IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive
moditicazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n.
173;
Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive
modificazioni, ed in particolare l'art. 19;
Vista la legge 21 maggio 2004, n. 128, di conversione del
decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, ed in particolare l'art 2, comma
3-ter;
Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43, di conversione del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, ed in particolare l'art. 3-ter,
comma 2;
Considerato che il perseguimento del fine del contenimento o della
riduzione delle spese di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche
esige piena cognizione da parte della Amministrazione vigilante dei
costi dei singoli elementi della produzione, e postula specifici
interventi di riproporzionamento di valori di costo;
Ritenuta la necessita' di raccogliere dati relativi, in
particolare, alle scritture artistico-professionali;
Sentite le fondazioni lirico-sinfoniche;
Decreta:
Art. 1.
Conferenza dei sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche
1. Il Dipartimento per lo spettacolo e lo sport promuove il
costante collegamento fra le fondazioni lirico-sinfoniche, nel loro
insieme o per gruppi individuati per zone geografiche o specifici
progetti comuni.
2. I sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche coordinano i
programmi e la realizzazione delle attivita' al fine di assicurare
economie delle risorse di settore e una maggiore offerta di
spettacoli e sono a tal fine riuniti in conferenza, presieduta dal
Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport che la convoca,
anche per gruppi di fondazioni, per garantire la maggiore diffusione
in ogni ambito territoriale degli spettacoli, specie tra il pubblico
giovanile, l'innovazione, la promozione di settore con ogni idoneo
mezzo di comunicazione, il contenimento e la riduzione del costo dei
fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli, di
singoli corpi artistici e di materiale scenico, e la promozione
dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore,
anche con riferimento alla nuova produzione musicale. Alla conferenza
partecipa il direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport
e possono essere invitati anche i direttori artistici e/o
amministrativi delle fondazioni.
Art. 2.
Banca dati della musica lirica
1. Le fondazioni lirico-sinfoniche trasmettono al Dipartimento per
lo spettacolo e lo sport, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, dati concernenti:
a) i costi del personale dipendente;
b) gli elementi caratterizzanti gli allestimenti di opere
liriche, le loro condizioni di utilizzazione tecnica e legale, i loro
costi;
c) i costi delle scritture artistico-professionali ordinate per
classi di esperienza e valore artistico degli scritturati;
d) i costi derivanti dalle collaborazioni e consulenze
professionali, ivi incluse quelle di cui all'art. 13, comma 2, del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
e) i costi derivanti dal funzionamento degli organi
istituzionali;
f) la disponibilita' di costumi, di materiale vario e di archivi
musicali;
g) l'afflusso di pubblico;
h) dati sul materiale del quale si intenda disporre la
distruzione, che non potra' comunque essere avviata se non trascorsi
sessanta giorni dalla comunicazione.
2. Con provvedimento del direttore generale per lo spettacolo dal
vivo e lo sport, sentita la conferenza di cui all'art. 1, sono
stabilite le modalita' di trasmissione e le responsabilita' connesse
allo sviluppo ed all'aggiornamento della banca dati della musica
lirica, anche per la messa a disposizione dei dati raccolti a
soggetti qualificati ove consentito dalla legge.
Art. 3.
Contenimento dei costi
1. Le fondazioni lirico-sinfoniche sono tenute a:
a) a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto,
sottoscrivere contratti omnicomprensivi di scritture artistiche per
cantanti, direttori di orchestra, registi, scenografi, costumisti,
lighting designers, assistenti alla regia, alle scene ed ai costumi,
per importi non superiori ai valori massimi indicati, per classi di
esperienza e valore artistico degli scritturati, nella tabella di
regolamentazione dei compensi delle scritture
artistico-professionali, di seguito denominata «tabella», allegata al
presente decreto e che ne costituisce parte integrante. Gli importi
previsti da contratti relativi al periodo successivo al 1° luglio
2006, eventualmente gia' sottoscritti alla data di entrata in vigore
del presente decreto, superiori ai valori massimi previsti dalla
tabella, sono conseguentemente rideterminati;
b) contenere nel triennio 2006-2008 il valore medio dei costi
totali derivanti dalle collaborazioni e dalle consulenze
professionali, anche se previste in pianta organica approvata,
incluse quelle di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, ad esclusione di quelle dell'area artistica e
tecnico-artistica, nella misura massima dell'80% rispetto agli
omologhi costi dell'anno 2005. In tale percentuale e' fissato il
costo massimo annuale ammissibile a decorrere dall'anno 2009;
c) contenere nel triennio 2006-2008 il valore medio dei costi
totali della produzione, esclusi quelli derivanti dal personale
dipendente, nella misura massima del 90% dell'omologo valore del
2005, ricorrendo, anche grazie ai dati desunti dalla banca dati della
musica lirica, ad allestimenti, corpi artistici, costumi, materiali
scenici propri o gia' utilizzati da altre fondazioni
lirico-sinfoniche, da teatri di tradizione o omologhi organismi
esteri, nonche' a coproduzioni. In tale percentuale e' fissato il
costo massimo annuale ammissibile a decorrere dall'anno 2009;
2. E' costituito, presso il Dipartimento per lo spettacolo e lo
sport, il comitato tecnico di valutazione, di seguito denominato
«comitato». Il comitato e' presieduto dal direttore generale per lo
spettacolo dal vivo e lo sport e composto da sei membri cosi'
individuati:
a) due sovrintendenti designati dall'Associazione nazionale delle
fondazioni lirico-sinfoniche (ANFOLS);
b) tre esperti designati dal coordinamento delle istituzioni
appartenenti al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800;
c) un esperto nel campo dell'organizzazione teatrale e musicale o
nel campo dello spettacolo designato dal direttore generale per lo
spettacolo dal vivo e lo sport.
3. La partecipazione al comitato e' gratuita ed i suoi lavori si
svolgono con la presenza di almeno la maggioranza dei membri od anche
in via telematica tra questi. Il comitato viene rinnovato ogni due
anni ed i suoi membri possono essere confermati.
4. Il comitato esprime parere consultivo, su richiesta del
direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, in merito:
a) all'aggiornamento ed al perfezionamento della tabella, da
recepirsi con successivi decreti ministeriali;
b) alla verifica della corrispondenza dei contratti degli artisti
scritturati con le classi di esperienza e di valore artistico di cui
alla tabella, anche su richiesta dei sovrintendenti o dei
rappresentanti legali degli enti o delle istituzioni finanziate dallo
Stato;
c) alla predisposizione di schemi contrattuali tipo.
5. Il comitato esprime altresi' parere, su richiesta del direttore
generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, in merito alle
scritture dei direttori di orchestra e dei solisti nella
concertistica, nonche' dei registi nella lirica, la cui eccellenza
sia universalmente riconosciuta, rappresentando punte assolute del
mercato mondiale per esperienza e maturita', cui applicare una
maggiorazione fino al 20% dei valori massimi indicati nella tabella e
non operare la riduzione del 50% della scrittura, ivi prevista, a
decorrere dalla seconda esecuzione.
6. Le prescrizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano
altresi' a tutti gli enti, gli organismi e le istituzioni musicali
e/o liriche finanziati dallo Stato, ai sensi e con le modalita'
previste dalle specifiche disposizioni contenute nella relativa
disciplina di settore.
7. I collegi dei revisori dei conti verificano il rispetto delle
prescrizioni di cui al comma 1, in particolare per quanto concerne la
sottoscrizione delle scritture artistico-professionali fornendo
tempestivi referti alla direzione generale per lo spettacolo dal vivo
e lo sport. I sovrintendenti sono tenuti a presentare alla direzione
generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, entro il 31 gennaio
di ogni anno, una specifica relazione attestante, sotto la propria
responsabilita', la omnicomprensivita' dei trattamenti economici
relativi alle scritture artistico-professionali e l'elenco degli
artisti scritturati suddiviso secondo le classi di esperienza e di
valore artistico di cui alla tabella.
8. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c) del presente
articolo non si applicano alla fondazione «Petruzzelli e Teatri di
Bari» fino al termine di cui all'art. 1, comma 5, della legge 11
novembre 2003, n. 310.
Art. 4.
Promozione del pubblico
1. Le fondazioni lirico-sinfoniche favoriscono:
a) offerta di biglietti a prezzo ridotto a decorrere da un'ora
prima di ogni rappresentazione, secondo proposte formulate in base
all'analisi dell'utenza;
b) facilitazioni per famiglie prevedenti l'ingresso gratuito per
i minori e una riduzione del prezzo del biglietto per almeno un
adulto accompagnatore;
c) riduzione del prezzo del biglietto da un minimo del 25% ad un
massimo del 50% per i giovani di eta' inferiore ai 26 anni;
d) facilitazioni per i disabili, tra le quali almeno un biglietto
gratuito per l'eventuale accompagnatore.
e) facilitazioni per gli ingressi alle manifestazioni
dimostrative e prove generali.
2. Le offerte e le facilitazioni di cui al presente articolo devono
risultare da idonea pubblicita' rivolta all'utenza, salvi gli
obblighi derivanti dall'art. 17, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
Art. 5.
Dati di bilancio
1. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo spettacolo e
lo sport, su proposta del direttore generale per lo spettacolo dal
vivo e lo sport, di concerto con i competenti uffici del Ministero
dell'economia e delle finanze, vengono impartite le necessarie
direttive e schemi cui si atterranno le fondazioni lirico-sinfoniche
in materia di rappresentazione dei dati dei conti consuntivi e dei
bilanci previsionali.
Art. 6.
Sanzioni
1. L'inosservanza di disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5,
ovvero la mancata adesione, qualora non adeguatamente motivata, ad
iniziative tese alla promozione di settore, alla condivisione di beni
e servizi comuni, allo stimolo alla nuova produzione musicale,
vengono valutate ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e configurano violazione di cui
all'art. 21 del decreto legislativo medesimo.
Roma, 28 febbraio 2006
Il Ministro: Buttiglione
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 180
Allegato
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato