Si comunica che in calce al decreto relativo alle modalita' di
applicazione delle agevolazioni per l'installazione di impianti di
alimentazione a metano o a GPL per autotrazione, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 62 del 15 marzo 2006, per
mero errore materiale, non sono stati allegati gli atti richiamati
dall'art. 4, comma 1, che formano parte integrante del decreto e
indicati come «Allegato 1» che qui di seguito si riporta:
Allegato 1
Accordo di programma
tra
Il Ministero delle attivita' produttive, rappresentato dal direttore
generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la
competitivita'
e
I produttori di autoveicoli omologati anche, o esclusivamente, a gas
metano o a GPL per conto dei propri associati e non associati
Premesso che:
Il Ministero delle attivita' produttive, con avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del
22 aprile 2005, ha sospeso le agevolazioni previste in favore degli
autoveicoli alimentati a metano o gas di petrolio liquefatto (GPL)
dal decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con
modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403.
Il comma 1, dell'art. 5-sexies del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre
2005, n. 248, prevede una nuova autorizzazione di spesa di euro 40
milioni, che consente l'avvio di una nuova fase di intervento.
E' necessario realizzare il perfezionamento delle procedure
previste dal vigente accordo di programma sottoscritto in data
22 luglio 2003 con modifiche e integrazioni che fanno ravvisare
l'opportunita' di procedere alla sostituzione dello stesso accordo di
programma.
Stipulano il seguente accordo di programma:
Art. 1.
Premessa ed allegati
La premessa e gli allegati formano parte integrante del presente
accordo di programma.
Art. 2.
Oggetto dell'accordo
Oggetto dell'accordo e': la attuazione di un sistema di
prenotazione cronologica dei contributi a valere sulle disponibilita'
degli stanziamenti di legge ed il perfezionamento della procedura
adottata con l'Accordo di Programma del 22 luglio 2003 ai sensi del
decreto del 2 luglio 2003, n. 183, da intendersi come preliminare
all'esercizio della competenza istituzionale di verifica del
Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 3.
Finalita' dell'accordo
L'accordo si propone il perfezionamento delle procedure di esame
e monitoraggio degli incentivi, al fine di determinare in tempo reale
l'esatto utilizzo degli stanziamenti e di garantire al beneficiario
la sicurezza del perdurare degli stessi fino alla richiesta di
iscrizione dell'autoveicolo al Pubblico registro automobilistico.
Art. 4.
Impegni delle parti firmatarie
Il Ministero delle attivita' produttive si impegna a:
esaminare la corretta applicazione dell'agevolazione sulla base
della documentazione raccolta dalle associazioni di settore
firmatarie del presente accordo;
riconoscere il contributo statale solo alle operazioni di
acquisto conformi a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del
decreto-legge del 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con
modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 403, cosi' come
modificato dall'art. 1, comma 54, della legge 23 agosto 2004, n. 239,
e dalle rispettive norme regolamentari, nonche', come modificato
dall'art. 5-sexies della legge 2 dicembre 2005, n. 248, di
conversione del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, ed alle
quali e' stato applicato un prezzo conforme al listino dei prezzi
massimi.
Le Associazioni di categoria dei produttori e importatori di
auto, per la parte di rispettiva competenza, si impegnano a:
definire le modalita' di accesso al sistema informatico del
Consorzio Ecogas per consentire l'attuazione del sistema di
prenotazione cronologica dei contributi;
raccogliere la documentazione di cui all'art. 5 del presente
accordo, attraverso le imprese costruttrici o importatrici ad esse
associate o non associate;
far pervenire al Ministero delle attivita' produttive la
documentazione di cui sopra;
informare le predette imprese sulle operazioni esaminate dal
Ministero delle attivita' produttive con esito positivo;
inviare al Ministero con cadenza mensile un report completo
degli interventi agevolati;
portare avanti studi e prove sperimentali relativi al
miglioramento delle qualita' tecniche ed ambientali dei prodotti;
continuare nell'azione di sensibilizzazione ed informazione
finalizzata alla promozione dell'uso del GPL e del metano per
autotrazione;
promuovere incentivi e facilitazioni per l'impiego del GPL e
del metano per autotrazione.
Art. 5.
Procedimento di accesso al contributo statale
Al fine di un recupero dell'importo delle agevolazioni, in
conformita' del comma 1, dell'art. 5, del regolamento del 17 luglio
1998, n. 256, le imprese costruttrici o importatrici seguono le
procedure definite nel presente articolo.
L'impresa costruttrice o importatrice, attraverso la procedura
informatica messa a disposizione dal Consorzio Ecogas, con le
modalita' concordate con i firmatari del presente accordo, prenota il
contributo per l'utente che ne abbia fatto richiesta, ottenendo un
codice di prenotazione numerico rilasciato con criterio cronologico
(protocollo unificato). Tale codice garantisce l'accantonamento del
fondo per una durata di 180 giorni.
Una volta effettuata la richiesta di iscrizione al Pubblico
registro automobilistico, l'impresa costruttrice o importatrice,
entro il termine massimo di novanta giorni, invia alle proprie
associazioni di settore, firmatarie del presente accordo, la seguente
documentazione in duplice copia:
1) copia della fattura di vendita e copia dell'eventuale
contratto di leasing, con firma e timbro, in originale, del titolare
dell'attivita';
2) copia del libretto di circolazione e certificato di
proprieta' dell'autoveicolo attestante l'avvenuta vendita con timbro
e firma, in originale, del titolare dell'attivita';
3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' rilasciata
dal beneficiario del contributo al momento del perfezionamento
dell'operazione di vendita del veicolo, che attesti di aver ricevuto
il corrispettivo del contributo da parte del venditore (allegato n.
1);
4) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' della
persona giuridica comprovante il rispetto dell'applicazione dei
limiti della normativa comunitaria sul de minimis, di cui ai
regolamenti (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, e n. 1860 del
6 ottobre 2004 della Commissione (allegato n. 2).
Le associazioni di settore, con cadenza quindicinale, inviano al
Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo
produttivo e competitivita' - Ufficio B1 - via Molise n. 2 - Roma, la
documentazione raccolta.
Il Ministero delle attivita' produttive, dopo aver effettuato
l'esame della documentazione, conferma il codice di prenotazione per
ogni richiesta approvata. Entro quindici giorni dal ricevimento della
documentazione, il Ministero invia all'associazione interessata la
lista delle pratiche approvate con i relativi codici.
Le associazioni, entro i successivi sette giorni, provvedono ad
inviare ad ogni impresa interessata l'attestato di approvazione della
pratica con il relativo codice numerico.
Le imprese costruttrici o importatrici, che abbiano regolarmente
prenotato il contributo come descritto, procedono a recuperare
l'importo dell'incentivo dopo aver ottenuto l'attestato di
approvazione, che costituisce parte integrante della documentazione
necessaria al recupero attraverso credito d'imposta.
A fronte dell'invio da parte delle associazioni di settore,
firmatarie del presente Accordo di programma, della documentazione
necessaria per il recupero dell'incentivo, i soggetti aventi diritto
possono anche procedere immediatamente al recupero dell'importo delle
agevolazioni, in conformita' del comma 1, dell'art. 5, del
Regolamento di attuazione del 17 luglio 1998, n. 256.
Il Ministero delle attivita' produttive procedera' in parallelo
all'espletamento delle attivita' di controllo previste dal presente
articolo e al successivo invio dell'attestato di approvazione alle
associazioni firmatarie del presente Accordo.
Nel caso il Ministero delle attivita' produttive verificasse
operazioni non conformi alla normativa di riferimento informera'
immediatamente l'associazione perche' il soggetto interessato proceda
ad annullare gli effetti dell'operazione erroneamente effettuata.
Art. 6.
Obbligo di mantenere la documentazione
Resta fermo l'obbligo, per le imprese costruttrici e per gli
importatori, di conservare per cinque anni la documentazione relativa
alle operazioni di vendita, come previsto dall'art. 5, comma 8, del
decreto ministeriale 17 luglio 1998, n. 256. Per lo stesso periodo di
cinque anni dovra' altresi' essere conservato l'attestato di
approvazione della pratica con relativo codice numerico.
Art. 7.
Sospensione dei contributi
Conformemente al comma 3 dell'art. 5-sexies della gia' citata
legge 2 dicembre 2005, n. 248, il Ministero delle attivita'
produttive, verificato il raggiungimento dell'80% dello stanziamento
disponibile sulla base delle prenotazioni dei contributi, ne pubblica
avviso in Gazzetta Ufficiale, indicando la data di sospensione degli
incentivi, che coincidera' con la data di sospensione delle
prenotazioni.
Alla stessa data si attivera' automaticamente una lista di attesa
in ordine cronologico delle richieste di contributi. Le prenotazioni
assegnate cronologicamente in tale lista di attesa saranno
convalidate solo qualora sussistessero fondi residui non prenotati
alla data di sospensione stabilita dal Ministero delle attivita'
produttive o prenotati ma utilizzabili a seguito di annullamento,
rinuncia o mancanza di requisiti.
Art. 8.
O n e r i
L'attivita' derivante dall'applicazione del presente accordo si
intende resa dalla associazione di categoria a titolo gratuito senza
oneri per il Ministero delle attivita' produttive e per i soggetti
destinatari del contributo associati e non associati.
Art. 9.
Decorrenza
Il presente Accordo di Programma sostituisce il precedente
Accordo sottoscritto in data 22 luglio 2003 e i suoi contenuti
assumeranno efficacia dopo l'entrata in vigore del decreto del
Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, che verra' adottato ai sensi del comma
4, dell'art. 5-sexies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Roma, 9 gennaio 2006
p. Il Ministro delle attivita' produttive
Il direttore generale per lo sviluppo
produttivo e la competitivita'
Goti
UNRAE: (firmato) ANFIA: (firmato)
FEDERAICPA: (firmato) ASSOGASLIQUIDI: (firmato)
----
Accordo di programma
tra
Il Ministero delle attivita' produttive, rappresentato dal direttore
generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la
competitivita'
e
Le Associazioni di categoria in rappresentanza delle imprese
installatrici di impianti a GPL e metano nell'interesse e per conto
dei propri associati e non associati
Premesso che:
Il Ministero delle attivita' produttive, con avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 93 del
22 aprile 2005,ha sospeso le agevolazioni previste in favore degli
autoveicoli alimentati a metano o gas di petrolio liquefatto (GPL)
dal decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con
modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403.
Il comma 1, dell'art. 5-sexies del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito con modificazioni, nella legge 2 dicembre
2005, n. 248, prevede una nuova autorizzazione di spesa di euro 40
milioni, che consente l'avvio di una nuova fase di intervento.
Il comma 2, dell'art. 5-sexies della sopra citata legge
2 dicembre 2005, n. 248, relativamente alle agevolazioni per le
installazioni di impianti prevede la possibilita' di utilizzo del
credito di imposta per soggetti interessati alla filiera di settore,
secondo modalita' da definire con accordo di programma tra il
Ministero delle attivita' produttive e le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative, ai sensi del regolamento n. 183 del
2 luglio 2003.
E' necessario realizzare il perfezionamento delle procedure
previste dal vigente accordo di programma sottoscritto in data
22 luglio 2003, con modifiche e integrazioni che fanno ravvisare
l'opportunita' di procedere alla sostituzione dello stesso accordo di
programma.
Stipulano il seguente accordo di programma:
Art. 1.
Premessa ed allegati
La premessa e gli allegati formano parte integrante del presente
accordo di programma.
Art. 2.
Oggetto dell'accordo
Oggetto dell'accordo e':
la attuazione di un sistema di prenotazione cronologica dei
contributi a valere sulle disponibilita' degli stanziamenti di legge
ed il perfezionamento della procedura adottata con l'Accordo di
Programma del 22 luglio 2003 ai sensi del decreto del 2 luglio 2003,
n. 183, da intendersi come preliminare all'esercizio della competenza
istituzionale di verifica del Ministero dell'economia e delle
finanze;
la definizione dei soggetti della filiera del settore GPL e
metano autotrazione, che possono recuperare i contributi e la
definizione delle modalita' di fruizione del credito d'imposta da
parte di tali soggetti, cosi' come stabilito dai commi 2-bis e 2-ter
del decreto-legge 25 novembre 1997, n. 324, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come introdotti
dal comma 2 dell'art. 5-sexies del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n.
248;
la definizione di un listino di prezzi massimo delle
installazioni degli impianti GPL o metano, articolato per tipologia
tecnica.
Art. 3.
Finalita' dell'accordo
L'accordo si propone:
il perfezionamento delle procedure di esame e monitoraggio
degli incentivi, al fine di determinare in tempo reale l'esatto
utilizzo degli stanziamenti e di garantire al beneficiario la
sicurezza del perdurare degli stessi fino al collaudo dell'impianto;
l'applicazione dei commi 2-bis e 2-ter del decreto-legge
25 novembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 1997, n. 403, come introdotti dal comma 2 dell'art.
5-sexies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248;
la definizione di un tetto massimo per i prezzi delle
installazioni per assicurare il beneficio al consumatore finale.
Art. 4.
Impegni delle parti firmatarie
Il Ministero delle attivita' produttive si impegna a:
esaminare la corretta applicazione dell'agevolazione sulla base
della documentazione raccolta dalle associazioni di settore
firmatarie del presente accordo;
riconoscere il contributo statale solo alle installazioni
conformi a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge
del 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni nella
legge 28 febbraio 1997, n. 403, cosi' come modificato dall'art. 1,
commi 53 e 54 della legge 23 agosto 2004, n. 239, e dalle rispettive
norme regolamentari, nonche', come modificato dall'art. 5-sexies
della legge 2 dicembre 2005, n. 248 di conversione del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, ed alle quali e' stato applicato un prezzo
conforme al listino dei prezzi massimi.
Le Associazioni di categoria, per la parte di rispettiva
competenza, si impegnano a:
definire le modalita' di accesso al sistema informatico del
Consorzio Ecogas per consentire l'attuazione del sistema di
prenotazione cronologica dei contributi;
raccogliere la documentazione di cui all'art. 5 del presente
accordo, attraverso le officine installatrici ad esse associate, o
non associate;
far pervenire al Ministero delle attivita' produttive la
documentazione di cui sopra;
informare le officine interessate sulle operazioni esaminate
dal Ministero delle attivita' produttive con esito positivo;
inviare al Ministero con cadenza mensile un report completo
degli interventi agevolati;
portare avanti studi e prove sperimentali relativi al
miglioramento delle qualita' tecniche ed ambientali dei prodotti;
continuare nell'azione di sensibilizzazione ed informazione,
finalizzata alla promozione dell'uso del GPL e del metano per
autotrazione;
promuovere incentivi e facilitazioni per l'impiego del GPL e
del metano per autotrazione;
definire il listino dei prezzi massimi di installazione,
tenendo conto che gli stessi applicati sul territorio nazionale sono
soggetti a variazioni ascrivibili ai differenti costi di manodopera.
Il predetto listino viene allegato al presente accordo e potra'
essere aggiornato con il solo indice ISTAT a partire dall'anno 2007.
Il Consorzio Ecogas si impegna a fornire al Ministero delle
attivita' produttive un flusso di dati organizzati secondo i seguenti
campi:
1. per il beneficiario: cognome (ragione sociale), nome, codice
fiscale (partita IVA), targa dell'autoveicolo;
2. per il soggetto che esercita il credito di imposta: ragione
sociale e partita IVA dell'officina installatrice dell'impianto ed
eventuale ragione sociale e partita IVA del soggetto della «filiera».
Art. 5.
Procedimento di accesso al contributo statale
Al fine di un recupero dell'importo delle agevolazioni, in
conformita' del comma 3, dell'art. 5, del regolamento del 17 luglio
1998, n. 256, le officine installatrici di impianti a metano e/o GPL
seguono le procedure definite nel presente articolo.
L'officina installatrice, attraverso la procedura informatica
messa a disposizione dal Consorzio Ecogas, prenota il contributo per
l'utente che ne abbia fatto richiesta, ottenendo un codice di
prenotazione numerico rilasciato con criterio cronologico (protocollo
unificato). Tale codice garantisce l'accantonamento del fondo per una
durata di centottanta giorni.
Una volta effettuato il collaudo, l'officina installatrice, entro
il termine massimo di novanta giorni, invia alle proprie associazioni
di settore, firmatarie del presente accordo, la seguente
documentazione in duplice copia:
1) copia della fattura di installazione con firma e timbro, in
originale, del titolare dell'attivita';
2) copia della carta di circolazione dell'autoveicolo
attestante l'avvenuta installazione con timbro e firma, in originale,
del titolare dell'attivita';
3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' rilasciata
al momento del collaudo del veicolo dal beneficiario del contributo,
che attesti di aver ricevuto il corrispettivo del contributo da parte
dell'installatore (All. n. 1);
4) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' della
persona giuridica comprovante il rispetto dell'applicazione dei
limiti della normativa comunitaria sul de minimis, di cui ai
regolamenti (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, e n. 1860 del
6 ottobre 2004 della Commissione (All. n. 2).
Le associazioni di settore, con cadenza quindicinale, inviano al
Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo
produttivo e competitivita' - Ufficio B1 - via Molise n. 2 - Roma, la
documentazione raccolta.
Il Ministero delle attivita' produttive, dopo aver effettuato
l'esame della documentazione, conferma il codice di prenotazione per
ogni richiesta approvata.
Entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione, il
Ministero invia all'associazione interessata la lista delle pratiche
approvate con i relativi codici.
Le associazioni, entro i successivi sette giorni, provvedono ad
inviare ad ogni officina interessata l'attestato di approvazione
della pratica con il relativo codice numerico.
Le officine che abbiano regolarmente prenotato il contributo come
descritto, procedono a recuperare l'importo dell'incentivo dopo aver
ottenuto l'attestato di approvazione, che costituisce parte
integrante della documentazione necessaria al recupero, attraverso
credito d'imposta.
