IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e
successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicato come
«testo unico»;
Vista la legge 8 febbraio 2001, n. 12, concernente «Norme per
agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del
dolore», che integra e modifica il testo unico;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, recante «Misure
urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime
Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione
dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di
tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309»;
Considerato che l'art. 43, commi 1 e 4, come riformulato dalla
legge 21 febbraio 2006, n. 49, prevede che i medici chirurghi e i
medici veterinari prescrivano i medicinali compresi nella tabella II,
sezione A, di cui all'art. 14 dello stesso testo unico su apposito
ricettario approvato con decreto del Ministero della salute e che
tali ricette siano compilate in duplice copia a ricalco per i
medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale e in triplice
copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario
nazionale;
Considerato che il comma 2 del nuovo testo del citato art. 43
del testo unico detta specifiche previsioni per la prescrizione dei
medicinali ricompresi nell'allegato III-bis;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 24 maggio 2001,
concernente «Approvazione del ricettario per la prescrizione dei
farmaci di cui all'allegato III-bis al decreto del presidente della
Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dalla legge
8 febbraio 2001, n. 12», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133
dell'11 giugno 2001;
Visto il decreto del Ministro della salute del 4 aprile 2003
concernente «Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro della
sanita' del 24 maggio 2001» concernente «Approvazione del ricettario
per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis al
decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309,
introdotto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2003;
Considerato che i citati decreti ministeriali di approvazione del
ricettario per la prescrizione dei medicinali compresi
nell'allegato III-bis gia' prevedevano un ricettario in triplice
copia a ricalco, come oggi richiesto anche per la prescrizione dei
medicinali compresi nella tabella II, sezione A;
Ritenuto, pertanto, di approvare un unico ricettario che consenta
le prescrizioni di tutti i medicinali compresi nella tabella II,
sezione A e nell'allegato III-bis del testo unico, confermando le
disposizioni concernenti la stampa del ricettario gia' a suo tempo
emanate;
Considerata la necessita' di facilitare la distribuzione dei
ricettari per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis
e della tabella II, sezione A del testo unico;
Preso atto che nella regione autonoma a statuto speciale Valle
d'Aosta e nelle provincia autonoma di Bolzano vige istituzionalmente
il sistema del bilinguismo;
Ritenuto opportuno consentire, in via transitoria, ai medici e ai
veterinari di poter effettuare le prescrizioni di medicinali compresi
nella tabella II, sezione A e nell'allegato III-bis del testo unico
utilizzando il ricettario gia' approvato con decreto del Ministro
della sanita' del 24 maggio 2001 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Considerato che sul territorio nazionale e' ancora disponibile il
ricettario a madre-figlia di tipo unico previsto dalla previgente
formulazione dell'art. 43, comma 2 del testo unico, ma che le
caratteristiche di tale ricettario sono difformi da quelle previste
dall'attuale formulazione del citato art. 43;
Decreta:
Art. 1.
1. E' approvato il ricettario, con le relative norme d'uso, di
cui agli allegati I, II, III e IV al presente decreto.
2. Le ricette, in triplice copia autocopiante, sono confezionate
in blocchetti da trenta, e sono numerate progressivamente.
3. La stampa del ricettario e' effettuata a cura dell'istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato.
4. Le regioni e province autonome comunicano annualmente al
Ministero della salute - Ufficio centrale stupefacenti il fabbisogno
di ricettari necessari alle aziende sanitarie locali.
5. I ricettari sono consegnati, a cura dell'Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato, ai centri di riferimento regionali individuati
dalle regioni e province autonome, che provvedono alla distribuzione
alle aziende sanitarie locali. Il trasporto dei ricettari deve
avvenire in presenza delle forze dell'ordine o di un tecnico della
prevenzione dell'azienda sanitaria locale con qualifica di Ufficiale
di polizia giudiziaria.
6. Le aziende sanitarie locali provvedono alla distribuzione
delle ricette ai medici ed ai veterinari operanti nel territorio di
competenza, in ragione del fabbisogno preventivato dagli stessi. Le
ricette sono consegnate al medico o al veterinario oppure ad una
persona da essi delegata a provvedere al ritiro degli stessi.
7. Le aziende sanitarie locali provvedono alla conservazione dei
ricettari in appositi locali opportunamente custoditi.
Art. 2.
1. Per le esigenze della regione autonoma a statuto speciale
Valle d'Aosta e' consentito l'uso del modello di ricetta di cui
all'allegato II del presente decreto.
2. Per le esigenze della provincia autonoma di Bolzano e'
consentito l'uso del modello di ricetta di cui all'allegato III del
presente decreto.
Art. 3.
1. Nel periodo di tempo necessario alla stampa e alla
distribuzione dei ricettari secondo quanto previsto dal presente
decreto, i medici e i veterinari sono autorizzati ad usare i
ricettari approvati con decreto del Ministro della sanita' del
24 maggio 2001 e successive integrazioni e modificazioni, fino ad
esaurimento delle scorte, rispettando le norme d'uso di cui
all'allegato IV del presente decreto.
Art. 4.
1. Il ricettario a madre-figlia di tipo unico previsto dalla
formulazione dell'art. 43, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed
integrazioni, vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 49
del 2006, non e' piu' utilizzabile per la prescrizione dei medicinali
compresi nelle tabelle di cui al testo unico richiamato in premessa.
I possessori dei ricettari di cui al presente comma consegnano tali
ricettari ai rispettivi ordini professionali che provvederanno alla
loro restituzione al Ministero della salute - magazzino centrale del
materiale profilattico - via dei Carri Armati n. 13 - 00159 Roma, ai
fini della relativa distruzione.
Art. 5.
1. Sono abrogati i decreti del Ministro della sanita' del
24 maggio 2001 e del Ministro della salute del 4 aprile 2003,
richiamati nelle premesse, fatto salvo quanto disposto dall'art. 7
del decreto del Ministro della salute del 4 aprile 2003.
Art. 6.
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 10 marzo 2006
Il Ministro: Storace
ALLEGATI
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Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato