IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernente
«Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, recante
«Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro»;
Visto l'art. 11-quaterdecies, comma 6, della legge 2 dicembre 2005,
n. 248, che aggiunge al comma 1 dell'art. 70 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, la seguente lettera: «e-ter)
dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario,
effettuata da studenti e pensionati» i quali ai sensi dell'art. 71,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 276, del 2003, nel caso di
svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro
disponibilita' ai Servizi per l'impiego;
Visto l'art. 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003 che, nel
disciplinare il lavoro accessorio, stabilisce che la remunerazione
del predetto lavoro accessorio avviene mediante erogazione di buoni
il cui valore nominale e' fissato con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale e che lo stesso decreto ministeriale fissa
l'importo che il concessionario del servizio e' autorizzato a
trattenere a titolo di rimborso spese;
Considerato che la sperimentazione sara' avviata con esclusivo
riferimento alle vendemmie e che quindi il valore nominale del buono
sara' calcolato sulla media delle retribuzioni rilevate per le
attivita' lavorative svolte nel settore agricolo nonche' sul costo di
gestione del servizio;
Ritenuto opportuno, in attuazione del suddetto art. 72 del citato
decreto legislativo n. 276 del 2003, prendere, come base per il
calcolo del valore nominale del buono, la media delle retribuzioni
contrattuali rilevate dall'ISTAT, aggiornate al 2007, nel solo
settore agricolo;
Considerato che, al lordo degli oneri contributivi a carico del
lavoratore, la media oraria delle retribuzioni nel 2007 nel settore
agricolo e' di Euro 10,00;
Ritenuto di assumere il suddetto importo come valore nominale del
buono, e di fissare la percentuale del cinque per cento del valore
nominale dello stesso buono a titolo di rimborso spese per il
servizio reso dal concessionario;
Visto, altresi', il comma 5 del citato art. 72 del decreto
legislativo n. 276 del 2003, ai sensi del quale le aree ed il
concessionario del servizio attraverso cui avviare una prima fase di
sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio sono
individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale;
Ritenuto, per ragioni di economicita', di dare attuazione a quanto
stabilito dal comma 5 del citato art. 72 del decreto legislativo n.
276 del 2003, individuando l'ente concessionario, nell'Istituto
nazionale della previdenza Sociale, anche in considerazione delle
competenze istituzionali allo stesso attribuite;
Ritenuto di avviare la fase di sperimentazione del lavoro
accessorio per l'anno 2008 con riferimento alle sole vendemmie di
breve durata a carattere saltuario, effettuate da studenti e
pensionati, da realizzarsi su tutto il territorio nazionale;
Considerato, che, per dare attuazione alla predetta
sperimentazione, verra' stipulata una convenzione tra l'Istituto
nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le regioni, le
province autonome di Trento e Bolzano e le province interessate,
sulla base dello schema di convenzione allegato al presente decreto
di cui fa parte integrante;
Considerato che all'esito della sperimentazione l'Istituto
nazionale della previdenza sociale procedera' ad un monitoraggio dei
risultati che saranno valutati dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, e che a seguito del predetto monitoraggio sara',
altresi', verificata la possibilita' di modificare, tramite specifico
intervento legislativo, il contributo previdenziale di cui all'art.
72, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003 adeguandolo alla
normativa vigente in materia;
Ritenuto, quindi, di dover annullare d'ufficio i decreti
ministeriali del 30 settembre 2005 e del 1° marzo 2006, con i quali
erano state individuate le aree all'interno delle quali avviare una
prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio
e che sono rimasti disapplicati;
Decreta:
Art. 1.
Il valore nominale del buono per le prestazioni di lavoro
accessorio di cui all'art. 72 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, e' fissato nella misura di
Euro 10,00.
Art. 2.
Il concessionario di cui all'art. 72, comma 5, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e'
individuato, ai fini della sperimentazione di cui al successivo art.
3, nell'Istituto nazionale della previdenza sociale che, nella fase
di pagamento delle spettanze, e' autorizzato a trattenere, a titolo
di rimborso spese, il cinque per cento del valore nominale del buono
di cui all'art. 1.
Art. 3.
Per il solo anno 2008 la fase di sperimentazione per l'espletamento
di attivita' lavorative di natura meramente occasionale sara' avviata
nell'ambito dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a
carattere saltuario.
Art. 4.
Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui all'art. 3,
entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, verra' stipulata una convenzione, tra l'Istituto nazionale
della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, le regioni e le province interessate
alla sperimentazione, sulla base dello schema di convenzione allegato
al presente decreto, di cui fa parte integrante.
Art. 5.
1. I beneficiari delle prestazioni occasionali di tipo accessorio
sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro per via telematica o tramite call-center, i dati anagrafici e
il codice fiscale propri e del prestatore di lavoro, indicando,
altresi', il luogo dove si svolgono i lavori e il periodo presunto
dell'attivita' lavorativa.
2. Il beneficiario delle prestazioni occasionali di tipo
accessorio, che non abbia adempiuto alla comunicazione di cui al
comma 1, e' tenuto, qualora il prestatore di lavoro accessorio abbia
subito un infortunio indennizzabile, a restituire all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
l'ammontare delle prestazioni liquidate. Si considerano come
indennita' liquidate le somme gia' pagate e quelle da pagare,
capitalizzando le rendite in base alle tabelle di cui all'art. 39 del
testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e
successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato testo
unico.
Art. 6.
1. L'assicurazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro comprende i casi di infortunio e
malattia professionale, cosi' come espressamente disciplinati dagli
articoli 2 e 3 del testo unico.
2. Le prestazioni dell'assicurazione sono quelle previste dall'art.
66 del testo unico e dall'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38.
3. Agli effetti della determinazione della misura delle prestazioni
economiche, e' assunta quale base imponibile la retribuzione valida
ai fini della determinazione del minimale di legge per la
liquidazione delle rendite di cui all'art. 116, comma 3, del testo
unico.
4. In caso di infortunio o di malattia professionale, il
beneficiario ed il prestatore sono tenuti rispettivamente agli
adempimenti degli obblighi previsti dagli articoli 52 e 53 del testo
unico, nei termini e con le modalita' ivi previste.
5. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le
disposizioni del Capo V del Titolo I del testo unico, in quanto
compatibili.
Art. 7.
L'assicurazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro esonera il beneficiario delle prestazioni
occasionali di tipo accessorio dalla responsabilita' civile per gli
infortuni sul lavoro subiti dal prestatore di lavoro accessorio, alle
condizioni previste dagli articoli 10 e 11 del testo unico.
Art. 8.
La prestazione di lavoro accessorio non costituisce motivo di
esonero per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in
ambito domestico di cui alla legge 3 dicembre 1999, n. 493 e
successive modifiche ed integrazioni.
Art. 9.
Con successivo accordo, da sottoscriversi entro sessanta giorni
dalla data d'entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto
nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro definiranno le
modalita' di trasmissione all'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro da parte del concessionario, dei dati
relativi agli acquisti dei buoni per prestazioni di lavoro
accessorio, con riferimento sia agli acquirenti che al numero dei
buoni acquisiti nonche' le modalita' e i tempi di riversamento
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro della quota del valore del buono destinato ai fini
assicurativi di cui al comma 4 dell'art. 72 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 10.
Al termine del periodo di sperimentazione, fissato al 31 dicembre
2008, l'Istituto nazionale della previdenza sociale procedera' ad un
monitoraggio dei risultati che saranno valutati dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, per una eventuale proroga o
estensione della sperimentazione.
Art. 11.
Le prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente decreto,
rese in favore di un singolo beneficiario, non possono superare il
tetto di spesa di Euro 10.000,00. Tale limite potra' essere
successivamente modificato dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale alla luce delle valutazioni di cui all'art. 10.
Il presente decreto annulla i decreti ministeriali del 30 settembre
2005 e del 1° marzo 2006.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 marzo 2008
Il Ministro: Damiano
Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2008 Ufficio di
controllo preventivo sui Ministeri e dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 1, foglio n. 383
Schema di convenzione (Allegato al decreto ministeriale 12 marzo
2008)
CONVENZIONE TRA INPS, INAIL, REGIONE .... E PROVINCIA DI ....
[PROVINCIA AUTONOMA ....] (DI SEGUITO DEFINITE «LE PARTI»)
Visto l'art. 4, comma d), della legge 14 febbraio 2003, n. 30,
che, prevedendo le prestazioni occasionali di tipo accessorio, le
definisce come attivita' di lavoro autonomo che hanno natura
meramente occasionale e che, «in generale e con particolare
riferimento a opportunita' di assistenza sociale», vengono «rese a
favore di famiglie e di enti senza fini di lucro da disoccupati di
lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o
comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in
procinto di uscirne»;
Visto che, in particolare, la suddetta legge indica che la
remunerazione del lavoro accessorio avvenga mediante erogazione di
«buoni corrispondenti a un certo ammontare di attivita' lavorativa»;
Visto che le prestazioni occasionali di tipo accessorio sono
state successivamente disciplinate dagli articoli 70 a 73 del decreto
legislativo n. 276/2003, come poi modificati dagli articoli 16 e 17
del decreto legislativo n. 251/2004, dall'art. 1-bis della legge n.
80/2005 e dal comma 6, art. 11-quatordecies della legge n. 248/2005;
Visto che l'art. 70 del decreto legislativo n. 276/2003 ammette a
questo particolare regime, tra le altre, le prestazioni rese
nell'ambito «dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a
carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati»;
Visto il secondo comma dello stesso art. 70 che precisa che
queste attivita' lavorative, anche se svolte a favore di piu'
beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e
accessoria se non danno complessivamente luogo, per ciascun
committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno
solare e che le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di
lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso
di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro;
Visto che l'art. 71 definisce i soggetti che possono effettuare
prestazioni occasionali di tipo accessorio, prevedendo che tali
soggetti, se sono interessati a svolgere prestazioni di lavoro
accessorio, comunicano la loro disponibilita' ai Servizi per
l'impiego o ai soggetti accreditati;
Considerato che l'art. 72 descrive una procedura innovativa per
l'esercizio di questa nuova tipologia di rapporto di lavoro:
il datore di lavoro che vuole ricorrere a prestazioni di lavoro
occasionale di tipo accessorio deve acquistare, presso le rivendite
autorizzate, uno o piu' carnet di buoni, il cui valore nominale e'
fissato nella misura di 10 euro, ai sensi dell'art. 1 del decreto
ministeriale del 12 marzo 2008;
i buoni saranno utilizzati per pagare il prestatore di lavoro
che, a sua volta, li riscuotera' presso il concessionario del
servizio;
il compenso e' esente da imposizione fiscale e non incide sullo
stato di disoccupazione;
il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla
persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il
codice fiscale; effettua per suo conto il versamento dei contributi
previdenziali nella gestione separata dell'I.N.P.S., nella misura del
13% del valore nominale del buono, e per i fini assicurativi contro
gli infortuni all'INAIL, nella misura del 7%; trattiene anche
l'importo per il rimborso delle sue spese, nella misura del 5% del
valore nominale del buono;
per le prestazioni a favore delle imprese familiari si applica
la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro
subordinato;
Visto che l'art. 72 del decreto legislativo n. 276/2003 prevede
l'avvio di una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di
lavoro accessorio per verificare la funzionalita' delle procedure
adottate, l'efficacia della nuova tipologia di rapporto di lavoro, in
particolare per l'emersione del lavoro nero, la qualita' dei servizi
erogati e il gradimento dei datori e dei prestatori di lavoro nei
confronti delle normative, dei servizi e delle procedure che
disciplinano la nuova tipologia di lavoro;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale del 12 marzo 2008 che all'art. 3 prevede che la fase di
sperimentazione sara' avviata, a partire dalla vendemmia 2008, per
l'espletamento di attivita' lavorative di natura meramente
occasionale ai fini dell'esecuzione di vendemmie di breve durata a
carattere saltuario nelle regioni e nelle province autonome che
aderiranno al progetto di sperimentazione stipulando apposita
convenzione con l'I.N.P.S. e con l'I.N.A.I.L. sulla base di uno
schema di convenzione allegato al decreto ministeriale stesso;
Visto che il decreto ministeriale citato, all'art. 2 individua
nell'Istituto nazionale della previdenza sociale - ai fini della
sperimentazione di cui trattasi - il concessionario di cui all'art.
72, comma 5 del decreto legislativo n. 276/2003;
Considerato che con la previsione delle prestazioni occasionali
di tipo accessorio, la legge ha introdotto una nuova tipologia di
lavoro che ha tre obiettivi principali:
a) offrire occasioni di impiego e d'integrazione di reddito a
soggetti considerati a rischio di esclusione sociale o non entrati
ancora nel mondo del lavoro, ovvero in procinto di uscirne;
b) far emergere quella parte del lavoro nero che spesso e'
determinato anche da una non chiara disciplina dei lavori
occasionali, tutelando i lavoratori che attualmente operano senza
alcuna protezione previdenziale e assicurativa;
c) regolamentare determinate attivita' lavorative che
soddisfano esigenze occasionali;
Considerato che questo nuovo rapporto di lavoro offre indubbi
vantaggi sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, in
quanto:
il datore di lavoro puo' beneficiare di prestazioni occasionali
nella completa legalita', con copertura assicurativa per eventuali
incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della
prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto;
il lavoratore puo' integrare le sue entrate o disporre di
piccole somme con prestazioni occasionali il cui compenso e' esente
da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sul suo stato di
disoccupazione o di inoccupazione, ricevendo inoltre una copertura
previdenziale e assicurativa;
Considerata la necessita' di introdurre con gradualita' nel
mercato del lavoro la nuova tipologia di rapporto di lavoro,
testandone l'efficacia occupazionale e la capacita' regolatoria di
rapporti che hanno finora operato in maniera informale; riconosciuto
a tal fine il ruolo fondamentale dei Servizi per l'impiego sia nella
informazione al cittadino e alle imprese sulle nuove possibilita'
offerte dal lavoro occasionale di tipo accessorio sia nella gestione
del relativo incontro di domanda e offerta e delle specifiche
politiche attive di supporto;
Considerata la necessita' di regolare, tra le parti firmatarie
della presente convenzione, i rispettivi ruoli e responsabilita'
nella realizzazione della sperimentazione delle prestazioni
occasionali di tipo accessorio, come sopra definite, in occasione
della vendemmia 2008;
Le parti convengono quanto segue:
1) Oggetto e durata della sperimentazione.
In occasione della stagione di vendemmia 2008, identificata in un
periodo temporale che va da luglio a .... dell'anno stesso, verra'
sperimentato, nell'ambito territoriale della provincia di .... ....
il nuovo sistema di prestazioni di lavoro occasionale di tipo
accessorio, come disciplinate dagli articoli da 70 a 73 del decreto
legislativo n. 276/2003 e successive modificazioni, esclusivamente
per prestazioni relative all'esecuzione di vendemmie di breve durata
e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati.
2) Obiettivi della sperimentazione.
Gli obiettivi della sperimentazione sono:
a) sperimentare l'applicazione del modello di servizio ed i
flussi informativi tra i soggetti coinvolti nella sperimentazione e
nella gestione di un sistema integrato di erogazione di servizi;
b) promuovere l'informazione e la conoscenza della nuova
tipologia di lavoro e delle sue opportunita' ai potenziali datori di
lavoro e alle specifiche categorie di persone che possono prestare il
lavoro accessorio;
c) promuovere l'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
d) realizzare le attivita' di coordinamento, di formazione e di
condivisione di modelli e procedure al fine di consentire
l'erogazione, in maniera efficiente ed integrata, dei servizi
indispensabili per la prestazione del lavoro occasionale di tipo
accessorio;
e) verificare la funzionalita' delle procedure adottate e del
modello di servizio attraverso la predisposizione e implementazione
di un sistema di monitoraggio integrato, per quanto attiene
l'articolazione territoriale delle sperimentazioni previste e le
azioni messe in campo dagli attori coinvolti
nell'erogazione/realizzazione del modello di servizio previsto dal
progetto;
f) valutare l'efficacia del modello di servizio sperimentato
dal progetto, con particolare riguardo ai risultati occupazionali
conseguiti, nei territori della sperimentazione, attraverso la nuova
tipologia di rapporto di lavoro.
3) Modello di servizio.
Ai fini del perseguimento degli obiettivi della sperimentazione,
le parti opereranno con le modalita' e nei ruoli reciproci definiti
nel «Modello di servizio per la sperimentazione del lavoro
occasionale di tipo accessorio per prestazioni relative
all'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario,
effettuata da studenti e pensionati».
4) Progetto esecutivo territoriale.
Entro venti giorni dalla data di stipula della presente
convenzione, l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L. e la regione .... elaboreranno
- con il concorso delle province interessate - un «progetto esecutivo
territoriale», con l'obiettivo di determinare la durata e le aree
della sperimentazione nell'ambito del territorio regionale, nonche'
di indicare le risorse umane e strumentali necessarie a supportare la
promozione e la realizzazione delle iniziative con particolare
riferimento ai servizi per l'impiego, prevedendo altresi' attivita'
di monitoraggio e valutazione dell'andamento e dei risultati del
ricorso alla nuova tipologia di rapporto di lavoro, in vista di una
sua possibile diffusione.
5) Ruolo delle parti nel processo di sperimentazione.
Fatto salvo quanto disciplinato dal «progetto esecutivo
territoriale» di cui al precedente punto 4), le parti si impegnano ad
operare, per la realizzazione degli obiettivi della sperimentazione -
in coerenza con il modello di servizio di cui al precedente punto 3)
e con i rispettivi ruoli ivi identificati - garantendo la piu' ampia
collaborazione tra regione ...., provincia di ...., Servizi per
l'impiego, I.N.P.S. e I.N.A.I.L. e tra questi soggetti e il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, nelle sue strutture centrali e
locali.
6) Comitato di coordinamento regionale del progetto di
sperimentazione.
Per la supervisione della sperimentazione e' costituito un
«Comitato di coordinamento regionale del progetto di sperimentazione
nel territorio della regione ....», titolato ad adottare tutte le
decisioni, anche sanzionatorie, che lo sviluppo della sperimentazione
imporra'. Fanno parte del comitato di coordinamento un rappresentante
del Ministero del lavoro, uno dell'I.N.P.S., uno dell'I.N.A.I.L., un
rappresentante della regione e uno della provincia. Il comitato di
coordinamento avra' accesso, in tempo reale, a tutti i dati elaborati
dal database centrale tenuto dall'I.N.P.S. ai fini della
sperimentazione per verificarne costantemente i risultati e
intervenire sulle eventuali criticita'.
7) Durata della convenzione.
La presente convenzione avra' durata sino al termine della
stagione di vendemmia 2008 nelle aree interessate della regione ....
.... e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato