IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e
successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il
comma 5, ai sensi del quale si demanda al Ministero dell'economia e
delle finanze di stabilire i parametri tecnici per la realizzazione
del software certificato che deve essere installato dalle strutture
di erogazione di servizi sanitari, in aggiunta ai programmi
informatici dalle stesse ordinariamente utilizzati, per la
trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7 del medesimo art. 50 e
tra i parametri tecnici rientra quello della frequenza temporale di
trasmissione dei dati predetti;
Visto il decreto 18 marzo 2008 del Ministero dell'economia e delle
finanze, attuativo del comma 5 del citato art. 50, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 86 del-l'11 aprile 2008, ed in particolare il
comma 3 dell'art. 1, ai sensi del quale si prevede che le ricette
utilizzate presso le strutture di erogazione dei servizi sanitari a
partire dal 1° giugno 2008 devono essere trasmesse esclusivamente
secondo le modalita' di cui al comma 1 dell'art. 1 del medesimo
decreto 18 marzo 2008;
Vista la richiesta dell'associazione di categoria Federfarma
concernente la necessita' di prevedere un periodo di ulteriori tre
mesi per l'adeguamento dei sistemi informatici delle farmacie alle
disposizioni di cui al citato decreto 18 marzo 2008;
Considerato che, nel corso di uno specifico incontro del 21 aprile
2008 fra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero
della salute, Agenzia delle entrate, Sogei e Federfarma, le suddette
richieste della medesima Federfarma sono risultate tecnicamente
condivisibili;
Ritenuto, pertanto, di differire al 1° settembre 2008 la data di
cui al comma 3 dell'art. 1 del citato decreto 18 marzo 2008, per
l'invio esclusivo delle modalita' di cui al medesimo decreto 18 marzo
2008;
Decreta:
Art. 1.
1. Il comma 3 dell'art. 1 del decreto 18 marzo 2008 citato nelle
premesse e' sostituito dal seguente comma:
«3. Le ricette utilizzate presso le strutture di erogazione dei
servizi sanitari a partire dal 1° settembre 2008 devono essere
trasmesse esclusivamente secondo le modalita' di cui al comma 1.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 29 aprile 2008
Il ragioniere generale dello Stato: Canzio
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato