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Gazzetta Ufficiale N. 107 del 8 Maggio 2008

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 2008

Aggiornamento delle disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenze tra le cariche pubbliche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
aprile 2006, recante disposizioni generali in materia di cerimoniale
e di precedenza tra le cariche pubbliche;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Considerata la necessita' di procedere ad alcune modificazioni al
fine di correggere taluni errori materiali e di integrare le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 aprile 2006;
Visto il testo elaborato dalla Commissione di studio, nominata il
30 settembre 2002 e composta da rappresentanti degli Organi
costituzionali;
Decreta:

Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile
2006, recante «Disposizioni generali in materia di cerimoniale e di
precedenza tra le cariche pubbliche», sono apportate le modifiche
contenute nel testo allegato, che fa parte integrante del presente
decreto.

Roma, 16 aprile 2008

p. Il Presidente Letta


Allegato

MODIFICAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
14 APRILE 2006

Art. 1.

Modifica dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 aprile 2006

1. All'art. 2, comma 1, lettera a), dopo le parole «in occasione
di feste nazionali» e prima di «in qualunque parte del territorio» si
inseriscono le seguenti parole: «o di esequie di Stato».
Art. 2.

Modifica dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 aprile 2006

1. Il primo periodo del comma 3 dell'art. 4 e' sostituito dal
seguente:
«3. In assenza di diverse prescrizioni, la definizione della
posizione protocollare delle autorita' non espressamente indicate
negli ordini di precedenza di cui agli articoli 5 e 9 si raggiunge
mediante l'apprezzamento analogico-comparato della carica, delle
funzioni e del grado di questi rispetto a quelli delle cariche
individuate negli ordini».
Art. 3.

Modifica dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 aprile 2006

1. All'art. 5, comma 1, nella posizione indicata con il codice
B17, «Senatori a vita», si inserisce la nota 3-bis con il seguente
contenuto:
«(nota 3-bis) per eta»;
2. All'art. 5, comma 1, il testo della nota 4 e' sostituito con
il seguente:
«(nota 4) Secondo l'ordine di istituzione o nuova costituzione
dei Ministeri, come risulta verificato all'inizio di ogni mandato di
Governo dal Dipartimento del Cerimoniale di Stato presso la
Presidenza dei Consiglio dei Ministri. I Ministri senza portafoglio
seguono nell'ordine alfabetico».
3. All'art. 5, comma 1, al testo della nota 6, dopo le parole
«ovvero quando sia presente il Capo dello Stato» si aggiungono le
seguenti:
«o nelle festivita' nazionali».
4. All'art. 5, comma 1, la nota 10 e' sostituita dalla seguente:
«(nota 10) Tra essi precede il Coordinatore della Conferenza
dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano».
5. All'art. 5, comma 1, nella posizione indicata con il codice
C8, di seguito alle parole «Membri del Parlamento nazionale» e prima
di «e del Parlamento europeo» si inserisce un richiamo alla nota 3 e
alla nota 13.
6. All'art. 5, comma 1, i codici afferenti alle posizioni della
quarta categoria (D) devono essere ricomposti secondo numerazione
progressiva.
7. All'art. 5, comma 1, nella posizione indicata con il codice
gia' D8 viene aggiunto il richiamo anche alla nota 18.
8. All'art. 5, comma 1, la posizione indicata con il codice gia'
D9 viene cosi' sostituita: «D7 Capi di Gabinetto dei Ministeri e Capo
della Polizia».
9. All'art. 5, comma 1, la nota 18 e' sostituita dalla seguente:
«(nota 18) Secondo l'ordine dei Ministeri».
10. All'art. 5, comma 1, la posizione indicata con il codice gia'
D14 viene modificata come segue:
«Comandante generale della Guardia di finanza. Direttore generale
del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza. Generali di
Corpo d'armata e gradi corrispondenti delle altre Forze Armate con
incarichi speciali comportanti il grado superiore funzionale».
11. All'art. 5, comma 1, nella posizione indicata con il codice
gia' D25 «Ambasciatori di grado» si inserisce il richiamo alla nota
24.
12. All'art. 5, comma 1, la posizione indicata con il codice E2
e' sostituita dalla seguente: «Capi dipartimento dei Ministeri».
13. All'art. 5, comma 1, nella posizione indicata con il codice
E2 viene inserito il richiamo alla nota 18.
14. All'art. 5, comma 1, dopo la posizione indicata con il codice
E2, si inserisce la seguente posizione:
«Presidenti titolari di sezione delle magistrature superiori,
Procuratore generale aggiunto della Corte dei conti, Procuratore
generale della Repubblica presso la Corte d'Appello».
15. All'art. 5, comma 1, dopo la posizione indicata con il codice
gia' E4, si inserisce la seguente posizione:
«Capo del Corpo forestale dello Stato, Comandante generale delle
Capitanerie di Porto. Direttore AISE, Direttore AISI. Ispettori
generali dell'Esercito e incarichi corrispondenti delle altre Forze
Armate».
16. Di seguito alla posizione creata con il capoverso precedente
si inserisce la seguente:
«Presidenti degli enti pubblici nazionali anche economici».
17. All'art. 5, comma 1, la posizione gia' indicata con il codice
gia' E7 e' soppressa.
18. All'art. 5, comma 1, di seguito alla posizione gia' E8, si
inserisce, con nuova numerazione successiva, la posizione seguente:
«Consoli di carriera».
19. All'art. 5, comma 1, di seguito alla posizione indicata con
il codice gia' E13 si inserisce, nuovamente numerando in sequenza
quelle che la seguono originariamente, la seguente posizione:
«Cancelliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana».
20. All'art. 5, comma 1, la posizione gia' indicata con il codice
E18 e' soppressa.
21. All'art. 5, comma 1, di seguito alla posizione indicata con
il codice gia' E22 si inserisce la seguente: «Vice Segretari generali
degli Organi costituzionali».
22. All'art. 5, comma 1, nella posizione indicata al capoverso
precedente si inserisce il richiamo alla nota 23.
23. All'art. 5, comma 1, la posizione indicata con il codice gia'
E24 e' cosi' sostituita: «Vice Segretari generali dei Ministeri».
24. All'art. 5, comma 1, nella posizione indicata al capoverso
precedente si sostituisce il richiamo alla nota 23 con quello alle
note 18 e 25.
25. All'art. 5, comma 1, la posizione indicata con il codice gia'
F2 e' soppressa. La numerazione della sesta categoria (F) deve
riprendere l'ordine sequenziale.
26. All'art. 5, comma 1, la posizione indicata con il codice gia'
F3 e' sostituita come segue: «Direttore generale delle Agenzie c.d.
fiscali».
27. All'art. 5, comma 1, nella posizione indicata con il codice
gia' F4 «Direttori generali titolari dei Ministeri» si aggiunge il
richiamo alla nota 18.
28. All'Art. 5, comma 1, posizione indicata con il codice gia'
F7, dove e' scritto «(Direttori generali degli enti pubblici
nazionali anche economici)», si modifica nel modo seguente:
«Direttori generali degli enti pubblici nazionali anche economici».
29. All'art. 5, comma 1, di seguito alla posizione indicata con
il codice gia' F7, con numerazione progressiva, si inserisce la
posizione seguente: «Direttore generale di Agenzie governative».
30. All'art. 5, comma 1, di seguito alla posizione indicata con
il codice gia' F11 si inserisce, secondo la nuova numerazione
sequenziale, la seguente posizione: «Presidente del Tribunale per i
minorenni, Presidente del Tribunale di sorveglianza, in sede».
31. All'art. 5, comma 1, di seguito alla posizione di cui al
capoverso precedente si inserisce, secondo la nuova numerazione
sequenziale, la seguente posizione: «Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni, in sede».
32. All'art. 5, comma 1, posizione indicata con il codice G8,
dove e' scritto «Autorita' portuale, Autorita' di bacino, in sede»,
si sostituisce con la seguente indicazione: «Presidente
dell'Autorita' portuale, Presidente dell'Autorita' di bacino, in
sede».
Art. 4.

Modifica dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 aprile 2006

1. All'art. 9, comma 1, categoria C, di seguito alla posizione
indicata con il codice 38, si inserisce la seguente posizione:
«Presidente del Tribunale per i minorenni, Presidente del Tribunale
di sorveglianza».
2. All'art. 9, comma 1, categoria C, di seguito alla posizione di
cui al capoverso precedente si inserisce, secondo la nuova
numerazione sequenziale, la seguente posizione: «Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni».
3. All'art. 9, comma 1, categoria D, la posizione indicata con il
codice gia' 55, dove e' scritto «Autorita' portuale, Autorita' di
bacino», si sostituisce con la seguente indicazione: «Presidente
dell'Autorita' portuale, Presidente dell'Autorita' di bacino».
Art. 5.

Modifica dell'art. 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 aprile 2006

1. L'art. 22, comma 5, e' cosi' sostituito: «In occasione delle
festivita' nazionali gli onori militari, nei casi e nelle forme
previsti, sono da riconoscere al Prefetto, in assenza di carica di
maggior rango tra quelle indicate nei precedenti comma 1 e 3.».
Art. 6.

Modifica dell'art. 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 aprile 2006

1. L'art. 24, comma 1, e' cosi' sostituito: «Gli onori militari
vengono resi, una sola volta, alla carica di maggior rango presente
tra quelle indicate dall'art. 22 e secondo i criteri ivi stabiliti.
Sono salve in ogni caso le prerogative del Presidente della
Repubblica.».


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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