IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni
all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove
si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono
state dettate le istruzioni relative all'applicazione del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni
interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta municipale di Procida in data
9 dicembre 2005 n. 313 concernente il divieto di afflusso e di
circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della
popolazione stabilmente residente sull'Isola;
Vista la nota n. 2843 del 5 ottobre 2005 e la nota di sollecito n.
11 del 13 gennaio 2006 con le quali si chiedeva all'Azienda autonoma
di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida
l'emissione del parere di competenza;
Vista la nota della Prefettura di Napoli prot. 4047 Gab.Urp del
1° febbraio 2006 con la quale si esprime parere favorevole
all'emissione del decreto;
Vista la nota n. 2843 del 5 ottobre 2005 e la nota di sollecito n.
11 del 13 gennaio 2006 con le quali si chiedeva alla regione Campania
l'emissione del parere di competenza;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi
della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati
atti;
Decreta:
Art. 1.
Divieto
Dal 1° aprile 2006 al 24 settembre 2006 sono vietati l'afflusso e
la circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli
e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della
popolazione stabilmente residente sull'isola.
Art. 2.
Autorizzazione in deroga
Nel periodo menzionato all'art. 1 del presente decreto, sono
concesse autorizzazioni in deroga al divieto per i seguenti veicoli:
a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera e
autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprieta' di soggetti non
residenti nella regione Campania, sempre che siano condotti da
persone non residenti in alcun comune della Campania che possono
sbarcare e circolare sull'isola per raggiungere il luogo di
destinazione. Essi dovranno rimanere in sosta nei luoghi di arrivo o
in parcheggi privati. Per il libero transito sull'isola dovranno
munirsi di specifico abbonamento alle aree di sosta in concessione ed
esporre apposito contrassegno;
b) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai
proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che, pur
non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della
tassa per la nettezza urbana e possessori di posto auto o
contrassegno di cui al punto «a»;
c) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli
tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola,
carri funebri e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico
dell'amministrazione provinciale di Napoli;
d) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti
dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da
una competente autorita' italiana o estera;
e) autoveicoli che trasportano artisti e materiale occorrente per
manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa
autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
f) autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonche'
autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere ferme, per tutto il
periodo di divieto di cui all'art. 1, nel punto in cui hanno
effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;
g) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari;
h) veicoli adibiti al trasporto di cose, limitatamente ai giorni
feriali dal lunedi' al venerdi'.
Art. 3.
Al Prefetto di Napoli e' concessa la facolta', in caso di appurata
e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al
divieto di sbarco e di circolazione sull'isola di Procida.
Art. 4.
Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a
euro 1.433 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al
decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come
arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-bis del sopra richiamato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 5.
Vigilanza
Il prefetto di Napoli e' incaricato della esecuzione e della
assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti
con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 20 febbraio 2006
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 157
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato