La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica gabonese sulla promozione e la protezione degli
investimenti, con Protocollo, fatto a Libreville il 28 giugno 1999.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo
stesso.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 6107):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) il
3 ottobre 2005.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 21 ottobre 2005 con pareri delle commissioni
I, II, V, VI e X.
Esaminato dalla III commissione il 16 novembre 2005 e
l'11 gennaio 2006.
Esaminato in aula il 16 gennaio 2006 e approvato il
19 gennaio 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 3744):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 24 gennaio 2006 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 25 gennaio 2006 ed il
14 febbraio 2006.
Esaminato in aula e approvato il 15 febbraio 2006.
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA GABONESE SULLA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI
Per l'accordo fare riferimento al supporto cartaceo
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato