La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, recante misure urgenti per
il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti
di solidarieta', nonche' disposizioni finanziarie, e' convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 6362):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali (Maroni) e dal Ministro dell'economia e delle
finanze (Tremonti) il 6 marzo 2006.
Assegnato alle commissioni, in sede referente, riunite
XI (Lavoro pubblico e privato) e V (Bilancio, Tesoro e
Programmazione), in sede referente, l'8 marzo 2006, con
pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni
I, IV, VII, VIII e X.
Esaminato dalle commissioni riunite l'8 marzo 2006.
Esaminato in aula e approvato l'8 marzo 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 3798):
Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede
referente, il 9 marzo 2006, con pareri delle commissioni 1ª
per presupposti di costituzionalita'; 1ª, 4ª, 7ª, 8ª, 10ª e
11ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 14 marzo 2006.
Esaminato dalla 5ª commissione il 14 marzo 2006.
Esaminato in aula e approvato il 14 marzo 2006.
Avvertenza:
Il decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
54 del 6 marzo 2006.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 86.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6
MARZO 2006, n. 68
All'articolo 1:
al comma 1, primo periodo, le parole: «15 marzo 2006» sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2006» e le parole: «tra le
imprese, le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative dei
lavoratori e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono
sostituite dalle seguenti: «tra il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, le organizzazioni comparativamente piu'
rappresentative dei lavoratori e le imprese, ove non abbiano cessato
l'attivita»; al terzo periodo, le parole: «dall'impresa» sono
soppresse e al quarto periodo, le parole: «31 marzo 2006» sono
sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2006»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «di fuoriuscita del
Programma» sono sostituite dalle seguenti: «di fuoriuscita dal
Programma» e, al terzo periodo, la cifra: «1.000» e' sostituita dalla
seguente: «1.300»;
al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo
conto delle competenze acquisite dai lavoratori stessi»;
al comma 7, capoverso 1-ter, le parole: «trenta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni» e le parole: «venti
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
al comma 8, dopo le parole: «Programma di sostegno al reddito»
sono inserite le seguenti: «di cui al medesimo comma 1»;
al comma 10, primo e secondo periodo, le parole: «1 milione di
euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.300.000 euro», le parole: «2
milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.600.000 euro» e
le parole: «12 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «15,6
milioni di euro»;
al comma 11, le parole: «All'articolo 1, comma 162, della legge
30 dicembre 2004, n. 311,» sono sostituite dalle seguenti:
«All'articolo 3, comma 136, primo periodo, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e successive modificazioni,» e sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, come rifinanziato dalla tabella D allegata
alla legge 23 dicembre 2005, n. 266».
All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: «nel limite di 50
milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2006».
All'articolo 4, al comma 1, le parole: «come rifinanziata dalla
tabella D della» sono sostituite dalle seguenti: «come rifinanziata
dalla tabella D allegata alla», le parole: «come determinata dalla
tabella C della legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti:
«come determinata dalla tabella C allegata alla legge» e le parole:
«di cui all'articolo 27, comma 13-quinquies, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326» sono sostituite dalle seguenti: «. Le
risorse assegnate al Ministero della difesa sono ripartite sui
capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale di
bilancio, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla
Corte dei conti. In sede di riparto, il Ministro della difesa
attribuisce carattere prioritario alla prosecuzione dei servizi
relativi alle prestazioni di manutenzione, manovalanza, pulizia e
mensa e dei relativi livelli occupazionali, nonche' alle spese per
l'attivita' addestrativa».
All'articolo 5:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «ed e' consentito
l'istituto del comando per professionalita' non rinvenibili in numero
sufficiente presso l'Autorita» sono aggiunte le seguenti: «nel limite
massimo di sei unita»;
al comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 1, comma 69, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266» sono sostituite dalle seguenti: «ai
sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n.
287, e successive modificazioni».
All'articolo 6, al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo le
parole: «valutati in lire tre miliardi annui dall'anno 1999 al 2005»
sono inserite le seguenti: «ed in tre milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2006» e, al medesimo capoverso, il secondo
periodo e' soppresso.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato