IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni,
recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in
particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di
sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle
attribuzioni dei dirigenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004,
n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni
del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005,
n. 134, concernente regolamento recante disciplina per le navi
mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di
merci pericolose ed in particolare il Capo V recante disposizioni
relative ad imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi;
Considerato che l'art. 29, comma 2, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, prevede che gli
imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi siano conformi
alle prescrizioni del codice IMDG;
Considerato che l'art. 32, commi 5 e 6, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, prevede che i
modelli del rapporto di prova e del certificato di approvazione di
imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi siano definiti
ed approvati dall'Amministrazione;
Ritenuto necessario, al fine di consentire la corretta
applicazione del codice IMDG e, quindi, garantire il regolare
svolgimento dei traffici, determinare alla luce delle norme sopra
richiamate le attribuzioni di competenza degli organismi autorizzati
all'approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori
intermedi;
Ritenuto inoltre necessario, in applicazione del citato art. 32,
commi 5 e 6, procedere alla definizione dei modelli relativi al
rapporto di prova ed al certificato di approvazione di imballaggi,
grandi imballaggi e contenitori intermedi;
Decreta:
Art. 1.
Attribuzioni di competenza degli Organismi autorizzati
1. Le attribuzioni di competenza degli Organismi autorizzati ai
sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2005, n. 134, in materia di approvazione di imballaggi,
grandi imballaggi e contenitori intermedi sono definite in
conformita' a quanto riportato in allegato 1.
Art. 2.
Modelli dei rapporti di prova e del certificato di approvazione di
imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi
1. Il rapporto di prova, di cui all'art. 32, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, deve essere
redatto in conformita' al modello in allegato 2 per gli imballaggi,
in allegato 3 per i grandi imballaggi ed in allegato 4 per i
contenitori intermedi.
2. Il certificato di approvazione di cui all'art. 32, comma 6,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134,
deve essere redatto in conformita' al modello in allegato 5.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 13 marzo 2006
Il comandante generale: Dassatti
Allegato
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Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato