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Gazzetta Ufficiale N. 103 del 3 Maggio 2008

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 aprile 2008
Ripartizione delle risorse per il finanziamento delle attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, tra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento, per l'annualita' 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche per l'orientamento
e la formazione

Vista la legge n. 196 del 24 giugno 1997, «norme in materia di
promozione dell'occupazione», ed in particolare l'art. 16 recante
disposizioni in materia di apprendistato;
Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1998 recante disposizioni
concernenti i contenuti formativi delle attivita' di formazione degli
apprendisti, ed in particolare l'art. 6;
Vista la legge n. 144 del 17 maggio 1999, «misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», ed in
particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attivita'
formative;
Vista la legge n. 30 del 14 febbraio 2003, «Delega al Governo in
materia di occupazione e mercato del lavoro»;
Visto il decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003,
«Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;
Vista la legge n. 1041 del 25 novembre 1971 «gestioni fuori
bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato» e successive
integrazioni e modificazioni;
Vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, «disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato (Legge
Finanziaria 2007)»;
Visto il decreto ministeriale n. 1/cont/I/2008 del 18 gennaio 2008,
recante il bilancio di previsione per l'Esercizio finanziario 2008
del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al
Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19
luglio 1993;
Visto il parere favorevole della IX Commissione istruzione, lavoro,
innovazione e ricerca comunicato con nota prot. 0732/08/Coord del 12
marzo 2008, nonche' della Conferenza delle regioni e delle province
autonome, comunicato con nota del Presidente prot. 1289/C9/Lav/FP del
28 marzo 2008;
Decreta:

Art. 1.
1. Come previsto dal decreto ministeriale n. 1/cont/I/2008 del 18
gennaio 2008 si dispone la destinazione di Euro 100.000.000,00, a
carico del Fondo per l'occupazione di cui al decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito con modificazioni con la legge 19 luglio
1993, n. 236 per il finanziamento delle attivita' di formazione
nell'esercizio dell'apprendistato, previste dalla normativa vigente,
anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta'.
2. Le risorse, di cui al comma precedente, vengono ripartite fra le
regioni e le province autonome di Bolzano e Trento, per il 75% in
base al numero degli apprendisti occupati In ciascun territorio e per
il restante 25% secondo quote proporzionali al numero degli
apprendisti formati nell'anno 2006, come risulta dai dati di
monitoraggio regionale al 30 giugno 2007, prevedendo un limite minimo
di 516.000 euro per ciascuna regione. Le risorse assegnate a ciascuna
regione e provincia autonoma sono riportate nella seguente tabella:

a) Quota ripartita sulla base dei dati I.N.P.S. sugli apprendisti
occupati.
b) Quota ripartita sulla base della quota apprendisti
formati/occupati * apprendisti formati.
Rapporto mancante = dati non pervenuti.
I dati utilizzati per la ripartizione sono riportati nella seguente
tabella:

c) dati fonte I.N.P.S. (media occupati gennaio-dicembre 2006.
d) dati monitoraggio regionale al 30 giugno 2007.
Dnp = dati non pervenuti
3. L'onere di cui ai precedenti commi fa carico al capitolo 7022
del Bilancio di previsione per l'esercizio 2008 del Fondo di
rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo
sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993.
4. Una quota fino al 10% delle risorse assegnate puo' essere
utilizzata per il finanziamento di azioni di sistema e di
accompagnamento collegate all'attivita' formativa. Con le risorse di
cui al presente decreto non e' rimborsabile la retribuzione degli
apprendisti.

Art. 2.

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale procede alla
liquidazione delle risorse di cui alla tabella indicata all'art. 1
del presente decreto, a seguito di richiesta formale da parte delle
regioni e delle province autonome.
2. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale l'avvenuto impegno finanziario
giuridicamente vincolante delle predette risorse.
3. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attivita' per
l'apprendistato, ciascuna regione e provincia autonoma redige un
rapporto annuale di attuazione finanziario (impegni-pagamenti),
fisico e procedurale, elaborato secondo le linee guida fissate dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale in collaborazione con
l'ISFOL, nell'ambito del sistema di monitoraggio previsto dall'art.
17, comma 6, del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, da
inviare allo stesso Ministero entro il 31 luglio di ogni anno sulla
base dei dati al 30 giugno. La predisposizione del rapporto di
monitoraggio, secondo i termini e i criteri previsti, viene
considerata premiante ai fini delle prossime ripartizioni di risorse
per l'apprendistato fra regioni e province autonome.
4. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del
presente decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
procede alla revoca delle risorse non impegnate - con atti
amministrativi giuridicamente vincolanti dalle regioni e dalle
province autonome. Tali risorse sono ridistribuite fra le
amministrazioni regionali e province autonome che hanno erogato a
favore dei beneficiari almeno il 50% delle risorse di cui alla
tabella indicata all'art. 1, comma 2, del decreto di cui trattasi e
che abbiano regolarmente inviato i rapporti di monitoraggio cosi'
come previsto al precedente comma 3.

Roma, 2 aprile 2008

Il direttore generale: Marincioni


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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