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Gazzetta Ufficiale N. 73 del 28 Marzo 2006

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 febbraio 2006
Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola di Capri.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, 285, come
modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360,
concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono
state dettate le istruzioni relative all'applicazione del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni
interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole
di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabile;
Vista la delibera della giunta del comune di Capri in data
15 novembre 2005 n. 331 concernente il divieto di afflusso e di
circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della
popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e di Anacapri,
compresi i veicoli appartenenti a proprietari di seconda casa;
Vista la delibera della giunta comunale di Anacapri in data
17 novembre 2005, n. 158 concernente il divieto di afflusso e di
circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della
popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri;
Vista la determinazione del coordinatore - Dirigente di settore
F.F. dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Capri in
data 18 ottobre 2005, n. 110/D, concernente il divieto di afflusso e
di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della
popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri,
esclusi i veicoli appartenenti ai proprietari di seconda casa
limitatamente al comune di Anacapri;
Vista la nota della Prefettura di Napoli prot. 4047 Gab.Urp del
1° febbraio 2006 con la quale si esprime parere favorevole
all'emissione del decreto in questione;
Vista la nota 2843 del 5 ottobre 2005 e la nota di sollecito n. 253
del 14 febbraio 2006 con le quali si chiedeva alla regione Campania
l'emissione del parere di competenza;
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale della
Campania, con ordinanza, registro generale 3795/99 e 37967/99 -
accoglieva il ricorso del comune di Anacapri, riconoscendo valide le
motivazioni per la deroga al divieto «in riferimento ai soggetti che,
sebbene non residenti, sono proprietari di seconde case nel
territorio comunale in quanto facenti parte della popolazione
stabile»;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi
della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati
atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° aprile 2006 al 29 ottobre 2006 e dal 20 dicembre 2006 al
7 gennaio 2007, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola
di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a
persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei
comuni di Capri e Anacapri.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per
i seguenti veicoli:
a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone
facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in
godimento abitazioni ubicate nei comuni dell'isola, ma non residenti
purche' iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga e' limitata ad un solo veicolo
per nucleo familiare e i comuni dell'isola dovranno rilasciare un
apposito contrassegno per il loro afflusso;
b) autoambulanze per servizio con foglio di accompagnamento,
servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di
qualsiasi provenienza sempre che non in contrasto con le limitazioni
alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola e veicoli che
trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali, sulla base
di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;
c) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti
dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da
una competente autorita' italiana o estera;
d) autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal
proprietario o da un componente della famiglia del proprietario
stesso, purche' residenti all'estero, e autoveicoli con targa
italiana noleggiati presso gli aeroporti condotti da turisti
stranieri;
e) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per
manifestazioni turistiche culturali e sportive, previa autorizzazione
rilasciata dal comune di Capri o di Anacapri;
f) autoveicoli di proprieta' dell'amministrazione provinciale di
Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria.

Art. 3.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a
euro 1.433 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al
decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come
arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-bis del sopra richiamato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.ì

Art. 4.

Autorizzazioni in deroga

Al Prefetto di Napoli e' concessa la facolta' in caso di appurata e
reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in
deroga al divieto di sbarco sull'isola di Capri e di circolazione nei
comuni di Capri ed Anacapri.

Art. 5.

Vigilanza

Il Prefetto di Napoli e' incaricato della esecuzione e della
assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti
con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 20 febbraio 2006
Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2006

Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 158


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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