IL DIRETTORE GENERALE
per l'armonizzazione del mercato
e la tutela dei consumatori
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e,
in particolare, l'art. 148, comma 1, il quale ha previsto che le
entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate
dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato siano
destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;
Visto, altresi', l'art. 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del
medesimo articolo siano riassegnate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello
stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive per
essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di
volta in volta con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.
124331 del 2002 che istituisce il capitolo n. 1650, denominato «Fondo
derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a
vantaggio dei consumatori», nello stato di previsione del Ministero
delle attivita' produttive;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.
41454 del 2004 che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 148,
comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha provveduto a
riassegnare le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo al
«Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate
dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da destinare
ad iniziative a vantaggio dei consumatori» per un importo complessivo
di euro 55.128.308,00;
Visto l'art. 2 comma 1 del decreto del Ministro delle attivita'
produttive del 23 novembre 2004, con il quale viene stabilita
l'assegnazione di euro 10.000.000,00 all'Unione italiana delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la promozione
delle attivita' di informazione, consulenza ed assistenza ai
consumatori e dell'attivita' di composizione extragiudiziale delle
controversie in materia di consumi;
Visto, altresi', l'art. 2, comma 2 del decreto del Ministro delle
attivita' produttive del 23 novembre 2004, che stabilisce che con
decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la
tutela dei consumatori devono essere individuate le attivita' di cui
al comma 1 dello stesso decreto;
Considerato che per la realizzazione delle attivita' verranno
adottate misure idonee ad evitare la dispersione e la frammentazione
delle iniziative, realizzando un congruo ed efficiente impiego delle
risorse, ai sensi dell'art. 2, lettera f) del decreto del Ministro
delle attivita' produttive del 23 novembre 2004;
Considerato altresi' che appare opportuno che le attivita' e i
progetti siano programmati in modo coordinato tra loro, secondo i
principi dell'efficacia e della consequenzialita' logico-temporale;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) Ministero: il Ministero delle attivita' produttive;
b) DGAMTC o Direzione generale: la Direzione generale per
l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del
Ministero delle attivita' produttive;
c) Unioncamere: l'Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
d) Camere di commercio: le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
e) Comitato tecnico: il Comitato tecnico costituito ai sensi
dell'art. 13 del presente decreto;
f) A.D.R.: Alternative Dispute Resolution, le procedure di
risoluzione extragiudiziale delle controversie conformi alle
raccomandazioni 98/257 CE e 2001/310 CE;
g) Associazioni nazionali di consumatori: le associazioni dei
consumatori rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137
del decreto legislativo n. 206/2005;
h) Associazioni regionali di consumatori: le associazioni dei
consumatori iscritte agli elenchi e agli albi previsti dalle leggi
regionali o delle province autonome in materia, con esclusione di
quelle che siano emanazione locale di una delle associazioni
nazionali di consumatori, o che siano con queste federate o comunque
connesse.
Art. 2.
Progetti ed iniziative in attuazione dell'art. 2
del decreto ministeriale 23 novembre 2004
1. Le attivita' di promozione previste dall'art. 2, comma 2, del
decreto del Ministro delle attivita' produttive del 23 novembre 2004,
sono realizzate attraverso le attivita' e i progetti e secondo le
modalita' previste dagli articoli seguenti.
2. Le risorse, pari ad euro 10.000.000, di cui all'art. 2, comma 1,
del decreto del Ministro delle attivita' produttive 23 novembre 2004,
assegnate all'Unioncamere, sono ripartite tra le attivita' e i
progetti di cui al comma 1.
3. La convenzione tra la DGAMTC e l'Unioncamere di cui all'art. 2,
comma 3, del decreto del Ministro delle attivita' produttive 23
novembre 2004 disciplina le modalita' di trasferimento delle risorse,
l'attivita' di controllo e monitoraggio, le modalita' di
rendicontazione delle spese relative a tutte le attivita' e i
progetti.
Art. 3.
Informazione, divulgazione e promozione delle ADR
1. Per la realizzazione di una campagna promozionale, sia a livello
nazionale che a livello locale, finalizzata all'informazione ai
consumatori e alla divulgazione degli strumenti ADR (art. 2, comma 2,
lettere a), c) ed e) del decreto ministeriale 23 novembre 2004), e'
destinata la somma di euro 1.800.000,00.
2. Per la creazione di un call center finalizzato all'attivita' di
promozione delle ADR e di assistenza ai consumatori a livello
nazionale (art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto
ministeriale 23 novembre 2004) e' destinata la somma di euro
250.000,00.
3. La progettazione e la realizzazione delle attivita' di cui ai
commi 1 e 2 sono affidate all'Unioncamere, che definisce le modalita'
operative, i tempi e le risorse finanziarie nei limiti degli importi
stabiliti.
4. Per l'attivita' di cui al comma 1 l'Unioncamere puo' avvalersi
anche delle associazioni nazionali di consumatori.
5. I programmi relativi alle attivita' di cui al presente articolo,
redatti dall'Unioncamere, sono approvati dalla Direzione generale,
sentito il comitato tecnico.
Art. 4.
Informazione e consulenza per i consumatori
assistenza nei reclami: Sportelli pilota
1. Per la realizzazione di progetti che prevedano la creazione di
sportelli-pilota per l'attivita' di informazione, anche in tema di
ADR, consulenza ed assistenza in fase di reclamo ai consumatori (art.
2, comma 2, lettere a) e b) del decreto ministeriale 23 novembre
2004), e' destinata la somma complessiva di euro 3.400.000,00.
2. I progetti di cui al comma 1 sono realizzati dalle associazioni
nazionali di consumatori, anche in collaborazione con le associazioni
regionali di consumatori, e sono presentati all'Unioncamere dal loro
rappresentante legale a livello nazionale. Nel caso di collaborazione
con altre associazioni deve essere indicato un responsabile del
progetto.
3. Il finanziamento delle attivita' non potra' eccedere la somma
complessiva di euro 200.000,00 per ciascun progetto, fino ad un
massimo di euro 70.000,00 a sportello. L'analisi
economico-finanziaria e occupazionale del progetto dovra' riportare
anche il dettaglio per singolo sportello, ivi compresi l'ubicazione,
gli orari e i giorni di apertura al pubblico.
4. Ogni associazione puo' presentare un solo progetto che dovra'
prevedere fino ad un massimo di cinque sportelli-pilota, dislocati
ciascuno in regioni e province autonome diverse.
5. I progetti di cui al presente articolo sono approvati
dall'Unioncamere, che ne verifica l'ammissibilita', sentito il
comitato tecnico.
6. L'attivita' di informazione anche in tema di ADR, consulenza ed
assistenza in fase di reclamo ai consumatori prestata presso gli
sportelli di cui al comma 1 e' gratuita e non condizionata da alcun
ulteriore onere economico.
Art. 5.
Finanziamento e spese ammissibili
dei progetti di cui all'art. 4
1. Per la realizzazione dei progetti previsti all'art. 4 le
associazioni di consumatori richiedono all'Unioncamere il rimborso
delle spese sostenute considerate ammissibili.
2. Sono ammissibili le spese direttamente ed esclusivamente
imputabili al progetto, sostenute dall'associazione di consumatori
successivamente alla data di presentazione dei progetti fino alla
data di ultimazione del progetto stesso indicata nella richiesta, in
conformita' al disposto dell'art. 12, e per le quali sia prodotta
idonea e specifica documentazione di spesa e attestazione
dell'avvenuto pagamento.
3. L'elenco delle spese ammissibili, la prestazione di eventuali
garanzie e le modalita' di rendicontazione sono fissate con la
convenzione tra la Direzione generale e l'Unioncamere, di cui
all'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro delle attivita'
produttive 23 novembre 2004.
4. I progetti di cui all'art. 4 non possono ottenere, a pena di
revoca, altri finanziamenti pubblici, comunitari o privati.
Art. 6.
Parametri di valutazione dei progetti di cui all'art. 4
1. L'Unioncamere verifica la rispondenza di ciascun progetto di cui
all'art. 4 ai requisiti stabiliti dal presente decreto ed
eventualmente specificati nella convenzione di cui all'art. 2, e ne
valuta l'idoneita' a realizzare gli obiettivi prefissati nell'ambito
delle attivita' previste, in base ai seguenti parametri:
a) Qualita' del progetto (QP). Valutazione della capacita'
progettuale, anche con riferimento a risorse tecniche e strumentali
per l'attuazione del progetto;
b) Capacita' organizzative (CO). Valutazione su:
modalita' attuative, con riferimento al dettaglio degli
strumenti e delle modalita' di comunicazione con i cittadini e al
monitoraggio tecnico ed economico;
coinvolgimento di istituzioni pubbliche per la realizzazione
del progetto;
c) Efficacia in funzione degli obiettivi (EO). Valutazione del
rapporto tra il numero di sportelli e le spese ammissibili; delle
conoscenze acquisibili dai consumatori degli strumenti ADR, con
riferimento a competenze specifiche nelle attivita' di informazione,
consulenza e assistenza ai consumatori; del ricorso a sistemi
efficaci di informazione e consulenza; ricorso a sistemi di customer
satisfaction.
2. L'Unioncamere puo' rinviare il progetto all'associazione
proponente chiedendo modifiche e/o integrazioni durante la fase di
valutazione.
3. Sono ritenuti idonei e ammessi al finanziamento i progetti che
rispondono ai requisiti sopra elencati.
Art. 7.
Formazione per i quadri delle associazioni
1. Per la realizzazione di 5 progetti relativi a interventi
formativi diretti ai quadri delle associazioni nazionali e regionali
di consumatori sulle ADR (art. 2, comma 2, lettera a) del decreto
ministeriale 23 novembre 2004) sono destinati euro 600.000,00. Ogni
intervento viene finanziato fino ad un massimo di euro 120.000,00.
2. I progetti di cui al comma 1 sono realizzati da primarie
istituzioni universitarie che abbiano gia' svolto attivita'
continuative e rilevanti in materia di tutela del consumatore, con le
quali l'Unioncamere stipula apposita convenzione.
3. I progetti di cui al comma 1 dovranno essere realizzati in
altrettante aree del territorio nazionale: due per le regioni del
nord, una per le regioni del centro; due per le regioni del sud e
isole. Ciascun progetto deve essere rivolto ai quadri delle
associazioni nazionali e regionali di consumatori dell'area
territoriale interessata.
4. La scelta dei soggetti attuatori e' affidata all'Unioncamere,
sentito il comitato tecnico. Essa terra' conto dei criteri di cui al
successivo art. 8.
Art. 8.
Selezione degli interventi di formazione di cui all'art. 7
1. I progetti relativi ad interventi formativi sulle ADR, di cui
all'art. 7, saranno valutati secondo i seguenti parametri, con
attribuzione del relativo punteggio:
a) Qualita' dell'intervento (QI). Valutazione della proposta
formativa dell'intervento, con riferimento a: competenze specifiche
ed esperienza consolidata del proponente (da 1 a 10 punti); strumenti
efficaci di docenza e di valutazione (da 1 a 10 punti); presenza di
partners, con particolare riferimento alle associazioni nazionali di
consumatori (da 1 a 5 punti); modalita' di aggiornamento dei sistemi
di formazione (da 1 a 5 punti). Totale 30 punti;
b) capacita' organizzative (CO). Valutazione sulle modalita'
attuative, con riferimento a: numero di soggetti proponenti (da 1 a 5
punti); eventuali partners esterni (da 1 a 5 punti); rapporto numero
docenti/allievi (da 1 a 5 punti); qualita' delle sedi (da 1 a 5
punti). Totale 20 punti;
c) punteggio aggiuntivo (PA) relativo alla rispondenza dei
programmi formativi rispetto ai requisiti fissati (da 1 a 6 punti),
ed alle ricadute occupazionali dell'intervento formativo (da 1 a 4
punti). Totale 10 punti.
2. Saranno considerati ammissibili al finanziamento i progetti che
avranno ottenuto almeno 40 punti.
3. Ogni soggetto attuatore potra' presentare un solo progetto.
Art. 9.
Divulgazione a livello nazionale
1. Per la realizzazione di iniziative di promozione di contratti
tipo e di verifica sulla presenza di clausole inique nei contratti
per i consumatori (art. 2, comma 2, lettere a), c) ed e) del decreto
ministeriale 23 novembre 2004) viene destinata la somma di euro
250.000,00.
2. La realizzazione delle attivita' di cui al comma 1 e' affidata
all'Unioncamere.
3. Il progetto delle attivita' e' redatto dall'Unioncamere e
definisce: gli ambiti di applicazione di dette attivita'; i tempi di
realizzazione; lo svolgimento delle procedure; il coinvolgimento
delle associazioni nazionali di consumatori, sia nella
predisposizione che nella promozione dei contratti tipo, sia nella
rilevazione delle clausole inique; la divulgazione della clausola di
conciliazione all'interno del contratti.
4. Il progetto e' approvato dalla DGAMTC, sentito il comitato
tecnico.
Art. 10.
Assistenza nelle ADR
1. Per l'attivita' di assistenza al consumatore nelle procedure ADR
(art. 2, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 23 novembre
2004) e' destinata la somma complessiva di euro 3.000.000,00.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' riferita:
a) a procedure ADR curate, in attuazione di accordi con le
aziende, dalle associazioni nazionali o regionali di consumatori che,
in attesa dell'attuazione della procedura di cui all'art. 141 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, autocerficano la
conformita' ai principi fissati dalle raccomandazioni 98/257 CE e
2001/310 CE;
b) a procedure conciliative condotte dalle camere di commercio ai
sensi dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206.
3. Le risorse sono destinate per il 50% alle procedure curate dalle
associazioni di consumatori di cui alla lettera a) del comma 2 e per
il 50% alle procedure condotte dalle camere di commercio di cui alla
lettera b) dello stesso comma.
4. Le somme di cui al comma 3 sono erogate alle associazioni
nazionali o regionali di consumatori (per le procedure di cui al
comma 2, lettera a), e alle camere di commercio (per le procedure di
cui al comma 2, lettera b), a titolo di copertura delle spese di
ciascuna procedura, conclusa favorevolmente, secondo le seguenti
modalita':
a) per le procedure di valore compreso tra euro 0 e 5.000,00
viene corrisposto un contributo fisso di euro 100,00 per ogni
procedura di conciliazione attestata dal relativo verbale conclusivo
e dalla documentazione di cui al comma 5;
b) per le procedure di valore superiore a euro 5.000,00 viene
corrisposto un contributo fino al massimo, per scaglioni,
dell'importo fissato dal tariffario predisposto dall'Unioncamere e in
vigore presso le camere di commercio alla data di pubblicazione del
presente decreto per ogni procedura di conciliazione attestata dal
relativo verbale conclusivo e dalla documentazione di cui al comma 5.
5. L'Unioncamere, d'intesa con il Comitato tecnico, redige la
modulistica contenente le informazioni necessarie per
l'identificazione delle procedure ADR oggetto di rimborso. La
modulistica e' resa nota alle associazioni dei consumatori nazionali
attraverso la pubblicazione sui siti internet del Ministero e
dell'Unioncamere.
6. Il verbale di conciliazione deve essere sottoscritto dal
consumatore, dal rappresentante dell'azienda e dal rappresentante
dell'associazione, nel caso delle procedure di cui al comma 2,
lettera a) o dal soggetto che ha svolto le funzioni di conciliatore
per la camera di commercio, nel caso di procedure di cui al comma 2,
lettera b).
7. Ogni associazione di consumatori notifica all'Unioncamere:
a) la lista delle persone autorizzate a curare le procedure di
cui al comma 2, lettera a), in conformita' alle raccomandazioni
98/257 CE e 2001/310 CE, ed ai sensi dell'art. 141 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
b) gli accordi con le aziende di cui al comma 2, lettera a) che
sono pubblicati sui siti dell'Unioncamere e del Ministero.
8. Per le attivita' di assistenza al consumatore nelle ADR, di cui
al comma 2 del presente articolo, sono prese in considerazione le
spese sostenute per le procedure avviate successivamente alla data di
pubblicazione del presente decreto, fino al termine di ventiquattro
mesi.
9. Il consumatore che partecipa alle procedure di cui al comma 2
non sostiene alcuna spesa ed e' assistito a titolo gratuito e non
condizionato da alcun ulteriore onere economico.
10. Qualora, allo scadere del termine di dodici mesi dalla data di
pubblicazione del presente decreto, le risorse destinate ad una delle
procedure previste al comma 2 risultassero, anche parzialmente,
inutilizzate, queste potranno essere devolute alla copertura dei
costi dell'altra procedura che abbia esaurito le proprie
disponibilita'.
11. Tale finanziamento potra' avvenire sulla base delle richieste
di rimborso pervenute entro il termine di cui al comma precedente e
non finanziate per esaurimento delle risorse ad esse destinate.
Art. 11.
Monitoraggio e banca dati
1. Per l'attivita' di monitoraggio e di costituzione della banca
dati dei reclami conclusi e delle procedure ADR di cui all'art. 10,
nonche' per l'idonea divulgazione di tutte le attivita' e dei
risultati ottenuti in attuazione delle attivita' di cui agli articoli
4 e 10 del presente decreto (art. 2, comma 2, lettere c) e d) del
decreto ministeriale 23 novembre 2004) viene destinata la somma
complessiva di euro 450.000,00.
2. Il programma, le modalita' operative, le fasi di realizzazione
dell'attivita' di cui al comma 1 sono redatti dall'Unioncamere,
sentito il Comitato tecnico ed approvati dalla DGAMTC.
3. La banca dati, gestita dall'Unioncamere per conto del Ministero,
dovra' essere integralmente accessibile alla DGAMTC, anche al fine
della elaborazione dei dati acquisiti.
4. Ai fini dell'acquisizione dei dati di cui al comma 1, tutte le
associazioni titolari di progetti di cui all'art. 4 e delle attivita'
di cui all'art. 10 dovranno notificare all'Unioncamere, con cadenza
trimestrale, i reclami ricevuti e le ADR curate, secondo una
modulistica informatica definita dall'Unioncamere, sentito il
Comitato tecnico. Queste notifiche saranno parte integrante della
documentazione valida ai fini della erogazione dei finanziamenti
previsti agli articoli 4 e 10.
Art. 12.
Termine per la realizzazione dei progetti e delle attivita'
1. I progetti e le attivita' di cui agli articoli 3, 4, 7, 9 del
presente decreto devono essere completati, pena la revoca del
finanziamento provvisoriamente concesso, entro e non oltre
ventiquattro mesi dalla data di concessione del finanziamento.
2. Limitatamente ai progetti di cui all'art. 4 puo' essere
concessa, per gravi e sopravvenute cause non imputabili al soggetto
attuatore, una proroga non superiore a sei mesi, che deve essere
richiesta almeno due mesi prima della scadenza del suddetto termine.
La richiesta di proroga e' avanzata da parte del soggetto attuatore
del progetto all'Unioncamere, cui spetta la valutazione definitiva in
ordine alla richiesta, sentito il Comitato tecnico. Della proroga
accordata verra' data comunicazione alla DGAMTC.
3. Per data di avvio e di ultimazione dei progetti o delle
attivita' di cui al comma 1 si intendono, rispettivamente, quella del
primo e dell'ultimo titolo di spesa, se il progetto si e' concluso
con prestazione di terzi o con acquisizione di beni o servizi, ovvero
quella dichiarata dal rappresentante legale dell'associazione di
consumatori o dal responsabile del progetto o dell'attivita', se il
progetto o l'attivita' si sono conclusi con costi interni di cui deve
essere fornita la relativa specificazione.
Art. 13.
Comitato tecnico
1. Per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente
decreto, l'Unioncamere costituisce un Comitato tecnico, composto da
tre rappresentanti designati dalla Direzione generale, e da due
rappresentanti nominati dall'Unioncamere.
2. Per l'attivita' svolta dal Comitato tecnico e' corrisposto ai
suoi membri un emolumento stabilito nella convenzione di cui all'art.
2, comma 3, del decreto del Ministro delle attivita' produttive del
23 novembre 2004, oltre alle spese necessarie.
3. Per il finanziamento dell'attivita' del Comitato tecnico viene
destinata la somma complessiva di euro 250.000.
4. I componenti del Comitato tecnico, come individuati al comma 1,
dovranno essere nominati entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto.
Art. 14.
Termini e modalita' per la presentazione
delle richieste di finanziamento
1. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui all'art. 2,
l'Unioncamere presenta alla DGAMTC apposita domanda per ciascuno dei
progetti approvati e delle attivita' previste dal presente decreto,
secondo le modalita' seguenti, entro e non oltre il 30 giugno 2006.
2. Ogni plico deve recare la dicitura: «legge n. 388/2000, art.
148, comma 1 - Iniziative a vantaggio dei consumatori», pena
l'irricevibilita' della domanda di ammissione al contributo.
3. Ogni comunicazione e documentazione prevista dal presente
decreto, deve essere inviata, ove non diversamente previsto, a mezzo
raccomandata a/r ovvero presentata a mano al seguente indirizzo:
Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per
l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, via Molise,
2 - 00187 Roma.
4. Per la determinazione della data di presentazione della domanda
di cui al comma 1 fa fede il timbro postale di spedizione ovvero, nel
caso di presentazione a mano, il timbro apposto all'atto del
ricevimento.
Art. 15.
Assegnazione delle somme in eccedenza
1. Le risorse finanziarie di cui al presente decreto non assegnate
o non utilizzate saranno destinate ad iniziative gia' previste dal
presente decreto o ad ulteriori iniziative su indicazione della
DGAMTC.
2. Con riferimento ai progetti di cui agli articoli 4 e 7 del
presente decreto, qualora l'importo complessivo delle attivita'
finanziate, come rideterminato a seguito delle attivita' istruttorie
previste nella convenzione tra la DGAMTC e l'Unioncamere risulti
inferiore all'ammontare complessivo delle quote gia' erogate a titolo
di anticipazione o dell'ammontare stanziato, e' fatto obbligo al
soggetto attuatore di restituire le somme in eccedenza
all'Unioncamere.
Roma, 2 marzo 2006
Il direttore generale: Primicerio
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato