La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo sulla istituzione della Organizzazione internazionale per
lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed orientale (Eurofish),
con Atto finale, fatto a Copenhagen il 23 maggio 2000.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo
stesso.
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di
euro 52.300 per l'anno 2005, di euro 53.300 per l'anno 2006 e di euro
54.400 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si
provvede, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per gli
anni successivi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge
n. 468 del 1978.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5488):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) il
15 dicembre 2004.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 10 febbraio 2005 con pareri delle commissioni
I, II, V, XI e XIII.
Esaminato dalla III commissione il 3 marzo; 10,
17 novembre 2005 e 11 gennaio 2006.
Esaminato in aula il 16 gennaio 2006 e approvato il
19 gennaio 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 3742):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 24 gennaio 2006 con pareri delle commissioni
1ª 5ª e 9ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 25 gennaio e
7 febbraio 2006.
Relazione scritta presentata il 7 febbraio 2006 (atto
n. 3742/A - relatore sen. Pianetta).
Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il
10 febbraio 2006.
Camera dei deputati (atto n. 5488-B):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 14 febbraio 2006 con pareri delle commissioni
I e V.
Esaminato dalla III commissione il 14 febbraio 2006.
Esaminato in aula e approvato il 15 febbraio 2006.
ALLEGATO
ACCORDO SULLA ISTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LO
SVILUPPO DELLA PESCA IN EUROPA CENTRALE ED ORIENTALE (EUROFISH)
Per l'accordo fare riferimento al supporto cartaceo
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato