Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 107 del 8 Maggio 2008

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 aprile 2008
Determinazione dell'importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti per il rilascio della carta d'identita' elettronica.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e

IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante approvazione
del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.
773, della legge di pubblica sicurezza, pubblicato nel supplemento
alla Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149, che ha stabilito in
cinque anni la validita' della carta d'identita';
Visti gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 13 luglio 1966, n.
559, in materia di forniture dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, in materia di
riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della
sua trasformazione in societa' per azioni a norma degli articoli 11 e
14 della legge 11 marzo 1997, n. 159;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 ottobre 1999, n. 437, con il quale sono state determinate le
caratteristiche e le modalita' per il rilascio della carta
d'identita' elettronica;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 17 ottobre 2002, n.
244, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a
decorrere dalla data del 17 ottobre 2002 e' stato trasformato in
S.p.A.;
Viste le istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e di
controllo sulla produzione delle carte valori approvate con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 agosto 2003, e
successive modificazioni;
Visto l'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante «Codice dell'amministrazione digitale», come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159;
Visto l'art. 64, comma 3, dello stesso decreto legislativo n.
82/2005, il quale stabilisce, tra l'altro che, a decorrere dal
31 dicembre 2007 non e' piu' consentito l'accesso ai servizi erogati
in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla
carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale dei servizi;
Visto l'art. 7-vicies ter, comma 2, della legge 31 marzo 2005, n.
43, il quale prevede, tra l'altro che:
«A decorrere dal 1° gennaio 2006, la carta d'identita' su supporto
cartaceo e' sostituita, all'atto della richiesta del primo rilascio o
del rinnovo del documento, dalla carta di identita' elettronica,
classificata carta valori, prevista dall'art. 36 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445;
Dall'attuazione dell'art. 7-vicies ter e del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica»;
Visto l'art. 7-vicies quater della medesima legge, cosi' come
modificato dall'art. 1, comma 1305, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, il quale stabilisce, tra l'altro, quanto segue:
«All'atto del rilascio delle carte valori di cui all'art. 7-vicies
ter da parte delle competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti
richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle
spese necessarie per la loro produzione e spedizione, nonche' per la
manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi ad esse
connessi»;
«L'importo e le modalita' di riscossione [dei documenti
elettronici] sono determinati annualmente con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie»;
«Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche in applicazione
del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e
riassegnate con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero dell'interno, anche in aggiunta alle
somme gia' stanziate, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello stato di
previsione del medesimo Ministero»;
«Una quota pari a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto
inclusa nel costo della carta di identita' elettronica e' riassegnata
al Ministero dell'interno per essere destinata, per euro 1,15, alla
copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo e, per euro
0,70, ai comuni, per la copertura delle spese connesse alla gestione
e distribuzione del documento»;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e in particolare
l'art. 35, concernente «Proroghe in materia di carta d'identita'
elettronica e carta nazionale dei servizi», che ha prorogato al
31 dicembre 2008 i termini di cui all'art. 64, comma 3, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione
digitale;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione del 16 febbraio 2007,
recante «Determinazione dell'importo relativo al corrispettivo da
porre a carico dei richiedenti per il rilascio della carta
d'identita' elettronica» che fissa a euro 20,00, IVA compresa, il
costo di ciascun esemplare per la copertura dei costi di produzione e
spedizione del documento, nonche' di manutenzione necessaria
all'espletamento dei servizi connessi;
Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze
dell'8 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
supplemento ordinario - n. 261 del 9 novembre 2007, recante «Regole
tecniche della carta d'identita' elettronica» il quale ha, tra
l'altro, determinato le nuove regole tecniche e di sicurezza della
carta d'identita' elettronica in attuazione delle disposizioni
contenute nell'art. 7-vicies ter della legge n. 43 del 2005;
Visto il verbale n. 1 dell'8 gennaio 2008 con cui la Commissione
per la determinazione dei prezzi delle forniture dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., istituita con decreto
ministeriale del 5 febbraio 2001, rileva che, tenuto conto
dell'incremento dei costi della manodopera nel settore grafico e
cartario per l'anno 2007, e' accolta la richiesta, presentata da IPZS
S.p.A. con nota in data 15 ottobre 2007, n. 51750, di aumento medio
dell'1,5% del costo degli stampati comuni e delle carte valori;
Visto il «Progetto carta d'identita' elettronica - Modello
organizzativo, componenti infrastrutturali e fase di implementazione»
elaborato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in
conformita' ed in attuazione del citato decreto interministeriale
dell'8 novembre 2007, funzionale alla realizzazione del progetto e
alla diffusione della carta sul territorio nazionale;
Considerato che, a norma del citato comma 6 dell'art. 7-vicies
quater della legge n. 43/2005, dall'attuazione del progetto carta
d'identita' elettronica «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica»;
Considerato che per dare attuazione al disposto normativo
richiamato si e' provveduto alla pubblicazione di tre bandi di gara a
cura dell'IPZS per l'acquisto degli apparati da distribuire ai comuni
come infrastruttura necessaria al rilascio su scala nazionale della
carta d'identita' elettronica;
Considerata la complessita' del progetto, la numerosita' dei comuni
da equipaggiare, il carattere massivo dell'implementazione delle
apparecchiature e gli elevati costi da sostenere a tale scopo;
Ritenuto opportuno, nell'attuale fase di attuazione del progetto,
di confermare l'importo del corrispettivo gia' fissato con il citato
decreto del 16 febbraio 2007, da porre a carico dei richiedenti per
le spese necessarie per la produzione e spedizione della carta di
identita' elettronica nonche' per la manutenzione necessaria
all'espletamento dei servizi connessi;
Considerata l'esigenza, ai fini dell'attuazione della citata
normativa, di confermare l'applicazione immediata del prezzo delle
carte di identita' elettroniche in modo da assicurare la
realizzazione delle necessarie fasi del progetto, anche ai fini del
rispetto del termine del 31 dicembre 2008, fissato dal citato
decreto-legge n. 248 del 2007;
Decreta:

Art. 1.
1. L'importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti la
carta d'identita' elettronica e' determinato in euro 20,00.
2. L'importo di cui al comma 1 e' riscosso dai comuni all'atto
della richiesta di emissione della carta d'identita' elettronica.

Art. 2.
1. Il Ministero dell'interno, tramite il sistema di emissione della
carta d'identita' elettronica, effettua il controllo ed il
monitoraggio delle carte rilasciate dai singoli comuni, verificando
la corrispondenza tra le carte d'identita' emesse ed i relativi
versamenti.
2. I corrispettivi delle carte d'identita' elettroniche rilasciate
ai cittadini sono versati dai comuni il quindicesimo giorno e
l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese su un apposito conto
corrente postale dedicato intestato alla Tesoreria provinciale dello
Stato di Viterbo - con imputazione al capo X - capitolo 3746,
causale: «Comune di .................... corrispettivo per il
rilascio di n. .............. carte d'identita' elettroniche»,
dandone comunicazione al Ministero dell'interno.
3. Le somme affluite sul predetto conto corrente sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X -
capitolo 3746 per la riassegnazione, in quota parte, allo stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
per essere destinate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
S.p.A., per la remunerazione dei beni e servizi forniti dal medesimo
Istituto.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base del
numero di carte d'identita' per le quali e' stato effettuato il
versamento da parte dei comuni comunicato dal Ministero dell'interno,
provvede altresi' trimestralmente alla riassegnazione delle somme al
Ministero medesimo nella misura e per le finalita' previste dal
secondo periodo del comma 2 dell'art. 7-vicies quater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo
2005, n. 43, e successive modificazioni, come integrato dall'art. 1,
comma 1305, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo a
norma di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 22 aprile 2008

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa

Il Ministro dell'interno
Amato

Il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione
Nicolais

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 118


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative
Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente
Staff redazionale: staff@aesinet.it