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Gazzetta Ufficiale N. 74 del 29 Marzo 2006

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 marzo 2006, n.68

Testo del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 54 del 6 marzo 2006) coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2006, n. 127 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 21), recante: «Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarieta', nonche' disposizioni finanziarie».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e nelle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
1. Al fine di garantire l'occupabilita' dei lavoratori adulti che
compiono cinquanta anni entro il 31 dicembre 2006, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali promuove, in collaborazione con la
propria agenzia tecnica strumentale Italia lavoro, un Programma
sperimentale per il sostegno al reddito, finalizzato al reimpiego di
3.000 lavoratori sulla base di accordi sottoscritti entro il
((31 marzo 2006 tra il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative dei
lavoratori e le imprese, ove non abbiano cessato l'attivita'.)) Il
Programma si articola nei periodi di cui al comma 3. Tali accordi
individuano i lavoratori che, previa cessazione del rapporto di
lavoro, passano al Programma di reimpiego e le modalita' di
partecipazione al Programma stesso delle aziende interessate, nonche'
gli obiettivi di reimpiego da conseguire. Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali approva entro il ((15 aprile 2006)) il piano
di riparto tra le imprese interessate del contingente numerico di cui
al presente comma.
2. Le attivita' orientate al reimpiego dei lavoratori di cui al
comma 1 sono svolte dalle agenzie del lavoro e dagli altri operatori
autorizzati o accreditati ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche avvalendosi
della Borsa del lavoro, incaricati dalle imprese che conferiscono al
Programma lavoratori in esubero ovvero, anche in raccordo con gli
operatori autorizzati o accreditati, dai centri per l'impiego delle
province competenti, dalle regioni e dai Fondi interprofessionali per
la formazione continua. I soggetti pubblici operano sulla base dei
compiti istituzionali e delle risorse finanziarie ordinarie.
3. Al termine dei periodi di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e al termine del triennio successivo,
gli accordi di cui al comma 1 sono sottoposti a verifiche per quanto
attiene alle attivita' di reimpiego e, sulla base dei risultati
raggiunti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
procedera' per i lavoratori interessati alla eventuale proroga delle
successive fasi del Programma sperimentale per il sostegno al reddito
finalizzato al reimpiego.
4. Il sostegno al reddito dei lavoratori nel periodo del Programma
di cui al comma 1 e' assicurato per i periodi successivi a quelli di
cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
nella misura dell'ultima mensilita' di mobilita' erogata al
lavoratore interessato, fino al perfezionamento dei processi di
((fuoriuscita dal Programma)) e comunque non oltre il raggiungimento
dei requisiti di cui ai commi da 6 a 9 dell'art. 1 della legge
23 agosto 2004, n. 243. Al termine dei periodi di cui all'art. 7,
commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, gli oneri relativi
al sostegno al reddito dei lavoratori di cui al comma 1, che
ricomprendono la contribuzione figurativa, sono posti a carico delle
imprese, con l'esclusione delle imprese sottoposte alle procedure
concorsuali di cui all'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed
alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. A tali imprese
sono riservate 1.300 delle unita' indicate nel comma 1.
5. Ai lavoratori di cui al comma 1, il diritto di precedenza di cui
all'art. 15, sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, come
modificato dall'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297, si applica per i primi ventiquattro mesi di attuazione
del Programma.
6. Ai lavoratori di cui al comma 1 si applica l'art. 1-quinquies
del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, ((tenendo conto
delle competenze acquisite dai lavoratori stessi.))
7. All'art. 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291,
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, i responsabili della attivita'
formativa, le agenzie per il lavoro ovvero i datori di lavoro
comunicano direttamente all'I.N.P.S. e, in caso di mobilita', al
servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della
cancellazione dalle liste, i nominativi dei soggetti che possono
essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di
detta comunicazione l'I.N.P.S. dichiara la decadenza dai medesimi,
dandone comunicazione agli interessati.
1-ter. Avverso gli atti di cui al comma 1-bis e' ammesso ricorso
entro ((quaranta giorni)) alle direzioni provinciali del lavoro
territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei
((trenta giorni)) successivi alla data di presentazione del ricorso.
La decisione del ricorso e' comunicata all'I.N.P.S. e, nel caso di
mobilita', al competente servizio per l'impiego.
1-quater. La mancata comunicazione di cui al comma 1-bis e'
valutata ai fini della verifica del corretto andamento dell'attivita'
svolta da parte delle agenzie per il lavoro ai sensi dell'art. 4,
comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».
8. I lavoratori di cui al comma 1 che sono transitati ad un altro
rapporto di lavoro, comunque definito, hanno diritto a rientrare nel
Programma di sostegno al reddito ((di cui al medesimo comma 1)) nel
caso in cui questo rapporto di lavoro sia venuto meno per cause non
imputabili alla volonta' del lavoratore.
9. I lavoratori di cui al comma 1 possono prestare attivita'
lavorativa temporanea ed occasionale cumulando il trattamento di
sostegno al reddito con la retribuzione o il compenso spettante, nel
limite massimo complessivo dell'ultima retribuzione aggiornata sulla
base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati calcolato dall'ISTAT. Gli importi percepiti superiori al
limite complessivo di cui al comma 1 riducono l'ammontare del
trattamento di sostegno al reddito. In capo al datore di lavoro o al
lavoratore in caso di lavoro autonomo permane l'onere contributivo
per l'ammontare percepito dal lavoratore con contestuale riduzione
percentuale dell'accantonamento da parte dell'I.N.P.S. dei contributi
figurativi.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 9, pari a
((1.300.000 euro)) per l'anno 2006, a ((2.600.000 euro)) per l'anno
2007 e a ((15,6)) milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si
provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 68, comma 4, lettera
a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'art. 78,
comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le predette risorse,
pari a ((1.300.000 euro)) per l'anno 2006, a ((2.600.000)) milioni di
euro per l'anno 2007 e a ((15,6 milioni di euro)) a decorrere
dall'anno 2008, affluiscono al bilancio dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), e ad esse viene data apposita evidenza
contabile. L'I.N.P.S. provvede al monitoraggio delle domande di
accesso al sostegno al reddito di cui al comma 4. Le risultanze del
monitoraggio sono comunicate al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze,
anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere
ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima
legge n. 468 del 1978. Limitatamente al periodo strettamente
necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle
eventuali eccedenze di spesa si provvede mediante corrispondente
rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
11. ((All'art. 3, comma 136, primo periodo, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e successive modificazioni,)) le parole: «31 dicembre
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». A tale fine
e' autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 35 milioni di euro a
valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ((come rifinanziato dalla tabella
D allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266.))


Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo degli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge
14 febbraio 2003, n. 30):
«Art. 4 (Agenzie per il lavoro). - 1. Presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e' istituito un apposito albo delle
agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attivita' di
somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale,
supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo e'
articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo
svolgimento di tutte le attivita' di cui all'art. 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
abilitate a svolgere esclusivamente una delle attivita' specifiche di
cui all'art. 20, comma 3, lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia
entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della
sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'art. 5,
l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attivita' per le
quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo
contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo.
Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i
novanta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo
indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento
della attivita' svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini
previsti, la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo
indeterminato si intende accettata.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorita' concedente,
nonche' alle regioni e alle province autonome competenti, gli
spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la
cessazione della attivita' ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla
autorita' concedente tutte le informazioni da questa richieste.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, stabilisce le modalita' della
presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i
criteri per la verifica del corretto andamento della attivita' svolta
cui e' subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo
indeterminato, i criteri e le modalita' di revoca della
autorizzazione, nonche' ogni altro profilo relativo alla
organizzazione e alle modalita' di funzionamento dell'albo delle
agenzie per il lavoro.
6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a),
comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle
sezioni di cui alle lettere c), d) ed e) del predetto albo.
L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al comma 1, lettera c),
comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di
cui alle lettere d) ed e) del predetto albo.
7. L'autorizzazione di cui al presente art. non puo' essere
oggetto di transazione commerciale.
«Art. 5 (Requisiti giuridici e finanziari). - 1. I requisiti
richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 4 sono:
a) la costituzione della agenzia nella forma di societa' di
capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di
altro Stato membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle
lettere d) ed e) e' ammessa anche la forma della societa' di persone;
b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello
Stato o di altro Stato membro della Unione europea;
c) la disponibilita' di uffici in locali idonei allo specifico
uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o
per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle
relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo;
d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai
dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza
di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni
sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per
delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il
delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale, o per delitti
non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni
previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro
o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di
previdenza sociale; assenza, altresi', di sottoposizione alle misure
di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge
13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;
e) nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da
un oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni
operative, gestite con strumenti di contabilita' analitica, tali da
consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;
f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del
lavoro di cui al successivo art. 15, attraverso il raccordo con uno o
piu' nodi regionali, nonche' l'invio alla autorita' concedente di
ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del
mercato del lavoro;
g) il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 a tutela
del diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati
nell'ambito da essi stessi indicato.
2. Per l'esercizio delle attivita' di cui all'art. 20, oltre ai
requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a
600.000 euro ovvero la disponibilita' di 600.000 euro tra capitale
sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia
costituita in forma coo-perativa;
b) la garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito
sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro
regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei
corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la
disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di
350.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza
nei territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione
europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo
della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa o
rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via prevalente o esclusiva attivita' di rilascio di
garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero dell'economia e delle
finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e
comunque non inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla
prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le societa'
che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse
finalita' dalla legislazione di altro Stato membro della Unione
europea;
d) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e
l'integrazione del reddito di cui all'art. 12, il regolare versamento
dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli
obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di
somministrazione di lavoro applicabile;
e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai
requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di
almeno sessanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un
fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio
1992, n. 59, e successive modificazioni;
f) l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui
all'art. 4, comma 1, lettera a), come oggetto sociale prevalente,
anche se non esclusivo.
3. Per l'esercizio di una delle attivita' specifiche di cui alle
lettere da a) ad h) del comma 3, dell'art. 20, oltre ai requisiti di
cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a
350.000 euro ovvero la disponibilita' di 350.000 euro tra capitale
sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia
costituita in forma cooperativa;
b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei
corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la
disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di
200.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza
nel territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione
europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo
della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa o
rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via prevalente o esclusiva attivita' di rilascio di
garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero dell'economia e delle
finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e
comunque non inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla
prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le societa'
che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse
finalita' dalla legislazione di altro Stato membro della Unione
europea;
c) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e
l'integrazione del reddito di cui all'art. 12, il regolare versamento
dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli
obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di
somministrazione di lavoro applicabile;
d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai
requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di
almeno venti soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un
fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio
1992, n. 59.
4. Per l'esercizio della attivita' di intermediazione, oltre ai
requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000
euro;
b) la garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito
sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro
regioni;
c) l'indicazione della attivita' di intermediazione di cui
all'art. 4, comma 1, lettera c), come oggetto sociale prevalente,
anche se non esclusivo.
5. Per l'esercizio della attivita' di ricerca e selezione del
personale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000
euro;
b) l'indicazione della ricerca e selezione del personale come
oggetto sociale, anche se non esclusivo.
6. Per l'esercizio della attivita' di supporto alla
ricollocazione professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1,
e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000
euro;
b) l'indicazione della attivita' di supporto alla
ricollocazione professionale come oggetto sociale, anche se non
esclusivo».
«Art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione). - 1. Sono
autorizzate allo svolgimento della attivita' di intermediazione le
universita' pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie
che hanno come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento
alle problematiche del mercato del lavoro, a condizione che svolgano
la predetta attivita' senza finalita' di lucro e fermo restando
l'obbligo della interconnessione alla borsa continua nazionale del
lavoro, nonche' l'invio di ogni informazione relativa al
funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al
successivo art. 17.
2. Sono altresi' autorizzati allo svolgimento della attivita' di
intermediazione, secondo le procedure di cui al comma 6, i comuni
singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle
comunita' montane, le camere di commercio e gli istituti di scuola
secondaria di secondo grado, statali e paritari a condizione che
svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro e che siano
rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g), del comma 1,
dell'art. 5, nonche' l'invio di ogni informazione relativa al
funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto
dall'art. 17.
3. Sono altresi' autorizzate allo svolgimento della attivita' di
intermediazione le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative che siano firmatarie
di contratti collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in
possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e
aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attivita'
imprenditoriali, del lavoro o delle disabilita', e gli enti
bilaterali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle
lettere c), d), e), f), g) di cui all'art. 5, comma 1.
4. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro puo' chiedere
l'iscrizione all'albo di cui all'art. 4 di una apposita fondazione o
di altro soggetto giuridico dotato di personalita' giuridica
costituito nell'ambito del Consiglio nazionale dei consulenti del
lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attivita' di
intermediazione. L'iscrizione e' subordinata al rispetto dei
requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'art. 5,
comma 1.
5. E' in ogni caso fatto divieto ai consulenti del lavoro di
esercitare individualmente o in altra forma diversa da quella
indicata al comma 3 e agli articoli 4 e 5, anche attraverso
ramificazioni a livello territoriale, l'attivita' di intermediazione.
6. L'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di cui
all'art. 2, comma 1, lettere b), c), d), puo' essere concessa dalle
regioni e dalle province autonome con esclusivo riferimento al
proprio territorio e previo accertamento della sussistenza dei
requisiti di cui agli articoli 4 e 5, fatta eccezione per il
requisito di cui all'art. 5, comma 4, lettera b).
7. La regione rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta
l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attivita' di cui al
comma 6, provvedendo contestualmente alla comunicazione al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali per l'iscrizione delle agenzie
in una apposita sezione regionale nell'albo di cui all'art. 4,
comma 1. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato,
entro i sessanta giorni successivi la regione rilascia
l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica
del corretto andamento della attivita' svolta.
8. Le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 sono
disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dal
presente decreto. In attesa delle normative regionali, i soggetti
autorizzati ai sensi della disciplina previgente allo svolgimento
della attivita' di intermediazione, nonche' i soggetti di cui al
comma 3, che non intendono richiedere l'autorizzazione a livello
nazionale possono continuare a svolgere, in via provvisoria e previa
comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
dell'ambito regionale, le attivita' oggetto di autorizzazione con
esclusivo riferimento ad una singola regione. Il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali provvede alla iscrizione dei predetti
soggetti, in via provvisoria e previa verifica che l'attivita' si sia
svolta nel rispetto della normativa all'epoca vigente, nella sezione
regionale dell'albo di cui all'art. 4, comma 1.
8-bis. I soggetti autorizzati ai sensi del presente art. non
possono in ogni caso svolgere l'attivita' di intermediazione nella
forma del consorzio. I soggetti autorizzati da una singola regione,
ai sensi dei commi 6, 7 e 8, non possono operare a favore di imprese
con sede legale in altre regioni.».
«Art. 7 (Accreditamenti) - 1. Le regioni, sentite le associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative, istituiscono appositi elenchi per l'accreditamento
degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio
nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni, e dei seguenti principi e criteri:
a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'ambito di
una rete di operatori qualificati, adeguata per dimensione e
distribuzione alla domanda espressa dal territorio;
b) salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale
nell'affidamento di funzioni relative all'accertamento dello stato di
disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini
dell'ottimizzazione delle risorse;
d) obbligo della interconnessione con la borsa continua
nazionale del lavoro di cui all'art. 15, nonche' l'invio alla
autorita' concedente di ogni informazione strategica per un efficace
funzionamento del mercato del lavoro;
e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli
organismi di formazione.
2. I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di cui al
comma 1 disciplinano altresi':
a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e
operatori privati, autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui
agli articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai sensi del presente art., per
le funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione
della disoccupazione di lunga durata, promozione dell'inserimento
lavorativo dei lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilita'
geografica del lavoro;
b) requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco
regionale in termini di capacita' gestionali e logistiche, competenze
professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto
territoriale di riferimento;
c) le procedure per l'accreditamento;
d) le modalita' di misurazione dell'efficienza e della
efficacia dei servizi erogati;
e) le modalita' di tenuta dell'elenco e di verifica del
mantenimento dei requisiti.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 7 della legge
23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,
mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni
in materia di mercato del lavoro):
«Art. 7. (Indennita' di mobilita). - 1. I lavoratori collocati in
mobilita' ai sensi dell'art. 4, che siano in possesso dei requisiti
di cui all'art. 16, comma 1, hanno diritto ad una indennita' per un
periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i
lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i
lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennita' spetta
nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento
straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero
che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la
risoluzione del rapporto di lavoro:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento.
2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennita' di
mobilita' e' corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi,
elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta
anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni. Essa spetta nella seguente misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per
cento.».
- Si riporta il testo dei commi da 6 a 9 dell'art. 1 della legge
23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al
Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla
previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino
degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria):
«6. Al fine di assicurare la sostenibilita' finanziaria del
sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa
sul prodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'eta' media di
accesso al pensionamento, con effetto dal 1° gennaio 2008 e con
esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto
privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:
a) il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di
anzianita' per i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa
sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di
anzianita' contributiva non inferiore a trentacinque anni, al
raggiungimento dei requisiti di eta' anagrafica indicati, per il
periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A
allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma
7. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente
dall'eta', in presenza di un requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a quaranta anni;
b) per i lavoratori la cui pensione e' liquidata esclusivamente
con il sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui all'art.
1, comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'
elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi
possono inoltre accedere al pensionamento:
1) a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un
requisito di anzianita' contributiva pari ad almeno quaranta anni;
2) con una anzianita' contributiva pari ad almeno
trentacinque anni, in presenza dei requisiti di eta' anagrafica
indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013,
nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo
successivo, nel comma 7;
c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che accedono al
pensionamento con eta' inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le
donne, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di
previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso
dei previsti requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono
accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo, se di
eta' pari o superiore a 57 anni; qualora risultino in possesso dei
previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al
pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo. I lavoratori che
conseguono il trattamento di pensione, con eta' inferiore a 65 anni
per gli uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per gli
artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino
in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) entro il
secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal
1° luglio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei
previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al
pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di
conseguimento dei requisiti medesimi. Le disposizioni di cui alla
presente lettera non si applicano ai lavoratori di cui ai commi da 3
a 5. Per il personale del comparto scuola si applicano le
disposizioni di cui al comma 9, dell'art. 59, della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
d) per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di
cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non
iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le
disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente
comma e al comma 7.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i requisiti di eta'
anagrafica di cui alla Tabella A allegata alla presente legge sono
ulteriormente incrementati di un anno, sia per i lavoratori
dipendenti che per gli autonomi. Con decreto del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, puo' essere stabilito il differimento della
decorrenza dell'incremento dei requisiti anagrafici di cui al primo
periodo del presente comma, qualora sulla base di specifica verifica,
da effettuarsi nel corso dell'anno 2013, sugli effetti finanziari
derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento,
risultassero risparmi di spesa effettivi superiori alle previsioni e
di entita' tale da garantire effetti finanziari complessivamente
equivalenti a quelli previsti dall'applicazione congiunta del comma 6
e del primo periodo del presente comma.
8. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianita'
vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge
continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente alla
data del 1° marzo 2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione. Il trattamento previdenziale del
personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del
personale di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' dei
rispettivi dirigenti continua ad essere disciplinato dalla normativa
speciale vigente.
9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, e' confermata
la possibilita' di conseguire il diritto all'accesso al trattamento
pensionistico di anzianita', in presenza di un'anzianita'
contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'eta' pari o
superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le
lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per
una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di
calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i
risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua
eventuale prosecuzione.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della gia' citata legge n. 223
del 1991:
«Art. 3 (Intervento straordinario di integrazione salariale e
procedure concorsuali). - 1. Il trattamento straordinario di
integrazione salariale e' concesso, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese
soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di
integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di
emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa
ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora
la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale e' altresi'
concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente
nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo
di integrazione salariale fruito dai lavoratori sara' detratto da
quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il
trattamento viene.
2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1,
quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa
dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di
occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o
di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale
puo' essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del
commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore
periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da
una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorita' che
esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o
di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione
aziendale.
3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attivita',
anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i
livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente,
il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facolta' di
collocare in mobilita', ai sensi dell'art. 4 ovvero dell'art. 24, i
lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'art. 4,
comma 6, e' ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico
dell'impresa previsto dall'art. 5, comma 4, non e' dovuto.
4. L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la
gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese
assoggettate alle procedure di cui al comma 1, puo' esercitare il
diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta
esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva
determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorita' che ad
essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo cosi'
stabilito all'imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di
prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni
dal ricevimento della comunicazione.
4-bis. Le disposizioni in materia di mobilita' ed il trattamento
relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia
disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive
estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da
imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente
alla data del 1° gennaio 1993. Per i lavoratori che si trovino nelle
indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di
mobilita', il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a
base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici
mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilita'.
4-ter. Ferma restando la previsione dell'art. 4 della legge
12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati
successivamente al 1° agosto 1993, nei casi di fallimento, di
concordato preventivo, di amministrazione controllata e di procedure
di liquidazione, le norme in materia di mobilita' e del relativo
trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di
trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale
iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici
servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate
condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilita', il
diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il
calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro
precedente l'inizio del trattamento di mobilita'.
5. Sono abrogati l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e
successive modificazioni, e l'art. 2 del decreto-legge 21 febbraio
1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
1985, n. 143, e successive modificazioni.
5-bis. La disciplina dell'intervento straordinario di
integrazione salariale e di collocamento in mobilita' prevista dal
presente art. per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure
concorsuali si applica, fino a concorrenza massima di lire dieci
miliardi annui, previo parere motivato del prefetto fondato su
ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, ai lavoratori delle
aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. A tale fine
l'amministratore dei beni nominato ai sensi dell'art. 2-sexies della
citata legge n. 575 del 1965 esercita le facolta' attribuite dal
presente art. al curatore, al liquidatore e al commissario nominati
in relazione alle procedure concorsuali.».
- Il del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998,
n. 274), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto
1999.
- Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per
la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di
insolvenza), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del
24 dicembre 2003.
- Si riporta il testo dell'art. 15, sesto comma, della legge
29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al
lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati):
«Art. 15 (Omissis).
I lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale
hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda
entro sei mesi.».
- Si riporta il testo dell'art. 1-quinquies del decreto-legge
5 ottobre 2004, n. 249 (Interventi urgenti in materia di politiche
del lavoro e sociali), convertito, con modificazioni, dalla legge
3 dicembre 2004, n. 291:
«Art. 1-quinquies. - 1. Il lavoratore sospeso in cassa
integrazione guadagni straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 3
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
nonche' ai sensi del primo periodo del comma 1 dell'art. 1-bis del
presente decreto, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere
avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo
frequenti regolarmente. Il lavoratore destinatario del trattamento di
mobilita', la cui iscrizione nelle relative liste sia finalizzata
esclusivamente al reimpiego, del trattamento di disoccupazione
speciale, di indennita' o sussidi, la cui corresponsione e' collegata
allo stato di disoccupazione o inoccupazione, del trattamento
straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi del comma
1, dell'art. 1, ovvero destinatario dei trattamenti concessi o
prorogati ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente
legislazione, decade dai trattamenti medesimi, anche nelle ipotesi in
cui il lavoratore sia stato ammesso al trattamento con decorrenza
anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto,
quando: a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di
inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione
o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti
l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non
inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di
provenienza. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
quando le attivita' lavorative o di formazione ovvero di
riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista piu' di 50
chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile
mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.».
- Si riporta il testo dell'art. 1-quinquies del citato
decreto-legge n. 249 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 dicembre 2004, n. 291, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1-quinquies. - 1. Il lavoratore sospeso in cassa
integrazione guadagni straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 3
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
nonche' ai sensi del primo periodo del'comma 1, dell'art. 1-bis del
presente decreto, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere
avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo
frequenti regolarmente. Il lavoratore destinatario del trattamento di
mobilita', la cui iscrizione nelle relative liste sia finalizzata
esclusivamente al reimpiego, del trattamento di disoccupazione
speciale, di indennita' o sussidi, la cui corresponsione e' collegata
allo stato di disoccupazione o inoccupazione, del trattamento
straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1
dell'art. 1, ovvero destinatario dei trattamenti concessi o prorogati
ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione,
decade dai trattamenti medesimi, anche nelle ipotesi in cui il
lavoratore sia stato ammesso al trattamento con decorrenza anteriore
alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando: a)
rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento
nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o di
riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti
l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non
inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di
provenienza. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
quando le attivita' lavorative o di formazione ovvero di
riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista piu' di 50
chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile
mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, i responsabili della attivita'
formativa, le agenzie per il lavoro ovvero i datori di lavoro
comunicano direttamente all'I.N.P.S. e, in caso di mobilita', al
servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della
cancellazione dalle liste, i nominativi dei soggetti che possono
essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di
detta comunicazione l'I.N.P.S. dichiara la decadenza dai medesimi,
dandone comunicazione agli interessati.
1-ter. Avverso gli atti di cui al comma 1-bis e' ammesso ricorso
entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro
territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei
venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La
decisione del ricorso e' comunicata all'I.N.P.S. e, nel caso di
mobilita', al competente servizio per l'impiego.
1-quater. La mancata comunicazione di cui al comma 1- bis e'
valutata ai fini della verifica del corretto andamento dell'attivita'
svolta da parte delle agenzie per il lavoro ai sensi dell'art. 4,
comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».
- Si riporta il testo dell'art. 68, comma 4, lettera a), della
legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e
della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il
riordino degli enti previdenziali):
«Art. 68 (Obbligo di frequenza di attivita' formative). - 1. - 3.
(Omissis).
4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si
provvede:
a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200
miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000, lire 562
miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno
2002;».
- Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 7, della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio):
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. - 6.
(Omissis).
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni
di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della
copertura finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia
tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale,
anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative.
La relazione individua le cause che hanno determinato gli
scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi
utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle
predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
altresi' promuovere la procedura di cui al presente comma allorche'
riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal
Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di sentenze
definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale
recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di
determinare maggiori oneri.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, lettera i-quater)
della citata legge n. 468 del 1978:
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di
carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene
esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con
decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in
particolare:
a) - i-ter). (Omissis);
i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti
finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter, comma 7».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236:
«7. Per le finalita' di cui al presente art. e' istituito presso
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per
l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di
spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al
presente art., su richiesta del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al
predetto Fondo».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 136, primo periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2004), come modificato dalla presente legge:
«136. All'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge
20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'art. 41,
comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole:
"31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2006"».
- Si riporta il testo della Tabella D allegata alla legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):

Tabella D

Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia
classificati tra le spese in conto capitale

 (migliaia di euro)
   =====================================================================
                Oggetto del provvedimento             | 2006  |2007|2008
   =====================================================================
   Ministero del lavoro e delle politiche sociali -   |       |    |
   Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con     |       |    |
   modificazioni dalla legge n. 236 del 1993:         |       |    |
   interventi urgenti a sostegno della occupazione:   |       |    |
   art. 1, comma 7: Fondo per la occupazione (settore |       |    |
   n. 27) (3.2.3.1. - occupazione cap. 7202)....      |500.000| -  | -
   ---------------------------------------------------------------------
   |500.000| -  | -

Art. 2.
1. Al fine di assicurare l'espletamento degli interventi a
carattere indifferibile, anche tenuto conto degli adempimenti
connessi all'attuazione del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139,
volti a far fronte alla condizione di rischio derivante dalle grandi
dighe fuori esercizio, il Registro italiano dighe e' autorizzato a
derogare, nel limite di 50 milioni di euro ((per l'anno 2006,))
all'art. 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Alla
compensazione degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di
finanza pubblica, relativi all'indebitamento e al fabbisogno, si fa
fronte mediante corrispondente riduzione dell'importo complessivo
previsto dall'art. 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.


Riferimenti normativi:

Il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi
dighe e di edifici istituzionali» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2004, n. 75).
- Si riporta il comma 57 dell'art. 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311 [Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005)]:
«57. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati
nell'elenco 1 allegato alla presente legge, ad eccezione
degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive
modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di
diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono
incrementare per l'anno 2005 le proprie spese, al netto
delle spese di personale, in misura non superiore
all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del
4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la
percentuale di incremento del 2 per cento alle
corrispondenti spese determinate per l'anno precedente con
i criteri stabiliti dal presente comma. Per le spese di
personale si applica la specifica disciplina di settore.
Alle regioni e agli enti locali di cui ai commi da 21 a 53,
agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi
da 164 a 188, nonche' agli enti indicati nell'art. 3, commi
1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la
disciplina ivi prevista.».
- Si riporta il testo del comma 33 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 [Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)]:
«33. Per l'anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale
rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'art. 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive
modificazioni, non possono superare l'importo complessivo
di 1.900 milioni di euro. Ai fini del relativo
monitoraggio, il Ministero delle attivita' produttive
comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle
finanze i pagamenti effettuati.».

Art. 3.
1. All'art. 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le
parole: «1.700 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.913
milioni».
2. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal
comma 1 sui saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento ed
al fabbisogno, si fa fronte, quanto a 100 milioni di euro, mediante
riduzione dell'importo complessivo di cui al comma 33 dell'art. 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, quanto a 113 milioni di
euro, mediante corrispondente riduzione dei pagamenti per spese
relative ad investimenti fissi lordi con conseguente rideterminazione
della percentuale stabilita dal comma 34 dell'art. 1 della citata
legge n. 266 del 2005.


Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dei commi 32, come modificato
dalla presente legge, 33 e 34 dell'art. 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266 [Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006)]:
«32. Per l'anno 2006 i pagamenti per spese di
investimento di ANAS S.p.a., ivi compresi quelli a valere
sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, non
possono superare complessivamente l'ammontare di 1.913
milioni di euro.
33. Per l'anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale
rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'art. 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive
modificazioni, non possono superare l'importo complessivo
di 1.900 milioni di euro. Ai fini del relativo
monitoraggio, il Ministero delle attivita' produttive
comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle
finanze i pagamenti effettuati.
34. Per l'anno 2006, con riferimento a ciascun
Ministero, i pagamenti per spese relative a investimenti
fissi lordi non possono superare il 95 per cento del
corrispondente importo pagato nell'anno 2004.».

Art. 4.
1. Una quota pari a 170 milioni di euro delle disponibilita' in
conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,
comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194, ((come rifinanziata
dalla tabella D allegata alla)) legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
versata all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2006, per
essere destinata: quanto a 70 milioni di euro, ad integrazione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9-ter della legge
5 agosto 1978, n. 468, ((come determinata dalla tabella C allegata
alla legge)) 23 dicembre 2005, n. 266; quanto a 100 milioni di euro,
all'assegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa
sugli specifici fondi relativi ai consumi intermedi e agli
investimenti fissi lordi. ((Le risorse assegnate al Ministero della
difesa sono ripartite sui capitoli interessati, con decreto del
Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio
centrale di bilancio, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti. In sede di riparto, il Ministro
della difesa attribuisce carattere prioritario alla prosecuzione dei
servizi relativi alle prestazioni di manutenzione, manovalanza,
pulizia e mensa e dei relativi livelli occupazionali, nonche' alle
spese per l'attivita' addestrativa.))
2. Una quota pari a 10 milioni di euro, a valere
sull'autorizzazione di spesa per l'anno 2005 di cui all'art. 32-bis,
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' conservata in
bilancio e versata in entrata nel 2006, per essere destinata al
finanziamento della prosecuzione dei lavori per la realizzazione del
«Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti
contemporanee».


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1 della
legge 18 giugno 1998, n. 194 (Interventi nel settore dei
trasporti):
«4. In relazione al processo di liberalizzazione e di
privatizzazione del mercato del trasporto aereo, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro dei trasporti e
della navigazione, e' autorizzato ad erogare somme per la
ricapitalizzazione delle societa' di trasporto aereo di cui
all'art. 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, nel limite di spesa di lire 196 miliardi per l'anno
1998, di lire 322 miliardi per l'anno 1999, di lire 500
miliardi per l'anno 2000 e di lire 500 miliardi per l'anno
2001. Il Ministro dei trasporti e della navigazione
riferisce ogni sei mesi al Parlamento in merito
all'andamento del predetto processo.».
- La legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n.
306, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 9-ter della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«Art. 9-ter. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di
spesa delle leggi permanenti di natura corrente). - 1.
Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' istituito il
«Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni
di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni»,
il cui ammontare e' annualmente determinato dalla legge
finanziaria.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta del Ministro
interessato, che ne da' contestuale comunicazione alle
Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal
Fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle
autorizzazioni di spesa delle unita' previsionali di base
degli stati di previsione delle amministrazioni statali le
somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle
dotazioni delle unita' medesime, ritenute compatibili con
gli obiettivi di finanza pubblica.»
- Il testo della gia' citata legge 266 del 2005 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n.
302, S.O.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 32-bis del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici):
«Art. 32-bis. (Fondo per interventi straordinari della
Presidenza del Consiglio dei Ministri). - 1. Al fine di
contribuire alla realizzazione di interventi
infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla
riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi
straordinari nei territori degli enti locali, delle aree
metropolitane e delle citta' d'arte e' istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, per il triennio 2003-2005, un apposito fondo per
interventi straordinari. A tal fine e' autorizzata la spesa
di euro 73.487.000 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000
per ciascuno degli anni 2004 e 2005.»

Art. 5.
1. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato in materia di concorrenza
bancaria dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, il numero dei
contratti a tempo determinato, di cui all'art. 11, comma 4, della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' incrementato di quattro unita'. Per
le medesime finalita' e' autorizzata l'assunzione straordinaria di
otto dipendenti a tempo indeterminato mediante procedura concorsuale
pubblica ed e' consentito l'istituto del comando per professionalita'
non rinvenibili in numero sufficiente presso l'Autorita' ((nel limite
massimo di sei unita'.)) La presente disposizione non comporta un
aumento del numero dei posti nella pianta organica dell'Autorita'.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 possono essere effettuate previo
accertamento della sussistenza delle occorrenti risorse ((ai sensi
dell'art. 10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e
successive modificazioni.))


Riferimenti normativi:
- La legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante:
«Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina
dei mercati finanziari», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2005, n. 301, S.O.
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 11 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato):
«4. L'Autorita' non puo' assumere direttamente
dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato
dalle norme di diritto privato, in numero di cinquanta
unita'. L'Autorita' puo' inoltre avvalersi, quando
necessario, di esperti da consultare su specifici temi e
problemi.»
- Si riporta il testo del comma 7-bis dell'art. 10
della gia' citata legge n. 287 del 1990:
«7-bis. L'Autorita', ai fini della copertura dei costi
relativi al controllo delle operazioni di concentrazione,
determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese
tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 16,
comma 1. A tal fine, l'Autorita' adotta criteri di
parametrazione dei contributi commisurati ai costi
complessivi relativi all'attivita' di controllo delle
concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica
dell'operazione sulla base del valore della transazione
interessata e comunque in misura non superiore all'1,2 per
cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime
della contribuzione.».

Art. 6.
1. L'art. 59, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e'
sostituito dal seguente:
«2. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente
art., valutati in lire tre miliardi annui dall'anno 1999 al 2005 ((ed
in tre milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006,)) si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236».


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 59, comma 2, della
citata legge n. 144 del 1999, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 59. (Utilizzo dei proventi derivanti da
sanzioni in materia di lavoro sommerso). - 1. (Omissis)
2. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del
presente art., valutati in lire tre miliardi annui
dall'anno 1999 al 2005, ed in tre milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.».
Per il testo dell'art. 1, comma 7, del citato
decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 1.

Art. 7.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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