L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di Consiglio del 15 marzo 2006;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi», e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche»;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio
in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della
Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per
l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo
unico della radiotelevisione»;
Visto il regolamento in materia di procedure sanzionatorie
approvato con delibera dell'Autorita' n. 425/01/CONS del 7 novembre
2001 e modificato con delibera dell'Autorita' n. 336/03/CONS del
24 settembre 2003;
Vista la delibera di indirizzo n. 460/05/CONS del 29 novembre 2005,
recante l'adozione della nuova organizzazione dell'Autorita';
Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il
funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo
coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS
del 21 dicembre 2005, recante «Modifiche ed integrazioni al
regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorita»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006;
Vista la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, «Integrazione
della delibera n. 506/05/CONS recante modifiche ed integrazioni al
regolamento di organizzazione e funzionamento» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006;
Vista la delibera n. 63/06/CONS del 2 febbraio 2006, recante
«Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza
dell'Autorita», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del
22 febbraio 2006;
Ritenuto di adottare un nuovo regolamento delle procedure dirette
all'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni
di propria competenza, che tenga conto delle modifiche apportate
all'organizzazione dell'Autorita';
Udita la relazione dei commissari relatori Sebastiano Sortino e
Stefano Mannoni ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
L'Autorita' adotta il regolamento recante le procedure dirette
all'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni
di propria competenza.
1. Il testo del regolamento di cui al comma 1 e' riportato
nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte
integrante e sostanziale.
2. Il regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato
con delibera dell'Autorita' n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, e
modificato con delibera dell'Autorita' n. 336/03/CONS del
24 settembre 2003 e' abrogato.
3. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sul sito web e nel Bollettino ufficiale
dell'Autorita'.
Napoli, 15 marzo 2006
Il presidente: Calabro'
Il commissario relatore: Sortino
Il commissario relatore: Mannoni
Allegato A
(alla delibera n. 136/06/CONS)
REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDURE SANZIONATORIE
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per Autorita', l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249,
recante istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo;
b) per organo collegiale, l'organo collegiale cui spetta il
potere di adottare i provvedimenti sanzionatori di cui al presente
regolamento;
c) per regolamento di organizzazione, il regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni;
d) per unita' organizzativa, l'unita' organizzativa di primo
livello che, in base al regolamento di organizzazione e funzionamento
e conformemente al presente regolamento, e' competente ad effettuare
la vigilanza e a svolgere le attivita' preparatorie ed istruttorie
finalizzate all'adozione dei provvedimenti di cui al presente
regolamento;
e) per responsabile del procedimento, il responsabile di
ciascuna unita' organizzativa di primo livello o altro funzionario
all'uopo designato a cui, conformemente al regolamento di
organizzazione, e' assegnata la responsabilita' dello svolgimento
delle attivita' istruttorie e ogni altro adempimento inerente il
procedimento di cui al presente regolamento;
f) per regolamento concernente l'accesso ai documenti, il
regolamento approvato dall'Autorita' con delibera n. 217/01/CONS del
24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 141 del 20 giugno 2001, e successive modificazioni;
g) per direttore, il responsabile dell'unita' organizzativa di
primo livello;
h) per ufficio, l'unita' organizzativa di secondo o di terzo
livello;
i) per Testo unico, il decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177, recante «Testo unico della radiotelevisione»;
l) per Codice, il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre
2003.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti diretti
all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di
competenza dell'Autorita', i quali non siano regolati dalla legge in
modo difforme.
Art. 3.
Attribuzione di competenze
1. Le competenze di cui all'art. 2, comma 20, lettera c), della
legge 14 novembre 1995, n. 481, all'art. 1, commi 29, 30, 31 e 32
della legge n. 249 del 1997, agli articoli 32 e 98 del Codice, in
materia di inottemperanza ai provvedimenti dell'Autorita', e di
mancato invio di dati ed informazioni richieste o di trasmissione di
dati non veritieri, ed ogni altra competenza rientrante nell'ambito
del comma precedente, sono esercitate, rispettivamente, dall'unita'
organizzativa competente in ordine alla disposizione violata e
dall'unita' organizzativa che ha richiesto i dati o le informazioni.
2. La competenza di cui al comma 9 dell'art. 2 della legge
14 novembre 1995, n. 481, e' esercitata dal Servizio comunicazione
politica e risoluzione di conflitti di interesse.
3. La competenza di cui al comma 31 dell'art. 2 della legge
14 novembre 1995, n. 481, e' esercitata dal Servizio amministrazione
e personale.
4. La competenza di cui all'articolo 48 del Testo unico e'
esercitata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali.
5. In difetto di previsioni specifiche la competenza si radica in
capo all'unita' le cui attribuzioni presentano maggiore affinita' con
la materia oggetto della disposizione che si assume violata.
6. In caso di conflitto sull'attribuzione della competenza, il
Segretario generale, dopo aver sentito i responsabili delle strutture
interessate, formula una proposta al Consiglio che decide
individuando l'unita' organizzativa tenuta a procedere.
Art. 4.
Impulso al procedimento
1. L'Autorita' esercita il potere sanzionatorio anche d'ufficio.
2. I soggetti interessati, gli utenti e le associazioni o
organizzazioni rappresentative dei loro interessi che intendano
segnalare presunte violazioni della normativa di settore debbono
inviare la relativa denuncia a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, telegramma o telefax. Qualora le presunte violazioni
riguardino la normativa in materia di telecomunicazioni, la relativa
denuncia potra' essere inoltrata compilando l'apposito formulario
disponibile sul sito ufficiale dell'Autorita' (www.agcom.it).
3. Il responsabile dell'ufficio di ciascuna unita' organizzativa
che rilevi, anche su denuncia, una possibile violazione soggetta a
sanzione, dopo aver verificato la non manifesta infondatezza dei
fatti segnalati redige relazione in merito e la trasmette, unitamente
ai relativi atti, al direttore della propria unita' organizzativa. Il
direttore, ove la violazione riscontrata non rientri nella propria
competenza, provvede immediatamente a trasmettere gli atti all'unita'
organizzativa competente informandone per conoscenza il Segretario
generale.
4. Il direttore competente ai sensi dell'art. 3 dispone
l'archiviazione quando la denuncia risulti generica o, gia' all'esito
di una verifica preliminare, manifestamente infondata. Si considerano
generiche le segnalazioni che si limitano ad imputare ad un soggetto
fatti non circostanziati o che non contengono elementi tali da
consentire l'individuazione del soggetto che si sia reso responsabile
dei fatti oggetto della segnalazione. Si considerano manifestamente
infondate le segnalazioni relative a fatti che risultano chiaramente
non riconducibili alle disposizioni normative di settore.
6. Le segnalazioni della Polizia postale e delle
telecomunicazioni, della Guardia di finanza e degli Ispettorati
territoriali del Ministero delle comunicazioni non sono suscettibili
di archiviazione ai sensi del comma 4 sempreche' vi siano riportati:
a) una precisa descrizione del fatto;
b) l'evidenziazione della norma giuridica che si presume
violata;
c) l'individuazione del giorno e dell'ora della presunta
infrazione;
d) dati anagrafici, ovvero ogni dato disponibile ai fini
dell'identificazione dei soggetti responsabili della presunta
infrazione;
e) i supporti probatori che costituiscono la base per le
successive valutazioni in merito alla sussistenza della violazione.
Art. 5.
Avvio del procedimento
1. Il direttore competente ai sensi dell'art. 3, ove non
sussistano gli estremi per disporre l'archiviazione, nomina il
responsabile del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento, esaminata la relazione e gli
atti trasmessi ai sensi dell'art. 4, comma 3, ovvero le segnalazioni
trasmesse ai sensi dell'art. 4, comma 5, effettuate le necessarie
verifiche e gli accertamenti che il caso richiede e qualificata la
fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici, formula al
direttore competente la proposta di archiviazione per manifesta
insussistenza della violazione oppure la proposta di avvio del
procedimento sanzionatorio predisponendo lo schema di atto di
contestazione.
3. L'atto di contestazione contiene una sommaria esposizione dei
fatti, l'indicazione della violazione accertata, del responsabile del
procedimento e dell'ufficio ove e' possibile presentare memorie
difensive o eventuali giustificazioni ed avere accesso agli atti ai
sensi dell'art. 8, del termine entro cui gli interessati possono
esercitare le predette facolta' e, infine, la menzione della
possibilita' di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi
dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove applicabile.
4. L'atto deve altresi' contenere l'indicazione dei termini di
conclusione del procedimento sanzionatorio decorrenti dalla notifica
dell'atto di contestazione. L'atto di contestazione deve essere
notificato al trasgressore, entro novanta giorni dal completo
l'accertamento del fatto ai sensi del comma 2, con le modalita' di
cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Ove la violazione accertata sia ancora in atto, nelle ipotesi
di cui all'art. 32 del Codice l'atto di contestazione reca anche
l'intimazione a porre fine all'infrazione entro il termine massimo di
un mese. In tal caso i termini di cui all'art. 6 si intendono
prorogati di quaranta giorni.
6. Ove l'intimazione rimanga inosservata l'unita' organizzativa
competente dell'Autorita' procede ai sensi dell'art. 32, commi 3 e 4,
del Codice. Ferma restando l'autonomia dei provvedimenti
rispettivamente adottabili, l'ottemperanza all'intimazione o la sua
inosservanza sono comunque valutate a norma di legge, oltre che ai
sensi dell'art. 32 del Codice, anche ai fini del trattamento
sanzionatorio da irrogare alla conclusione del procedimento.
7. Resta in ogni caso salva la possibilita' di adottare le misure
provvisorie urgenti consentite dall'art. 32, comma 5, del Codice, ove
ne sussistano i presupposti, alle condizioni da tale norma stabilite.
8. Al procedimento volto all'adozione dell'atto di diffida a
cessare dal comportamento illegittimo di cui all'art. 51, comma 2,
del Testo unico si applicano, se non altrimenti disposto, le
disposizioni di cui al presente regolamento. I termini di cui
all'art. 6 si applicano ai soli fini dell'adozione dell'atto di
diffida. Successivamente, ove il comportamento illegittimo persista
oltre il termine, non superiore a quindici giorni, assegnato, il
responsabile del procedimento propone al direttore, senza ritardo, lo
schema di provvedimento sanzionatorio per gli adempimenti di cui
all'art. 10 e seguenti.
9. Il direttore trasmette ogni tre mesi all'organo collegiale
competente un'informativa relativa ai procedimenti avviati o
archiviati.
Art. 6.
Termini del procedimento
1. Il termine per l'adozione del provvedimento finale e' di
centocinquanta giorni decorrenti dalla data di notifica della
contestazione di cui all'art. 5.
2. Entro il termine di centoventi giorni il responsabile del
procedimento conclude l'attivita' istruttoria relativa ai fatti
oggetto di contestazione e trasmette gli atti di cui al successivo
art. 10, comma 1, all'organo collegiale competente per l'irrogazione
della sanzione.
3. I termini sono sospesi nel caso in cui sia necessario svolgere
ulteriori approfondimenti istruttori ai sensi dell'art. 7.
Art. 7.
Attivita' istruttoria
1. Qualora sia necessario acquisire informazioni o ulteriori
elementi di valutazione, il responsabile del procedimento puo'
proporre al direttore di affidare al competente Servizio lo
svolgimento delle attivita' di cui alla delibera 63/06/CONS e puo'
disporre perizie ovvero chiedere ai soggetti che ne siano in possesso
informazioni e documenti utili all'istruttoria.
2. La richiesta deve indicare:
a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono i
chiarimenti;
b) lo scopo della richiesta;
c) il termine entro il quale deve pervenire la risposta o
essere trasmesso il documento;
d) le modalita' attraverso cui fornire le informazioni;
e) le sanzioni eventualmente applicabili.
3. La sospensione dei termini di cui al comma 3 dell'art. 6, che
in ogni caso non puo' essere superiore a sessanta giorni, opera:
a) dalla data di protocollo della richiesta alla data di
protocollo in cui l'Autorita' riceve le informazioni o gli ulteriori
elementi di valutazione;
b) dalla data di protocollo relativa al conferimento
dell'incarico al perito alla data di protocollo in cui l'Autorita'
riceve la relazione peritale.
Art. 8.
Accesso ai documenti
1. I soggetti ai quali e' stato notificato l'atto di
contestazione possono accedere agli atti del procedimento nelle forme
e con le modalita' previste dal regolamento concernente l'accesso ai
documenti.
Art. 9.
Partecipazione al procedimento
1. I soggetti nei cui confronti si procede, entro il termine
indicato nella contestazione, possono presentare memorie, perizie ed
altri scritti difensivi, nonche' chiedere di essere sentiti dal
responsabile del procedimento sui fatti oggetto della contestazione.
2. L'audizione, che viene comunicata con preavviso di almeno
sette giorni, si svolge innanzi al responsabile del procedimento.
Coloro che ne fanno richiesta possono comparire tramite legale
rappresentante ovvero procuratore speciale informati sui fatti.
Dell'audizione e' redatto verbale.
Art. 10.
Conclusione dell'istruttoria e provvedimenti sanzionatori
1. Il direttore trasmette all'organo collegiale competente per
l'irrogazione della sanzione la proposta di schema di provvedimento
unitamente alla dettagliata relazione relativa all'istruttoria
redatta dal responsabile del procedimento.
2. L'organo collegiale, esaminata la relazione e valutata la
proposta di provvedimento, adotta il provvedimento sanzionatorio
previsto ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.
3. Qualora ritenga necessari ulteriori approfondimenti
istruttori, l'organo collegiale trasmette gli atti all'unita'
organizzativa specificando la natura ed il tipo di approfondimenti da
svolgere. In casi particolari, la richiesta di approfondimenti puo'
essere reiterata, comunque non piu' di una volta. La richiesta di
approfondimenti determina la proroga di ulteriori sessanta giorni del
termine di cui al comma 1 dell'art. 6.
4. Il provvedimento sanzionatorio, adeguatamente motivato, deve
contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere e
dell'autorita' giurisdizionale a cui e' possibile proporre ricorso e
deve essere notificato, a cura del responsabile del procedimento, ai
soggetti destinatari con le forme di cui all'art. 14 della legge
24 novembre 1981, n. 689.
Art. 11.
Comunicazione dei provvedimenti
1. L'unita' organizzativa provvede a notificare i provvedimenti
sanzionatori adottati dall'organo collegiale competente per
l'irrogazione della sanzione nonche' a comunicare mediante
raccomandata con avviso di ricevimento i provvedimenti di
archiviazione.
Art. 12.
Pubblicazione
1. I provvedimenti sanzionatori adottati dall'Autorita' sono
pubblicati sul Bollettino Ufficiale dell'Autorita'.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato