 119/05;
d) la prestazione di punta di erogazione addizionale di cui
all'art. 8, comma 8.5, della deliberazione n. 119/05.
8.6 Il corrispettivo unitario di stoccaggio strategico f D, viene
calcolato annualmente dividendo la somma delle quote di ricavo RS^D
di competenza di ciascuna impresa, per i quantitativi di gas di
proprieta' dell'impresa di stoccaggio, detenuto ai fini di stoccaggio
strategico in coerenza con le disposizioni del Ministero delle
attivita' produttive.
8.7 Il corrispettivo unitario variabile di iniezione e di
erogazione CVS viene calcolato per il primo anno termico del periodo
di regolazione dividendo la somma complessiva delle quote di ricavo
RS^E di tutte le imprese di stoccaggio, di cui all'art. 3, comma 3.8,
per l'energia movimentata nel corso dell'anno termico 2004-2005,
assunta pari a 678,455095*10^6 gigajoule a partire da un valore di
energia pari a 658,742010*10^6 gigajoule per Stogit S.p.a. e pari a
19,713085*10^6 gigajoule per Edison Stoccaggio S.p.a.
8.8 Nel caso di esenzione dal diritto di accesso dei terzi,
accordata ai sensi della legge n. 239/2004, i corrispettivi di cui al
presente articolo vengono calcolati tenuto conto della capacita' di
stoccaggio non oggetto della suddetta esenzione, nonche' dei ricavi
ridotti proporzionalmente alla percentuale di capacita' non oggetto
dell'esenzione.
8.9 Ciascuna impresa di stoccaggio calcola i corrispettivi, di cui
al comma 6.1, specifici d'impresa secondo le disposizioni di cui ai
precedenti commi da 8.2 a 8.7, sulla base dei dati d'impresa relativi
alle quote di ricavo, alle capacita' di stoccaggio e all'energia
movimentata assunta dall'Autorita'.
Art. 9.
Perequazione
9.1 La perequazione dei costi di stoccaggio si applica a tutte le
imprese di stoccaggio.
9.2 La Cassa, attenendosi alle modalita' previste nel presente
articolo, provvede alla quantificazione e liquidazione, per ciascuna
impresa di stoccaggio, dei saldi di perequazione derivanti
dall'applicazione dei meccanismi di perequazione.
9.3 Ai fini di quanto previsto dal comma 9.2, ciascuna impresa di
stoccaggio fa pervenire alla Cassa entro il 30 giugno di ogni anno
successivo al primo, le informazioni necessarie al calcolo
dell'ammontare di perequazione relativo all'anno termico precedente.
La Cassa definisce le modalita' di trasmissione in coerenza con le
disposizioni del presente provvedimento entro 120 giorni dalla
pubblicazione del medesimo, previa approvazione da parte
dell'Autorita'.
9.4 Nel caso in cui l'impresa di stoccaggio non rispetti i termini
di cui al comma 9.3, la Cassa provvede a calcolare l'ammontare di
perequazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo
ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di
minimizzazione dell'ammontare di perequazione eventualmente dovuto
dal sistema all'impresa di stoccaggio inadempiente e viceversa di
massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dalla stessa al
sistema di perequazione nel suo complesso.
9.5 La Cassa, entro il 1° settembre di ogni anno termico successivo
al primo, comunica all'Autorita' e a ciascuna impresa di stoccaggio
l'ammontare di perequazione relativo ai singoli corrispettivi
tariffari.
9.6 Ciascuna impresa di stoccaggio, entro il 30 settembre di ogni
anno, provvede a versare alla Cassa quanto dovuto.
9.7 La Cassa, in relazione ai meccanismi di perequazione, entro il
31 ottobre di ogni anno liquida quanto dovuto a ciascuna impresa di
stoccaggio.
9.8 Nel caso in cui i versamenti non siano sufficienti a liquidare
quanto di spettanza di ogni impresa, la Cassa effettua pagamenti
pro-quota rispetto agli importi spettanti alle diverse imprese, fino
a concorrenza delle disponibilita' dei versamenti suddetti.
9.9 Nel caso in cui la liquidazione delle somme dovute alle imprese
di stoccaggio in relazione ai meccanismi di perequazione non possa
essere completata entro 3 mesi dal termine di cui al comma 9.7, la
Cassa riconosce alle medesime imprese di stoccaggio un interesse pari
all'Euribor a dodici mesi base 360, calcolato a decorrere dal 1°
gennaio successivo alla scadenza di cui al comma 9.7.
9.10 In relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme in
materia di perequazione la Cassa si attiene alle indicazioni
dell'Autorita'. Ogni eventuale contestazione circa le modalita' di
applicazione dei meccanismi di perequazione e di raccolta delle
relative informazioni e' demandata alla valutazione e decisione
dell'Autorita'.
9.11 E' istituita una componente tariffaria \pi a copertura degli
eventuali squilibri di perequazione. Con successivi provvedimenti
l'Autorita' definisce la componente \pi . Fino all'emanazione di tali
provvedimenti, la componente \pi e' posta pari a zero.
9.12 La componente tariffaria di cui al comma 9.11 e' applicata
come maggiorazione dei corrispettivi unitari di movimentazione del
gas di cui all'art. 6, comma 6.1.
9.13 E' istituito presso la Cassa il «Conto squilibri perequazione
stoccaggio» alimentato dalla componente \pi e dalle altre partite
previste dai provvedimenti dell'Autorita'.
9.14 Le imprese di stoccaggio versano alla Cassa, entro 60 giorni
dal termine di ciascun bimestre, il gettito della componente \pi in
relazione ai servizi di stoccaggio erogati nel bimestre medesimo.
9.15 In ciascun anno, l'ammontare di perequazione dell'impresa i
relativo al singolo corrispettivo tariffario f e' pari a:
dove:
S^f «i,t» e' l'ammontare di perequazione dei costi di stoccaggio
dell'anno termico t, relativo al corrispettivo tariffario f;
RES^f «i,t» e' l'ammontare dei ricavi effettivi di stoccaggio,
calcolati applicando il corrispettivo tariffario f di cui all'art. 6,
comma 6.1, alle capacita' effettivamente conferite e ai quantitativi
di gas effettivamente movimentati nell'anno termico t, incrementati
dei coefficienti \sigma o \gamma corrispondenti, come definiti
all'art. 6;
RICS^f «i,t» e' l'ammontare dei ricavi di stoccaggio di
competenza per l'anno termico t, calcolati ai sensi dei commi 9.16 e
9.17, relativo al corrispettivo tariffario f.
9.16 I ricavi di stoccaggio di competenza dell'impresa,
RICS^f «i,t», sono calcolati con riferimento ai corrispettivi unitari
di impresa di cui all'art. 8, comma 8.9, e alle capacita'
effettivamente conferite e ai volumi effettivamente movimentati. La
capacita' di erogazione e' determinata come somma dei prodotti tra le
prestazioni individuate all'art. 8, comma 8.5, per ciascuna impresa,
e i valori di \sigma definiti all'art. 6.
9.17 Nel calcolo dell'ammontare di perequazione, sia l'ammontare
dei ricavi effettivi di stoccaggio, sia l'ammontare dei ricavi di
competenza, non comprendono i ricavi relativi alle prestazioni di
extra punta di cui all'art. 7, nonche' i ricavi di capacity derivanti
dai servizi di cui all'art. 8, comma 8.6 della deliberazione n.
119/05.
9.18 Nel caso di esenzione dal diritto di accesso dei terzi,
accordata ai sensi della legge n. 239/2004, i ricavi effettivi di
stoccaggio, RES^f «i,t», e i ricavi di competenza, RICS^f «i,t,»,
sono calcolati in relazione alla capacita' conferita non oggetto
dell'esenzione e dei relativi quantitativi di gas effettivamente
movimentati nel corso dell'anno termico.
Art. 10.
Aggiornamento dei ricavi e delle tariffe
10.1 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al
primo, ciascuna quota di ricavo di cui all'art. 3, comma 3.8 e'
calcolata a partire dal valore dei ricavi RS^c ottenuto sommando i
valori aggiornati delle quote di ricavo RS «capitale», RS «amm», e
delle relative componenti di ricavo addizionale di cui all'art. 4.
10.2 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al
primo, il costo riconosciuto del capitale investito netto,
RS «capitale», e' aggiornato mediante il ricalcolo annuale del
capitale investito netto sulla base dei criteri indicati all'art. 3,
comma 3.3, tenuto conto dell'inflazione e delle dismissioni
eventualmente effettuate dall'impresa di stoccaggio nel corso del
periodo, e calcolando la quota del fondo ammortamento relativo agli
anni successivi al 2005 sulla base delle durate convenzionali
riportate in tabella 1.
10.3 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al
primo, la quota parte dei ricavi riconducibile alla quota di
ammortamento riconosciuta RS «amm», e' aggiornata mediante la
seguente formula:
dove:
I «t-1» e' il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici
mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, rilevato dall'Istat;
RP s e' il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di
produttivita' pari al 1,5%;
Y e' un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene
conto di costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e a
mutamenti del quadro normativo;
Q e' un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene
conto di eventuali recuperi di qualita' rispetto a standard
prefissati;
W e' un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene
conto di eventuali nuove attivita' volte al controllo della domanda e
all'uso efficiente delle risorse.
Con successivi provvedimenti l'Autorita' definisce i parametri Y, Q
e W. Fino all'emanazione di tali provvedimenti, i parametri Y, Q e W
sono pari a zero.
10.4 Le quote di ricavo che costituiscono le componenti addizionali
di cui all'art. 4, comma 4.4, riferite agli anni precedenti l'anno
termico t - 1, sono ricalcolate ogni anno come somma di:
a) remunerazione del valore dei nuovi investimenti NI, aggiornato
con la metodologia del costo storico rivalutato di cui al comma 3.3;
b) quota ammortamento aggiornata con la seguente formula:
dove Y, Q e W assumono il significato descritto in precedenza.
10.5 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al
secondo, ai fini della formulazione della proposta relativa al
corrispettivo f, secondo i criteri degli articoli 6 e 8, ciascuna
impresa di stoccaggio calcola le quote parti dei ricavi di
riferimento come segue:
dove:
RS^«fI» t e' la quota parte dei ricavi di stoccaggio, relativo al
corrispettivo tariffario f, calcolato ai sensi dell'art. 3, comma
3.8, a partire dalla somma aggiornata dei ricavi RS^C «capitale» e
RS^C «amm» ai sensi del comma 10.2 e 10.3;
RS^«fN» t la quota parte dei ricavi addizionali di cui al comma
10.4, relativo al corrispettivo tariffario f, incrementata della
quota parte dei ricavi RSNI t, calcolata ai sensi dell'art. 4, comma
4.9;
FC^f t e' il fattore correttivo per l'anno termico t, calcolato
come segue:
dove:
RICS^f «t-2» sono i ricavi perequati di cui all'art. 9, comma
9.15;
r e' il tasso di rendimento medio annuo dei buoni del tesoro
decennali dell'ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,41 per
cento;
AR^f «t-2» sono gli altri ricavi di capacity di competenza
dell'anno termico t - 2 relativi alla disponibilita' di punta di
erogazione offerta nel periodo di iniezione, ai corrispettivi di
bilanciamento del sistema e ai corrispettivi per la reintegrazione
del gas adibito a riserva strategica.
10.6 Nel caso di esenzione dal diritto di accesso dei terzi,
accordata ai sensi della legge n. 239/04, il fattore correttivo
FC^f t e' calcolato in relazione ai ricavi di stoccaggio
riconducibili alla capacita' non oggetto della suddetta esenzione.
10.7 Nel caso in cui i ricavi FC^f t e AR^f «sl t - 2 di cui al
comma 10.5 siano superiori ai ricavi relativi ai nuovi investimenti
RS^«fN» t, di cui al medesimo comma, l'eccedenza e' versata entro l'1
marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2008, al soggetto
compensatore di cui all'art. 9, secondo procedure da questi definite
conformemente a quanto previsto all'art. 9, comma 9.3, ed e'
destinata alla copertura del Conto squilibri perequazione stoccaggi.
10.8 Ai fini del calcolo dei corrispettivi cui all'art. 6,
l'impresa di stoccaggio considera il fattore correttivo FC^f t di cui
al comma 10.5, per un ammontare fino al 2% dei ricavi RS^f. Gli
importi eccedenti tale soglia sono considerati ai fini del calcolo
dei corrispettivi di cui all'art. 6 ripartendo l'ammontare su quattro
anni termici successivi, tenuto conto della rivalutazione annua
tramite il tasso di rendimento r.
10.9 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al
primo, il corrispettivo unitario variabile CVS t associato
all'energia movimentata, e' aggiornato come segue:
a. annualmente, sulla base della seguente formula:
dove RP v e' il tasso annuale prefissato di variazione del recupero
di produttivita' per la quota di costo legata all'energia movimentata
pari al 2% e Y, Q e W assumono il significato descritto in
precedenza;
b. incrementato, quando ne ricorrono le circostanze, di un valore
risultante dal rapporto tra i costi operativi riconosciuti ai sensi
dell'art. 4, comma 4.10 e dell'art. 5, commi 5.2 e 5.3, e l'energia
definita all'art. 8, comma 8.7.
10.10 Nel caso di trasferimento, rinuncia o decadenza della
concessione di stoccaggio o di trasferimento di quota della
concessione relativa a un giacimento in esercizio, l'impresa titolare
della concessione ne da' comunicazione all'Autorita' entro 30
(trenta) giorni dalla data in cui e' stata esercitata la facolta' di
rinuncia o si e' verificata la decadenza.
10.11 Per il primo anno termico successivo alla data di cui al
comma 10.10, l'impresa che trasferisce, rinuncia o decade dalla
titolarita' della concessione di cui al medesimo comma, procede al
ricalcolo dei ricavi di stoccaggio relativi alle concessioni in
esercizio di cui resta titolare, ai sensi degli articoli 3, 4 e 10,
tenuto conto della quota ammortamento e dei costi operativi
riconosciuti all'impresa di stoccaggio subentrante, ai sensi del
comma 10.12.
10.12 In caso di attribuzione da parte del Ministero delle
attivita' produttive della concessione di stoccaggio di cui al comma
10.10 ad altra impresa, la stessa procede al calcolo dei ricavi di
stoccaggio ai sensi degli articoli 5 e 10 del presente provvedimento,
tenuto conto del corrispettivo pagato ai sensi dell'art. 15 del
decreto 26 agosto 2005 nel solo caso di operazioni non all'interno
del medesimo gruppo societario.
10.13 L'Autorita' definisce il valore dei costi operativi
riconosciuti per il primo anno del periodo di regolazione che decorre
dal 1° aprile 2010, riconoscendo alle imprese la meta' degli
ulteriori recuperi di produttivita' realizzati in eccesso rispetto a
quelli prefissati ai sensi del presente provvedimento.
Art. 11.
Proposta, approvazione e pubblicazione delle tariffe
11.1 Entro il 10 febbraio di ogni anno, le imprese di stoccaggio
presentano all'Autorita':
a) i propri ricavi RS^C, RS^S, RS^«PE», RS^«PI», RS^D, RS^E
definiti come al precedente articolo 3 e 5, aggiornati in base
all'art. 10;
b) i propri ricavi RLNI, definiti ai sensi dell'art. 4 e
aggiornati in base all'art. 10;
c) con riferimento ai ricavi indicati alla lettera a), la
capacita' di spazio di stoccaggio, la capacita' di iniezione e la
capacita' di erogazione, distinta per ciascuna prestazione di punta,
previste in conferimento nell'anno termico t anche tenuto conto della
ripartizione delle capacita' di stoccaggio strategico, ai sensi
dell'art. 8, comma 8.4.1, della deliberazione n. 119/05;
d) le proposte dei corrispettivi di cui all'art. 8, comma 8.9,
unitamente alla documentazione necessaria per la valutazione delle
medesime proposte.
11.2 Entro l'inizio dell'anno termico, l'Autorita' definisce e
pubblica i corrispettivi tariffari unici ai sensi degli articoli 6 e
8.
11.3 Entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione delle
tariffe da parte dell'Autorita', le imprese di stoccaggio pubblicano
i corrispettivi di cui al precedente comma 11.2 e gli ulteriori
corrispettivi tariffari di propria competenza. Le tariffe restano in
vigore per tutto l'anno termico successivo.
Art. 12.
Attestazione e verifica dei ricavi
12.1 Entro il 30 giugno di ciascun anno successivo al primo, le
imprese di stoccaggio trasmettono all'Autorita' una dichiarazione,
sottoscritta dal legale rappresentante e certificata da una societa'
di revisione iscritta all'albo speciale di cui alla legge 7 giugno
1974, n. 216, riportante i ricavi di cui al comma 12.2, conseguiti
nel precedente anno termico.
12.2 La dichiarazione di cui al comma precedente da rendersi da
parte delle imprese di stoccaggio deve indicare:
a) i ricavi suddivisi per i corrispettivi e le prestazioni di cui
ai precedenti articoli 6, 7 e 8;
b) i ricavi derivanti da corrispettivi per il bilanciamento e la
reintegrazione degli stoccaggi di cui alla deliberazione n. 119/05;
c) i ricavi derivanti da disposizioni stabilite dal codice di
stoccaggio dell'impresa di stoccaggio, nonche' i relativi ricavi
derivanti da altre attivita' e altri servizi forniti;
d) per ciascuno dei ricavi indicati alle precedenti lettere a),
b), e c), le relative capacita' conferite e le quantita' movimentate
nell'anno termico precedente e i relativi corrispettivi unitari.
Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 13.
Proposta, approvazione e pubblicazione
delle tariffe relative all'anno termico 2006-2007
13.1 Ai fini della determinazione delle tariffe relative all'anno
termico 2006-2007 ciascuna impresa di stoccaggio trasmette
all'Autorita' entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente
provvedimento:
a) i propri ricavi RS^C, RS^S, RS^«PE», RS^«PI», RS^D, S^E di cui
al precedente articolo 3;
b) la capacita' di spazio di stoccaggio, la capacita' di
iniezione e la capacita' di erogazione, distinta per ciascuna
prestazione di punta, previste in conferimento per l'anno termico
2006-2007, anche tenuto conto della ripartizione delle capacita' di
stoccaggio strategico, ai sensi dell'art. 8, comma 8.4.1, della
deliberazione n. 119/05;
c) le proposte dei corrispettivi di cui all'art. 8, comma 8.9,
unitamente alla documentazione necessaria per la valutazione delle
medesime proposte.
13.2 Entro gli ulteriori 7 giorni, l'Autorita' determina e pubblica
i corrispettivi unici per l'anno termico 2006-2007, definiti ai sensi
degli articoli 6 e 8.
13.3 Le imprese di stoccaggio pubblicano anche mediante l'utilizzo
dei propri siti internet, le tariffe definite dall'Autorita' entro 5
(cinque) giorni dalla data della loro pubblicazione, congiuntamente
agli ulteriori corrispettivi tariffari di propria competenza. Le
tariffe rimangono in vigore per tutto l'anno termico 2006-2007.
Art. 14.
Modifiche della deliberazione n. 119/05
14.1 L'art. 1, comma 1.1, e' sostituito dal seguente:
«1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
dell'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00, di
attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale (di seguito: decreto legislativo n.
164/00) e le definizioni di cui alla deliberazione n. 166/05,
integrate ovvero modificate dalle seguenti:
a. anno termico t e' il periodo che intercorre tra l'1 aprile di
ogni anno e il 31 marzo dell'anno successivo;
b. attivita' di stoccaggio e' il servizio di stoccaggio;
c. capacita' di stoccaggio e' la capacita' di spazio, di
iniezione e di erogazione;
d. capacita' conferita e' la capacita' di stoccaggio della quale
sono titolari gli utenti a seguito della procedura di conferimento;
e. capacita' di stoccaggio interrompibile e' la capacita' di
stoccaggio soggetta ad interrompibilita', con onere di preavviso da
parte dell'impresa di stoccaggio;
f. decreto 27 marzo 2001 e' il decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 2001
recante criteri per il rilascio delle autorizzazioni a importare gas
naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea;
g. erogazione e' l'operazione di prelievo di gas naturale dai
giacimenti di stoccaggio;
h. fase di erogazione e' il periodo compreso tra l'1 novembre e
il 31 marzo;
i. fase di iniezione e' il periodo compreso tra il 1° aprile e il
31 ottobre;
j. impresa di stoccaggio e' l'impresa che svolge l'attivita' di
stoccaggio;
k. iniezione e' l'operazione di immissione di gas naturale nei
giacimenti di stoccaggio;
l. la prestazione minima di punta giornaliera di erogazione e' la
prestazione associata alla capacita' di erogazione conferita che, al
completamento dell'erogazione del gas destinato al servizio di
stoccaggio di modulazione, risulta pari al suddetto volume di gas
diviso 150 giorni;
m. la prestazione di punta giornaliera addizionale di erogazione
e' la prestazione associata alla capacita' di erogazione conferita
che nell'anno termico 2005-2006 e' risultata disponibile al
completamento dell'erogazione del gas destinato al servizio di
stoccaggio di modulazione, aggiuntiva alle capacita' di erogazione
destinate ai servizi di stoccaggio minerario e di bilanciamento
operativo delle imprese di trasporto di sistema e alla prestazione
minima di punta giornaliera di erogazione;
n. la prestazione di extra punta di erogazione e' la prestazione
associata alla capacita' di erogazione, ulteriore alla capacita'
complessivamente conferita per il servizio di stoccaggio minerario,
di modulazione e di bilanciamento operativo;
o. utente e' l'utilizzatore del sistema gas che acquista
capacita' di stoccaggio per uso proprio o per cessione ad altri.».
14.2 All'art. 8, il comma 8.1 e' sostituito dal seguente comma:
«8.1 L'impresa di stoccaggio ha l'obbligo di offrire, alle
condizioni determinate dall'Autorita' ai sensi dell'art. 23 del
decreto legislativo n. 164/00, ove il sistema di cui essa dispone
abbia capacita' disponibile e i servizi richiesti dall'utente siano
tecnicamente realizzabili, almeno i seguenti servizi:
a. i servizi che l'impresa di stoccaggio ha l'obbligo di offrire
ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, e
specificatamente:
il servizio di stoccaggio di modulazione;
il servizio di stoccaggio minerario;
il servizio di stoccaggio strategico;
b. il servizio per il bilanciamento operativo delle imprese di
trasporto del sistema, comprensivo della modulazione oraria.»
14.3 All'art. 8, dopo il comma 8.1, sono aggiunti i seguenti commi:
«8.1.1 Ai fini dell'offerta del servizio di bilanciamento operativo
delle imprese di trasporto del sistema, le capacita' di stoccaggio
per tale servizio sono definite annualmente dalle imprese di
stoccaggio in accordo con le imprese di trasporto del sistema.
8.1.2 Il servizio di bilanciamento operativo delle imprese di
trasporto e' offerto in deroga all'applicazione delle disposizioni di
cui all'art. 15.».
14.4 L'art. 8, comma 8.2 e' sostituito dal seguente comma:
«8.2 Ai fini dell'offerta del servizio di modulazione l'impresa di
stoccaggio, in coerenza con le esigenze di modulazione dell'andamento
giornaliero, stagionale e di punta dei consumi:
mette a disposizione su base annuale la capacita' di iniezione
sulla base del programma di cui al comma 8.5;
mette a disposizione durante la fase di erogazione la relativa
capacita' di erogazione distinta nella prestazione minima di punta
giornaliera di erogazione, tenuto conto degli incrementi delle
prestazioni minime derivanti dai nuovi investimenti, ai sensi del
comma 8.5.1 e nella prestazione di punta giornaliera addizionale di
erogazione;
mette a disposizione durante la fase di iniezione la capacita' di
erogazione coerente con le caratteristiche del proprio sistema di
stoccaggio e con le necessita' di ricostituzione dei giacimenti;
definisce, entro il 1° febbraio di ogni anno, per il successivo
anno termico dello stoccaggio, i parametri che identificano il
servizio minimo garantito in termini di capacita' di iniezione e di
erogazione.».
14.5 All'art. 8, comma 8.4, lettera a., la parola «capacita» e'
sostituita dalle parole «capacita' di spazio di stoccaggio».
14.6 All'art. 8, dopo il comma 8.4, e' aggiunto il seguente comma:
«8.4.1 L'impresa maggiore di stoccaggio si coordina con le altre
imprese per la messa a disposizione dello spazio e del gas relativo
ai quantitativi di stoccaggio strategico fissati dal Ministero delle
attivita' produttive ai sensi dell'art. 3, comma 3.3, del decreto
legislativo n. 164/00. L'Autorita', in caso di mancato accordo tra le
imprese, definisce la suddetta ripartizione.».
14.7 All'art. 8, comma 8.5, la lettera c. e' sostituita dalle
seguenti lettere:
«c. la capacita' di iniezione conferita all'utente, nella fase di
iniezione e' ridotta, per ciascun utente, in funzione dell'invaso
complessivo del sistema e della giacenza di gas in stoccaggio
dell'utente, mentre nella fase di erogazione e' resa disponibile in
funzione delle caratteristiche del proprio sistema di stoccaggio;
d. la capacita' di erogazione, conferita all'utente, e'
riproporzionata secondo una curva prestazionale, funzione dello svaso
complessivo del sistema e della giacenza di gas in stoccaggio
dell'utente, in modo tale che al completamento dell'erogazione del
gas destinato al servizio di modulazione e minerario e' pari alla
capacita' conferita. Qualora la curva di prestazioni offerta
dall'impresa di stoccaggio risulti inferiore a quanto previsto
all'art. 10, comma 10.2-bis, l'impresa e' tenuta a fornire
all'Autorita' ogni informazione utile a giustificarne lo
scostamento.»
14.8 All'art. 8, dopo il comma 8.5, sono aggiunti i seguenti commi:
«8.5.1 La prestazione minima di punta di erogazione per il servizio
di stoccaggio di modulazione di cui al comma 8.2 e' incrementata
annualmente del valore ottenuto dal rapporto tra lo spazio
incrementale di working gas destinato al servizio di modulazione,
derivante da nuovi investimenti effettuati, e 150 giorni.
8.5.2 Nel caso, a seguito di nuovi investimenti, si renda
disponibile una capacita' di erogazione superiore alla prestazione di
punta di cui al comma 8.5.1, l'eccedenza si configura come
prestazione di extra punta di erogazione e viene conferita ai sensi
dell'art. 10-bis.».
14.9 All'art. 8, il comma 8.8, e' sostituito dal seguente:
«8.8 In caso di servizi definiti ai sensi dei commi 8.6 e 8.7,
l'impresa di stoccaggio presenta all'Autorita' una proposta recante
le condizioni economiche del servizio, ai fini della loro
approvazione, e la documentazione necessaria a illustrare i costi
connessi all'offerta di tali servizi. Le condizioni economiche si
intendono approvate qualora l'Autorita' non si pronunci entro 90
giorni dal ricevimento della proposta.».
14.10 All'art. 8, il comma 8.9 e' eliminato ed il successivo comma
8.10 e' rinumerato in 8.9.
14.11 All'art. 9, comma 9.2, le parole «conferisce la capacita' di
spazio e di punta giornaliera» sono sostituite dalle parole
«conferisce, anche disgiuntamente, la capacita' di stoccaggio».
14.12 All'art. 9, dopo il comma 9.4, e' aggiunto il seguente comma:
«9.4.1In sede di conferimento della capacita' di erogazione per il
servizio di stoccaggio di modulazione, ai sensi del comma 9.2,
l'impresa di stoccaggio:
a. ripartisce la prestazione minima di punta giornaliera in
proporzione alla capacita' di spazio conferita per il servizio di
modulazione;
b. definisce la prestazione di punta giornaliera addizionale per
differenza tra la capacita' conferita e la prestazione minima di cui
alla precedente lettera a).
La capacita' di iniezione per il servizio di modulazione e'
ripartita tra gli utenti del servizio proporzionalmente alla relativa
capacita' di spazio.».
14.13 All'art. 10 e' aggiunto il seguente articolo:
«Articolo 10-bis (Conferimento di capacita' di erogazione per
prestazioni di extra punta di erogazione). - 10.1-bis L'impresa di
stoccaggio stabilisce, nel proprio codice di stoccaggio, le
prestazioni di extra punta di erogazione, ulteriori rispetto alle
capacita' di erogazione complessivamente conferita, e le conferisce
con procedura concorsuale assicurando non discriminazione e
trasparenza.
10.2-bis Ai fini dell'offerta delle prestazioni di cui al comma
10.1-bis, la capacita' di erogazione e' valorizzata:
fino all'erogazione del 70% del volume di gas destinato al
servizio di stoccaggio di modulazione e minerario, in misura pari a
1,5 volte la capacita' di erogazione complessivamente conferita;
fino al completamento dell'erogazione del volume di gas destinato
al servizio di stoccaggio di modulazione, la prestazione di cui al
precedente alinea decresce linearmente fino al valore della capacita'
di erogazione complessivamente conferita.
10.3-bis Nel caso in cui le richieste per le prestazioni di cui al
comma 10.1-bis siano superiori alle capacita' disponibili, l'impresa
di stoccaggio ripartisce tali capacita' in proporzione alle
richieste.».
14.14 All'art. 11, comma 11.1, le parole «in termini di spazio e di
punta» sono eliminate e la parola «rete» e' sostituita dalla parola
«stoccaggio».
14.15 All'art. 14, dopo il comma 14.2 sono aggiunti i seguenti
commi:
«14.3 L'impresa di stoccaggio definisce un profilo di utilizzo
della capacita' di stoccaggio, per la fase di iniezione, in relazione
alle caratteristiche del proprio sistema di stoccaggio e alle
necessita' di ricostituzione dei giacimenti, compresa la riserva
strategica, assicurando l'opportuna flessibilita' all'utente. Il
profilo di utilizzo definisce la giacenza minima e massima consentita
all'utente al termine di ciascun mese della fase di iniezione, in
rapporto alla capacita' conferita all'utente.
14.4 Con successivo provvedimento l'Autorita' definisce le
procedure di monitoraggio dei profili di utilizzo della capacita' di
erogazione al fine di verificare utilizzi impropri delle capacita'
conferite ai sensi dell'art. 9, comma 9.2.».
14.16 L'art. 15 e' sostituito dal seguente articolo:
«Art. 15 (Corrispettivi per il bilanciamento e per la
reintegrazione degli stoccaggi). - 15.1 L'impresa di stoccaggio
immette in rete, per conto degli utenti, la stessa quantita' di
energia da questi ultimi immessa in stoccaggio, al netto degli oneri
a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di
trattamento, posti a carico degli utenti ai sensi dell'art. 6, comma
6.3, della deliberazione 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito:
deliberazione n. 50/06).
15.2 Nel caso l'utente utilizzi una capacita' di iniezione
superiore a quella conferita, e fatto salvo quanto stabilito al
successivo comma 15.16, l'impresa di stoccaggio applica, per ciascun
mese, alla massima differenza tra la capacita' di iniezione
effettivamente utilizzata nel mese e la capacita' di iniezione
disponibile ai sensi del programma di cui all'art. 8, comma 8.5, per
il medesimo mese:
a. un corrispettivo pari a 1,15 volte il corrispettivo unitario
f «PI» di cui all'art. 6, comma 6.1, della deliberazione n. 50/06 (di
seguito: corrispettivo unitario f «PI»), qualora la capacita' di
iniezione sia usata in eccesso per non piu' di otto giorni nel mese;
b. un corrispettivo pari a 1,35 volte il corrispettivo unitario
f «PI» in tutti gli altri casi.
15.3 Nel caso l'utente utilizzi una capacita' di erogazione
superiore a quella conferita, tenuto conto dei programmi di cui
all'art. 8, comma 8.5 e fatto salvo quanto stabilito al successivo
comma 15.16, l'impresa di stoccaggio applica, per ciascun mese, alla
massima differenza tra la capacita' di erogazione effettivamente
utilizzata nel mese e la capacita' di erogazione disponibile ai sensi
del programma di cui all'art. 8, comma 8.5, per il medesimo mese:
a. un corrispettivo pari a 2,15 volte il corrispettivo unitario
f «PE» di cui all'art. 6, comma 6.1, della deliberazione n. 50/06 (di
seguito: corrispettivo unitario f «PE»), qualora la capacita' di
erogazione sia usata in eccesso per non piu' di due giorni nel mese;
b un corrispettivo pari a 2,35 volte il corrispettivo unitario
f «PE» in tutti gli altri casi.
15.4 Nel caso le quantita' iniettate in stoccaggio risultino
superiori rispetto alla capacita' di spazio conferita, e fatto salvo
quanto stabilito al successivo comma 15.16, l'impresa di stoccaggio
applica alla massima quantita' immessa in eccesso per ciascun mese:
a. nei mesi di maggio e giugno, un corrispettivo di bilanciamento
pari a 1,2 volte il corrispettivo unitario di spazio fS di cui
all'art. 6, comma 6.1 della deliberazione n. 50/06 (di seguito:
corrispettivo unitario di spazio f S);
b. nel mese di luglio, un corrispettivo di bilanciamento pari a
1,4 volte il corrispettivo unitario di spazio f S ;
c. nei mesi di agosto e settembre 1,6 volte il corrispettivo
unitario di spazio f S;
d. nel mese di ottobre 1,8 volte il corrispettivo unitario di
spazio f S.
15.5 L'utente che, nel giorno o nei giorni in cui nell'anno termico
di stoccaggio il working gas ha registrato il valore massimo, risulti
aver iniettato una quantita' di gas superiore alla capacita' di
spazio conferita, ha l'obbligo di cedere il gas iniettato in eccesso,
qualora l'impresa maggiore di trasporto abbia ridotto contestualmente
le quantita' programmate dagli utenti del trasporto presso uno o piu'
punti di entrata interconnessi con l'estero ed i medesimi utenti del
trasporto detengano anche capacita' di stoccaggio. Ove entro il
termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dei dati,
corretti da eventuali errori di misura, l'utente non proceda alla
suddetta cessione, l'impresa di stoccaggio cede il suddetto gas per
conto dell'utente, riconoscendo al medesimo utente il ricavato della
vendita, al netto dei costi sostenuti.
15.6 Nel caso in cui, al termine di ciascun mese della fase di
iniezione, la giacenza dell'utente in stoccaggio risulti inferiore
rispetto alla giacenza minima di cui all'art. 14, comma 14.3 e fatto
salvo quanto stabilito al successivo comma 16, l'impresa di
stoccaggio applica alla differenza fra la giacenza minima e la
giacenza dell'utente un corrispettivo pari a 0,4 volte il
corrispettivo unitario di spazio f S.
15.7 Nel caso in cui, al termine di ciascun mese della fase di
iniezione, la giacenza dell'utente in stoccaggio risulti superiore
rispetto alla giacenza massima di cui all'art. 14, comma 14.3 e fatto
salvo quanto stabilito al successivo comma 16, l'impresa di
stoccaggio applica alla differenza fra la giacenza massima e il
minore tra la giacenza dell'utente e la capacita' di spazio
conferita, un corrispettivo pari a 0,2 volte il corrispettivo
unitario di spazio fS.
15.8 Con successivo provvedimento l'Autorita' definisce i
corrispettivi applicati all'utente in caso di prelievi in eccesso
rispetto ai profili di utilizzo di cui all'art. 14, comma 14.4.
15.9 Nel caso le quantita' di gas erogate da un utente risultino
superiori rispetto a quelle detenute in stoccaggio, fatto salvo
quanto stabilito al successivo comma 15.16, si applicano le
disposizioni relative allo stoccaggio strategico, di cui al comma
15.10.
15.10 L'utente che ha effettuato il prelievo di stoccaggio
strategico reintegra la quantita' prelevata, destinando primariamente
a tale scopo le quantita' successivamente iniettate e
a. nel caso di erogazione autorizzata ai sensi del decreto
ministeriale 26 settembre 2001:
versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli
stoccaggi applicato alla massima quantita' cumulata di gas prelevato
e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato;
versa i corrispettivi di bilanciamento di cui al comma 15.3
senza le maggiorazioni di cui al medesimo comma rispetto ai
corrispettivi di cui all'art. 6 della deliberazione n. 50/06;
b. nel caso di utilizzo non autorizzato ovvero di quantita'
aggiuntive rispetto a quelle autorizzate ai sensi del decreto
ministeriale 26 settembre 2001, l'utente versa un corrispettivo ai
fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima
quantita' cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un
corrispettivo per il gas reintegrato, decurtato di un ulteriore
corrispettivo pari a 3,5 euro/GJ. In tale fattispecie, l'utente versa
i corrispettivi di bilanciamento di cui al comma 15.3 senza le
maggiorazioni di cui al medesimo comma per la capacita' di erogazione
di stoccaggio strategico, spettante all'utente ai sensi del decreto
27 marzo 2001.
15.11 I corrispettivi di cui al comma 15.10 sono fissati
annualmente dall'Autorita' entro il 31 gennaio di ogni anno.
15.12 I proventi derivanti dalla reintegrazione del gas adibito a
riserva strategica per l'anno termico 2005-2006 sono ripartiti pro
quota agli utenti a carico dei quali e' posto il servizio di
stoccaggio strategico ai sensi dell'art. 12, comma 8, del decreto
legislativo n. 164/2000, ad eccezione dei proventi derivanti dalla
reintegrazione del gas nei casi di erogazione non autorizzata, che
sono ridistribuiti pro quota a tutti gli utenti.
15.13 I proventi dell'impresa di stoccaggio derivanti
dall'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento per l'anno
termico 2005-2006 sono ridistribuiti pro quota agli utenti.
15.14 Nel caso in cui un utente che non rinnovi il contratto con
l'impresa di stoccaggio non abbia prelevato tutto il gas di sua
proprieta' immesso in stoccaggio, alla scadenza del periodo
contrattuale di erogazione questi corrispondera' all'impresa di
stoccaggio un ammontare pari a un quinto del corrispettivo unitario
di spazio e il corrispettivo unitario di iniezione moltiplicato per
tali quantita'. L'impresa di stoccaggio, dopo il 30 aprile di ciascun
anno e con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore all'utente, ha
la facolta' di cedere il suddetto gas per conto dell'utente,
riconoscendo al medesimo utente il ricavato della vendita, al netto
dei costi sostenuti.
15.15 In caso di attivazione della procedura di emergenza ai sensi
del decreto del Ministero delle attivita' produttive del 26 settembre
2001, non sono dovute le maggiorazioni di cui al comma 15.3 rispetto
al corrispettivo f «PE».
15.16 Per l'anno termico 2006-2007, l'utente, mediante le cessioni
di cui all'art. 12, puo' entro quindici giorni dalla data di
ricevimento dei dati circa la sua posizione, corretti da eventuali
errori di misura:
a. nei casi di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, acquistare o
cedere la capacita' necessaria;
b. nei casi di cui ai precedenti commi 4, 6 e 7 acquistare o
cedere i volumi di gas necessari.».
Art. 15.
Modifiche alla deliberazione n. 166/05
15.1 La lettera a) dell'art. 11, comma 11.2, della deliberazione n.
166/05 e' sostituita dalla seguente lettera:
«a) calcola i costi unitari del trasporto C «ij» da ciascun punto
di entrata i, inclusi i siti di stoccaggio, a ciascun punto di uscita
j, inclusi i siti di stoccaggio, sulla base dei flussi del gas nella
rete alla punta di consumo e della capacita' di trasporto in funzione
del diametro, secondo un criterio di proporzionalita' diretta con le
lunghezze dei gasdotti, e attribuendo alle tratte in controflusso un
costo pari al 14 per cento del costo delle tratte percorse nella
direzione del flusso; qualora in un punto di entrata vi siano piu'
punti di consegna, e in un punto di uscita piu' punti di
interconnessione con la rete regionale di gasdotti, i costi sono
calcolati come media ponderata rispetto alle capacita' previste di
consegna o riconsegna alla punta dei consumi; ai percorsi verso i
punti di uscita dei siti di stoccaggio vengono allocati i soli costi
addizionali dovuti al sovradimensionamento delle infrastrutture di
trasporto funzionali all'importazione del gas nel periodo estivo,
preventivamente sottoposti a verifica dell'Autorita'.».
15.2 La lettera d) dell'art. 11, comma 11.2, della deliberazione n.
166/05 e' sostituita dalla seguente lettera:
«d) sostituisce i corrispettivi unitari di uscita verso gli
stoccaggi con un unico corrispettivo determinato come media dei
corrispettivi unitari di uscita relativi ai singoli siti di
stoccaggio, ponderata con la portata massima giornaliera iniettabile
in ciascun sito;».
15.3 All'art. 16, dopo il comma 16.1, e' inserito il seguente
comma:
«16.1.1 Entro il 15 marzo di ogni anno, le imprese di stoccaggio
comunicano all'impresa maggiore di trasporto le capacita' conferite
in iniezione al punto di interconnessione con gli stoccaggi.».
Art. 16.
Disposizioni finali
16.1 Il termine di cui al punto 1 della deliberazione n. 29/06 e'
differito al 24 marzo 2006 e il termine di cui al punto 2 della
medesima deliberazione e' differito di ulteriori 7 (sette giorni).
16.2 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua
pubblicazione, ad eccezione dell'art. 14, comma 14.16, della presente
deliberazione che decorre a partire dal 1° aprile 2006.
16.3 La deliberazione n. 119/05 viene pubblicata sul sito internet
dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) come risultante dalle
rettifiche apportate con il presente provvedimento.
16.4 La deliberazione n. 166/05 viene pubblicata sul sito internet
dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) come risultante dalle
rettifiche apportate con il presente provvedimento.
Milano, 3 marzo 2006
Il presidente: Ortis
Allegato
Tabella 1 - Durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture
===================================================================== Categoria di cespiti | Durata in anni ===================================================================== Pozzi | 60 Fabbricati | 40 Condotte | 40 Centrali di compressione | 20 Centrali di trattamento | 25 Sistemi di misura | 20 Altre immobilizzazioni | 10
Tabella 2 - Deflatore degli investimenti fissi lordi
===================================================================== |Deflatore investimenti fissi | |Deflatore investimenti fissi Anno| lordi |Anno| lordi ===================================================================== 1950| 32,9008 |1965| 24,2031 --------------------------------------------------------------------- 1951| 30,8694 |1966| 23,5519 --------------------------------------------------------------------- 1952| 30,6153 |1967| 22,7778 --------------------------------------------------------------------- 1953| 31,1922 |1968| 22,2653 --------------------------------------------------------------------- 1954| 31,6981 |1969| 21,0246 --------------------------------------------------------------------- 1955| 31,6828 |1970| 18,5034 --------------------------------------------------------------------- 1956| 30,7785 |1971| 17,3600 --------------------------------------------------------------------- 1957| 29,9226 |1972| 16,6697 --------------------------------------------------------------------- 1958| 30,6129 |1973| 13,7464 --------------------------------------------------------------------- 1959| 30,8288 |1974| 10,6073 --------------------------------------------------------------------- 1960| 29,5913 |1975| 9,1323 --------------------------------------------------------------------- 1961| 28,5593 |1976| 7,5031 --------------------------------------------------------------------- 1962| 27,3958 |1977| 6,3555 --------------------------------------------------------------------- 1963| 25,3408 |1978| 5,5950 --------------------------------------------------------------------- 1964| 24,2797 |1979| 4,8327 --------------------------------------------------------------------- 1980| 3,8846 |1994| 1,3536 --------------------------------------------------------------------- 1981| 3,1936 |1995| 1,3022 --------------------------------------------------------------------- 1982| 2,7688 |1996| 1,2682 --------------------------------------------------------------------- 1983| 2,4764 |1997| 1,2447 --------------------------------------------------------------------- 1984| 2,2608 |1998| 1,2230 --------------------------------------------------------------------- 1985| 2,0741 |1999| 1,2095 --------------------------------------------------------------------- 1986| 1,9971 |2000| 1,1798 --------------------------------------------------------------------- 1987| 1,9066 |2001| 1,1537 --------------------------------------------------------------------- 1988| 1,7998 |2002| 1,1265 --------------------------------------------------------------------- 1989| 1,7077 |2003| 1,1056 --------------------------------------------------------------------- 1990| 1,6016 |2004| 1,0712 --------------------------------------------------------------------- 1991| 1,5120 |2005| 1,0300 --------------------------------------------------------------------- 1992| 1,4544 |2006| 1,0000 --------------------------------------------------------------------- 1993| 1,3968 | |
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato