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Gazzetta Ufficiale N. 74 del 29 Marzo 2006

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 17 marzo 2006
Provvedimento ai sensi delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica, nonche' tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006, approvate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 1° febbraio 2006. (Rai Tre - Trasmissione «In mezz'ora» del 12 marzo 2006). (Deliberazione n. 48/06/CSP).

L'AUTORITA'

Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del
17 marzo 2006;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 177 del 31 luglio 1997, ed in particolare l'art. 1, comma 6,
lettera b), n. 9;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43
del 22 febbraio 2000, che dispone che la Commissione e l'autorita',
ciascuna negli ambiti di rispettiva competenza, adottano criteri
specifici per rendere effettivi nella programmazione radiotelevisiva
i principi di parita' di trattamento, obiettivita', completezza e
imparzialita' dell'informazione, e che nel periodo di campagna
elettorale nelle trasmissioni radiotelevisive e' fatto divieto di
fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare
le proprie preferenze di voto e, infine, che registi e conduttori
sono tenuti a un comportamento corretto e imparziale nella gestione
del programma, in modo da non esercitare, in forma surrettizia,
influenza sulle libere scelte degli elettori (art. 5, commi 1, 2, 3);
Viste le disposizioni in materia di comunicazione politica,
messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica
nonche' tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica previste per i
giorni 9 e 10 aprile 2006, approvate dalla Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
il 1° febbraio 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del
9 febbraio 2006;
Visto, in particolare, l'art. 6 della citata delibera del
1° febbraio 2006 della Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in base al quale
«i direttori responsabili dei programmi [...], nonche' i loro
conduttori e registi, [...] curano che gli utenti non siano
oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla
conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai
conduttori o alla testata», e inoltre, nei programmi di
approfondimento informativo, «qualora in essi assuma carattere
rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, sono
tenuti a garantire, su base paritaria, l'accesso e la possibilita' di
espressione delle diverse coalizioni [...] e ad assicurare
l'equilibrata presenza dei soggetti politici concorrenti alle
elezioni, sempre e comunque in forma di equilibrato contraddittorio,
sia tra i rappresentanti delle coalizioni sia tra gli esponenti delle
liste concorrenti»;
Visti gli esiti dell'attivita' di monitoraggio dell'Autorita'
(periodo dall'11 febbraio al 12 marzo 2006) dai quali risulta che la
societa' RAI - Radiotelevisione Italiana Spa ha mandato in onda
sull'emittente televisiva nazionale Rai Tre il programma di
approfondimento politico «In ø ora», che risulta caratterizzato, come
pubblicizzato anche sul sito internet della Rai www.raitre.rai.it/,
dalla formula dell'intervista al singolo personaggio su temi della
sfida elettorale;
Rilevato che tale programma, secondo quanto risulta dalla nota del
direttore generale della RAI del 6 febbraio 2006 (prot. DG/2924)
indirizzata al Presidente della Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e al
Presidente dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, e' tra
quelli ricondotti alla responsabilita' della testata TG 3 in
relazione alle elezioni politiche dell'aprile 2006;
Vista la determinazione relativa ai chiarimenti interpretativi
sulla disciplina della parita' di accesso nelle trasmissioni di
approfondimento informativo assunta dalla Commissione per i servizi e
i prodotti nella riunione del 2 marzo 2006 richiamando la necessita'
di garantire il rispetto della dialettica interna ai programmi di
approfondimento informativo attraverso la corretta applicazione del
principio di «equilibrato contraddittorio» all'interno delle singole
trasmissioni nei programmi di approfondimento informativo costituiti
da temi di informazione politico-elettorale;
Vista la circolare del Servizio comunicazione politica e
risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorita' del 3 marzo 2006
(prot. n. 0008459), con la quale sono stati comunicati alle emittenti
televisive nazionali pubblica e private i chiarimenti interpretativi
sulla disciplina della parita' di accesso nelle trasmissioni di
approfondimento informativo approvati dalla Commissione;
Considerato che l'iniziativa della Commissione per i servizi ed i
prodotti, tradottasi nella predetta determinazione e comunicata alle
emittenti televisive nazionali con la sopra richiamata nota del
Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di
interessi dell'Autorita', e' in linea con le funzioni di garanzia
dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di
informazione politica attribuite a quest'Autorita' dalla legge n.
28/2000. Infatti, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della citata legge
n. 28/2000, all'Autorita' spetta il perseguimento d'ufficio delle
violazioni della legge stessa e delle disposizioni attuative - siano
esse adottate dalla Commissione di vigilanza o dall'Autorita' stessa
- con un ampio margine di intervento (si veda ad esempio quanto
previsto dall'art. 10, comma 9, della legge n. 28/2000 relativo ai
provvedimenti di urgenza) che sicuramente include iniziative di
chiarimento sulla portata delle disposizioni in argomento, utili a
prevenire le violazioni delle disposizioni medesime. Nel merito la
previsione, per il limitato periodo della campagna elettorale, di un
equilibrato contraddittorio all'interno delle singole trasmissioni
dei programmi di approfondimento informativo integra un criterio
specifico la cui definizione e' appunto demandata alla Commissione
parlamentare e all'Autorita', che vi hanno provveduto con gli atti
applicativi adottati rispettivamente, dalla Commissione nella seduta
del 1° febbraio 2006 e dall'Autorita' con delibera n. 29/6/CSP (cfr.
in particolare l'art. 6 e rispettivamente, l'art. 9). Difatti i
generali canoni di parita' di trattamento, obiettivita', completezza
e imparzialita' (ordinari all'esercizio dell'informazione in base
all'art. 7 del testo unico della radiotelevisione) devono essere
integrati per il periodo di campagna elettorale, come appunto
previsto dal legislatore nella legge n. 28/2000, proprio per la
peculiare funzione dell'informazione nella definizione delle scelte
politiche individuali.
Considerato che nel programma in esame si rileva, all'interno della
singola trasmissione, la mancanza della formula del contraddittorio
cosi' come specificata negli indirizzi interpretativi comunicati con
la suddetta circolare del 3 marzo;
Preso atto che, con specifico riferimento all'andamento della
puntata del 12 marzo 2006 della trasmissione «In ø ora» condotta da
Lucia Annunziata, alla quale ha partecipato in qualita' di ospite il
Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, il Direttore generale,
nella seduta del Consiglio di amministrazione della RAI del 15 marzo
2006, ha dichiarato « che - per una concomitanza di fattori non c'e'
stato l'adeguato rispetto della prescrizione secondo cui, dalla data
di convocazione dei comizi elettorali e fino a chiusura delle
operazioni di voto nel corso di qualunque trasmissione, e' vietato a
registi e conduttori manifestare anche in forma indiretta proprie
preferenze politiche (legge 28 del 2000; art. 5, commi 2 e 3);
nonche' della prescrizione secondo cui - in periodo elettorale - i
direttori responsabili dei programmi di approfondimento, i loro
conduttori e registi curano che gli utenti non siano oggettivamente
nella condizione di poter attribuire specifici orientamenti politici
ai conduttori o alle testate (Regolamento della Commissione di
vigilanza; art. 6, comma 2)», comunicando che avrebbe preso «tutti i
provvedimenti previsti dalla normativa in vigore a tutela della par
condicio, per garantire che - nelle ulteriori puntate di questa come
di ogni altra trasmissione e nei notiziari televisivi e radiofonici -
venga rispettata nel modo piu' rigoroso la legge 28/2000 e i relativi
regolamenti e si proceda - ove necessario - al ristabilimento
dell'equilibrio»;
Rilevato, altresi', che il Consiglio di amministrazione e il
Presidente hanno preso atto positivamente di tale impegno;
Considerato che l'art. 15, comma 1, della delibera del 1° febbraio
2006 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi prevede, al comma 1, che «il
Consiglio di amministrazione e il direttore generale della RAI sono
impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare
l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente
documento, riferendone tempestivamente alla Commissione»;
Rilevato, pertanto, quanto al mancato rispetto dell'art. 5, commi 2
e 3, della legge 28/2000 e dell'art. 6, comma 2, della delibera del
1° febbraio 2006 della Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che gia' il
Direttore generale, con la positiva presa d'atto del Consiglio di
amministrazione e del Presidente, ha ravvisato la violazione delle
norme suddette, assumendo il conseguente impegno ad adottare gli
appropriati provvedimenti in applicazione delle vigenti disposizioni
di legge, di regolamento e del contratto di servizio;
Considerato, dunque, che, in ragione del sopra richiamato impegno a
provvedere, si prospetta lo spontaneo adeguamento della azienda
sicche', allo stato, non risulta necessario provvedere ai sensi
dell'art. 15, comma 2, delle citate disposizioni della Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi;
Considerato che l'Autorita' si riserva, peraltro, di valutare la
congruita' e l'effettivita' dei provvedimenti che saranno adottati
dall'azienda;
Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e
Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Ordina:

Alla societa' RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., con sede in
Roma, viale G. Mazzini,14, cap. 00195, di comunicare tempestivamente
all'Autorita' i provvedimenti che saranno adottati sul caso in
oggetto e si riserva di verificarne la congruita' e l'effettivita'.
La comunicazione all'Autorita' dovra' essere effettuata al seguente
indirizzo: «Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
all'attenzione della dott.ssa Laura Aria - Direttore del Servizio
comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse
responsabile del procedimento - via delle Muratte, 25 - Roma» e
potra' essere anticipata via fax al n. 06/69644926.
La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione
delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 31 e 32, della legge n.
249/1997.
Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorita' rientrano nella
giurisdizione esclusiva ed inderogabile del giudice amministrativo.
Ai sensi dell'art. 23-bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per
ricorrere avverso il presente provvedimento e' di sessanta giorni
dalla notifica del medesimo.
Il presente provvedimento e' notificato alla RAI - Radiotelevisione
Italiana S.p.A. ed e' trasmesso alla commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Roma, 17 marzo 2006

Il presidente:
Calabrò
I commissari relatori:
Lauria - Innocenzi Botti


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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