A fronte dell'invio da parte delle associazioni di settore,
firmatarie del presente Accordo di programma, della documentazione
necessaria per il recupero dell'incentivo, i soggetti aventi diritto
possono anche procedere immediatamente al recupero dell'importo delle
agevolazioni, in conformita' del comma 1, dell'art. 5, del
Regolamento di attuazione del 17 luglio 1998, n. 256.
Il Ministero delle attivita' produttive procedera' in parallelo
all'espletamento delle attivita' di controllo previste dal presente
articolo e al successivo invio dell'attestato di approvazione alle
associazioni firmatarie del presente Accordo.
Nel caso il Ministero delle attivita' produttive verificasse
operazioni non conformi alla normativa di riferimento informera'
immediatamente l'associazione, perche' il soggetto interessato
proceda ad annullare gli effetti dell'operazione erroneamente
effettuata.
Art. 6.
Procedura di accesso al credito di imposta per i soggetti della
«filiera»
Come previsto dal comma 2, dell'art. 5-sexies del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge
2 dicembre 2005, n. 248, l'incentivo puo' essere recuperato, mediante
credito d'imposta, dagli installatori o in alternativa, da uno dei
seguenti soggetti:
dalle imprese costruttrici di impianti per l'alimentazione dei
veicoli a metano o a GPL;
dalle aziende commerciali di vendita all'ingrosso di impianti
per l'alimentazione dei veicoli a metano o a GPL;
dalle aziende titolari di stazioni di distribuzione metano e/o
GPL per autotrazione.
Nel caso in cui l'installatore si avvalga della possibilita' di
trasferire ad altro soggetto della filiera il recupero
dell'incentivo, dovra' indicare, in maniera chiara ed univoca nella
fattura rilasciata all'utente, la ragione sociale, l'indirizzo e la
partita IVA del soggetto che ha anticipato l'importo dell'incentivo.
Le informazioni predette dovranno essere riportate anche
nell'attestato di approvazione rilasciato dal Ministero delle
attivita' produttive.
Art. 7.
Obbligo di mantenere la documentazione
Resta fermo l'obbligo, per le officine degli installatori, e per
gli altri soggetti che in alternativa avessero recuperato con credito
d'imposta i contributi, di conservare per cinque anni la
documentazione relativa alle operazioni di installazione come
previsto dall'art. 5, comma 8, del decreto ministeriale 17 luglio
1998, n. 256. Per lo stesso periodo di cinque anni dovra' altresi'
essere conservato l'attestato di approvazione della pratica con
relativo codice numerico.
Art. 8.
Sospensione dei contributi
Conformemente al comma 3 dell'art. 5-sexies della gia' citata
legge 2 dicembre 2005, n. 248, il Ministero delle attivita'
produttive, verificato il raggiungimento dell'80% dello stanziamento
disponibile sulla base delle prenotazioni dei contributi, ne pubblica
avviso nella Gazzetta Ufficiale, indicando la data di sospensione
degli incentivi, che coincidera' con la data di sospensione delle
prenotazioni.
Alla stessa data si attivera' automaticamente una lista di attesa
in ordine cronologico delle richieste di contributi. Le prenotazioni
assegnate cronologicamente in tale lista di attesa saranno
convalidate solo qualora sussistessero fondi residui non prenotati
alla data di sospensione stabilita dal Ministero delle attivita'
produttive o prenotati ma utilizzabili solo a seguito di
annullamento, rinuncia o mancanza di requisiti.
Art. 9.
O n e r i
L'attivita' derivante dall'applicazione del presente accordo si
intende resa dalla associazione di categoria a titolo gratuito, senza
oneri per il Ministero delle attivita' produttive e per i soggetti
destinatari del contributo associati e non associati.
Art. 10.
Decorrenza
Il presente Accordo di Programma sostituisce il precedente
Accordo sottoscritto in data 22 luglio 2003 e i suoi contenuti
assumeranno efficacia dopo l'entrata in vigore del decreto del
Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, che verra' adottato ai sensi del comma
4, dell'art. 5-sexies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Roma, 9 gennaio 2006
p. Il Ministro delle attivita' produttive
Il direttore generale per lo sviluppo
produttivo e la competitivita'
Goti
CONSORZIO ECOGAS: (firmato) UNASCA: (firmato)
ASSOGASLIQUIDI/ CASARTIGIANI: (firmato)
DI.STRA.GAS: (firmato)
FEDERMETANO: (firmato) CONFARTIGIANATO
AUTORIPARAZIONE: (firmato)
AIRA/CNA: (firmato)
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato