La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il
Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Autorita' internazionale
dei fondi marini, fatto a Kingston il 27 marzo 1998.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18, paragrafo 2, del
Protocollo stesso.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 6169):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini)
l'8 novembre 2005.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 23 novembre 2005 con pareri delle commissioni
I, II, V, e VI.
Esaminato dalla III commissione il 20 dicembre 2005 e
l'11 gennaio 2006.
Esaminato in aula il 16 gennaio 2006 e approvato il
19 gennaio 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 3747):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 24 gennaio 2006 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª e 6ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 25 gennaio 2006 ed il
14 febbraio 2006.
Esaminato in aula e approvato il 15 febbraio 2006.
PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA' DELL'AUTORITA' INTERNAZIONALE
DEI FONDI MARINI
Per il PROTOCOLLO in lingua originale fare riferimento al supporto cartaceo
TRADUZIONE IN ITALIANO (non ufficiale)
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato