IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 del
Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei
trasporti su strada;
Visto i regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 del
Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 e la direttiva
88/599/CEE concernente l'applicazione del regolamento (CEE) n.
3820/85 e del regolamento. (CEE) n. 3821/85;
Visto il regolamento (CE) n. 1360/2002 del 13 giugno 2002 della
Commissione, che adegua per la settima volta al progresso tecnico il
regolamento (CEE) n. 3821/85;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordinamento delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e in
particolare l'art. 2;
Visto il decreto 31 ottobre 2003, n. 361 contenente disposizioni
attuative del citato regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio ed in
particolare l'art. 3, comma 7;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 11 marzo
2005, ed, in particolare, gli articoli 4 e 7;
Considerato che le procedure di cui agli articoli 6 e 7 del citato
decreto 11 marzo 2005 comportano tempi tecnici non preventivabili che
potrebbero ritardare le autorizzazioni ai centri tecnici;
Considerati, altresi', gli intendimenti della Commissione Europea
circa il definitivo passaggio dai cronotachigrafi analogici ai
cronotachigrafi digitali, al fine di consentire il definitivo avvio
in Italia del sistema digitale mediante l'autorizzazione dei centri
tecnici in grado di assicurare le attivita' di riparazione e di
determinazione degli errori;
Acquisita l'intesa con l'Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato e' agricoltura di cui alla nota 3 febbraio
2006;
Adotta
il presente decreto:
Art. 1.
Incompatibilita'
1. All'art. 4 del decreto del Ministro delle attivita' produttive
11 marzo 2005 e' aggiunto il seguente comma:
«2. Il divieto di cui al comma 1 non opera nei confronti dei
soci, dei dirigenti e del personale dei centri tecnici che
partecipano ad imprese che svolgono attivita' di vendita di veicoli,
cui e' correlata una attivita' di trasporto e di locazione senza
conducente di veicoli a terzi, a condizione che il centro tecnico non
svolga interventi sui veicoli di proprieta' dell'impresa di vendita
cui e' correlata l'attivita' di trasporto o di noleggio».
Art. 2.
Autorizzazione ai centri tecnici
1. Al comma 5 dell'art. 7 del decreto ministeriale 11 marzo 2005,
dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
«Il possesso dei necessari requisiti di conoscenza tecnica di
ciascun responsabile tecnico e di ciascun tecnico puo' essere
altresi' attestato, relativamente ai tachigrafi digitali di ciascun
fabbricante, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, conformemente agli indirizzi dettati dall'Unioncamere,
anche mediante le proprie strutture ed infrastrutture di interesse
economico generale, comprese le loro aziende speciali, le cui sedi
siano accreditate allo svolgimento di attivita' di formazione alle
imprese secondo la legislazione regionale».
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 21 febbraio 2006
Il Ministro: Scajola
Registrato alla Corte dei conti il 16 mrzo 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 342
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato