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Gazzetta Ufficiale N. 70 del 24 Marzo 2006

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 marzo 2006
Misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e
l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla
disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione
del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della
legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si e' provveduto
all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme
relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze e delle agenzie fiscali;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale
sono state dettate disposizioni in materia di unificazione delle
competenze in materia di giochi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in
materia di protezione dei dati personali;
Visto l'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come
modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni
sull'esercizio abusivo di attivita' di giuoco o di scommessa;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in
data 1° marzo 2006, n. 111, recante norme concernenti la disciplina
delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei
cavalli, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30
dicembre 2004, n. 311;
Visto in particolare l'art. 19 del citato decreto ministeriale n.
111 del 2006, che dispone la definizione delle modalita' di
accettazione delle scommesse raccolte con modalita' a distanza, con
provvedimenti AAMS;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n.
156, con il quale e' stato adottato il regolamento recante
autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate
relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in base al quale
e' facolta' del Ministero delle finanze, in applicazione di apposita
direttiva del Ministro delle finanze, autorizzare i concessionari,
ovvero i gestori dei giochi, concorsi pronostici o scommesse ad
effettuare la raccolta telefonica o telematica delle giocate,
mediante sistemi, centri di servizio od operatori di
telecomunicazione che utilizzino linee telefoniche ordinarie, secondo
le modalita' stabilite con decreto dirigenziale;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato in data 31 maggio 2002, che disciplina
l'accettazione telefonica e telematica delle scommesse sportive;
Vista la direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze in
data 30 maggio 2002, che ha affidato al direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'autorizzazione
alla raccolta telefonica e telematica delle giocate relative ai
concorsi pronostici e alle scommesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948,
n. 1677, con il quale e' stato emanato il regolamento delle lotterie
nazionali;
Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, con il
quale e' stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali ad
estrazione differita;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29,
con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per
l'istituzione del gioco «Bingo»;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria;
Visto il comma 4-ter del citato art. 4 della legge n. 401 del 1989
come modificato dall'art. 1, com-ma 539, legge 23 dicembre 2005, n.
266, che stabilisce che gli operatori di gioco effettuano la raccolta
per via telefonica e telematica solo se previamente autorizzati
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto l'art. 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la
definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie,
differite ed istantanee con partecipazione a distanza;
Visto l'art. 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, che affidano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione, diffusione
e gestione, con organizzazione propria o di terzi, dei mezzi di
pagamento specifici per la partecipazione al gioco a distanza,
nonche' la scelta dell'organizzazione alla quale affidare la
diffusione e la gestione;
Visto l'art. 11-quinquiesdecies, comma 11 della citata legge n. 248
del 2005, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione delle
misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle
scommesse, del bingo, e delle lotterie;
Visto l'art. 11-quinquiesdecies, comma 11, lettera a), della citata
legge n. 248 del 2005, che affida all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato l'adozione dei provvedimenti che prevedano la
possibilita' di raccolta da parte dei soggetti titolari di
concessione per l'esercizio dei giochi, concorsi e scommesse
riservati allo Stato, i quali dispongano di un sistema di raccolta
conforme a requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle lotterie
istantanee e differite con partecipazione a distanza;
Visto l'art. 11-quinquiesdecies, comma 11, lettera c), della citata
legge n. 248 del 2005, che affida all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato l'adozione dei provvedimenti che prevedano le
modalita' di estrazione centralizzata, di gestione gioco e di
raccolta a distanza, affidata agli attuali concessionari del gioco
previsto dal regolamento, di cui al decreto del Ministro delle
finanze 31 gennaio 2000, n. 29;
Visto l'art. 1, commi dal 535 al 539, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, recante disposizioni per contrastare l'offerta telematica di
giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro;
Visto il decreto direttoriale 7 febbraio 2006, recante disposizioni
finalizzate alla rimozione dei casi di offerta in assenza di
autorizzazione, attraverso la rete telematica, di giochi, lotterie,
scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro;
Considerato che occorre definire in modo unitario ed organico le
misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle
scommesse, del bingo e delle lotterie, da adottare nel periodo che
precede la definizione dei provvedimenti di riordino complessivo
delle modalita' di pagamento del gioco a distanza, ai sensi dell'art.
1, commi 290 e 291, della citata legge n. 311 del 2004;
Ritenuto opportuno stabilire norme a tutela del giocatore,
specifiche per il gioco a distanza;
Dispone:

Art. 1.
Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto reca misure per la regolamentazione della
raccolta a distanza:
a) delle scommesse a quota fissa ed a totalizzatore, diverse da
quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 2 agosto 1999, n. 278, e dall'art. 1, comma 498, della legge
30 dicembre 2004, n. 311;
b) del gioco del bingo;
c) delle lotterie istantanee e differite.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) AAMS, il Ministero dell'economia e delle finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) attivita' di commercializzazione, l'attivita' di
commercializzazione di ricariche, nonche' di distribuzione dello
schema di contratto di conto di gioco e di trasmissione al titolare
di sistema del contratto di conto di gioco sottoscritto dal
giocatore;
c) bonus, l'ammontare di servizi di gioco a fruizione differita
offerto gratuitamente al giocatore;
d) codice di identificazione, il codice che identifica
univocamente un conto di gioco;
e) codice personale, il codice riservato del titolare del conto
di gioco che, unitamente al codice di identificazione, consente
l'identificazione del giocatore;
f) codice univoco, il codice assegnato all'atto della convalida
della giocata dal sistema di registrazione, controllo e convalida
nazionale previsto dal regolamento specifico del gioco, che
identifica univocamente la giocata;
g) concessionario autorizzato, il singolo concessionario che ha
ottenuto l'autorizzazione alla raccolta a distanza;
h) contratto di conto di gioco, il contratto tra un giocatore ed
un titolare di sistema, alla cui stipula e' subordinata la
partecipazione a distanza al gioco e con il quale le parti convengono
di registrare su un conto di gioco intestato al giocatore le
operazioni riguardanti il gioco con partecipazione a distanza;
i) credito di gioco, il saldo esistente su un conto di gioco;
j) dotazione tecnologica, l'insieme delle apparecchiature
tecnologiche, hardware e software, di cui il titolare di sistema puo'
dotare il punto di commercializzazione;
k) posta di gioco, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna
giocata;
l) prenotazione della giocata, accettazione della giocata da
parte del concessionario autorizzato, effettuata senza previo
ricevimento della convalida e del codice univoco da parte del sistema
di registrazione, controllo e convalida nazionale;
m) punto di commercializzazione, locale presso il quale e'
esercitata l'attivita' di commercializzazione;
n) rapporto del conto di gioco, i movimenti ed il saldo del conto
di gioco, nonche' le registrazioni riguardanti sia le giocate
convalidate ed i relativi importi, sia gli esiti certificati delle
giocate ed i relativi importi;
o) ricarica, il controvalore di servizi di gioco, a fruizione
differita, acquistato dal giocatore;
p) riscossione, il prelievo di importi di credito di gioco dal
conto di gioco;
q) sale dei concessionari, le sale di accettazione delle
scommesse e le sale di gioco del bingo appartenenti ai concessionari
autorizzati che adottano lo stesso sistema di conti di gioco;
r) schema di contratto, il contratto-tipo sottoposto
all'approvazione di AAMS ed adottato dal titolare di sistema al fine
di regolare uniformemente i rapporti contrattuali;
s) sistema di conti di gioco, il sistema che gestisce i conti di
gioco, unitamente ai contratti di gioco stipulati;
t) titolare del contratto di conto di gioco/titolare del conto di
gioco, il giocatore intestatario del contratto di conto di gioco e
del conto di gioco;
u) titolare di sistema, il singolo concessionario autorizzato che
dispone di un sistema di conti di gioco.

Art. 2.
Soggetti ammessi
1. La raccolta a distanza delle scommesse sulle corse dei cavalli,
a totalizzatore, diverse da quelle previste dall'art. 1, comma 498,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' a quota fissa, puo'
essere esercitata dai titolari di concessione per l'esercizio delle
scommesse sulle corse dei cavalli.
2. La raccolta a distanza delle scommesse a quota fissa su eventi
sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi
puo' essere esercitata dai titolari di concessione per l'esercizio
delle predette scommesse.
3. La raccolta a distanza del gioco del bingo con partecipazione a
distanza puo' essere esercitata dai titolari di concessione per il
gioco del bingo di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
gennaio 2000, n. 29.
4. La raccolta a distanza delle lotterie istantanee e differite con
partecipazione a distanza, previste dall'art. 1, comma 292, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, puo' essere esercitata dai titolari
di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse
riservati allo Stato.

Art. 3.
Autorizzazione alla raccolta
1. AAMS autorizza i concessionari, di cui all'art. 2, che
dispongono di un sistema di conti di gioco e che ne fanno richiesta,
alla raccolta a distanza.
2. AAMS autorizza, altresi', alla raccolta a distanza i
concessionari, di cui all'art. 2, che si avvalgono del sistema di
conti di gioco di un titolare di sistema e che ne fanno richiesta. La
raccolta del gioco da parte di un concessionario autorizzato, che si
avvale del sistema di conti di gioco di un titolare di sistema, e'
subordinata alla informazione ed al preventivo consenso esplicito del
giocatore. L'autorizzazione decade in coincidenza con la scadenza
della concessione del titolare di sistema.
3. Per un periodo pari a centoventi giorni successivi alla data di
adozione del presente decreto i concessionari gia' autorizzati alla
raccolta telefonica o telematica delle scommesse possono proseguire
l'esercizio della raccolta a distanza con i sistemi gia' in uso.
Decorso tale termine, l'esercizio della raccolta a distanza e'
subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione di cui ai commi 1 e
2.

Art. 4.
Contratto di conto di gioco
1. L'esercizio della raccolta a distanza e' subordinato alla
stipula di un contratto di conto di gioco tra il giocatore ed il
titolare di sistema.
2. Lo schema di contratto di conto di gioco e' trasmesso ad AAMS
per l'approvazione. Il titolare di sistema e' tenuto ad accertare le
generalita' del giocatore contraente e la sua maggiore eta', nonche'
ad acquisirne il codice fiscale. Il titolare di sistema puo'
stipulare un solo contratto con ciascun giocatore. Il contratto e'
univocamente numerato nell'ambito del rapporto concessorio instaurato
con il titolare di sistema. La durata del contratto non puo' superare
il termine di scadenza della concessione del titolare di sistema. Il
titolare di sistema e' tenuto alla conservazione dei contratti
stipulati fino alla conclusione del quinto anno successivo alla
scadenza della concessione.
3. Il contratto di conto di gioco reca l'informativa per il
trattamento dei dati personali ed indica specifiche modalita' per
l'osservanza degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento al principio di
necessita' ed alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento
dei dati personali e dei dati identificativi.
4. Il titolare di sistema utilizza i dati trattati in applicazione
del presente decreto per esclusive finalita' di gestione dei giochi
ed adotta misure idonee a preservare e tutelare la riservatezza del
giocatore.
5. Il titolare di sistema e' tenuto a rendere disponibili ad AAMS,
con le modalita' da essa definite, i dati personali del titolare del
contratto di conto di gioco ed a prevedere in esso, a tal fine,
opportuna clausola.
6. Il contratto di conto di gioco prevede la possibilita' di
sospensione della facolta' di effettuare giocate, su iniziativa del
titolare di sistema, nonche' su richiesta di AAMS o dell'autorita'
giudiziaria.
7. Per un periodo pari a centoventi giorni successivi alla data di
adozione del presente decreto i contratti gia' in essere, stipulati
tra i concessionari ed i giocatori, abilitano alla raccolta a
distanza, limitatamente ai giochi oggetto del contratto stesso.

Art. 5.
Conto di gioco
1. Le operazioni derivanti dall'esecuzione del contratto di conto
di gioco, relative a giocate, vincite e rimborsi di giocate,
ricariche, bonus e riscossioni, sono registrate su un conto di gioco.
2. Il titolare di sistema attiva il conto di gioco all'atto della
trasmissione al giocatore del codice identificativo e del codice
personale.
3. Il titolare di sistema e' tenuto a controllare i conti di gioco
ed a effettuare verifiche costanti circa il corretto utilizzo degli
stessi, segnalando immediatamente ad AAMS, con le modalita' da essa
definite, violazioni delle norme vigenti, nonche' anomalie di
utilizzo del conto di gioco corrispondenti ai profili indicati da
AAMS stessa.
4. Il titolare di sistema e' tenuto a rendere disponibili ad AAMS,
con le modalita' da essa definite, i rapporti dei conti di gioco dei
giocatori, prevedendone opportuna clausola nel contratto di conto di
gioco.

Art. 6.
Utilizzo del conto di gioco
1. Il giocatore, mediante identificazione, ha accesso al rapporto
del conto di gioco ed e' abilitato ad effettuare giocate.
2. L'utilizzo del conto di gioco, per l'effettuazione di giocate e
per l'accesso al rapporto del conto di gioco, e' gratuito.
3. Il giocatore puo' effettuare giocate di importo non superiore
all'ammontare del credito di gioco, fermo restando il rispetto dei
limiti stabiliti dai regolamenti specifici di ciascun gioco, relativi
agli importi ed al numero delle giocate ammesso.
4. Le giocate possono essere effettuate esclusivamente mediante
connessione telematica o telefonica con il concessionario autorizzato
o con il titolare di sistema.
5. Il concessionario autorizzato, ovvero il titolare di sistema, e'
tenuto a comunicare e rendere visibili al giocatore, al momento della
richiesta di effettuare giocate, informazioni a tutela del giocatore
ed in materia di gioco responsabile, nonche' eventuali comunicazioni
ed integrazioni predisposte da AAMS.
6. Le operazioni di gioco rispettano i seguenti requisiti:
a) l'accettazione della giocata e' subordinata alla convalida ed
attribuzione del codice univoco, da parte del sistema di
registrazione, controllo e convalida nazionale previsto dal
regolamento specifico del gioco;
b) la giocata convalidata e' immediatamente contabilizzata sul
conto di gioco del giocatore mediante la registrazione del codice
univoco e di tutti gli ulteriori elementi identificativi della
giocata, nonche' mediante l'addebito del relativo importo;
c) l'esito della giocata, certificato dal sistema di
registrazione, controllo e convalida nazionale, e' immediatamente
contabilizzato mediante registrazione sul conto di gioco e
contestuale pagamento con accredito dell'importo dell'eventuale
vincita o rimborso;
d) l'avvenuto pagamento della vincita o del rimborso, mediante
accredito sul conto di gioco, e' immediatamente comunicato al sistema
di registrazione, controllo e convalida nazionale.
7. La registrazione della giocata e dell'esito sul sistema di
registrazione, controllo e convalida nazionale, immediatamente
contabilizzata sul conto di gioco ai sensi del comma 6, sostituisce a
tutti gli effetti la ricevuta di gioco.
8. Le giocate convalidate non possono essere annullate.
9. E' vietata la prenotazione della giocata. Fino a quando il
sistema di registrazione, controllo e convalida delle scommesse avra'
un orario di apertura inferiore a venti ore al giorno, AAMS potra'
consentire la stipula di contratti preliminari di scommessa, definiti
esclusivamente secondo le modalita' autorizzate da AAMS stessa.
10. Il concessionario autorizzato e' responsabile del corretto
esercizio del gioco, ai sensi delle disposizioni vigenti.
11. Il concessionario autorizzato e' responsabile della corretta ed
immediata comunicazione al titolare di sistema della giocata
convalidata, nonche' dell'esito della giocata, certificato dal
sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale. Il
concessionario autorizzato e' responsabile della corretta ed
immediata conferma, al sistema di registrazione, controllo e
convalida nazionale, del pagamento della vincita o del rimborso,
avvenuto mediante accredito sul conto di gioco del giocatore, da
parte del titolare di sistema.
12. Il titolare di sistema e' responsabile della corretta ed
immediata esecuzione delle contabilizzazioni corrispondenti alle
operazioni di gioco ed adotta modalita' di contabilizzazione che
individuano univocamente l'origine del credito di gioco. Il titolare
di sistema e' responsabile della corretta ed immediata conferma al
concessionario autorizzato della contabilizzazione della giocata e
dell'avvenuto accredito della vincita o del rimborso sul conto di
gioco del giocatore.

Art. 7.
Ricarica
1. Il titolare di sistema puo' consentire l'acquisto di ricariche
presso la propria sede, anche mediante interconnessione telematica o
telefonica, nonche' presso le sale dei concessionari e presso i punti
di commercializzazione. Il pagamento puo' essere effettuato con gli
strumenti di pagamento finanziari, bancari e postali, ovvero per
contanti.
2. Il titolare di sistema e' responsabile della corretta e
tempestiva esecuzione delle operazioni di accredito delle ricariche e
dei bonus sul conto di gioco.

Art. 8.
Riscossione
1. Il titolare del contratto di conto di gioco e' titolare del
credito di gioco ed ha diritto alla riscossione degli importi
relativi a vincite e a rimborsi non utilizzati per effettuare
ulteriori giocate.
2. Il titolare di sistema puo' consentire la riscossione
esclusivamente con le seguenti modalita':
a) mediante il circuito bancario o postale;
b) per contanti, presso le sale dei concessionari, nel rispetto
dei vincoli e secondo le modalita' previste dalla vigente normativa
in materia di antimafia ed antiriciclaggio.
3. Il titolare di sistema e' responsabile della correttezza e
puntualita' delle operazioni di riscossione nei confronti dei
giocatori.

Art. 9.
Attivita' di commercializzazione
1. L'attivita' di commercializzazione puo' essere esercitata presso
gli esercizi commerciali o pubblici, in possesso dei seguenti
requisiti:
a) assenza, a carico del titolare o degli amministratori, nel
caso di attivita' esercitata in forma societaria, di condanne con
sentenza passata in giudicato per i reati di cui alla legge 13
dicembre 1989, n. 401, per reati di natura fiscale, per reati per cui
vi sia stata condanna non inferiore a sei anni, nonche' per reati
diversi dai precedenti che incidano sull'affidabilita' del soggetto;
b) assenza di situazioni di inadempimento e di obblighi nei
confronti di AAMS.
2. Il titolare di sistema verifica e garantisce il possesso dei
requisiti da parte del soggetto con il quale stipula contratto di
affidamento dell'attivita' di commercializzazione.
3. Su richiesta di AAMS e con le modalita' da essa definite, il
titolare di sistema fornisce ad AAMS stessa, per ciascun punto di
commercializzazione, i dati relativi all'ubicazione del locale nel
quale sara' esercitata l'attivita' di commercializzazione, gli altri
elementi necessari ad identificare in modo univoco il suddetto locale
e gli incaricati delle attivita', nonche' eventuali altre
informazioni richieste da AAMS.
4. Resta fermo, ai sensi dell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989,
n. 401 e successive modificazioni ed integrazioni, il divieto di
raccolta di giocate, di riscossione di poste di gioco e di
liquidazione di vincite e di rimborsi presso i punti di
commercializzazione. E' vietata la liquidazione di importi di credito
di gioco presso i punti di commercializzazione.
5. Nei punti di commercializzazione sono esposti, in modo visibile,
il divieto di esercizio delle attivita' di cui al comma 4, il divieto
di gioco da parte dei minori e le relative sanzioni, nonche' le
eventuali comunicazioni predisposte da AAMS, a tutela del giocatore
ed in materia di gioco responsabile.
6. Nel contratto e' inserita espressa clausola di risoluzione nei
casi di violazione dei divieti di cui al comma 4, nonche' del divieto
di gioco da parte dei minori e delle altre disposizioni del presente
decreto.
7. Il titolare di sistema e' tenuto a controllare la correttezza
dell'attivita' esercitata nei punti di commercializzazione,
verificando l'esistenza di irregolarita', nonche' di anomalie
corrispondenti ai profili indicati da AAMS stessa, provvedendo
immediatamente alla risoluzione del contratto nei casi in cui ne
ricorrono gli estremi, dando, in ogni caso, immediata segnalazione ad
AAMS delle irregolarita' ed anomalie rilevate e dei provvedimenti
intrapresi, con le modalita' definite da AAMS stessa, anche ai fini
della valutazione di eventuale irrogazione di ulteriori sanzioni.
8. Il titolare di sistema e' altresi' tenuto a rendere disponibili
ad AAMS i dati e le informazioni scambiate tra il titolare di sistema
stesso ed i punti di commercializzazione, su richiesta di AAMS e con
le modalita' da essa definite.
9. Il contratto non prevede l'obbligo di esclusiva tra il titolare
di sistema ed il singolo punto di commercializzazione.
10. Su richiesta di AAMS e con le modalita' da essa definite, il
titolare di sistema fornisce ad AAMS stessa i dati relativi alle
ricariche commercializzate ed ai compensi spettanti e corrisposti a
ciascun punto di commercializzazione.
11. Il titolare di sistema puo' fornire al punto di
commercializzazione dotazioni tecnologiche, abilitate esclusivamente
all'effettuazione telematica delle attivita' di commercializzazione.
12. Lo schema di contratto di attivita' di commercializzazione e'
trasmesso ad AAMS per l'approvazione.
13. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di
efficacia del presente decreto cessano di avere effetto le
autorizzazioni concesse in via sperimentale e provvisoria ai
concessionari per l'esercizio delle scommesse, ai sensi della nota
AAMS dell'11 aprile 2005.

Art. 10.
Sistemi e reti di trasmissione dati
1. I sistemi del titolare di sistema e del concessionario
autorizzato, con i quali il giocatore si connette per la
partecipazione a distanza al gioco, sono dotati di caratteristiche di
sicurezza atte a garantire l'autenticazione dei sistemi stessi,
nonche' la protezione da accessi non autorizzati e da intercettazione
ed alterazione dei dati scambiati. Le reti di trasmissioni dati del
titolare di sistema e del concessionario autorizzato adottano
caratteristiche di sicurezza idonee ad impedire accessi non
autorizzati ai propri sistemi ed alle dotazioni tecnologiche del
punto di commercializzazione, nonche' l'intercettazione e
l'alterazione dei dati scambiati.

Art. 11.
Obblighi
1. Il titolare di sistema ha l'obbligo di consentire al giocatore
la riscossione del credito di gioco corrispondente alle vincite ed ai
rimborsi relativi alle giocate, effettuate anche presso i
concessionari autorizzati che si avvalgono del suo sistema di conti
di gioco.
2. Il concessionario autorizzato, nel caso in cui si avvalga del
sistema di conti di gioco di un titolare di sistema, e' tenuto a
vigilarne il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi di cui
al comma 1 ed e', comunque, patrimonialmente responsabile
dell'adempimento dell'obbligo riguardante la riscossione del credito
di gioco corrispondente alle vincite ed ai rimborsi relativi a
giocate effettuate sui giochi oggetto della propria concessione.

Art. 12.
Controlli e sanzioni
1. AAMS puo' effettuare controlli, in merito alla corretta
applicazione delle disposizioni definite dal presente provvedimento,
anche sui sistemi informativi ed attraverso ispezioni presso le sedi
dei concessionari e presso i punti di commercializzazione.
2. AAMS puo' procedere alla sospensione od alla decadenza od alla
revoca dell'autorizzazione alla raccolta a distanza, nonche' delle
concessioni per l'esercizio dei giochi, nei casi di inadempienza
degli obblighi di vigilanza e controllo dei punti di
commercializzazione, di cui all'art. 9, nonche' nei casi di
violazione delle altre disposizioni di cui al presente decreto.
3. Le concessioni e le autorizzazioni alla raccolta di giochi,
rilasciate da AAMS ovvero dai suoi concessionari, sono soggette alla
sospensione od alla decadenza od alla revoca, da parte di AAMS o da
parte del concessionario che ha rilasciato l'autorizzazione stessa,
anche su richiesta di AAMS, qualora siano violate le disposizioni di
cui all'art. 9 del presente decreto.
4. Le sanzioni comminate non esonerano da ogni eventuale
responsabilita' civile verso terzi.

Art. 13.
Efficacia
1. Il presente decreto e' efficace a partire dal giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per
gli adempimenti di competenza.

Roma, 21 marzo 2006

Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 2


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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