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Gazzetta Ufficiale N. 73 del 28 Marzo 2006

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 febbraio 2006
Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli nel comune di Isole Tremiti.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 360,
concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono
state dettate le istruzioni relative all'applicazione del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni
interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole
di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabilmente residente;
Vista la delibera della giunta municipale del comune di Isole
Tremiti in data 21 ottobre 2005, n. 173;
Vista la nota n. 2843 del 5 ottobre 2005 e la nota di sollecito n.
118 del 27 gennaio 2006, con le quali si chiedeva alla regione Puglia
l'emissione del parere di competenza;
Vista la nota dell'Ufficio territoriale del governo di Foggia prot.
n. 900 Circ. e Traffico AREA IV del 22 ottobre 2005;
Vista la nota n. 8760 AREA IV-bis del 26 novembre 2005, con la
quale l'Ufficio territoriale del governo di Campobasso ha espresso il
proprio parere in merito;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi
della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati
atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° aprile 2006 al 24 settembre 2006 sono vietati l'afflusso e
la circolazione nel territorio del comune di Isole Tremiti degli
autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non
facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune
stesso.

Art. 2.

Divieto

Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 e' esteso
sull'isola di San Domino a tutti gli autoveicoli di massa complessiva
a pieno carico superiore a 26 t.

Art. 3.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per
i seguenti veicoli:
a) autoambulanze e veicoli delle forze dell'ordine;
b) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti
dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da
una competente autorita' italiana o estera;
c) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per
occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni
culturali, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione
comunale di volta in volta secondo le necessita'.

Art. 3.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a
euro 1.433 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al
decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come
arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-bis del sopra richiamato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 4.

Autorizzazioni in deroga

Ai Prefetti di Foggia e Campobasso e' concessa la facolta', in caso
di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori
autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sulle Isole Tremiti.

Art. 5.

Vigilanza

I Prefetti di Foggia e Campobasso sono incaricati della esecuzione
e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti
stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 20 febbraio 2006
Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2006

Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 156


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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